CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23 del 18/05/2026 – S.S.D a R.L. Sporting Club/FIGC

Decisione n. 23

 

Anno 2026

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Enzo Paolini - Relatore Angelo Guadagnino Angelo Maietta

Piero Floreani - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2026, presentato, in data 13 marzo 2026, da S.S.D a R.L. Sporting Club, con sede legale in Cerlogno di Goito (MN), in persona del suo legale rappresentante, Presidente sig. [omissis], rappresentata, assistita e difesa dall’avv. Giuseppe Nicola Bordino del foro di Milano, con studio in Milano, in via Podgora, n. 11, presso cui elegge domicilio,

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, pubblicata nel C.U. n. 71 del 12 febbraio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo della A.S.D. Castelcovati Calcio (d’ora innanzi anche solo “Castelcovati”) avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U.

n. 64 del 22 gennaio 2026 CRL-FIGC (con cui è stato accolto il ricorso della S.S.D. a R.L. Sporting Club, è stata inflitta, a carico della A.S.D. Castelcovati Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara dell'11 gennaio 2026 contro l'odierna ricorrente, con il punteggio di 0-3, in favore della

S.S.D. a R.L. Sporting Club, ai sensi dell’art. 10 CGS, ed è stata omologata la suddetta gara con il risultato di A.S.D. Castelcovati Calcio 0 – S.S.D. a R.L. Sporting Club 3), è stato ripristinato il risultato conseguito sul campo di gara (A.S.D. Castelcovati Calcio ASD – S.S.D. a R.L. Sporting Club 1-0).

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell’udienza del 9 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente - S.S.D. a R.L. Sporting Club

- avv. Eugenio Corsi, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giuseppe Nicola Bordino; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il Relatore, avv. Enzo Paolini

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 13 marzo 2026, la S.S.D. a R.L. Sporting Club (d’ora in poi anche solo “Sporting”), ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, pubblicata nel C.U. n. 71 del 12 febbraio 2026, di accoglimento del reclamo della A.S.D. Castelcovati Calcio (d’ora innanzi anche solo “Castelcovati”) avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 64 del 22 gennaio 2026 CRL-FIGC. Durante la gara del Campionato Regionale Lombardia di Promozione (Girone E) dell’11 gennaio 2026 tra il  Castelcovati e lo Sporting (terminata  1-0),  al minuto  19  del  secondo tempo,  il Castelcovati effettuava una sostituzione con la quale schierava in campo il calciatore [omissis].

Il contenzioso originatosi deriva dalla circostanza per cui il predetto calciatore, con indosso la maglia numero 16, era stato inserito nella distinta presentata prima della gara con il numero 17. Risulta dagli atti, in proposito, che la distinta recava numeri progressivi, dall’alto verso il basso, dal n. 1 al n. 20, a cui corrispondevano, nella colonna accanto, i numeri di maglia dei calciatori: al numero progressivo n. 16, tuttavia, corrispondeva, nell’indicazione del numero di maglia, il 17.

È d’uopo riscontrare, ad ogni modo, che nel Referto di Gara, come anche nel Rapporto allegato successivamente alla Distinta, il Direttore di Gara inseriva correttamente l’indicazione del numero di maglia (n. 16) in riferimento al predetto calciatore.

1.1.      Senonché, l’odierna ricorrente Sporting depositava preannuncio di ricorso cui seguiva, in data 14 gennaio 2026, formale ricorso con cui, ritenendo “violata la sua possibilità di accertare la regolarità della posizione dei giocatori partecipanti alla gara, oltre a non ritenere corretta la procedura di identificazione degli stessi giocatori in riferimento a quanto disposto dall’art. 71 NOIF…”, chiedeva “l’assegnazione della vittoria della gara valevole per il Campionato di Promozione girone E fra ASD Castelcovati – Sporting Club SSDARL, alla scrivente società”.

