CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40 del 22/06/2026 – [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis] / FIGC

Decisione n. 40

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Angelo Maietta - Presidente Giuseppe Andreotta - Relatore Enzo Paolini

Anna Cusimano

Angelo Canale - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2025, presentato, in data 3 settembre 2025, dai sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis], rappresentati e difesi dall’ avv. Giovanni Villari del Foro di Messina, con studio sito in Messina, via Caldara Polidoro, n. 4,

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

nonché

della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. (LND), non costituitasi in giudizio,

per l’annullamento/revoca

della decisione della Corte Federale d’Appello (FIGC) n. 15/CFA/2025-2026, con la quale, nel respingere il reclamo proposto, tra gli altri, dal sig. [omissis], è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0233/TFNSD del 19/23 giugno 2025, con cui è stata irrogata, a carico del suddetto sig. [omissis], la sanzione della squalifica per anni 4 e mesi 6.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell’udienza del 21 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente - sigg. [omissis] e [omissis], esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis] - avv. Giovanni Villari; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il Relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 3 settembre 2025, i sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis] (calciatore della USD Messana), hanno adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 15/CFA/2025-2026, con la quale, nel respingere il reclamo proposto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0233/TFNSD del 19/23 giugno 2025, che ha irrogato, a carico del suddetto calciatore, la sanzione della squalifica per anni 4 e mesi 6.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FIGC a carico, tra gli altri, del sig. [omissis], in relazione alla violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del CGS FIGC, per condotte censurabili in termini disciplinari poste in essere nel corso della gara, ultima giornata della c.d. regular season, A.S.D. Jonia Calcio F.C. - U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale, Girone “C”, organizzato dal C.R. Sicilia, terminata con il risultato di 2-2.

1.1. È d’uopo, perciò, ricordare la vicenda che ha portato all’apertura del procedimento disciplinare per cui è causa.

Il 24 marzo 2025, il Presidente del Comitato Regionale Sicilia trasmetteva alla Procura Federale FIGC una “segnalazione”, con la quale rappresentava gravi irregolarità verificatesi nel corso della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C”, allorquando, a suo dire, nel corso del secondo tempo, mentre il Messana conduceva la gara con il punteggio di 2 a 1, l’allenatore di detta società cominciava a far uscire alcuni giocatori dal campo senza poterli sostituire, cioè con l’evidente intento di far prevalere la Jonia, che così si sarebbe aggiudicata il Campionato. L’allenatore del Messana non riusciva nel suo intento in quanto otto calciatori (tra sostituiti e subentrati) si rifiutavano di uscire dal campo. Durante il tempo di recupero, uno dei calciatori precedentemente usciti rientrava in campo e atterrava platealmente un avversario in area, procurando il rigore che permetteva alla Jonia di pareggiare, così da appaiare l’Alkantara in testa al campionato, guadagnando il diritto allo spareggio. Allegava un file audio, una chat di sfogo della mamma di un calciatore del Messana e una serie di video dai quali si poteva rilevare che la predetta Società aveva giocato schierando solo otto uomini per alcune frazioni della gara, e che, in occasione del rigore, scaturito da un fallo su un calcio d’angolo ripetuto, il portiere aveva perfino indicato all’attaccante avversario l’angolo verso cui calciare il rigore.

Inoltre, in data 9 aprile 2025 l’O.d.V. della FIGC inoltrava alla Procura Federale una segnalazione anonima del 26 marzo 2025 alla quale erano allegati n. 3 file video in formato “mp4” riguardanti alcuni frangenti della gara in oggetto. Quanto affermato nella denuncia e le rappresentazioni di cui ai filmati confermavano sostanzialmente quanto già esposto dal vicepresidente della Società ASD Alkantara.

Nel corso dell’attività istruttoria veniva poi acquisita una chat - composta di messaggi sia scritti che vocali - sviluppatasi sul social network Instagram il giorno 5 aprile 2025 tra il calciatore della società Messana, [omissis] (che aveva partecipato alla gara in questione), e il calciatore della società Alkantara, [omissis], nonché altra chat dell’11 aprile 2025, sempre tra il [omissis] e il [omissis], da cui emergevano ulteriori riscontri dell’avvenuta “combine”. Veniva quindi acquisito anche uno screenshot del profilo Instagram dello stesso [omissis], riconosciuto come suo dal calciatore.

L’Ufficio inquirente acquisiva, inoltre, un messaggio inviato tramite l’applicazione whatsapp dall’allenatore della Messana, Sig.  [omissis], alla madre  del calciatore [omissis] della USD Messana, del seguente tenore: “Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo di comportamento, chi ha giocato a calcio e chi vorrà continuare a farlo, imparerà che ci sono dinamiche oltre la partita” e “IO non mi vergogno di nulla, …”. Veniva poi acquisito il “link” (https://youtu.be/Qg3izzLVt8Q?si=WwXH9_s4PqoyquUB) da cui era stato possibile effettuare il “download” dell’intera gara in questione.

