F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0009/CFA pubblicata il 15 Luglio 2026 (motivazioni) – PFI/società S.S.D. a r.l. Real Milano et alios
Decisione/0009/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0187/CFA/2025-2026
Registro procedimenti n. 0188/CFA/2025-2026
Registro procedimenti n. 0189/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Antonio Maria Marzocco - Componente
Marco Mancini - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami n. 0187/CFA/2025-2026, proposto in data 10 giugno 2026 dal Procuratore federale interregionale, n. 0188/CFA/20252026, proposto in data 10 giugno 2026 dal sig. Pierangelo Di Pasquale, e n. 0189/CFA/2025-2026, proposto in data 10 giugno 2026 dalla S.S.D. a r.l. Real Milano (già A.S.D. Real Milano), tutti per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 121 del 4 giugno 2026, resa nel procedimento disciplinare promosso con atto di deferimento della Procura federale n. 352pfi25-26 del 9 aprile 2026, nei confronti dei sigg.ri Pierangelo Di Pasquale, Alberto Toniolo e Silvia Vallisneri, nonché della S.S.D. a r.l. Real Milano;
visti i reclami e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 7 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Marco Mancini e uditi l’Avv. Luca Zennaro per la Procura federale, l’Avv. Domenico Filosa per i sigg.ri Di Pasquale Pierangelo, Toniolo Alberto e Vallisneri Silvia e per la S.S.D. a r.l. Real Milano e gli Avv.ti Fabio Angelo Fazzo e Francesco De Martino per i sigg.ri Omissis e Omissis.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di deferimento n. 352pfi25-26 del 9 aprile 2026 la Procura federale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia il sig. Pierangelo Di Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. a r.l. Real Milano, il sig. Alberto Toniolo, all’epoca dei fatti Direttore generale tesserato per la medesima società, l’Avv. Silvia Vallisneri, all’epoca dei fatti responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società, nonché la S.S.D. a r.l. Real Milano a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.
Il procedimento traeva origine dalla segnalazione inoltrata alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding dai sigg.ri Omissis e Omissis, genitori dei calciatori minorenni S.L., T.L. e C.S., aventi a oggetto il mancato rinnovo del tesseramento dei propri figli per la stagione sportiva 2025-2026, asseritamente determinato non da ragioni di carattere tecnico ma da motivi ritorsivi connessi alla vicinanza dei segnalanti al precedente Presidente della società, sig. Mohamed Elsayed, estromesso dalla carica nel maggio 2024 e sostituito dal sig. Di Pasquale, con conseguente insorgenza di un articolato contenzioso civile tra le opposte fazioni endosocietarie.
Al sig. Di Pasquale la Procura federale contestava, con il capo 1.a), la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 del CGS, sia in via autonoma sia in relazione agli artt. da 1.7.1 a 1.7.3 della Policy per la tutela dei minori FIGC, agli artt. 3, 4, comma 1, lett. i), e 5, comma 1, lett. a), b) e g), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, all’art. 21 del Regolamento del Settore giovanile e scolastico, all’art. 1.1 del Comunicato ufficiale n. 1 dell’11 luglio 2025 del Settore giovanile e scolastico e alla Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti, per avere rifiutato il tesseramento dei tre calciatori minorenni S.L., T.L. e C.S. nella stagione sportiva 2025-2026 per ragioni non attinenti a valutazioni di tipo sportivo, ma determinate dalle acrimonie con i genitori e dunque per motivi ritorsivi, motivando il mancato rinnovo del tesseramento del calciatore minorenne T.L., nato nel omissis, sulla scorta di asserite ragioni tecniche. Al medesimo sig. Di Pasquale la Procura federale contestava altresì, con il capo 1.b), la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 10, commi 1 e 8, e 11, comma 2, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere omesso di vigilare sull’operato del responsabile safeguarding nominato dalla società e di predisporre, adottare e pubblicare il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e il Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché per avere attestato in maniera non veridica, in data 28 dicembre 2024, l’avvenuta adozione di tali atti regolamentari in conformità alle Linee guida FIGC.
Al sig. Toniolo la Procura federale contestava la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 28 CGS e dagli artt. da 1.7.1 a 1.7.3 della Policy per la tutela dei minori FIGC, nonché dagli artt. 3, 4, comma 1 lett. i), e 5, comma 1 lett. a), b) e g), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso rifiutato il tesseramento dei calciatori minorenni S.L., T.L. e C.S. nella stagione sportiva 20252026 per ragioni non attinenti a valutazioni di tipo sportivo, ma determinate dalle acrimonie tra il Presidente della S.S.D. a r.l. Real Milano, sig. Pierangelo Di Pasquale, ed i genitori dei calciatori minori appena citati, e dunque per motivi ritorsivi nei confronti dei genitori dei giovani atleti afferenti a vicende estranee all’attività sportiva.
All’Avv. Vallisneri la Procura federale contestava la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere la stessa omesso di garantire l’attuazione del Regolamento federale mediante l’adozione del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di condotta, nonché per avere omesso di rendere noti i suddetti documenti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della società.
Alla S.S.D. a r.l. Real Milano la Procura federale contestava la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai predetti deferiti e riportati nei capi di incolpazione formulati a loro carico.
2. All’udienza del 7 maggio 2026 dinanzi al Tribunale federale territoriale compariva l’Avv. Francesco Vignoli per la Procura federale il quale, richiamandosi ai contenuti dell’atto di deferimento e della documentazione acquisita al fascicolo, insisteva per l’irrogazione della sanzione di dieci mesi di inibizione a carico del deferito Di Pasquale; otto mesi di inibizione a carico dei deferiti Toniolo e Vallisneri; € 2.000,00 di ammenda a carico della S.S.D. a r.l. Real Milano.
Comparivano altresì personalmente i deferiti Di Pasquale, Toniolo e Vallisneri, tutti rappresentati e assistiti dall’Avv. Domenico Filosa il quale, riportandosi alla memoria difensiva e alla documentazione in atti, insisteva per il proscioglimento.
3. Il Tribunale federale territoriale, con la decisione pubblicata nel Comunicato ufficiale n. 121 del 4 giugno 2026, irrogava al sig. Di Pasquale la sanzione dell’inibizione per otto mesi in relazione al capo 1.a) del deferimento e alla S.S.D. a r.l. Real Milano la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00; proscioglieva il sig. Di Pasquale dal capo 1.b) del deferimento, nonché il sig. Toniolo e l’Avv. Vallisneri da tutti gli addebiti loro ascritti.