Con il predetto provvedimento del 22 gennaio 2026, il Giudice Sportivo Territoriale, nel rilevare che “…la distinta ufficiale di gara costituisce atto formale e vincolante, destinato a garantire l’identificazione univoca dei calciatori partecipanti alla gara; l’eventuale errore materiale o refuso non è suscettibile di sanatoria a posteriori, tanto meno mediante correzioni manuali successive allo svolgimento della gara. Accertato che al 19° minuto del secondo tempo è stato effettivamente fatto entrare in campo un calciatore con maglia n. 16, come risulta dal rapporto del Direttore di Gara. Considerato che tale calciatore non è stato identificato né prima né dopo la gara, in violazione di quanto previsto dall’art. 71 delle NOIF, … L’ingresso in campo di un calciatore con numero di maglia non indicato in distinta determina un’irregolare partecipazione alla gara… . L’assunto difensivo secondo cui la terna arbitrale avrebbe fatto riferimento ad una diversa colonna della distinta, non supera la discrasia oggettiva tra la distinta ufficiale e quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. Il principio di certezza della gara risulta compromesso ogniqualvolta non sia possibile individuare con assoluta certezza l’identità di un calciatore impiegato”, deliberava di “accogliere il ricorso proposto dalla Società SSDARL Sporting Club; di infliggere alla Società ASD Castelcovati calcio la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3 in favore della SSDARL Sporting Club, ai sensi dell’art. 10 CGS; di omologare la gara con il risultato di ASD Castelcovati Calcio 0 – SSDARL Sporting Club 4; di accreditare il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva sul conto campionato della Società reclamante, se versato”.

2.         Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte Sportiva Territoriale acquisiva, con comunicazione del 5 febbraio 2026 del Direttore di Gara, alcuni “Chiariment(i) Castelcovati - Sporting Club”, nei quali così si legge: “Buonasera sono [omissis] arbitro della gara Castelcovati - Sporting Club dell’11 gennaio 2026. Mando questa mail per chiarire ciò che è stato fatto da me. Nel momento in cui mi è stata consegnata la distinta del Castelcovati, notavo un evidente errore di battitura dei numeri della colonna di destra. Pertanto, si conferma che il riconoscimento di tutti i calciatori è stato eseguito correttamente e che il progressivo dei numeri risultava conforme all’ordine naturale della numerazione da 1 a 19. Considerato che la colonna di sinistra riportava una sequenza completa e corretta, la stessa è stata assunta quale riferimento il luogo della colonna di destra che presentava un evidente errore materiale consistente nella mancanza del numero 16”.

Decidendo, dunque, sul gravame interposto dal Castelcovati, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, con la decisione quivi impugnata, lo accoglieva e, per l’effetto, rispristinava il risultato conseguito sul campo, così argomentando: “nell’esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara e sue eventuali integrazioni, costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61, comma 1 CGS, cosicché in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato. Il Direttore di Gara, per tabulas, nel proprio referto conferma come il calciatore [omissis] sia regolarmente riconosciuto ed inserito nella lista dei giocatori con il n. 16 di maglia”.

3.         Ha proposto ricorso lo Sporting Club affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

I.          “Violazione e falsa applicazione dell’art. 61 CGS in relazione agli artt. 71 e 92 NOIF”. Secondo  la  prospettazione  della  ricorrente,  la  CSAT  avrebbe  erroneamente  equiparato  la "certezza  della  presenza  fisica"  del  calciatore  (fornita  dal  referto),  alla  "regolarità  della partecipazione" (garantita solo dalla distinta), utilizzando una norma procedurale sulla prova (art. 61 CGS) per neutralizzare una norma sostanziale di ordine sportivo (art. 71 NOIF); in questo senso la mancanza del numero di maglia nella distinta configurerebbe una violazione insanabile dell'art.  71  NOIF:  se  il  numero  di  maglia  non  è  in  distinta,  è,  per  l'ordinamento  sportivo, "inesistente" ai fini di quella specifica gara, e, pertanto, la legittimità della partecipazione di un calciatore non dipende dalla successiva annotazione dell'arbitro, bensì dal rispetto delle NOIF e, dunque, della distinta. In altri termini, non sarebbe predicabile la possibilità che il referto sani a posteriori le lacune della distinta: “Il referto (ed il supplemento di referto), è un atto meramente ricognitivo di un fatto (la presenza del calciatore), che non ha natura costitutiva di diritti, in quanto non può rimediare all’assenza del n. 16 in distinta ed alla discrasia tra il numero di maglia ed il nome, regola la prova (Art. 61 CGS), ma non può derogare alla norma sostanziale (Art. 10 CGS e Art. 71 NOIF). Ne consegue che l'arbitro conferma il fatto, non la legalità” (p. 7 del ricorso).

