CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44 del 21/07/2026 – A.S.D.C.S. Locate /FIGC/ U.S. Cavese
Decisione n. 44
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca – Presidente Giuseppe Andreotta – Relatore Anna Cusimano
Piero Floreani
Enzo Paolini – Componenti
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2025, presentato, in data 23 dicembre 2025, dalla A.S.D. C.S. Locate, rappresentata e difesa dall’ avv. Massimo Lanza,
nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
nonché
del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,
e
della U.S. Cavese, non costituitasi in giudizio,
per la riforma e/o annullamento
della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 53 dell'11 dicembre 2025, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 23 ottobre 2025, con cui, in relazione alla gara U.S. Cavese - A.S.D. C.S. Locate del 12 ottobre 2025, in accoglimento del ricorso della U.S. Cavese, è stata comminata, a carico della A.S.D. C.S. Locate, la sanzione sportiva della perdita della suddetta gara per 0-3, ai sensi dell'art. 10 CGS FIGC.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 21 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. C.S. Locate - avv. Massimo Lanza; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.
Ritenuto in Fatto
1. Con ricorso del 23 dicembre 2025, la A.S.D. C.S. Locate ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 53 dell'11 dicembre 2025, con la quale veniva respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 23 ottobre 2025, con cui, in relazione alla gara U.S. Cavese - A.S.D. C.S. Locate del 12 ottobre 2025, in accoglimento del ricorso della U.S. Cavese, veniva irrogata, a carico della Locate, la sanzione sportiva della perdita della suddetta gara per 0-3, ai sensi dell'art. 10 CGS FIGC.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara U.S. Cavese - A.S.D. C.S. Locate, disputata in data 12 ottobre 2025 e valevole per il Campionato Promozione Lombardia, Girone F, in ordine all'asserito mancato impiego, nel corso del suddetto incontro, da parte della Locate, sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, di due calciatori appartenenti a specifiche fasce di età, in violazione dell'art. 1 del Regolamento delle Competizioni - Comitato Regionale Lombardia - Stagione Sportiva 2025/2026.
1.1. La ricostruzione dell’accaduto può essere utilmente evinta dalle decisioni di merito che hanno originato il presente provvedimento.
Così, in particolare, il Giudice Sportivo Territoriale: «In particolare, viene contestato che, nel corso della gara disputata in data 12 ottobre 2025, la società resistente avrebbe violato l'obbligo regolamentare di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, due calciatori appartenenti a specifiche fasce di età. Secondo quanto accertato, infatti, a partire dal minuto 32 del secondo tempo risulterebbe essere rimasto in campo un solo calciatore rientrante nei parametri richiesti, [omissis], nato il 4 marzo 2006, in palese difformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento. Segnala la Società LOCATE C.S. A.S.D. di non aver rispettato per un solo minuto l'obbligo dei due giovani in campo, in quanto la situazione sarebbe stata "ripristinata" attraverso l'ingresso in campo del giocatore [omissis] (n. 19 e anno 9 marzo 2005) al minuto 33 del secondo tempo. Considerato che l'art. 1 del Regolamento delle Competizioni – Stagione Sportiva 2025/2026, a pag. 39, dispone per la categoria Promozione quanto segue: "Il Consiglio Direttivo del CRL, per la stagione 2025/2026, avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal C.U. n. 340 L.N.D. del 25.02.2025, ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1. un calciatore nato dal 01.01.2005 in poi; 2. un calciatore nato dal 01.01.2006 in poi". Preso atto di quanto sopra e, malgrado la durata di un minuto della violazione di tale disposizione, la condotta integra in ogni caso una irregolarità nella composizione della squadra, che incide sulla regolarità della gara stessa. Visti gli artt. 4, 10, comma 1 e 65 del C.G.S. Il Giudice Sportivo Territoriale, DELIBERA. In accoglimento del ricorso come sopra proposto: a) di comminare - ai sensi dell'art. 10 C.G.S. - alla Società LOCATE C.S. A.S.D. la sanzione sportiva della perdita della gara per 0- 3; b) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata». Decidendo sul gravame interposto dall’odierna ricorrente, la