L’attività istruttoria proseguiva, quindi, con l’audizione del Sig. [omissis], vicepresidente della società Alkantara, del direttore di gara, Sig. [omissis], dei calciatori del Messana, sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], capitano della compagine peloritana, [omissis], portiere subentrato, [omissis], portiere titolare, [omissis] e, ancora, della sig.ra [omissis], soggetto non tesserato e madre del calciatore [omissis], nuovamente [omissis], il sig. [omissis], tesserato della società ASD Alkantara, e l’allenatore del Messana, sig. [omissis].

Infine, la Procura Federale convocava una seconda volta il Capitano del Messana, sig. [omissis], ma questi si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Successivamente alla notifica della Comunicazione di Conclusioni delle Indagini, il sig. [omissis] chiedeva di essere nuovamente audito dalla Procura. In tale sede spiegava i motivi per i quali per ben due volte, nelle precedenti audizioni innanzi alla Procura Federale, era stato reticente e aveva evitato di dire quanto a sua conoscenza in merito ai fatti oggetto del procedimento. In tale occasione, consegnava alla Procura una dichiarazione spontanea con la quale offriva la sua ricostruzione di quanto accaduto durante la gara in esame e depositava copia integrale della chat intercorsa con [omissis], tesserato dell’Alkantara, nonché cinque estratti filmati della gara a comprova di quanto riferito. In considerazione di tale collaborativo atteggiamento, la Procura Federale aderiva alla richiesta di applicazione di sanzione “su richiesta”, di cui all’art. 126 del CGS FIGC.

All’esito dell’attività di indagine, la Procura Federale, con deferimento del 13 giugno 2025, così argomentava: “Prima dell’inizio della partita in parola, la classifica vedeva la Messana 1966 potenzialmente indifferente al risultato finale perché in quinta posizione, fuori dalla possibilità di fare i play off, in quanto distante oltre 10 punti dalla seconda, e fuori dalla possibilità di retrocedere. L’A.S.D. Jonia Calcio F.C. era primo con 50 punti mentre l’A.S.D. Alkantara era secondo con 48 punti. Dopo che la partita si era svolta per tutto il primo tempo e l’inizio del secondo in maniera regolare, da circa il minuto 15 del secondo tempo – quando in quel momento la Alkantara stava vincendo per 2-1 la propria partita - l’allenatore della U.S.D. Messana 1966, Sig. [omissis], sul risultato di 2-1 per la propria compagine ha categoricamente modificato il proprio atteggiamento ed ha iniziato a compiere atti aventi la finalità di permettere alla squadra avversaria dello Jonia di segnare almeno una rete. Più nello specifico, il [omissis] esortava alcuni dei propri calciatori a segnare un’autorete e/o a commettere un fallo nella propria area di rigore e, vedendo che tali tentativi non andavano in porto, anche per la opposizione da parte di alcuni giocatori, faceva uscire dal terreno di gioco senza sostituirli e senza apparente motivo 3 calciatori ([omissis], [omissis] e [omissis]: per gli ultimi due ci si riserva di agire con separato procedimento in quanto le loro posizioni sono emerse solamente a seguito dell’audizione del sig. [omissis] dell’11 giugno 2025), lasciando così la propria squadra in 8 contro 11.” .

Inoltre, per quanto più specificamente attiene al giudizio che qui occupa, «Tale obiettivo veniva raggiunto quando al minuto 95 il calciatore [omissis], da pochi minuti rientrato in campo, benché redarguito dall’arbitro per un fallo commesso in area pochi minuti prima, commetteva un altro simile fallo che questa volta comportava l’assegnazione di un calcio di rigore all’A.S.D. Jonia Calcio F.C.

La appena citata ricostruzione degli eventi che hanno portato alla illecita alterazione del risultato finale della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025 è supportata da diverse prove, tra le quali si evidenzia lo scambio di messaggi (tramite il social network Instagram) intervenuto fra il calciatore del Messana [omissis] e quello della Alkantara [omissis]. In tali dialoghi, effettuati dal 5 aprile 2025 e proseguiti nei giorni successivi, il primo rappresenta al secondo le circostanze sopra descritte. Tra i numerosi messaggi, si evidenziano quelli in cui il Sig. [omissis] afferma che: “il mister verso il settantesimo ha fatto uscire 3 ragazzi facendoci giocare la partita in 7 contro 11. I sette in campo erano contro la cosa di dargli la partita”; “e comunque al novantacinquesimo il figlio del dirigente entra in campo a tradimento e fa fallo in area”; “tanto che ho chiesto al mister mentre c’era ancora la partita perché sta facendo questo? E lui mi ha risposto preferisci che vince l’Alkantara?”; “Allora [omissis] il fatto è che io lunedì quando andrò lì alla FIGC non è che gli posso dire: sì la Messana ha venduto la partita e mi sono ribellato. Io non posso dire questo, anche perché se lo dicessi, ok, io mi sono ribellato alla società, con tutti, mi sono

<<sciarriato>> con tutti, pure con tutti i mister tranne con i <<incomp.>> mi sono <<sciarriato>> considera, nessuna squadra mi prenderebbe, poi, se, anche dopo che esco <<incomp.>>, che sconto questa sorta tipo di squalifica, eccetera, avrei chiuso con la Messana, perché appunto è come se l’ho messa in croce la Messana, nessuna squadra poi con il curriculum del ragazzo, ecco, che si mette contro la società eccetera, mi prende, quindi è come se io smetto di giocare a pallone, dico non posso permettermi, ecco, una cosa del genere, anche perché ecco se mi rispetti, oppure se rispetti anche il gesto che sono riuscito a fare, il fatto di farvi giocare ora la partita lì contro la Jonia, ti prego questa chat, eh, di restare privata ecco, io ci tenevo solamente che tu sapessi la verità e che l’Alkantara sapesse la verità, però ecco non pensavo, perché diventa una cosa pure più grande di me, ecco, speriamo, ecco, che non sconto squalifica o, eccetera”.

