CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14 del 21/04/2026 – A.S.D. Gallico Catona F.C./FIGC/ Comitato Regionale Calabria
Decisione n. 14
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca – Presidente e Relatore Giuseppe Andreotta
Marcello de Luca Tamajo Angelo Maietta
Giuseppe Musacchio – Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2023, presentato, in data 23 marzo 2023, dalla A.S.D. Gallico Catona F.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Chirico e Sergio Zumbo,
contro
il Comitato Regionale Calabria presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) - Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
e
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 21 febbraio 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria FIGC – LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 104 del 2 febbraio 2023, che ha irrogato, a carico della A.S.D. Gallico Catona F.C., l'ammenda di € 800,00, la penalizzazione di due punti in classifica e una giornata di squalifica del campo di giuoco da disputarsi a "porte chiuse", con decorrenza immediata.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
visto l’atto depositato, a mezzo PEC, in data 3 maggio 2023, dalla difesa della società ricorrente, A.S.D. Gallico Catona F.C., con la quale la medesima ha rappresentato che in data 30 aprile 2023 ha avuto termine la stagione regolare del Campionato di competenza della suddetta ricorrente, che “l’eventuale restituzione dei due punti in graduatoria nulla sposterebbe in termini di classifica finale del campionato” e che, pertanto, per i motivi ivi indicati, è venuto meno l’interesse della ricorrente allo scrutinio nel merito del gravame, invocando la relativa declaratoria e formulando, quindi, espressa rinuncia al ricorso in epigrafe ed ai relativi motivi di gravame, con richiesta di restituzione della somma di € 1.200,00, versata a titolo di diritti amministrativi per l’accesso ai servizi di Giustizia Sportiva dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport;
preso atto della comunicazione trasmessa, in data 20 marzo 2026, a mezzo PEC, dall’avv. Giancarlo Viglione, difensore della resistente FIGC, con la quale, nelle more della definizione del procedimento de quo, nonché con riferimento alla suddetta rinuncia al ricorso, si è provveduto a comunicare che “non sussistono ragioni ostative alla relativa declaratoria di estinzione”;
preso atto che le dichiarazioni rese dalle parti rendono evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse delle medesime a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Presidente e Relatore, avv. prof. Vito Branca.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2023 – ASD Gallico Catona/FIGC e altri, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dispone la compensazione delle spese di lite e l’incameramento della somma di € 1.200,00
versata dalla società ricorrente a titolo di diritti amministrativi.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.
Il Presidente e Relatore
F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 21 aprile 2026.
Per il Segretario
F.to Dario Bonanno