Quanto alla posizione del sig. Di Pasquale, il Tribunale federale territoriale premetteva una compiuta disamina del valore probatorio attribuibile, in ambito sportivo, alle registrazioni audio di conversazioni private effettuate da uno dei partecipanti all’insaputa e senza il consenso degli altri interlocutori, dando atto che gli audio allegati alla segnalazione erano stati carpiti dai segnalanti in modo clandestino e al precipuo scopo di raccogliere elementi a supporto della denuncia e richiamando il principio, affermato dalla giurisprudenza endofederale (CFA, Sez. I, n. 94/2020-2021), secondo cui la prova costituita da una registrazione audio effettuata all’insaputa e senza il consenso delle persone coinvolte è in sé una prova artificiosa e spuria, utilizzabile dagli organi inquirenti unicamente nella forma della regressione a mero indizio e non quale piena prova dei fatti denunciati.
Su tali premesse il Tribunale federale territoriale riteneva che, a fronte di un quadro indiziario in apparenza contraddittorio, assumesse valore di prova decisiva lo scambio di messaggi WhatsApp intercorso il 9 giugno 2025 tra il padre dei calciatori S.L. e T.L. e il presidente pro tempore sig. Di Pasquale, acquisito in atti e da quest’ultimo non disconosciuto, nel quale il sig. Di Pasquale, alla specifica richiesta relativa al calciatore T.L., classe omissis, di omissis anni, rispondeva che il minore non era confermato, rinviando i genitori ai direttori tecnico e sportivo della preagonistica per un giudizio tecnico.
Tali affermazioni, aventi natura di prova documentale pienamente utilizzabile in quanto provenienti dal deferito e da lui scientemente compiute, secondo il Tribunale federale smentivano la tesi difensiva per cui per il minore classe omissis non vi sarebbe stato alcun diniego al tesseramento, posto che era lo stesso Presidente ad affermare esplicitamente, in modo contraddittorio e smentito dalle testimonianze acquisite, che il giocatore non era confermato in ragione di asseriti processi di valutazione tecnica, in realtà inesistenti.
Tale elemento di prova, letto congiuntamente con le dichiarazioni dei segnalanti e con l’insieme degli elementi acquisiti, secondo lo standard probatorio del processo sportivo richiamato dal Tribunale federale territoriale, offriva il ragionevole convincimento della fondatezza delle complessive tesi accusatorie e del fatto che la mancata riconferma dei tre calciatori fosse riconducibile a una decisione del Presidente motivata da ragioni di carattere ritorsivo, in violazione dei canoni generali dell’art. 4 CGS e, nel caso del ragazzo classe omissis, anche dei divieti di selezione nelle categorie di base previsti dalle disposizioni del Settore giovanile e scolastico.
Quanto alla posizione del sig. Toniolo, il Tribunale federale territoriale perveniva a valutazione differente, ritenendo che non vi fossero elementi specifici idonei a dimostrare un suo ruolo e un coinvolgimento diretto nella decisione di non riconfermare i calciatori e che, a parte l’audio che lo vedeva coinvolto -di per sé non sufficiente, in virtù della richiamata giurisprudenza endofederale, a giustificare una condanna- non vi fossero ulteriori elementi attestanti la sua compartecipazione avendo egli, di fronte alle richieste del genitore, sempre affermato di non essere a conoscenza delle decisioni e di non avere competenza al riguardo.
Quanto agli addebiti in materia di safeguarding, il Tribunale federale territoriale riteneva infondate le contestazioni rivolte al sig. Di Pasquale (capo 1.b) e all’Avv. Vallisneri (capo 3), osservando che la difesa aveva prodotto copiosa documentazione attestante non solo l’adozione del Modello organizzativo e del Codice di condotta, ma anche la relativa pubblicazione mediante affissione in bacheca e diffusione sui canali social della società, oltre allo svolgimento di attività formative e di monitoraggio da parte della responsabile safeguarding, così da rendere l’erronea indicazione del sito internet nelle autocertificazioni una questione puramente formale, priva di valenza sostanziale; rilevava, inoltre, che l’art. 11, comma 2, del Regolamento prescrive la pubblicazione sul sito internet soltanto ove esistente, contemplando l’affissione in bacheca quale forma di pubblicità di per sé idonea, e che l’onere della prova circa la tardività o l’assenza di idonea pubblicazione grava sull’accusa; richiamava infine i principi elaborati in materia di modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001, per affermare la necessità di una valutazione ex ante della colpa di organizzazione, dando atto che la società aveva concretamente operato per introdurre e applicare il Modello e che alla responsabile safeguarding non era pervenuta alcuna segnalazione relativa alla vicenda.
4. Avverso tale decisione hanno proposto distintamente reclamo il Procuratore federale interregionale, il sig. Di Pasquale e la S.S.D. a r.l. Real Milano.
5. Con il reclamo n. 0187/CFA/2025-2026 il Procuratore federale interregionale ha impugnato la decisione nella parte relativa al proscioglimento del sig. Toniolo, al proscioglimento del sig. Di Pasquale e dell’Avv. Vallisneri in ordine agli addebiti in materia di safeguarding (capi 1.b e 3), nonché in ordine all’incongruità delle sanzioni inflitte al sig. Di Pasquale e alla società, articolando due motivi.
Con il primo motivo la Procura federale ha dedotto l’omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e la violazione dell’art. 57 CGS con riferimento al proscioglimento del sig. Toniolo, deducendo che la registrazione dell’incontro dell’8 giugno 2025 tra il sig. Losi e il sig. Toniolo dimostrerebbe la piena consapevolezza di quest’ultimo dei motivi ritorsivi della mancata riconferma e il suo avallo, oltre che l’erroneità della qualificazione, operata dal Tribunale federale territoriale, della registrazione audio quale prova inammissibile o degradabile a mero indizio, dovendo invece la registrazione di una conversazione tra presenti effettuata da uno dei partecipanti reputarsi pienamente ammissibile e utilizzabile.
