F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0007/CFA pubblicata il 13 Luglio 2026 (motivazioni) –società S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l. / società A.S.D. Academy Posillipo Calcio

Decisione/0007/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0191/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Ivo Correale – Presidente

Daniele Maffeis - Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0191/CFA/2025-2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche n. 3041/TFNSVE-2025-2026, resa nel procedimento n. 3418/TFNSVE/2025-2026, pubblicata e comunicata alle parti in data 8 giugno 2026; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 6 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e udito l’Avv. Marco Vecchione per la società  S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 1° aprile 2026 sul portale del Processo sportivo telematico, la società A.S.D. Academy Posillipo Calcio (matr. 950906) adiva il Tribunale federale nazionale, Sezione vertenze economiche, nei confronti della società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. (matr. 953881), chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Angelo Bianco (matr. 4623928).

A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva di avere formato il calciatore Angelo Bianco, con matricola FIGC 4623928, nelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e di vantare pertanto il diritto alla corresponsione del premio, quantificato in euro 3.739,00 secondo l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma telematica premi FIGC.

La società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. non si costituiva in giudizio dinanzi al Tribunale federale nazionale e non depositava controdeduzioni.

Con decisione n. 3041/TFNSVE-2025-2026, resa nel procedimento n. 3418/TFNSVE/2025-2026 all’esito dell’udienza dell’8 giugno 2026 e in pari data pubblicata e comunicata alle parti, il Tribunale federale nazionale, Sezione vertenze economiche, accoglieva il ricorso, ritenendo che dalla documentazione in atti si evincesse la titolarità del tesseramento del calciatore in capo alla società ricorrente per le stagioni sportive indicate nella relativa attestazione, e dichiarava tenuta la società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. alla corresponsione dell’importo di euro 3.739,00 in favore della A.S.D. Academy Posillipo Calcio.

Avverso tale decisione, con atto depositato in data 11 giugno 2026, la società S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Vecchione, proponeva reclamo dinanzi a questa Corte federale d’appello, ai sensi dell’art. 98, comma 1, CGS.

Con il primo motivo di reclamo, rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 99 NOIF - erroneità del presupposto, la reclamante deduceva che il calciatore Angelo Bianco era stato tesserato dall’Academy Posillipo Calcio nell’ambito dell’attività di Calcio a 5, mentre il primo vincolo biennale come giovane di serie era stato sottoscritto con la S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. nell’ambito dell’attività di Calcio a 11.

La reclamante precisava, al riguardo, che dagli storici del calciatore prodotti in atti (docc. 4-5 al reclamo) risultava che, nell’ambito del Calcio a 11, l’unica società titolare del tesseramento era l’ASD Real Casarea, mentre l’Academy Posillipo Calcio compariva quale società formatrice solo nello storico relativo al Calcio a 5, con diversa matricola del calciatore (n. 3030683), donde l’assenza del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate, richiesto dalla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale nazionale.

Con il secondo motivo di reclamo, rubricato insussistenza dei presupposti e difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, in relazione alla matricola azionata, la reclamante deduceva che la domanda di primo grado era stata proposta con riferimento alla matricola 4623928 del calciatore, relativa all’attività di Calcio a 11, rispetto alla quale l’Academy Posillipo Calcio non risultava mai essere stata titolare del tesseramento, essendo tale società risultata titolare del tesseramento del medesimo calciatore solo con la diversa matricola 3030683, relativa al Calcio a 5, in relazione alla quale, tuttavia, nessuna domanda era stata proposta.

Con il terzo motivo di reclamo, rubricato violazione del principio di affidamento incolpevole del club, la reclamante deduceva che, al momento del tesseramento del calciatore, la S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. aveva consultato lo storico del calciatore nell’ambito dell’attività di Calcio a 11, dal quale risultava quale unica società formatrice l’ASD Real Casarea, e che non le fosse esigibile la consultazione di un diverso storico, relativo a una diversa matricola e a una diversa disciplina sportiva.