II.        “Violazione dell'obbligo di motivazione (art. 44 CGS) e natura apodittica del provvedimento. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Il giudice di secondo grado, basandosi sul referto, avrebbe omesso di motivare sul come il riconoscimento del giocatore per cui è causa potesse ritenersi regolare ai sensi dell’art. 71, che prescrive che l’identificazione deve avvenire tramite il confronto tra documento di identità e distinta ufficiale (nome, cognome, numero di maglia). Nello stesso modo, la Corte non chiarisce, in tesi, se l'arbitro abbia effettivamente espletato le procedure di identificazione de visu prima dell'ingresso in campo, limitandosi solamente ad un richiamo formale del referto, ignorando le prove documentali ed uniche certe (distinta di gara), che attestavano l'irregolarità commessa.

III.       “Sulla conformità del gravame agli orientamenti consolidati del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI”.

La ricorrente elenca una serie di precedenti di questo Collegio e dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva conferenti al caso di specie che si porrebbero in contrasto con quanto deciso dalla Corte Sportiva.

Ha concluso la ricorrente chiedendo al Collegio:

“- in via cautelare, accertata la sussistenza dei presupposti di estrema urgenza, di disporre, con decreto monocratico, l’immediata sospensione dell’esecutività della decisione impugnata, nelle more della successiva delibera collegiale, al fine di preservare l'integrità della classifica e la regolarità della competizione sportiva fino alla definizione del presente giudizio;

-          in via principale: 1) ritenuta, preliminarmente, l’ammissibilità e la fondatezza del presente ricorso e delle motivazioni nello stesso esposte, di accoglierlo e, per l’effetto, di annullare senza rinvio la decisione impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 61 CGS, 71 NOIF e 10 CGS, nonché per omessa e apodittica motivazione su punti decisivi della controversia; 2) di ripristinare la decisione del GST, comminando alla società A.S.D. Castelcovati Calcio la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in suo favore;

-          in subordine, di rinviare gli atti alla CSAT CRL, affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito attenendosi al principio di diritto dichiarato dal Collegio”.

4.         Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza del ricorso. La Federazione, oltre ad eccepire che nel ricorso si chieda in realtà una rivalutazione dei fatti accaduti, nel merito sottolinea che, pur riconoscendosi la primaria funzione della distinta di gara volta ad assicurare il corretto svolgimento delle competizioni, nel caso di specie la distinta di gara presentata dalla Castelcovati conteneva un mero “errore di battitura”, prontamente rilevato dal Giudice di Gara, il quale correttamente effettuava il riconoscimento del giocatore [omissis] nel giocatore con il numero 16 prima dell’ingresso nel recinto di gioco ed inseriva tale circostanza nel Referto di Gara. In altri termini proprio dai fatti come accertati dal referto di gara, e sue eventuali integrazioni - la cui valenza privilegiata può essere demolita solo attraverso il positivo esito dell’azione di cui agli artt. 221 e ss. del c.p.c. (ex multis, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, n. 38/2025) - il giudice di seconde cure ha rilevato che non vi è stata alcuna partecipazione illegittima da parte del calciatore [omissis] all’incontro in parola.

Con decreto Prot. n. 00214/2026 del 24 marzo 2026, il Presidente della Prima Sezione ha rigettato l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.

Il contraddittorio processuale si è ulteriormente sviluppato mediante il deposito della memoria ex

art. 60, c. 4, CGS CONI da parte della ricorrente.