Con il secondo motivo la Procura federale ha censurato l’erronea valutazione del materiale probatorio e l’insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione in ordine al proscioglimento del sig. Di Pasquale e dell’Avv. Vallisneri dagli addebiti in materia di safeguarding, deducendo che i deferiti non avrebbero mai prodotto la documentazione attestante la predisposizione e l’adozione del Modello e del Codice di condotta, che la pubblicazione sui social network non costituisce strumento idoneo a soddisfare l’obbligo regolamentare e che, alla luce dell’art. 10, commi 1 e 8, e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento, nonché dell’art. 28-bis, commi 3 e 4, CGS, emergerebbe la responsabilità del sig. Di Pasquale per le dichiarazioni non veridiche e dell’Avv. Vallisneri per l’omessa verifica dell’adozione e pubblicazione dei documenti.
La Procura federale ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, l’irrogazione di dieci mesi di inibizione al sig. Di Pasquale, di otto mesi di inibizione al sig. Toniolo, di otto mesi di inibizione all’Avv. Vallisneri e di € 2.000,00 di ammenda alla società.
6. Con il reclamo n. 0188/CFA/2025-2026 il sig. Di Pasquale ha impugnato la decisione nella parte in cui gli ha irrogato l’inibizione di otto mesi, articolando due motivi.
Con il primo motivo il sig. Di Pasquale ha dedotto l’erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti, sotto il duplice profilo dell’errata interpretazione del potere di apprezzamento e di ammissibilità della prova e della radicale inammissibilità delle registrazioni acquisite dolosamente e slealmente, deducendo che il Tribunale federale territoriale avrebbe fondato la condanna su un unico messaggio WhatsApp a sua volta corroborato da sette registrazioni clandestine illegittime, in violazione dell’art. 4 CGS, della normativa in materia di protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che, una volta riconosciuta l’illegittimità delle registrazioni, il giudicante avrebbe dovuto dichiararle radicalmente inammissibili sulla scorta, secondo la difesa, della giurisprudenza endofederale (si richiama, al riguardo, CFA, Sez. I, n. 66/2024-2025) e non degradarle a mero indizio; il messaggio WhatsApp del 9 giugno 2025, peraltro, sarebbe stato estorto a seguito di assillanti pressioni e non potrebbe assurgere a prova decisiva, tanto più in relazione ai calciatori S.L. e C.S., esclusi per ragioni tecniche non riferibili al Presidente.
Con il secondo motivo il sig. Di Pasquale ha dedotto l’evidente sproporzione della sanzione rispetto a quanto motivato dal Tribunale federale territoriale, sotto il profilo dell’insussistenza della violazione dell’art. 28 CGS e del difetto di motivazione in ordine alle posizioni dei calciatori S.L. e C.S., deducendo che, essendo stato prosciolto dal capo 1.b) e non avendo il Tribunale federale territoriale ravvisato alcuna condotta discriminatoria ai sensi dell’art. 28, la sanzione di otto mesi - di poco inferiore ai dieci richiesti dalla Procura federale per entrambi i capi - sarebbe sproporzionata, in difetto di pluralità dei fatti e di dolo o colpa grave e in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di derivazione europea (richiamando, in particolare, CFA, Sez. III, n. 120/2023-2024; TFN, Sez. disciplinare, n. 244-TFN-SD del 13 maggio 2026).
Il sig. Di Pasquale ha chiesto, in via principale, la riforma della decisione e il proscioglimento da ogni incolpazione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.
7. Con il reclamo n. 0189/CFA/2025-2026 la S.S.D. a r.l. Real Milano ha impugnato la decisione nella parte in cui le ha irrogato l’ammenda di € 1.500,00, articolando tre motivi.
Con il primo motivo si deduce la violazione del diritto di difesa e la mancata fissazione dell’udienza entro i termini di cui all’art. 93 CGS. La società reclamante asserisce infatti di non essere stata convocata per l’udienza del 7 maggio 2026 - alla quale erano stati convocati i soli sigg.ri Di Pasquale, Toniolo e Vallisneri - e di non avere potuto esercitare il proprio diritto di difesa in ordine a un capo di incolpazione autonomo, in violazione degli artt. 44 e 93 CGS, con conseguente nullità o inefficacia della decisione.
Con il secondo motivo si deduce l’erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti riproponendo, in via derivata rispetto alla posizione del Presidente, le medesime censure svolte dal sig. Di Pasquale in ordine all’inammissibilità delle registrazioni e all’insufficienza del messaggio WhatsApp.
Con il terzo motivo si deduce l’evidente sproporzione della sanzione, sotto il profilo dell’insussistenza della violazione dell’art. 28 CGS e del difetto di motivazione in ordine alle posizioni dei calciatori S.L. e C.S., riproponendo, in via derivata, le censure svolte dal presidente.
La S.S.D. a r.l. Real Milano conclusivamente chiede, in via principale, la declaratoria di nullità o inefficacia della decisione per mancata convocazione; in via subordinata il proscioglimento da ogni addebito; in via ulteriormente subordinata, la riduzione della sanzione.
8. Con memoria difensiva depositata in data 2 luglio 2026 sono intervenuti nel presente giudizio, a mezzo degli Avv.ti Fabio Angelo Fazzo e Francesco De Martino, i sigg.ri Omissis (quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne C. S.) e Omissis (quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni T. e S. L.).
Si tratta di intervento adesivo al reclamo della Procura, a sostegno del quale si deducono tre profili argomentativi. In primo luogo si sostiene, anche alla luce degli orientamenti endofederali e di legittimità, la piena utilizzabilità delle captazioni delle comunicazioni, affermandone la natura di prova documentale, dalle quali si desumerebbe la volontà del Di Pasquale e del Toniolo di rifiutare il tesseramento dei minori per motivi ritorsivi nei riguardi dei genitori. In secondo luogo si allega la circostanza -asseritamente ben nota agli incolpati- che il minore C. S., cui è stato rifiutato il tesseramento, sarebbe affetto dalla nascita da una grave malformazione del volto, consistente in una labiopalatoschisi, comprovata dalla documentazione medica allegata, per cui la sua esclusione dalla squadra e dal gruppo dei compagni avrebbe determinato delle conseguenze di carattere psicologico. In terzo ed ultimo luogo, sul piano dell’omesso rispetto della disciplina di safeguarding, si rileva come non vi sarebbe prova dell’effettiva adozione e pubblicazione da parte della società del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta atteso che la fotografia riproducente l’affissione in bacheca sarebbe priva di datazione, i social network non sarebbero mezzi di pubblicità idonei sotto il profilo della conoscibilità in quanto non tutti i tesserati vi sono iscritti e il sito internet indicato dalla società, a seguito di controllo effettuato dalla Procura, si è rivelato inesistente.