Con il quarto motivo di reclamo, proposto in via subordinata e rubricato errata quantificazione del premio, la reclamante deduceva che, quand’anche fosse stato riconosciuto il diritto al premio, l’importo di euro 3.739,00 sarebbe stato comunque errato, poiché computato senza tenere conto della regola, prevista dall’art. 99 NOIF, della ripartizione proporzionale della quota annuale tra le società formatrici in base all’effettiva durata del tesseramento e dell’esclusione dal computo dei periodi di tesseramento inferiori a due mesi.

La reclamante precisava che, ricalcolato correttamente il premio sulla base degli storici del calciatore prodotti in atti, l’importo dovuto sarebbe stato pari, al più, a euro 813,00.

La reclamante concludeva chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e il rigetto della domanda proposta in primo grado dall’A.S.D. Academy Posillipo Calcio; in via subordinata, la rideterminazione del premio nella misura di euro 813,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia; in ogni caso, la condanna della reclamata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con ordine di restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva versato.

Il calciatore Angelo Bianco veniva evocato in giudizio quale litisconsorte, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), p. 1), CGS, con notifica presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l., quale società di appartenenza.

Agli atti non risultano controdeduzioni né dell’A.S.D. Academy Posillipo Calcio né del calciatore Angelo Bianco.

Con comunicazione del 17 giugno 2026, il Segretario della Corte federale d’appello disponeva la fissazione dell’udienza della Sezione IV per il giorno 6 luglio 2026, alle ore 15:00, in videoconferenza, per l’esame del reclamo n. 0191/CFA/2025-2026, nella composizione del Collegio indicata in epigrafe.

All’udienza del 6 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, veniva sentito il difensore della reclamante; non essendosi costituita la reclamata, la causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato.

In particolare, il Collegio ritiene fondati il primo e il secondo motivo di censura, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure articolate dalla reclamante, che, in quanto avvinti da stretta connessione logico-giuridica - attenendo entrambi alla ricostruzione della posizione di tesseramento del calciatore Angelo Bianco tra le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5 - possono essere esaminati congiuntamente.

Nel dettaglio, con il primo motivo di censura la reclamante deduce che il Tribunale federale nazionale ha accolto la domanda di riconoscimento del premio di formazione tecnica senza considerare che il calciatore Angelo Bianco è stato tesserato dall’Academy Posillipo Calcio esclusivamente nell’ambito dell’attività di Calcio a 5, mentre il vincolo biennale come giovane di serie, che costituisce il fatto generatore del diritto al premio, è stato sottoscritto dal calciatore con la S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. nell’ambito dell’attività di Calcio a 11, con conseguente difetto del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate.

Il motivo è fondato.

L’attestazione rilasciata dalla Piattaforma telematica premi FIGC costituisce il presupposto tecnico-amministrativo della pretesa azionata, ma non sottrae al giudice sportivo il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto e la corretta individuazione della società formatrice; a tanto non osta la mancata costituzione della reclamata in prime cure, posto che il Tribunale federale nazionale ha fondato l’accoglimento del ricorso di primo grado esclusivamente sulla non contestazione dell’attestazione, senza sindacarne i presupposti sostanziali.

Difatti, deve premettersi che l’art. 99 NOIF, nella formulazione applicabile ratione temporis ai fatti di causa, attribuisce alla società per la quale il calciatore sia stato precedentemente tesserato il diritto al premio di formazione tecnica in occasione, tra l’altro, della sottoscrizione da parte del medesimo calciatore del primo vincolo biennale come giovane di serie.

La disposizione, tuttavia, si inserisce in un sistema normativo che, a seguito della delibera del Consiglio federale del 16 marzo 2022, pubblicata con C.U. n. 212/A del 22 marzo 2022, e successivamente ulteriormente definito con delibera pubblicata con C.U. n. 23/A del 17 luglio 2024, ha sancito la netta separazione tra l’attività di Calcio a 11 e l’attività di Calcio a 5, mediante la modifica degli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104 e 106 NOIF, l’introduzione del nuovo art. 94 septies NOIF e l’abrogazione dell’art. 118 NOIF.