Il contenuto dei messaggi che i due calciatori si scambiano coincide pienamente con quello della segnalazione che ha dato origine al presente procedimento, ed entrambi hanno ben chiara la gravità della situazione discutendo genuinamente dei fatti accaduti nel corso della gara. In data 11 aprile 2025 il [omissis] ha contattato nuovamente il [omissis] e lo ha implorato di non divulgare la chat che li riguarda avendo egli il timore di incorrere in una squalifica che gli pregiudicherebbe la carriera sportiva ove mai fossero divulgate le sue confessioni.

I messaggi scritti dal Sig. [omissis] sono assolutamente attendibili, perché rilasciati in maniera assolutamente spontanea e genuina nella convinzione che nessun’altro, oltre al Sig. [omissis], li avrebbe mai letti.

Ulteriore prova documentale dell’illecito posto in essere su direttive del tecnico Sig. [omissis] si rinviene con il messaggio da quest’ultimo inviato tramite l’applicazione whatsapp alla madre di un calciatore della U.S.D. Messana 1966 nel quale è riportata la frase: “Buonasera signora, con tutto il rispetto non mi è piaciuto il suo di comportamento, chi ha giocato a calcio e chi vorrà continuare a farlo, imparerà che ci sono dinamiche oltre la partita” e “IO non mi vergogno di nulla, …”. Anche la visione dei filmati relativi alla gara in esame acquisiti nel corso del presente procedimento (passaggi sbagliati, falli in area di rigore malgrado un richiamo da parte dell’arbitro, litigi fra compagni della stessa squadra, nessuna resistenza al calcio di rigore avversario, esultanza con l’avversario che ha appena siglato un calcio di rigore, giocatori che escono dal campo senza alcun apparente motivo e senza essere sostituiti etc.) fornisce prova della veridicità di quanto è stato oggetto di segnalazione e di quanto affermato dai tesserati con i sopracitati scambi di messaggi. Rilevanti sono, altresì, le dichiarazioni contraddittorie rilasciate dai diversi tesserati ascoltati in sede di istruttoria sia in ordine alla battuta del calcio di rigore decisivo al minuto 95, sia sul comportamento tenuto dal tecnico [omissis] al termine della partita. Considerato che il Sig. [omissis]  nel  corso  dell’audizione  dell’11  giugno  2025  ha  fornito  effettiva  collaborazione, premettendo di aver omesso in precedenza di raccontare le verità a sua conoscenza nel corso delle precedenti audizioni tenutesi il 14 aprile 2025 e 29 aprile 2025 solamente per paura di ritorsioni nei suoi confronti – poi effettivamente verificatesi e documentalmente provate – e perché mal consigliato da chi in precedenza lo aveva assistito. Tanto premesso, il giovane calciatore della U.S.D. Messana 1966 ha raccontato ai rappresentanti della Procura Federale, con dovizia di particolari, quanto effettivamente successo nel corso della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale - Girone “C”, organizzato dal CR Sicilia, terminata con il risultato di 2-2.

Tali dichiarazioni, assolutamente precise, dettagliate e documentate, rendono il quadro accusatorio ancora maggiormente provato per quanto riguarda le posizioni sia dei Sig.ri [omissis], [omissis] e [omissis], già sottoposti ad indagine, sia di altri tesserati – alcuni già identificati ed altri da identificare - per i quali si formula espressa riserva di apertura di separato procedimento al fine di valutare le loro posizioni. Emblematico è anche il messaggio ricevuto dal Sig. [omissis] da parte di un proprio compagno di squadra, il quale ha condiviso lo sdegno per essersi “sentito dire di perdere anche dopo averci messo l’anima”.

Rilevato che il Sig. [omissis] ha convenuto con la Procura Federale la applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., che è stato inviato alla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. in data 12 giugno 2025 ed è in corso di formalizzazione […] DEFERISCONO

innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: […] - Sig. [omissis], tesserato quale calciatore della società U.S.D. Messana 1966 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del C.G.S. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver posto in essere in data 22 marzo 2025 in concorso con i Sig.ri [omissis] e [omissis], tesserati per la società U.S.D. Messana 1966, nonché con altri soggetti allo stato non individuati, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo  2025, valevole per  il Campionato di Under  17 regionale -  Girone “C” organizzato dal CR Sicilia terminata con il risultato di 2-2. Il tutto come meglio descritto nella parte motiva».