Si conclude pertanto per l’accoglimento del reclamo proposto dalla Procura federale.
9. In data 3 luglio 2026 hanno depositato memoria difensiva il sig. Di Pasquale e la S.S.D. a r.l. Real Milano i quali, anzitutto, a confutazione delle affermazioni della Procura reclamante in ordine alla violazione della normativa in materia di safeguarding, ribadiscono di avere effettivamente e tempestivamente adempiuto agli oneri di adozione e pubblicazione del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta. Rilevano inoltre l’inammissibilità dell’intervento dei sigg.ri Omissis e Omissis per un duplice ordine di motivi. In primis, gli intervenuti non avrebbero fornito dimostrazione della sussistenza dell’interesse qualificato che ne giustificherebbe la partecipazione al presente giudizio. In secondo luogo, la procura alle liti risulterebbe sottoscritta da uno solo dei genitori del minore per cui risulterebbe invalidamente conferita.
10. Con memoria difensiva depositata in data 3 luglio 2026, si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avv. Filosa l’Avv. Silvia Vallisneri -avverso il cui proscioglimento da ogni addebito da parte del Giudice di prime cure ha interposto reclamo la Procura- la quale a sua volta, anzitutto, a confutazione delle affermazioni della Procura reclamante in ordine alla violazione della normativa in materia di safeguarding, ribadisce di avere effettivamente e tempestivamente adempiuto agli oneri di adozione e pubblicazione del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta e, comunque, nega ogni addebito in ordine ad ogni asserita, mancata verifica. Rileva inoltre l’inammissibilità dell’intervento dei sigg.ri Omissis e Omissis per il duplice ordine di motivi già indicati nella memoria difensiva del sig. Di Pasquale.
11. Con memoria difensiva depositata in data 3 luglio 2026 si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avv. Filosa il sig. Toniolo Alberto -avverso il cui proscioglimento da ogni addebito da parte del Giudice di prime cure ha interposto reclamo la Procura- il quale ha chiesto la conferma della pronuncia reclamata sulla scorta di tre argomenti difensivi. Con il primo, si sostiene l’inutilizzabilità delle captazioni di conversazioni effettuate all’insaputa delle persone coinvolte, che non potrebbero assurgere non solo al rango di piena prova ma neppure di mero indizio siccome radicalmente illegittime. Con il secondo, si deduce nel merito l’assoluta estraneità dell’incolpato ai fatti ascritti in quanto, all’epoca, avrebbe rivestito non il ruolo di Direttore generale attualmente ricoperto bensì quello di responsabile marketing, per cui non avrebbe avuto alcun potere decisionale in ordine al tesseramento dei minori. Ne discenderebbe, quale terzo argomento difensivo, il mancato assolvimento da parte della Procura reclamante dell’onere probatorio in ordine all’asserita responsabilità dell’incolpato. Anch’egli rileva inoltre l’inammissibilità dell’intervento dei sigg.ri Omissis e Omissis per i medesimi motivi già indicati nella memoria difensiva del sig. Di Pasquale.
12. All’udienza del 7 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, relatore il Prof. Marco Mancini, sono comparsi l’Avv. Luca Zennaro per la Procura federale, l’Avv. Domenico Filosa per i sigg.ri Di Pasquale Pierangelo, Toniolo Alberto e Vallisneri Silvia e per la S.S.D. a r.l. Real Milano e gli Avv.ti Fabio Angelo Fazzo e Francesco De Martino per gli intervenuti sigg.ri Omissis e Omissis. Sono comparsi personalmente i sigg.ri Di Pasquale Pierangelo, Toniolo Alberto, Vallisneri Silvia, Omissis e Omissis. Presente altresì con l’Avv. Filosa il Dott. Gallo.
Uditi i difensori delle parti anche sulla questione preliminare relativa all’ammissibilità dell’intervento - in ordine alla quale la Corte si è riservata la decisione unitamente al merito - i quali si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, la causa è passata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
13. I reclami n. 0187/CFA/2025-2026, n. 0188/CFA/2025-2026 e n. 0189/CFA/2025-2026 sono proposti avverso la medesima decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, resa all’esito del medesimo procedimento disciplinare e con riferimento a una vicenda sostanziale unitaria, sicché ne va disposta la riunione ai sensi dei principi che governano il simultaneus processus nell’ordinamento sportivo, volti a garantire la pienezza del contraddittorio, l’unitarietà delle attività istruttorie e la prevenzione del rischio di contrasto tra giudicati (CFA, SS.UU., n. 77/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 12/20222023; CFA, SS.UU., n. 34/2022-2023).
14. Preliminarmente, si dichiara l’inammissibilità dell’intervento adesivo spiegato dai sigg.ri Omissis (quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne C. S.) e Omissis (quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni T. e S. L.).
14.1 Al riguardo, si rileva anzitutto come il procedimento disciplinare sportivo presenti una struttura di carattere binario, che implica la presenza quali esclusive parti necessarie della Procura, titolare della pretesa punitiva, da un lato, e degli incolpati, dall’altro. Come ha ribadito anche di recente questo Collegio (CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026), in senso conforme agli orientamenti precedenti (CFA, Sez. I, n. 9/2024-2025): “il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura tipicamente binaria, nella quale si contrappongono due posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale nella quale -tendenzialmente - nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015; CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022). Ciò non esclude, tuttavia, che, nel caso specifico, possa riscontrarsi una posizione soggettiva sostanziale del terzo, idonea a fondare l’interesse a intervenire”; “Il procedimento disciplinare ha, di regola, struttura binaria: in esso si fronteggiano soltanto l’organo titolare dell’azione - la Procura federale - e il soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria, sicché, in via di principio, nessun terzo è legittimato a interloquire” (CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026).
Alla luce dei richiamati orientamenti, pertanto, nel procedimento disciplinare le uniche parti necessarie, gli unici soggetti legittimati ad intervenire ed interloquire sarebbero la Procura, quale soggetto titolare della pretesa punitiva, e gli incolpati, quali potenziali destinatari delle sanzioni.
I medesimi orientamenti, però, con formula residuale e di chiusura, fanno salva e non escludono la possibilità di ravvisare la sussistenza di una situazione soggettiva sostanziale del terzo idonea a fondarne l’interesse e la legittimazione ad intervenire, conformemente, del resto, a quanto prevedono, rispettivamente per il giudizio di primo grado e di appello, gli artt. 81 e 104 CGS.