Da tale riforma discende che ciascun calciatore può maturare una diversa storia sportiva per ciascuna delle due discipline, anche mediante tesseramento contemporaneo presso due distinte società, l’una operante nel Calcio a 11 e l’altra nel Calcio a 5.

In coerenza con tale assetto, la giurisprudenza del Tribunale federale nazionale, Sezione vertenze economiche, ha da tempo affermato - originariamente con riferimento al previgente premio di preparazione di cui all’art. 96 NOIF, e successivamente confermato in relazione al premio di formazione tecnica di cui all’art. 99 NOIF - il principio secondo cui condizione necessaria per il riconoscimento del premio è la reciprocità di attività tra le società interessate, potendo la disciplina premiale trovare applicazione solo tra società che svolgano la medesima attività, e cioè solo tra società di Calcio a 5, ovvero solo tra società di Calcio a 11 (da ultimo Tribunale federale nazionale - Sez. vertenze economiche, nn. 186 e 187/TFNSVE-2025-2026, entrambe del 13 gennaio 2026; Tribunale federale nazionale - Sez. vertenze economiche, n. 477/TFNSVE-2025-2026 del 5 marzo 2026, Turris Calcio Val Pescara c. ASD Futsal Ortona).

La ratio di tale orientamento, pienamente condivisa da questo Collegio, risiede nella considerazione che il Calcio a 5 presenta, rispetto al Calcio a 11, caratteristiche tecnico-regolamentari sostanzialmente diverse, fondate su distinte capacità tecnicocoordinative e fisico-motorie da esprimersi in spazi ristretti e in regime di elevata velocità di esecuzione, sicché la formazione tecnica impartita nell’ambito dell’una disciplina non risulta, di norma, utilizzabile ai fini dell’attività svolta nell’ambito dell’altra.

Ne discende che la finalità solidaristica e compensativa del premio di formazione tecnica, diretta a riconoscere alla società formatrice un ristoro economico per l’attività di preparazione tecnica e atletica in concreto erogata, presuppone che tale attività sia riferibile a una disciplina sportiva compatibile con quella successivamente esercitata dal calciatore presso la società tenuta al pagamento, non potendo quest’ultima essere gravata di un onere economico correlato a una formazione tecnica riferita a una diversa disciplina sportiva federale, ancorché organizzato nell’ambito della medesima Federazione.

Poiché il fatto generatore del premio azionato è costituito dal vincolo biennale sottoscritto dal calciatore nell’ambito del Calcio a 11, anche l’individuazione delle società formatrici rilevanti ai fini del premio deve essere compiuta con riferimento alla storia federale del calciatore relativa a tale disciplina, non potendosi trasferire automaticamente, ai fini premiali, periodi di tesseramento maturati in una distinta posizione federale riferita al Calcio a 5.

Nella fattispecie in esame, dagli storici del calciatore Angelo Bianco prodotti dalla reclamante (docc. 4 e 5 al reclamo), e non specificamente contestati dalla reclamata, risulta che, nell’ambito dell’attività di Calcio a 11, l’unica società che risulta essere stata titolare del tesseramento del calciatore, con matricola 4623928, è l’ASD Real Casarea, mentre l’A.S.D. Academy Posillipo Calcio compare quale società titolare del tesseramento del medesimo calciatore esclusivamente nello storico relativo all’attività di Calcio a 5, in relazione alla diversa matricola 3030683 attribuita al calciatore per tale distinta disciplina.