CSAT, con la decisone impugnata, lo rigettava. Si legge, in particolare, nelle relative motivazioni, quanto segue: «Nel proprio reclamo, la società sostiene che il Dirigente accompagnatore riferiva all’assistente Ufficiale del Direttore di gara che ci sarebbero state due sostituzioni in contemporanea, una tra il n. 8 ed il n. 19 (giovani) e l’altra tra il n. 9 ed il n. 14 e che solo per un mero errore di esposizione del tabellone veniva effettuato il cambio tra il numero 8 e il numero 14 e subito dopo il Direttore di gara fischiava la ripresa del gioco non permettendo quindi al Dirigente accompagnatore di effettuare in contemporanea la seconda sostituzione. La reclamante evidenzia che il secondo calciatore giovane era già presente sulla linea laterale a fianco all’Assistente del Direttore di Gara e che la sostituzione non è stata permessa dal Direttore di gara, comportando così il mancato ingresso del “secondo” giovane. La seconda sostituzione avveniva neanche un minuto dopo la prima, ristabilendo così la situazione di due giovani in campo. Quanto successo quindi non può essere dunque addebitato alla società LOCATE C.S. A.S.D., ma è il frutto di un mero errore del Direttore di gara e del suo Assistente che non si sono intesi durante l’effettuazione dei cambi. La reclamante evidenzia inoltre che l’assenza di un giovane per neanche un minuto su 90 oltre recupero non abbia potuto influire sul regolare svolgimento della gara e tantomeno sul risultato finale di 0 – 1 a favore del LOCATE C.S.A.S.D. Visto quanto esposto la reclamante chiede che venga confermato il risultato maturato sul campo ed in subordine la ripetizione della gara per evidente errore del Direttore di gara e del suo Assistente […] Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini del GCS OSSERVA Come noto, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall’Arbitro in relazione ai fatti accaduti. Il Direttore di gara nel proprio referto scrive in maniera chiara e precisa che al 32’ del secondo tempo la società LOCATE C.S. A.S.D. ha sostituito il calciatore n. 8 con il calciatore n. 14 e che, solo successivamente, un minuto dopo al 33’ del secondo tempo ha sostituito il calciatore n. 9 con il calciatore n. 19. Pertanto, la società LOCATE C.S. A.S.D., anche se per un solo minuto di gioco non ha rispettato la normativa vigente relativa al fatto che per tutta la durata della gara devono essere presenti due giovani calciatori, uno nato dal 01.01.2005 ed uno nato dal 01.01.2006. Quanto argomentato e sostenuto nel proprio reclamo dalla Società LOCATE C.S. A.S.D. e cioè che la mancata doppia sostituzione sia il frutto di un errore del Direttore di gara e dell’Assistente del Direttore di gara, non ha alcun fondamento e valore probatorio in grado di superare quanto esattamente riportato dal Direttore di gara nel referto in relazione alle due sostituzioni effettuate. Al riguardo, merita infine richiamare la costante giurisprudenza della Corte Sportiva d’Appello nazionale, a cui questa Corte ritiene di aderire, secondo cui le disposizioni regolamentari riguardanti l’utilizzo di giovani calciatori in campionati senior hanno carattere tassativo, “che non rinvia alla disciplina prevista dall’art.10 C.G.S., ma ricollega alla violazione sopra descritta – indipendentemente dalla sua durata – la specifica sanzione della perdita della gara prevista dal codice senza alcuna possibilità di deroga o di valutazione discrezionale da parte degli organi di giustizia sportiva” (cfr. ex multis CSA, dec. n. 176/CSA-2024-2025)».
2. Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia il Locate che, ribadita la propria prospettazione in fatto circa l’errore compiuto dal Direttore di Gara, ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione dell’art. 3 CGS CONI – Motivazione insufficiente”.
La decisione impugnata si fonderebbe su formule generiche e su richiami astratti alla responsabilità della società, senza analizzare gli specifici elementi di fatto relativi a: i) la circostanza per cui la ricorrente aveva chiesto una doppia sostituzione; ii) la circostanza per cui il secondo giovane era presente sulla linea laterale; iii) il mancato confronto tra il referto arbitrale e le dichiarazioni rese e la dinamica reale della gara.
II. “Mancata audizione del direttore di gara e dell’assistente – Violazione del contraddittorio rilevanza del comportamento processuale della società resistente (ficta confessio)”.