Tali ultime disposizioni hanno formato oggetto di recenti innovativi arresti, che ne hanno precisato l’ambito applicativo.
In particolare, una recentissima decisione di questo Collegio (CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026) ha precisato che “ nella disciplina del codice previgente, secondo la lettura che la giurisprudenza dava dell’art. 33, la legittimazione ad intervenire da parte di terzi portatori di interessi indiretti doveva intendersi accordata nei soli casi di illecito sportivo (CFA, SS.UU., n. 8/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 14/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 22/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 43/2018-2019). Allorché, peraltro, tale intervento era ritenuto possibile in via generale, la sua concreta ammissibilità era stata comunque subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (CFA, SS.UU., n. 70/2014-2015). Nel codice ora vigente, secondo gli artt. 81 e 104, comma 1 - relativi, rispettivamente, al processo di primo e di secondo grado - un terzo può intervenire in giudizio qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. È opinione comune che il nuovo codice abbia inteso ampliare la legittimazione a intervenire in giudizio (CFA, Sez. I, n. 65/2022-2023). Resta, però, confermato che, in concreto, l’intervento in giudizio del terzo rimane subordinato al duplice requisito dell’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e della dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022), vale a dire, in termini generali, della legittimazione e dell’interesse ad agire. L’art. 34 CGS CONI subordina l’intervento a tre condizioni: (i) la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale; (ii) il deposito dell’atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza; (iii) la specifica dimostrazione dell’interesse che lo giustifica (CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 27/20242025)”.
Ancor più di recente il medesimo Collegio (CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026) ha ulteriormente precisato che “ Il procedimento disciplinare ha, di regola, struttura binaria: in esso si fronteggiano soltanto l’organo titolare dell’azione - la Procura federale - e il soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria, sicché, in via di principio, nessun terzo è legittimato a interloquire (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 39/2015; CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022). Tale struttura governa, però, l’accertamento della responsabilità, che attiene al rapporto fra l’ordinamento e l’incolpato; essa non esaurisce gli effetti del provvedimento quando la sanzione irrogata non si proietti soltanto, in chiave afflittiva, sul soggetto punito, ma incida -per la sua stessa natura- sulle posizioni di soggetti terzi. È quanto accade per la penalizzazione di punti in classifica, sanzione a duplice valenza: afflittiva nei confronti della società sanzionata e, al tempo stesso, riequilibrativa nei confronti delle società antagoniste, poiché incide direttamente sull’assetto competitivo del campionato e sull’affidamento dei concorrenti nella parità delle condizioni di partecipazione (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 131/2025-2026). In ragione di tale efficacia erga alios, la misura della penalizzazione non è questione che si esaurisca nel rapporto bilaterale fra Procura e incolpato, ma involge una posizione sostanziale, autonoma e di segno contrario, della società che milita nel medesimo girone: posizione che, limitatamente al capo relativo alla penalizzazione, attribuisce a quest’ultima la qualità di parte in senso sostanziale. Struttura binaria del procedimento disciplinare e legittimazione del terzo controinteressato sostanziale operano, dunque, su piani distinti e non confliggenti: l’una presiede all’accertamento dell’illecito; l’altra al solo segmento sanzionatorio dotato di proiezione esterna”.
L’elemento, il presupposto che maggiormente rileva al fine della valutazione della legittimazione ad intervenire è, pertanto, la dimostrazione che il provvedimento del giudice sportivo sarebbe in grado di spiegare un effetto ulteriore ed autonomo rispetto a quello meramente afflittivo-sanzionatorio nei riguardi dell’incolpato, spingendosi sino a ledere, in via concorrente ed autonoma, la posizione sostanziale di un terzo.
Proprio per questo motivo, la pronuncia da ultimo richiamata ritiene legittimata ad intervenire in giudizio una società antagonista di quella incolpata (suscettibile di essere sanzionata con la penalizzazione di punti in classifica), giungendo finanche a riconoscerle la possibilità di proporre autonomo reclamo avverso la pronuncia del Tribunale territoriale là dove non vi abbia provveduto la Procura.
Ciò, naturalmente, nel caso in cui dalla pronuncia di primo grado sia derivato un pregiudizio concreto alla posizione in classifica della società antagonista, facendo insorgere l’interesse concreto ed attuale a reagire.
La misura della ridetta sanzione, infatti, non spiega soltanto effetti di carattere afflittivo nei riguardi della società condannata ma anche effetti esterni poiché, incidendo sulla configurazione della classifica e sulla conseguente posizione occupata dalle società antagoniste che partecipano al medesimo campionato, pregiudica un loro interesse sostanziale autonomo rispetto a quello sanzionatorio-generale.
In buona sostanza, quindi, l’intervento del terzo risulterebbe ammissibile solo se e nella misura in cui questi riuscisse a dimostrare che il provvedimento assunto all’esito del giudizio disciplinare sia idoneo a spiegare effetti ulteriori rispetto a quelli meramente sanzionatori-afflittivi nei riguardi dell’incolpato, suscettibili di pregiudicare una sua posizione soggettiva sostanziale rilevante nell’ordinamento federale, autonoma e distinta rispetto a quella di carattere generale (siccome comune alla generalità dei tesserati) connessa alla pretesa punitiva nei confronti di coloro che trasgrediscono le prescrizioni endofederali.
14.2 Alla luce dei principi formulati dagli orientamenti della giurisprudenza endofederale appena richiamata, occorre valutare se i sigg.ri Omissis e Omissis, quali genitori esercenti la potestà sui minori cui è stato rifiutato il tesseramento, possano vantare una legittimazione ad intervenire nel presente giudizio.
Occorre valutare, in particolare, se il provvedimento reclamato abbia effettivamente leso e pregiudicato una posizione soggettiva sostanziale degli intervenuti, ulteriore ed autonoma rispetto a quella al soddisfacimento della pretesa punitiva nei riguardi degli incolpati.
Sotto quest’ultimo profilo non assume alcun rilievo - ed anzi depone in senso sfavorevole - la loro qualità di soggetti denuncianti, che hanno dato avvio all’iter del procedimento disciplinare federale.