2. Il Tribunale Federale Nazionale, rigettate le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, emetteva Decisione n. 233/TFNSD/2024-2025, depositata in data 23 giugno 2025, ritenendo sussistente la responsabilità, tra gli altri, del [omissis], con conseguente irrogazione a suo carico della sanzione di anni 4 e mesi 6 di squalifica.

Così - tra l’altro - il TFN: «[…] La visione delle ultime immagini del filmato integrale della gara (link al prot. 10) o gli altri filmati più specifici rinvenibili ai prott. 4, 5 e 29, fanno raggiungere la piena contezza dell’alterazione del risultato della gara e della consumazione dell’illecito sportivo. Va subito evidenziato che il calcio d’angolo viene ripetuto due volte perché, probabilmente, antecedentemente alla prima esecuzione l’arbitro fischia un fallo di confusione in area. In tale prima occasione si vede distintamente che [omissis], che secondo il [omissis] sarebbe rientrato in campo “a tradimento” poco prima del calcio d’angolo, peraltro sotto gli occhi dell’arbitro che è posizionato alle sue spalle, dalla parte opposta del campo rispetto all’angolo di battuta, abbraccia e trascina a terra, con mossa da karateca, un calciatore avversario. La stessa identica azione si ripropone in occasione della ripetizione del calcio di rigore: il [omissis], posto alle spalle del giocatore avversario (come nessun giocatore, per quanto poco capace, farebbe mai) e sempre con l’arbitro a distanza di un paio di metri da lui, si aggrappa vistosamente al giocatore avversario, abbracciandolo e trascinandolo nuovamente a terra mentre il pallone è diretto da tutt’altra parte. Il Sig. [omissis], arbitro della gara, nella sua deposizione davanti alla Procura Federale, dichiara: “Il calciatore che ebbe a fare il fallo da rigore era stato da me poco prima redarguito per aver commesso lo stesso fallo in area di rigore; infatti, lo stesso calciatore non seguendo le mie indicazioni sul ravvedimento del suo precedente scorretto comportamento, riproduceva lo stesso fallo e pertanto, a questo punto assegnavo il calcio di rigore”.

Come se non bastasse, a questo punto entra in gioco [omissis], portiere di riserva del MESSANA, subentrato al titolare al 17’ del secondo tempo, il quale, come facilmente rilevabile dai filmati richiamati, corre con incredibile tempestività da un calciatore avversario al quale, con evidenza di movimenti e logica, chiede chi sia il compagno incaricato di battere il rigore con la conseguenza che questi, alzando il braccio, indica altro calciatore. Il portiere allora corre verso l’altro calciatore, che ha già il pallone in mano, e scambia con lo stesso alcune veloci battute comunicando, anche qui in via conseguenziale e logica, da quale lato egli si getterà.

In occasione dell’esecuzione del calcio di rigore il [omissis] si butta in anticipo sulla sua sinistra e l’avversario segna con un tiro rasoterra centrale di scarsa potenza. Da notare che in tale circostanza, per quello che si vede nel filmato, solo cinque calciatori del MESSANA sono sulla linea, tutti accanto e dalla stessa parte dell’area e chiacchierano fra loro e con gli avversari disinteressandosi completamente di una possibile respinta del portiere.

Il marcatore della segnatura, dopo l’esultanza fuori dal campo verso la rete di recinsione, rientra in campo dove incrocia [omissis], già autore di comportamenti equivoci come dianzi evidenziato, il quale dapprima gli dà il “5” e poi lo abbraccia rallegrandosi. Né, sul punto, può avere credibilità la giustificazione data dal [omissis] (essere sua abitudine a fine partita complimentarsi con gli avversari e scambiarsi il “5”), poiché, nel caso di specie, il fatto si è verificato (pur avendo l’arbitro fischiato “a palla in rete” la fine della gara) quando il calciatore della Jonia era ancora nell’area del MESSANA. Del resto, al riguardo, è sufficiente vedere la chiara immagine in atti per avere contezza della evidente anomalia del comportamento. […] Ritiene il Collegio che l’ampia istruttoria e il copioso materiale raccolto dalla Procura Federale consentano di raggiungere e superare agevolmente lo standard probatorio richiesto nell’ambito del processo sportivo e conduca ad affermare la certa commissione dell’illecito sportivo e la responsabilità dei deferiti. […] Resta ora da valutare il regime sanzionatorio.

Il Tribunale, visti i minimi edittali di cui all’art. 30 del CGS, ritiene congrue e rispondenti alle esigenze di giustizia le sanzioni richieste dalla  Procura Federale per le persone fisiche. Il comportamento dell’Allenatore [omissis] va valutato per la sua particolare gravità visto che lo stesso ha chiesto a ragazzi di età inferiore a 17 anni, ottenendola, l’alterazione del risultato di una gara, così violando i principi fondamentali dello sport quali la correttezza e la probità. Si è avvalso del suo ruolo, certamente dominante nei confronti dei suoi giovani calciatori, per imporre loro una condotta gravemente illecita».

In particolare: “Il calciatore [omissis] ha commesso più di un comportamento illecito in quanto è dapprima uscito immotivatamente dal campo per poi farvi rientro al fine di commettere il fallo da rigore che ha reso possibile materialmente il realizzarsi dell’illecito. Il calciatore [omissis] ha certamente partecipato all’illecito fornendo indicazioni all’avversario per la realizzazione della massima punizione”.