La ricorrente ritiene che la Corte, in presenza di una contestazione dettagliata, avrebbe dovuto disporre l’audizione della terna arbitrale per verificare: se la doppia sostituzione fosse stata regolarmente richiesta; se il secondo giovane fosse o meno stato “fermato” dall’assistente; se la mancata entrata simultanea fosse dipendente da un errore degli ufficiali di gara. La CSAT non ha disposto l’audizione, né ha motivato, in maniera esaustiva, tale comportamento, limitandosi ad una formula di stile. Inoltre, secondo la ricorrente, la circostanza per cui in sede di udienza in secondo grado il Presidente della Cavese non formulava alcuna obiezione, contestazione o smentita, limitandosi a non prendere posizione sulla dinamica descritta dalla società ricorrente, equivarrebbe ad una condivisione della citata ricostruzione fattuale offerta dalla Locate.
Ne conseguirebbe che l’errore procedurale commesso dagli ufficiali di gara nella gestione delle sostituzioni – e, segnatamente, nella indebita ripresa del gioco prima del completamento di quelle regolarmente e contestualmente richieste – costituisce un errore arbitrale originario e decisivo, che ha inciso in modo determinante sull’evento successivamente sanzionato.
III.“Omessa valutazione di un fatto storico decisivo”.
Deduce la ricorrente che la Corte non ha tenuto conto che: i) la seconda sostituzione è avvenuta dopo un solo minuto; ii) la situazione prescritta dal regolamento era stata immediatamente ristabilita; iii) l’episodio costituiva un mero disguido arbitrale; iv) la società Locate non aveva in alcun modo impedito l’ingresso del giovane.
IV. “Violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità (artt. 2 e 3 CGS CONI)”. L’applicazione meccanica dell’art. 10 CGS, senza considerare l’effettiva condotta delle parti, violerebbe, in tesi, i principi di equità e ragionevolezza che governano l’ordinamento sportivo. Invero, non potrebbe farsi derivare la responsabilità di una società, come nel caso di specie, per un comportamento non proprio, derivante da un errore dell’arbitro, corretto nell’arco di un minuto e senza alcun vantaggio competitivo.
Ha concluso la ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia di: “1. Accogliere il presente ricorso;
2. Annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale – C.R. Lombardia; 3. Rinviare la causa al giudice di merito in diversa composizione, disponendo: la rinnovazione dell’istruttoria, l’audizione del direttore di gara e dell’assistente, la completa rivalutazione dei fatti”
2.1. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte della ricorrente e della FIGC, delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI.
All’udienza del 21 aprile 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport, intervenuta, ha concluso richiedendo il rigetto per inammissibilità del ricorso presentato da A.S.D. C.S. Locate.
Considerato in diritto
I.1 Il ricorso proposto è inammissibile.
In particolare, le censure prospettate sub primo e secondo motivo, sotto le spoglie della sussistenza di violazioni (o falsa applicazione) di norme, non fanno altro che sollecitare un riesame, precluso in sede di legittimità, dei fatti e del governo delle prove così come ritenuti e compiutamente svolti dai giudici di merito.
Recita l’art. 54, comma 1, Codice Giustizia Sportiva CONI: “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti".
Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice di merito (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, n. 34476 del 2019; v. anche Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisioni nn. 41 e 71 del 2021; Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 5 del 2022; Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 33 del 2024).
Pertanto, è precluso, a questo Collegio di Garanzia dello Sport, il potere di sindacare doglianze che richiedano una "rivisitazione" dei fatti già sottoposti all'esame dei Giudici del merito (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 36 del 2021).
Nel caso del ricorso proposto da A.S.D. C.S. Locate, a ben guardare, i fatti sono del tutto incontroversi sul dato che, sia pure per un solo minuto, la gara non si è svolta in modo regolare a causa dell’avvenuto impiego di un giocatore “fuori quota”.
Ciò che si pone in discussione da parte ricorrente è la mancata valorizzazione di una circostanza (che non trova riscontro nel referto arbitrale), e cioè che, nell’ autorizzare le sostituzioni richieste, queste siano state erroneamente attuate in tempi diversi, scambiando, per di più, gli atleti da sostituire, con la conseguenza che il giocatore (nato dopo l’1.1.2006) risultava sostituito da altro di maggiore età (del 02.12.1993).