I soggetti denuncianti, infatti, anche là dove titolari di una situazione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale asseritamente lesa o pregiudicata dalla condotta degli incolpati, dispongono esclusivamente di una facoltà di stimolo dell’esercizio della potestà disciplinare, che rimane peraltro di esclusiva spettanza e titolarità della Procura.
Tali facoltà si sostanziano e si esauriscono nel portare la Procura a conoscenza della notitia criminis e nel fornirle e metterle a disposizione gli elementi conoscitivi e probatori utili e non valgono, di per sé, a conferire loro la qualità di parti necessarie dell’instaurando procedimento disciplinare né a fondarne la legittimazione ad intervenire.
A seguito del ricevimento della notitia criminis in qualsivoglia forma, spetta in via esclusiva alla Procura ogni decisione in merito all’esercizio o meno dell’azione disciplinare, così come ogni facoltà processuale connessa alla realizzazione della pretesa punitiva nell’ambito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato, secondo quanto prescrive l’art. 118 CGS, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza endofederale (ex pluribus, CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022).
A seguito dell’avvio delle indagini della Procura, dell’esercizio dell’azione disciplinare e dell’instaurazione del relativo procedimento, quindi, il soggetto denunciante non può vantare alcun interesse o legittimazione autonoma ad intervenire, atteso che l’unico soggetto deputato al sostegno della pretesa punitiva è la Procura, che opera a tutela di un interesse di carattere ordinamentale, sub specie di rispetto delle regole endofederali e di sanzione dei trasgressori.
In definitiva, quindi, il principale interesse vantato dai soggetti denuncianti, quello al soddisfacimento della pretesa punitiva nei riguardi dei soggetti incolpati, viene tutelato e coltivato per loro conto da parte della Procura che, nel caso di specie, ha proposto tempestivo reclamo avverso i capi della sentenza di primo grado che hanno escluso ogni addebito e responsabilità in capo ad alcuni degli incolpati.
14.3 Resta da valutare se i soggetti intervenuti risultino titolari di posizioni soggettive sostanziali ulteriori ed autonome pregiudicate, incise o lese - anche in via meramente potenziale - dalla pronuncia oggetto di reclamo.
Al riguardo, si rileva come gli stessi, nell’atto di intervento, si sono limitati a premettere di avere piena legittimazione all’intervento “in quanto genitori di tesserati minorenni palesemente titolari di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”, limitandosi poi ad aderire al reclamo proposto dalla Procura.
Si tratta di formula del tutto generica e apodittica inidonea a provare - e addirittura ancor prima ad allegare - la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante nell’ordinamento federale, autonomo e distinto rispetto a quello al soddisfacimento della pretesa punitiva (tutelato direttamente per loro conto dalla Procura mediante il reclamo) asseritamente leso dalla pronuncia del Giudice di prime cure.
In buona sostanza, i soggetti intervenuti agiscono nel presente giudizio al solo fine di ottenere la sanzione degli incolpati andati prosciolti nel precedente grado avanti al Tribunale federale territoriale e quindi il soddisfacimento della pretesa punitiva.
Non indicano infatti quale sarebbe l’asserito, ulteriore interesse, il “bene della vita” pregiudicato o soddisfatto dalla comminazione o meno della sanzione e dalla misura della stessa, atteso che dall’accoglimento del reclamo proposto dalla Procura, a sostegno del quale intervengono, non deriverebbe loro alcun vantaggio neppure in ordine al tesseramento dei figli minori.
Fermo tutto quanto sopra, l’intervento spiegato dai sigg.ri Omissis e Omissis risulta inammissibile.
Conseguentemente, la Corte non prenderà in considerazione, ai fini della decisione, le argomentazioni difensive dedotte nell’atto di intervento.
14.4 Per incidens, e al solo fine di prevenire ogni eventuale obiezione al riguardo, occorre rilevare come non possa valere a fornire alcun tipo di legittimazione ad intervenire il fatto che la Segreteria della Corte ha consentito ai denuncianti l’accesso agli atti difensivo.
Alla luce dei consolidati orientamenti sussistenti al riguardo (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 4/2021), infatti, il riconoscimento del diritto di accesso difensivo da parte della p.a. (in base ad un’autonoma valutazione), lascia impregiudicata ogni successiva decisione del Giudice in merito alla legittimazione ad intervenire in giudizio, subordinata alla dimostrazione della titolarità concreta ed attuale di un interesse giuridicamente rilevante che, nel caso di specie, come detto, difetta in capo ai soggetti intervenuti.
Tali coordinate sono state recepite dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha riconosciuto la permeabilità dell’ordinamento sportivo ai principi in materia di accesso propri dell’ordinamento statale e ha configurato il diritto di accesso quale situazione giuridica soggettiva strumentale all’esercizio di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (CFA, SS.UU., n. 97/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024).
In particolare, proprio richiamando gli orientamenti del giudice amministrativo (Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2021 e nn. 19 e 20/2020), questa Corte ha precisato che, in sede di accesso difensivo, non occorre svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, soltanto all’autorità giudiziaria investita della questione, ben potendo l’organo adito negare l’ostensione nelle sole ipotesi di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, e dunque di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso (CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024).
Ne discende che l’ostensione consentita dalla Segreteria di questa Corte non implica - né avrebbe potuto implicare - alcun accertamento in ordine alla legittimazione processuale degli istanti, riservato in via esclusiva all’organo giudicante.
L’accesso difensivo agli atti, del resto, risulta proprio strumentalmente diretto all’acquisizione di elementi utili alla dimostrazione della sussistenza del pregiudizio ad una situazione giuridica soggettiva qualificata e della conseguente legittimazione ad intervenire.
Esso, invero, offre al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di una situazione giuridica rilevante, anziché utilità finali (CFA, SS.UU., n. 21/2023-2024; Cons. Stato, Ad. plen., n. 6/2006), sicché dall’accoglimento dell’istanza di accesso non può in alcun modo inferirsi il riconoscimento dell’interesse, e quindi della legittimazione, ad intervenire nel giudizio.
14.5 Resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo di inammissibilità, l’ulteriore questione (prospettata nell’altro motivo) dell’asserita invalidità della procura al difensore siccome sottoscritta da uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, della quale pertanto non mette conto occuparsi in questa sede.
15. Per ragioni di ordine logico-giuridico, la Corte esamina anzitutto il primo motivo del reclamo della S.S.D a r.l. Real Milano, di carattere processuale e potenzialmente assorbente quanto alla posizione della società, indi i reclami nel merito, a partire da quello del Procuratore federale, che investe le posizioni prosciolte e l’entità delle sanzioni, e proseguendo con i reclami del sig. Di Pasquale e della società, in parte sovrapponibili.