Risulta pertanto documentalmente accertato che la formazione tecnica per la quale l’A.S.D. Academy Posillipo Calcio ha agito in giudizio è stata impartita al calciatore nell’ambito dell’attività di Calcio a 5, laddove il vincolo biennale come giovane di serie, generatore del diritto al premio azionato, è stato sottoscritto dal calciatore con la S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. nell’ambito dell’attività di Calcio a 11, con conseguente radicale difetto del requisito della reciprocità di attività tra le due società.

Né potrebbe diversamente opinarsi invocando la regola amministrativa secondo cui la formazione impartita da una medesima società che abbia svolto, prima della separazione delle carriere, sia l’attività di Calcio a 11 sia quella di Calcio a 5 va considerata indistintamente per gli anni antecedenti al 2022, poiché tale regola presuppone che sia una medesima società a risultare titolare, in modo indifferenziato, del tesseramento del calciatore per entrambe le discipline in un unico storico, là dove, nella specie, gli storici prodotti in atti attestano l’esistenza, sin dal periodo in contestazione, di due distinte matricole del calciatore riferite rispettivamente al Calcio a 11 e al Calcio a 5, e la radicale estraneità dell’Academy Posillipo Calcio a qualsivoglia tesseramento del calciatore nell’ambito del Calcio a 11.

D’altronde, il principio della necessaria reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio risulta affermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale nazionale già con riferimento al previgente premio di preparazione, e dunque in epoca anteriore alla stessa formalizzazione normativa della separazione delle carriere intervenuta nel 2022, a conferma della natura sostanziale, e non meramente formale, del relativo accertamento.

Il primo motivo di reclamo deve dunque essere accolto.

Con il secondo motivo la reclamante deduce che la domanda di primo grado risulta comunque priva di fondamento anche sotto il concorrente profilo del difetto di titolarità del diritto azionato, avendo l’Academy Posillipo Calcio richiesto il premio con riferimento alla matricola 4623928 del calciatore, relativa al Calcio a 11, rispetto alla quale la stessa reclamata non risulta mai essere stata titolare del tesseramento.

Anche il secondo motivo è fondato.

Difatti, come già osservato in relazione al primo motivo, dagli storici in atti risulta che l’A.S.D. Academy Posillipo Calcio non ha mai tesserato il calciatore Angelo Bianco con la matricola 4623928, unica in relazione alla quale è stata proposta la domanda di primo grado, essendo tale matricola riferita esclusivamente all’attività di Calcio a 11 svolta dall’ASD Real Casarea, con la conseguenza che l’odierna reclamata difetta della titolarità del diritto di credito fatto valere in giudizio con riferimento alla specifica matricola azionata, a prescindere dalla distinta e concorrente ragione di rigetto già illustrata in relazione al primo motivo.

L’accoglimento del primo e del secondo motivo di reclamo, con assorbimento degli ulteriori profili di censura articolati dalla reclamante, comporta la riforma della decisione impugnata e il rigetto della domanda proposta in primo grado dall’A.S.D. Academy Posillipo Calcio.

Quanto alla richiesta di condanna alle spese ai sensi dell’art. 55 CGS, il Collegio rileva che non ne sussistono i presupposti non potendo la domanda proposta in primo grado dall’A.S.D. Academy Posillipo Calcio — fondata su un’attestazione ufficiale della Piattaforma telematica premi FIGC e su una questione di reciprocità di attività non ancora scrutinata in sede di appello da questa Corte — essere qualificata come inammissibile, manifestamente infondata o temeraria; le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno pertanto compensate tra le parti.

Quanto alla richiesta di restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, si osserva che la disciplina della restituzione automatica dei contributi versati per i giudizi promossi in ambito Lega nazionale dilettanti e Settore per l’attività giovanile e scolastica non trova diretta applicazione alla reclamante, società appartenente alla Lega Pro, sicché il contributo versato segue le sorti della soccombenza secondo le regole generali di cui all’art. 55 CGS.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e, di conseguenza, dichiara non dovuta la corresponsione del premio di formazione tecnica richiesto dalla A.S.D. Accademy Posillipo Calcio.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                          Ivo Correale

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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