3. Il [omissis], unitamente con l’allenatore [omissis], impugnava la decisione de qua innanzi alla Corte Federale d'Appello, deducendo: 1) nullità della decisione e di tutti gli atti conseguenti per violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa, essendo state immotivatamente respinte - in violazione del disposto dell’art. 60 CGS - le istanze istruttorie da essa formulate, in particolare quella avente ad oggetto l’audizione del sig. [omissis] (direttore generale della U.S.D. Messana 1996), volta a smentire l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal tesserato [omissis]; 2) erronea valutazione del materiale probatorio utilizzato nei confronti dei due incolpati, la cui responsabilità “..è sostenuta da mere dichiarazioni rese da un ragazzino di sedici anni, sicuramente mal consigliato”. In quest’ottica, si lamentava la mancata valorizzazione del contenuto del referto arbitrale e dell’audizione dello stesso direttore di gara, sig. [omissis], avendo costui escluso l’esistenza - durante l’intero svolgimento della partita - di comportamenti tali da attirare la sua attenzione o comunque non conformi alle regole; 3) in via subordinata, eccessività delle pene inflitte; 4) in via ulteriormente gradata, mancata concessione a [omissis] delle circostanze attenuanti ex 13 CGS, il cui riconoscimento ben può trovare giustificazione nella sua giovane età e nel fatto che la condotta illecita ascrittagli sarebbe stata pur sempre dettata da pressioni esercitate nei suoi confronti da terzi; 5) analogamente, ed in via del tutto subordinata, mancata concessione a [omissis] delle circostanze attenuanti ex 13, comma 1, lett. a), CGS, dovendosi pur sempre tenere conto del clima di accesa tensione creatosi sugli spalti ed in campo. La CFA, Sezioni Unite, con decisione n. 0015/CFA-2025-2026 del 4 agosto 2025, quivi gravata, respingeva il reclamo, confermando la sanzione irrogata in primo grado.

Così (tra l’altro) la CFA: «I reclami dei tesserati [omissis], [omissis] e [omissis] sono infondati e, come tali, debbono dunque essere respinti, alla stregua delle puntuali motivazioni sviluppate nell’impugnata decisione del Tribunale federale nazionale, i cui contenuti argomentativi ben possono essere qui richiamati e recepiti nella loro intrinseca quanto sinergica valutazione probatoria già ricordata in premessa.

Giova infatti sottolineare che il coacervo delle risultanze istruttorie – singolarmente così come complessivamente considerate - non lascia dubbi nel far affermare che, in effetti, il regolare andamento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025 fu irreversibilmente condizionato, onde determinare il “pilotato” esito della gara stessa, a seguito dell’iniziativa manipolatoria posta in essere dal tecnico della Messana 1966, iniziativa che ha trovato adesiva risposta da parte di almeno tre calciatori della squadra (quelli allontanatisi dal campo di gioco durante la disputa del secondo tempo) e comunque – a tutta evidenza - da parte del [omissis] e del [omissis], artefici delle condotte rivelatesi decisive nella manipolazione del risultato (già peraltro illecitamente “ or ient at o” attraverso la massiccia e progressiva sostituzione dei propri giocatori operata dal [omissis]), ovverossia: il plateale e reiterato atterramento, nelle ultimissime fasi della gara, di un calciatore della Jonia Calcio all’interno dell’area di rigore ad opera del [omissis]; l’intervento del [omissis] nella gestione delle fasi prodromiche all’esecuzione del conseguente calcio di rigore (cioè il “disegno” dell’intesa con il rigorista avversario) e, soprattutto, l’altrettanto plateale sua condotta di giuoco elusiva dei più elementari dettami cui un portiere deve attenersi in simili situazioni (cioè l’essersi  anticipatamente tuffato su un lato della porta onde consentire una agevole realizzazione del goal da parte del tiratore).

In presenza di tale quadro probatorio, pertanto, il giudice di primo grado, correttamente, ha rigettato, le istanze istruttorie formulate dalla difesa.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (ex multis: CFA. SS.UU., n. 8/2024- 2025) i principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato. […].

A tale proposito, in particolare, si condividono anche le osservazioni svolte dalla Procura federale, che ha sottolineato, appunto, il fatto che quanto riferito nelle conversazioni successivamente intercorse tra il [omissis] con un tesserato dell’Alkantara ([omissis]) appare assolutamente genuino e veritiero, perché combacia con le circostanze oggetto della segnalazione che ha dato avvio al presente procedimento e, soprattutto, perché enunciate prima che si avesse notizia dell’indagine avviata dalla stessa Procura federale.

Ad ulteriore comprova del genuino atteggiamento del [omissis] e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni […] In tale ottica processuale, dunque, merita di essere ricordato il profilo giuridico che investe la corretta applicazione dei criteri che debbono connotare gli indizi posti alla base di un’affermazione di responsabilità (anche) disciplinare, nel senso cioè che essi devono essere gravi - ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum" – precisi - ossia specifici, univoci e non suscettibili di una diversa interpretazione altrettanto o maggiormente verosimile - nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con altri dati ed elementi certi: connotati questi che caratterizzano senz’altro l’insieme degli elementi posti a base della decisione qui reclamata.