16. Con il primo motivo del reclamo n. 0189/CFA/2025-2026, la S.S.D a r.l. Real Milano deduce la violazione del diritto di difesa e la mancata fissazione dell’udienza entro i termini di cui all’art. 93 CGS, sostenendo di non essere stata convocata per l’udienza del 7 maggio 2026 e di avere appreso della propria condanna solo dalla pubblicazione della decisione, con conseguente nullità o inefficacia di quest’ultima.
Al riguardo, si osserva che, sulla scorta della documentazione in atti, la società era stata pienamente informata della segnalazione a suo carico ed ha pienamente esercitato le proprie facoltà difensive nel corso delle indagini.
In data 12 marzo 2026, infatti, depositava memoria difensiva a mezzo dell’Avv. Filosa, al quale era stata in precedenza (in data 2 marzo 2026) conferita procura da ritenersi estesa alla fase del giudizio.
Successivamente, in data 9 aprile 2026, l’atto di deferimento a carico della società veniva espressamente comunicato all’Avv. Filosa all’indirizzo PEC indicato nella memoria stessa quale luogo di destinazione di ogni comunicazione.
In data 15 aprile 2026 il Tribunale federale territoriale emanava il decreto di fissazione dell’udienza, ritualmente comunicato via PEC all’Avv. Filosa, munito, come detto, di procura per assistere - tra gli altri - la stessa S.S.D a r.l. Real Milano.
Ebbene, nel corso del giudizio di primo grado, l’Avv. Filosa, anche a fronte della richiesta della Procura di condannare la società, si è ben guardato dall’eccepire alcunché al riguardo.
La cronologia e la successione dei fatti, così ricostruite, inducono a ritenere che non sia sostenibile la tesi per cui la S.S.D a r.l. Real Milano non sia stata informata della data di celebrazione dell’udienza e sia pervenuta a conoscenza della condanna a suo carico soltanto con la pubblicazione della decisione, con conseguente pregiudizio al suo diritto di difesa.
Il motivo di gravame spiegato, quindi, risulta infondato e puramente dilatorio e deve essere respinto.
16.1 Peraltro, anche qualora si ravvisasse un’effettiva violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non si potrebbe comunque pervenire all’accoglimento del reclamo nei termini richiesti dalla S.S.D. a r.l. Real Milano, sub specie di radicale nullità e/o invalidità della pronuncia di primo grado.
16.2 È vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultima parte, CGS, all’accertamento di una violazione del contraddittorio processuale dovrebbe conseguire l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, a tutela del doppio grado di giudizio, mentre il medesimo comma prevede l’annullamento senza rinvio per i soli casi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 59/2025-2026).
Tale regola trova fondamento nel principio del contraddittorio, ribadito in termini generali dall’art. 44 CGS, e risponde all’esigenza di restituire alla parte pretermessa il grado di giudizio del quale è stata privata, tanto che questa Corte ha precisato che, accertata la violazione delle norme sul contraddittorio, il rinvio al primo giudice si impone, di regola, a tutela del doppio grado, non bastando a sanare il vizio la mera instaurazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo (CFA, Sez. I, n. 51/2023-2024).
In applicazione di tale regola, dunque, la violazione ipotizzata dovrebbe condurre, prima facie, all’annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale federale territoriale, limitatamente alla posizione della società.
16.3 Nondimeno, nella peculiare configurazione del caso di specie, la rimessione al primo giudice della sola posizione della società condurrebbe a un esito incongruo e in contrasto con il sistema.
Occorre premettere, difatti, che la responsabilità della S.S.D. a r.l. Real Milano è stata ascritta a titolo diretto, ai sensi dell’art. 6, comma 1 CGS, e a titolo oggettivo, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS.
16.4 Orbene, entrambe tali forme di responsabilità sono prive di autonomia quanto all’accertamento del fatto illecito presupposto - oggetto di integrale riesame in questa sede - di cui costituiscono proiezione sul piano dell’imputazione.
La società, cioè, non risponde di una condotta diversa, ma della stessa condotta, in forza di un criterio normativo di collegamento - l’immedesimazione organica, quanto alla responsabilità diretta; il rapporto di tesseramento, quanto a quella cd. oggettiva - che opera esclusivamente sul piano dell’imputazione e non su quello dell’accertamento del fatto.
È in questo senso che entrambe le forme di responsabilità dell’ente costituiscono una mera proiezione del fatto illecito presupposto.
E poiché l’accertamento di tale fatto è stato integralmente devoluto a questa Corte dai reclami del Procuratore federale e del sig. Di Pasquale, ed è in questa sede compiutamente svolto nel contraddittorio di tutte le parti, il presupposto della responsabilità della società risulta già interamente scrutinato nel presente grado.
16.5 Quanto alla responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, essa riposa sul principio di immedesimazione organica, in forza del quale la volontà e l’azione di chi è investito, secondo le norme federali, del potere di rappresentare il sodalizio, non si pongono quali fatti di un terzo dei quali l’ente sia chiamato a rispondere, ma costituiscono volontà e azione dell’ente medesimo, secondo lo schema proprio della teoria organica che governa l’agire delle persone giuridiche.
Ne discende che l’imputazione non transita attraverso un giudizio di rimproverabilità dell’ente, né richiede alcuna indagine sull’elemento soggettivo o sull’effettiva utilità della condotta per il sodalizio, che si presume iuris et de iure, essendo sufficiente che il rappresentante abbia agito nell’esercizio dei poteri conferitigli: vincolo organizzativo e teleologico che rafforza, anziché attenuare, l’immedesimazione (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023).
In questa prospettiva, la responsabilità diretta non configura una responsabilità per fatto altrui, bensì una tecnica di imputazione del fatto proprio dell’ente, espressione di quel peculiare fenomeno - rilevato dalla riflessione dottrinale - di antropomorfizzazione dell’ordinamento sportivo, nel quale soggetti fondamentali dell’attività agonistica sono, prima ancora dei singoli atleti e dirigenti, i sodalizi per i quali essi operano.
Coerentemente, questa Corte ha escluso che rispetto alla responsabilità diretta possa trovare applicazione la scriminante o attenuante di cui all’art. 7 CGS, che presuppone l’alterità soggettiva tra l’agente e l’ente, qui strutturalmente assente (CFA, Sez. I, n. 49/2023-2024).