Anche per tale questione, però, vi è stato un compiuto esame da parte dei Giudici di merito, che hanno ritenuto oggettivo ed inderogabile il fatto che la gara si sia svolta in modo irregolare per il tempo occorso fino al momento in cui, attuandosi la seconda sostituzione, questa è avvenuta con l’impiego in campo di un atleta di età inferiore a vent’anni.
Dunque, è di tutta evidenza che la proposta censura si sostanzia di un’istanza tesa a riesaminare i fatti, proponendone una ricostruzione, che, non solo non smentirebbe il referto, ma, di più, pretenderebbe di porre in secondo piano il dato oggettivo, rilevante ai fini della irrogazione della sanzione (e cioè l’irregolare svolgimento della gara), adducendo, invero e per quanto è dato comprendere, un errore tecnico, ovvero percettivo, che verrebbe attribuito alla terna arbitrale, senza dedurre la norma specificamente violata, ovvero un vizio motivazionale della decisione di secondo grado tale da potersi censurare in sede di legittimità.
Invero, come rilevato da costante giurisprudenza di questo Collegio, "nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell'organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all'annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata" (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 93 del 2017).
Non vi, comunque, in atti, né una chiara deduzione della falsità del referto (ove mai ammissibile), né della norma che consentirebbe di valorizzare il presunto errore percettivo, sicché, quand’anche risultasse rispettato (quod non) sia il canone proprio, che impone (a mente dell’art. 360 c.p.c.) la specifica deduzione dei motivi di censura annoverabili nell’ambito delle “violazioni di legge”, sia, in alternativa, l’illogicità della motivazione adottata in ordine al governo delle prove (tra le quali, però, non figura l’accertamento eventualmente altrove intervenuto e neppure la richiesta di verifica dell’errore percettivo), il proposto ricorso non può che essere ritenuto inammissibile.
I.2 Quando la motivazione del giudice di merito risulta essere comprensibile e logica, non è consentito dedurre in sede di legittimità una diversa “interpretazione” dei medesimi fatti, né censurare se il giudice di merito ha attribuito maggior rilevanza a certe prove, anziché ad altre: id est, la “scelta” di non procedere all’esperimento di ulteriori prove costituende, quale quella richiesta da parte ricorrente, che ha comunque trovato nella decisione della C.S.A. un’apposita motivazione, neppure attinta, con specifica censura in tali termini, meramente reiterandosi la “erroneità” dell’operato arbitrale .
I.3 Censurabile ed inconducente è, poi, la circostanza che parte ricorrente citi giurisprudenza, di questo Collegio, insussistente e a questa affidi l’enunciazione di principi di diritto onde surrogare, con tale modalità, l’obbligo di individuare le norme eventualmente violate o falsamente applicate:
a pagina 4 del ricorso, è riportato il seguente richiamo: «Secondo consolidata giurisprudenza del Collegio (Sez. Unite, numero. 6/2018, 11/2019; Sez. II, n. 38/2020), è nulla la decisione in cui: “la motivazione si limiti a formule apodittiche o meramente assertive, non consentendo di comprendere l’iter logico seguito dal giudice”».
La decisione n. 6/2018 è della Sezione I e non riporta tale motivazione. La decisione n. 11/2019 è della Sezione II e non riporta tale motivazione. La decisione n. 38/2020 è della Sezione IV e non riporta tale motivazione
Anche le decisioni citate a p. 5 del ricorso, “Sez. I, nn. 23/2017, 12/2021”, sono del tutto inconferenti e non riportano affatto l’espressione riportata tra virgolette, secondo cui: “laddove vi siano contestazioni specifiche sul contenuto del referto arbitrale, sorge l’obbligo di procedere all’audizione dell’ufficiale di gara ai fini della corretta ricostruzione del fatto”.