All’udienza del 9 aprile 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

 Considerato in diritto

Come noto, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, è consentito proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport esclusivamente per «violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».

In virtù di ciò, la funzione precipua di questo Giudice è quella di legittimità, estrinsecandosi nell’esame dei ricorsi proposti avverso le decisioni degli organi di giustizia operanti nell’ambito dell’ordinamento federale, e nell’accertamento dell’osservanza e della corretta applicazione, da parte di questi ultimi, delle norme e dei principi dell’ordinamento sportivo.

Per cui, resta inderogabilmente preclusa in questa sede qualsivoglia possibilità di riesame dei fatti nel merito, e di una nuova valutazione delle controversie.

Nell’odierno giudizio, il ricorso della società S.S.D. a R.L. Sporting Club, nonostante formalmente lamenti, in relazione alla decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC e pubblicata nel C.U. n. 71 del 12 febbraio 2026, la violazione di norme dell’ordinamento sportivo e dell’obbligo di motivazione, in sostanza ripropone una versione dei fatti di causa alternativa, e differente, rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado. In tal senso, basti considerare che la ricorrente chiede di valutare nuovamente la vicenda all’origine del contenzioso, relativa al numero di maglia del calciatore [omissis] del Castelcovati Calcio, già ampiamente - e definitivamente - ricostruita nel giudizio di merito.

Tale pretesa non può che porsi in palese contrasto con i granitici principi scolpiti dall’Ordinamento Sportivo, che non consentono in alcun modo l’ingresso di un terzo grado di giudizio, ed un nuovo esame dei fatti accertati. (ex multis, Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 42/2025; Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 41/2021 e decisione n. 71/2021).

Di conseguenza, data l’impossibilità di operare alcuna valutazione sulle istanze e sulle argomentazioni operate dalle parti, si impone il rigetto del ricorso.

Ciò posto, ed esclusivamente in virtù della funzione nomofilattica propria di questo Collegio, al solo fine di garantire l’esatta osservanza, l'uniforme interpretazione e l'unità del diritto sportivo, non appare superfluo soffermarsi su alcune delle argomentazioni sollevate dalla ricorrente.

In primo luogo, nel censurare l’asserita illegittimità della decisione del giudice di secondo grado, lo Sporting Club afferma che non sarebbe predicabile la possibilità che il referto arbitrale sani a posteriori le lacune della distinta, essendo un “atto meramente ricognitivo di un fatto (la presenza del calciatore), che non ha natura costitutiva di diritti, in quanto non può rimediare all’assenza del

n.         16 in distinta ed alla discrasia tra il numero di maglia ed il nome, regola la prova (Art. 61 CGS), ma non può derogare alla norma sostanziale (Art. 10 CGS e Art. 71 NOIF). Ne consegue che l'arbitro conferma il fatto, non la legalità” (p. 7 del ricorso).”

Tale tesi non può trovare condivisione, e si pone in aperto contrasto con numerosi principi normativi e giurisprudenziali, che definiscono - incontrovertibilmente - la natura di fonte primaria e privilegiata di prova del Referto di Gara.

In particolare, questo Collegio ha statuito che:

-          Ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., CGS della FIGC, i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 13 novembre 2017, n. 84);

-          la censura di insufficiente motivazione risulta infondata laddove la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione adeguata e coerente che tiene conto della ricostruzione dei fatti riportata dall’Arbitro nel referto e confermata con dovizia di particolari in sede di audizione. (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 giugno 2017, n. 46);

-          è necessario ribadire la valenza privilegiata del referto arbitrale, che può essere demolita solo attraverso il positivo esito dell’azione di cui agli artt. 221 e ss. del c.p.c. (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 38/2025);

-          il rinvio formale effettuato dal direttore di gara a un altro atto determina una estensione dell’oggetto dell’attività di refertazione arbitrale, la quale deve ritenersi comprensiva anche del documento allegato al referto arbitrale, da considerarsi vero e proprio supplemento. Ne consegue che anche l’allegato fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e gode di efficacia probatoria privilegiata (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 25/2024);