Già si è detto sopra sulla posizione del [omissis], dovendosi quindi ribadire l’inaccettabilità dei presupposti ispiratori della sua iniziativa manipolativa del regolare esito della gara, così come non può farsi luogo ad un più mite trattamento sanzionatorio nei confronti del [omissis] e del [omissis] ispirato alla loro giovane età. Da parte loro, infatti, non è emerso nessun atteggiamento di resipiscenza o di rimeditazione della gravità della loro condotta, né a favore di costoro può incidere appunto il riferimento al loro profilo anagrafico, in quanto, altrimenti opinando, dovrebbe ritenersi che rispetto a tutte le sanzioni da applicarsi ai tesserati di giovane età debba - ex se – trovare comunque ingresso una qualche mitigazione della loro entità. Anzi, i valori della lealtà, correttezza e probità a cui si ispira lo svolgimento dell’attività sportiva impongono che a questa venga data adeguata tutela – anche di carattere sanzionatorio - sin dai primi momenti della esperienza agonistica dei tesserati.

In tal senso, secondo la costante giurisprudenza in materia (da ultimo: CFA, SS.UU., n. 121/2024- 2025), la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport CONI, Sez. IV, n. 35/2019) in quanto la giovane età è, semmai, sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva e rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto . La pena concretamente inflitta ai giovani calciatori – che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità – svolge una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza».

4. Ha proposto ricorso, al Collegio di Garanzia, il [omissis], affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi.

I. “Violazione di legge con riferimento agli artt. 4 e 30 CGS anche in relazione agli artt. 27 e 111 Cost. poiché la Corte Federale d’Appello ha ritenuto esistente in capo al sig. [omissis], l’illecito disciplinare contestato, in assenza di adeguato supporto probatorio; Violazione di legge con riferimento agli artt. 44 e 60 C.G.S. anche in relazione agli artt. 111 e 27 Cost. poiché la Corte Federale d’Appello ha rigettato il mezzo istruttorio invocato dalla difesa in assenza di presupposti per il rigetto e comunque non rendendo idonea motivazione ledendo, pertanto, il diritto di difesa dell’incolpato”.

Il ricorrente reitera l’eccezione relativa alla lesione del diritto di difesa in ragione della mancata audizione del teste [omissis], il quale avrebbe ex se potuto eventualmente mettere in crisi l’attendibilità del teste/coincolpato [omissis], sulle cui dichiarazioni si reggeva l’impianto accusatorio nei confronti del sig. [omissis]. Sotto altro e collegato aspetto, poi, il corretto (e costituzionalmente orientato) esercizio del potere giurisdizionale avrebbe dovuto portare al riconoscimento della piena attuazione del diritto di difesa e, pertanto, all’audizione del [omissis] che, presente sugli spalti in uno al mister, in quanto teste diretto, avrebbe potuto riferire dell’eventuale esistenza/inesistenza di direttive, da parte del [omissis], al sig. [omissis] in relazione al fatto per cui oggi è chiamato a rispondere; diritto, invece, sacrificato per il tramite di un generico richiamo al principio di speditezza sotteso all’art. 60 CGS.

II. “Violazione degli artt. 111, 27 e 31 Cost. in combinato disposto con l’art. 44 C.G.S. in ragione della omessa o, comunque, insufficiente motivazione resa con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti invocate”.

Il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti legate, da una parte, alla giovane età e all’incensuratezza dell’atleta e, dall’altra, il rapporto tra questi ed il proprio mister, connotato da un rapporto di subordinazione.

III. “Violazione degli artt. 111 Cost. e 44 C.G.S. in ragione della omessa motivazione resa con riferimento alla mancata rimodulazione della sanzione inflitta. manifesta irragionevolezza della misura sanzionatoria applicata”.

A fronte dell’istanza difensiva contenuta al motivo terzo, volta alla concessione di una pena più mite, la Corte Federale d’Appello si sarebbe limitata a ritenere che le sanzioni irrogate risultavano del tutto proporzionate alla gravità del fatto e coerenti rispetto alla condotta posta in essere dagli incolpati, omettendo di motivare in maniera compiuta sul punto. La Corte, secondo la prospettazione del ricorrente, lungi dall’esplicitare le ragioni sottese al proprio decisum si sarebbe, dunque, limitata ad applicare la sanzione senza tener conto delle circostanze concrete e delle illegittime ed immotivate disparità di trattamento tra i vari incolpati, così ostacolando la piena attuazione della finalità rieducativa della pena di cui agli artt. 27 e 31 Cost.