La n. 23/2017 è una decisione della IV Sezione, avente ad oggetto l’impugnazione della “decisione della Corte di Appello Federale della FIT”, in relazione a quanto ivi oggetto di lite, assolutamente inconferente in questa sede (“atti contestati concernevano l’aver tratto in inganno gli allievi iscritti alla scuola tennis organizzata dal TC Le Palme ASD, nella stagione sportiva 2015/2016, per aver questi confidato nel regolare svolgimento della scuola e nella piena disponibilità dell’impianto per tuta la stagione sportiva di riferimento; concernevano, inoltre, l’aver fatto uso del logo della FIT nei volantini utilizzati per pubblicizzare detta scuola”), mentre la n. 12/2021, I Sez., ha ad oggetto la mancata sottoscrizione digitale del reclamo al giudice sportivo. Sempre a pagina 5 del ricorso, si riporta tra virgolette il seguente passaggio: “La mancata contestazione di fatti specificamente allegati dalla controparte comporta la loro ammissione, quantomeno ai fini della valutazione probatoria” (“cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, n. 44/2020; Sez. I, n. 12/2021)”.
Nessuna delle due decisioni, però, reca tale tesi (la decisione n. 44/2020, inoltre, è della IV Sezione e non della II Sezione).
A pagina 7 del ricorso, si fa, infine, questo riferimento: “L’omessa valutazione di fatti storici decisivi comporta l’annullamento della decisione (Collegio, Sez. Unite, n. 2/2019; Sez. II, n. 44/2020)”.
Si evidenzia che la decisione n. 2/2019 è della IV Sezione e, nella medesima, non v’è traccia di tale affermazione. Anche la citata decisione n. 44/2020, sempre della IV, e non della II, nulla esprime così come virgolettato.
Tale inconferente rappresentazione del patrimonio giurisprudenziale non è irrilevante, in quanto affidare le censure in diritto a precedenti decisioni inconferenti è come omettere del tutto l’obbligo assertivo imposto dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c., primo comma.
II. Non diverso è il discorso che conduce alla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo del ricorso proposto da ASD CS Locate.
A tal proposito, si è già evidenziato come il principio che viene attribuito a precedenti decisioni di questo Collegio è del tutto inesistente.
Non viene proposta alcuna violazione di legge, bensì una censura eventualmente riconducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., tuttavia improponibile, a mente del comma 4 dell’art. 360 c.p.c., ove si prevede che, in presenza di c.d. doppia conforme, non è deducibile il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti: id est, la “omessa valutazione di un fatto storico decisivo”. Inutile ricordare, a tal proposito, che le disposizioni del codice di rito sono applicabili innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, se non incompatibili.
III. Circa, infine, il quarto motivo di gravame, così come viene formulato, lo stesso non propone (ove eventualmente ammissibile) alcuna censura finalizzata all’applicazione di una sanzione alternativa eventualmente prevista secondo canoni discrezionalmente inderogabili.
Viene, infatti, richiamato l’art. 10 CGS, nella prospettiva specifica del regime da applicarsi in relazione ai casi di responsabilità oggettiva; dunque, non in relazione ad una eventuale violazione del perimetro discrezionale che la legge riserva la giudice di merito circa l’irrogazione delle sanzioni.
La Corte di Appello Federale ha ben ritenuto che la sanzione della perdita della gara fosse prevista come effetto automatico dell’irregolare svolgimento della stessa. Ai fini dell’applicazione di detta sanzione, non si richiede una valutazione sulla responsabilità della società in relazione alla ricorrenza dell’elemento soggettivo, cioè circa la volontà di tenere, o meno, la condotta sanzionata (cfr. Collegio di Garanzia, Prima Sezione, n. 53/2025). Poiché è proprio a tali criteri che fa riferimento la ASD ricorrente, ne consegue perfino la infondatezza, oltre che la inammissibilità del motivo in esame.
La tesi secondo cui il Giudice di Appello non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione, e perciò non adeguatamente motivato in ordine ad alcune asserite palesi incongruenze, non configura una ipotesi di violazione di legge, ma di insufficiente motivazione, che risulta inammissibile laddove la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione adeguata e coerente (Collegio di Garanzia, SS.UU., n. 46 del 22 giugno 2017), come nel caso di specie.
IV. Per quanto concerne le spese di giudizio, il Collegio ritiene di disporne la compensazione atteso l’iter argomentativo assunto dall’odierno decidente.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
F.to Vito Branca .to Giuseppe Andreotta
Depositato in Roma, in data 21 luglio 2026.
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face