-          ai sensi dell’art. 61 CGS FIGC, il quale dispone che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata. (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 46/2022);

-          il referto costituisce «una “prova legale” il cui valore non è rimesso alla libera valutazione del giudice, ma è predeterminato dalla legge (così, Cass. Civ., SS. UU., 9.1.2019, n. 328)» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 47/2022);

-          tale disposizione attribuisce, invero, ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara” … si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport Sezione I, decisione n. 39/2022);

-          il referto dell’arbitro e la relazione del Commissario di Campo sono fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 61 CGS FIGC e dell’orientamento, per cui può configurarsi un’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nel caso in cui il mancato esame di una prova «offra l’asseverazione di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie

– nella specie il referto arbitrale – che hanno determinato il convincimento del Giudice di merito» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 12/2019). (Collegio di Garanzia dello Sport Sezione II, decisione n. 55/2022).

Inoltre, con l’ultimo motivo di ricorso lo Sporting Club lamenta la difformità della decisione del giudice di secondo grado rispetto agli orientamenti consolidati di questo Collegio e dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva.

La censura non coglie nel segno.

Preme sottolineare – al riguardo stigmatizzando il richiamo a precedenti non confermati – come nessuno dei precedenti giurisprudenziali ai quali si fa riferimento risultino conferenti rispetto al caso di specie, posto che attengono a fattispecie ontologicamente e giuridicamente distinte da quella oggetto del presente giudizio.

Nello specifico:

-          la decisione n. 47/2018 è relativa alle caratteristiche del campo da gioco nel Campionato Nazionale di Serie A Femminile s.s. 2017/2018;

-          la decisione n. 5/2016 è inerente al blocco dei ripescaggi a partire dalla stagione sportiva 2016/2017 di Lega Pro;

-          la decisione della Alta Corte di Giustizia Sportiva, n. 12/2012 ha ad oggetto la sanzione al Comitato regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, la sospensione di mesi sei e la sospensione di mesi tre alla Polisportiva ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, per aver violato i principi di correttezza, probità e rettitudine ed il vincolo di adesione sancito dagli art 8, c. 3, e 10 dello Statuto ed aver anche posto in essere la violazione di cui all’articolo 1, n. 1, del Regolamento di Giustizia. In particolare, le condotte contestate erano state: aver tesserato tutti gli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva “Gran premio prime alzate” (diretto ad atleti non agonisti) al fine di ottenere vantaggi economici derivanti dai premi messi in palio dall'Associazione;

-          la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 75/2022 concerne la dedotta violazione dell’Allegato 7 del “Regolamento Status e il trasferimento dei calciatori FIFA”, secondo il quale la sospensione in termini di partite per una infrazione commessa durante una partita  di futsal deve essere scontata  nella stessa competizione, così come  la squalifica inflitta nell’ambito del calcio a undici deve essere scontata nella stessa competizione;

-          la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 14/2021 riguarda una sanzione irrogata nei confronti di una società appartenente alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, per non essersi presentata a disputare un incontro;

-          la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, n. 25/2023 non svolge alcun, seppur minimo, riferimento alla “insufficienza della motivazione “succinta” né alle "decisioni delle Corti d’Appello troppo sbrigative”;

-          la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 12/2024 tratta un procedimento FISE per un inadempimento di natura contrattuale, nel quale un tesserato è stato chiamato a rispondere della violazione, oltre che delle norme contenute negli artt. 1, co. 1, del Codice di Comportamento Sportivo e 10, co. 1, del Regolamento di Giustizia FISE, che richiamano genericamente l’obbligo di osservanza della normativa statutaria e regolamentare del CONI e della Federazione di appartenenza, della norma contenuta nell’art. 1.2. del citato Regolamento di Giustizia.

Alla luce di ciò, ne discende la totale inidoneità, anche solo in astratto, delle decisioni richiamate a fondare le conclusioni prospettate, e la conseguente irrilevanza ai fini del decidere.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 aprile 2025.

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Vito Branca                                                       F.to Enzo Paolini

Depositato in Roma, in data 18 maggio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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