4.1 I ricorrenti, sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis], hanno (dunque) concluso chiedendo al Collegio di Garanzia:

“1) Dichiarare l’illegittimità della Decisione impugnata in ragione del difetto di motivazione sotteso alla pronuncia nonché in ragione della violazione di legge con riferimento agli artt. 30 e 4 CGS poiché non vi è la prova agli atti della sussistenza dell’illecito sportivo contestato al sig. [omissis] e, conseguentemente, rimettere gli atti alla Corte Federale D’Appello per una nuova valutazione;

2) Subordinatamente, previa declaratoria dell’illegittimità della decisione impugnata in ragione della violazione del diritto di difesa nella parte in cui non è stata disposta l’audizione del teste a discolpa [omissis], rimettere gli atti alla Corte Federale D’Appello affinché si proceda di conseguenza;

3) In via ulteriormente gradata, previa declaratoria dell’illegittimità sul punto della Decisione impugnata, restituire gli atti alla Corte Federale d’Appello, affinché si pronunci nuovamente nel merito della concessione al sig. [omissis] delle circostanze attenuanti invocate nel proprio atto di reclamo;

4) Sempre in via ulteriormente gradata, previa declaratoria dell’illegittimità sul punto della Decisione impugnata, restituire gli atti alla Corte Federale d’Appello, affinché si pronunci nuovamente nel merito concessione al sig. [omissis] di un trattamento sanzionatorio più mite.”.

5. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità, e, in ogni caso, per il rigetto, del ricorso.

Considerato in diritto

I.1        Il ricorso proposto è inammissibile.

In particolare, le censure prospettate sub primo e secondo motivo, sotto le spoglie della sussistenza di violazioni (o falsa applicazione) di norme, non fanno altro che sollecitare un riesame, precluso in sede di legittimità, dei fatti e del governo delle prove così come ritenuti e compiutamente svolti dai giudici di merito.

Recita l’art. 54, comma 1, Codice Giustizia Sportiva CONI: “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti".

Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice di merito (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, n. 34476 del 2019; v. anche Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisioni nn. 41 e 71 del 2021; Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 5 del 2022; Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 33 del 2024).

Pertanto, è precluso, a questo Collegio di Garanzia dello Sport, il potere di sindacare doglianze che richiedano una "rivisitazione" dei fatti già sottoposti all'esame dei Giudici del merito (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 36 del 2021).

Come rilevato da costante giurisprudenza di questo Collegio, "nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell'organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all'annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente  censurata" (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 93 del 2017).

Ne consegue (anche) che un riesame della questione nel merito violerebbe l'ordine dei gradi di giustizia e oltrepasserebbe i poteri decisori dello stesso Collegio, per come espressamente previsti dall'art. 54, comma 1, Codice Giustizia Sportiva CONI (cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 30 del 2018 e, più di recente, Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 37 del 2019).

I.2        Non diversamente è a dirsi per la valutazione delle prove: “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testimoni e sulle modalità in cui le relative testimonianze siano state acquisite, come il vaglio circa le risultanze probatorie acquisite, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle delle prove che ritenga più attendibili” (Collegio di Garanzia, decisione n. 42/2025).

Perciò, innanzi al Collegio di Garanzia non possono dedursi doglianze che mirano a una rivalutazione di fatti ed elementi istruttori al solo fine di orientarli in una direzione diversa da quella sorretta dal convincimento del Giudice a quo (cfr. Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 14 del 2025).

Dalla precedente estesa trascrizione delle deduzioni istruttorie della Procura Federale e della motivazione delle sentenze di giudici di merito, si rileva, infatti, come non possa aversi, data la compiutezza di detti atti e la discrezionalità riservata, anche circa il discernimento della portata e della rilevanza di ciascuna prova - rispetto ad altre - (come noto esclusiva prerogativa del Tribunale , ed, eventualmente , della Corte Federale), alcun nuovo scrutinio in sede di legittimità e si può costatare, tangibilmente, come alcun margine residui alla esaustiva disamina operata in sede di merito.

Né si riscontra, in ricorso, una esaustiva impugnazione di ciascuna delle ratio decidendi (cfr. da ultimo, Cass., Ord., Sez. V, n. 16204/2025) poste a base della decisione impugnata, così come prospettate dalla C.S.A., peraltro, con motivazione immune da vizi di illogicità o contraddizioni.

I.3 Di più, è rilevante considerare che la natura stessa del procedimento disciplinare reca in sé la piena ammissibilità della valutazione delle prove, sulla scorta di criteri di carattere presuntivo, cioè ammettendo la possibilità di dedurre i fatti contestati con la incolpazione da risultanze probatorie anche solo di carattere indiziario, purché queste, singolarmente e/o complessivamente, costituiscano fonte di convincimento, se non di certezza, e, neppure, si rileva nell’avverso ricorso alcuna specifica censura avverso il richiamo al criterio “del più probabile che non” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 37/2024), evocato in entrambe le decisioni di merito. Del resto, lo standard probatorio richiesto non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, propria

del diritto penale, essendo sufficiente, invece, che tale livello sia superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Nell’ambito sportivo questo principio ha portata generale, di guisa che va ritenuto adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (da ultimo, Collegio Garanzia, Sez. Quarta, decisione n. 96/2023; conforme, Sezioni Unite, n. 65/2018). (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 37/2024).

Anche il giudizio sulla “probabilità prevalente “è riservato al giudice di merito, consistendo in una valutazione circa il “maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi” (così, Cass. Civ., Sez. III, sent. 2 settembre 2022, n. 25884; idem, 7 marzo 2022, n. 7355).

I.4 D’altra parte, quando la motivazione del giudice di merito risulta essere comprensibile e logica, non è consentito dedurre in sede di legittimità una diversa “interpretazione” dei medesimi fatti, né censurare se il giudice di merito ha attribuito maggior rilevanza a certe prove, anziché ad altre: id est la “scelta” di non procedere all’esperimento di ulteriori prove costituende, quale quella richiesta da parte ricorrente, che ha comunque trovato nella decisione della C.S.A. un’apposita motivazione, neppure attinta, con specifica censura, dal ricorso del [omissis].

Non si ritiene possa superare il vaglio di ammissibilità perfino un ricorso con il quale venga, sostanzialmente, proposto un più appagante coordinamento dei molteplici dati istruttori acquisiti ed una migliore lettura degli stessi, considerato che siffatti profili del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione dell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, attengono al libero convincimento del Giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo del convincimento medesimo, i soli a rivestire rilievo secondo la disciplina del processo sportivo. Diversamente opinando, i motivi di ricorso così connotati si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del Giudice di merito e, di conseguenza, in una domanda volta ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, che resta, di certo, estranea alla natura ed alla finalità del presente giudizio sportivo di legittimità (Sez. II, decisione n. 35/2025).

II. Non diverso è il ragionamento che conduce alla declaratoria di inammissibilità anche del terzo motivo del ricorso curato nell’interesse del minore [omissis], tendente all’accoglimento della richiesta, formulata in via gradata, di ridimensionamento della sanzione, atteso che il Collegio di Garanzia dello Sport può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in violazione del perimetro valutativo risultante dalla norma che prevede la sanzione da applicarsi, ovvero in caso di manifesta irragionevolezza. Il Collegio non può valutare la doglianza sulla pretesa abnormità di una sanzione, se adottata in ossequio ai presupposti che la prevedono, cioè quelli che pongono in correlazione la sanzione con la condotta addebitata, ed è, dunque, “inammissibile la domanda volta alla graduazione della sanzione in considerazione della gravità dell’infrazione e della condotta” (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 44 del 2023; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 68 del 2021; Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 31 del 2018; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 46 del 2017; Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 13 del 2017; Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 14 del 2015).

Detto ciò, non può neppure prescindersi da quanto più volte ritenuto da questo Collegio di Garanzia proprio in relazione alle sanzioni da comminarsi agli atleti di più giovani età. In questi casi, è stato più volte affermato come, al contrario di quanto ex adverso si sostiene, la funzione (ri)educativa della sanzione sia giustificata, a maggior ragione nei confronti di quegli atleti il cui spirito agonistico è in fase di costruzione.

A tal proposito, è pienamente condivisibile quanto ritenuto dalla C.F.A.: “Diversamente opinando verrebbe meno non solo la funzione rieducativa della sanzione, ma anche quella di prevenzione speciale e generale, particolarmente rilevante nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire. Se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole […]”.

Come, infatti, è stato già ritenuto (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 46/2017, su condotta violenta ai danni dell’arbitro; Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 14/2015; Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 13/2017; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 35/2015) che, oltre a non potersi dare ingresso in sede di legittimità al riesame dell’entità della sanzione comminata, quando questa risulti compatibile con il perimetro valutativo riservato dalla norma specifica al giudice di merito, non si può condividere la tesi del ricorrente che fa leva sulla “giovanissima età” , poiché, anzi, risulta particolarmente censurabile che un atleta in giovane età possa tenere condotte così maliziose. Dinanzi a comportamenti di tal genere, una attenuazione della sanzione in ragione della giovane età risulterebbe del tutto ingiustificata e, anzi, sarebbe contraria allo spirito di una corretta educazione sportiva (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 46/2017).

Né, comunque, la giovanissima età di un tesserato sanzionato disciplinarmente può ergersi a parametro per valutare la ragionevolezza o la proporzionalità della sanzione medesima (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 102/2021).

Sta di fatto, infine, che, come detto, della questione si è fatta carico anche la C.F.A. e, dunque, neppure ci si può eventualmente dolere di una mancata, ovvero apparente, pronuncia, in quanto, “Nel caso di specie, la Corte ha adeguatamente valutato la circostanza della giovane età dei minori e, alla luce della gravità della condotta contestata, ha ritenuto, sulla base del proprio libero convincimento, che la stessa non fosse in grado di determinare una riduzione della sanzione stessa.” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 87/2023).

III. Circa il regolamento delle spese, ritiene questo Collegio che, in considerazione della propria consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità e sanzioni disciplinari, come innanzi richiamata (peraltro, senza dar conto di numerose altre pronunce di uguale tenore), non ci si possa esimere dal dar seguito alle conseguenze del principio della soccombenza totale, così come desumibile dall’art. 92 c.p.c., e, solo per ragioni riconducibili alla categoria in cui militava il calciatore sanzionato, si può contenere, nei limiti di cui al dispositivo, la condanna alle spese di lite, da disporsi in favore della costituitasi F.I.G.C.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2025.

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Angelo Maietta                                                  F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 22 giugno 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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