La posizione della società si risolve, pertanto, in un mero centro di imputazione delle condotte poste in essere dai propri organi rappresentativi, senza alcun segmento di autonomo accertamento che la riguardi.
16.6 Quanto alla responsabilità cd. oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS, essa, secondo l’impostazione tradizionale, opera un trasferimento in capo alla società della responsabilità dei propri dirigenti, dei tesserati e degli altri soggetti indicati dall’art. 2, comma 2, a prescindere da qualsivoglia giudizio di colpevolezza dell’ente, sul solo presupposto del nesso formale che lega l’autore dell’infrazione al sodalizio, purché la condotta sia commessa durante l’attività sportiva o trovi in essa causa od occasione di esplicazione (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025).
L’istituto, qualificato in passato quale architrave dell’ordinamento sportivo, non è ignoto alla tradizione giuridica generale, che conosce fattispecie di imputazione svincolate dal dolo e dalla colpa in ragione del bene protetto o della natura intrinsecamente rischiosa dell’attività esercitata, secondo la logica per cui chi trae vantaggio da un’organizzazione ne sopporta i rischi (cuius commoda eius et incommoda) (CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018).
La sua ratio, nell’ordinamento sportivo, è peraltro peculiare e composita: al principio di precauzione, per il quale l’esigenza di prevenire i pericoli derivanti dagli illeciti prevale sul criterio soggettivo di imputazione, si affiancano la funzione di responsabilizzazione dei sodalizi nella scelta e nella vigilanza dei propri tesserati, l’esigenza di tutela dei terzi e dell’affidamento dei competitori nella regolarità delle competizioni, nonché una funzione di semplificazione dell’accertamento, che consente di definire i procedimenti in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività agonistica (CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 42/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 58/2015).
La sanzione che ne consegue non esprime, dunque - secondo la visione tradizionale - un giudizio di disvalore soggettivo verso la società, ma mira a riequilibrare oggettivamente una situazione verificatasi contro e nonostante le regole dell’ordinamento, colpendo la posizione di garanzia che il sodalizio riveste rispetto agli eventi che si producono nell’ambito della propria attività (CFA, SS.UU., n. 99/2025-2026).
Né la fisionomia dell’istituto risulta alterata - ai fini che qui rilevano - dall’evoluzione impressa dal Codice del 2019 che, con la soppressione dell’avverbio «oggettivamente» e l’introduzione dell’art. 7, ha ancorato la responsabilità dell’ente alla nozione di colpa di organizzazione, sul modello della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025).
Il temperamento così introdotto opera, infatti, sul piano dell’esclusione o dell’attenuazione della responsabilità in ragione dell’adozione, dell’idoneità, dell’efficacia e dell’effettivo funzionamento del modello organizzativo, ma non incide sulla struttura derivata dell’imputazione, che continua a muovere dal previo accertamento della condotta illecita della persona fisica, del quale la responsabilità costituisce un posterius.
Sul piano dogmatico, invero, la valutazione del modello organizzativo non attiene ai presupposti - in senso proprio - dell’illecito ascritto all’ente, ma integra un fatto impeditivo o attenuativo della sanzione, configurato dall’ordinamento federale quale prova liberatoria il cui onere grava interamente sulla società, tanto che, in difetto di allegazione e di produzione del modello, la presunzione di responsabilità non può dirsi superata (CFA, Sez. III, n. 4/2023-2024).
Del resto, il giudizio che tale valutazione sollecita - a ben guardare - ha un oggetto strutturalmente diverso da quello sul fattopresupposto: non investe la condotta illecita e la sua riferibilità all’ente, ormai acquisite, bensì l’assetto organizzativo del sodalizio, apprezzato in chiave preventiva e in prospettiva ex ante, quale possibile causa di esclusione o di affievolimento di una responsabilità già radicata nei suoi presupposti (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022).
Ne segue che la mancata adozione del modello qualifica la responsabilità dell’ente come oggettiva in senso stretto, mentre la sua adozione ne determina un mero affievolimento, rimesso alla verifica giudiziale di idoneità ed effettività, all’esito negativo della quale la responsabilità oggettiva riespande: in nessuna di tali evenienze, tuttavia, si introduce un tema di prova autonomo sul fatto (illecito) presupposto, che resta integralmente definito dalle condotte delle persone fisiche (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025).
16.7 In entrambe le forme di imputazione, dunque, il fatto illecito presupposto è integralmente definito attraverso l’accertamento della condotta della persona fisica, alla quale la responsabilità dell’ente consegue in via derivata, senza che residui, quanto alla sussistenza dell’illecito, alcun segmento di fatto proprio della società da provare o da confutare.
Resta bensì distinto, e va tenuto fermo, il possibile segmento difensivo relativo ai presidi organizzativi di cui all’art. 7 CGS, che la società può allegare e provare – con riguardo alla sola responsabilità di cui all’art. 6, comma 2, CGS, restando esso strutturalmente inoperante rispetto a quella diretta – al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità.
Tale segmento, tuttavia, non attiene all’accertamento del fatto illecito presupposto, di cui costituisce un posterius, e nella specie non è stato tempestivamente dedotto, come si dirà in sede di scrutinio nel merito della posizione della società.
16.8 Con la conseguenza che, se nel particolare caso di specie dalla violazione delle regole del contraddittorio conseguisse il rinvio al giudice di primo grado, questi sarebbe chiamato a riesaminare la posizione della società sulla base delle medesime condotte dei dirigenti già compiutamente valutate in questo grado di reclamo, con il paradossale effetto di devolvergli nuovamente l’apprezzamento di un fatto già integralmente scrutinato in sede di gravame.
Con conseguente frammentazione del simultaneus processus e, per un verso, il concreto rischio di un contrasto tra la decisione resa in questa sede sulle posizioni delle persone fisiche e quella che il primo giudice sarebbe chiamato a rendere sulla posizione dell’ente e, per altro verso, una superflua dilatazione dei tempi del procedimento, in contrasto con i principi di concentrazione e di ragionevole durata.
E ciò senza che a tale sacrificio corrisponda alcun effettivo recupero di garanzia, avendo le difese della società - integralmente dipendenti da quelle dei propri organi - trovato in questo grado piena ed effettiva esplicazione, né avendo la società mai dedotto, neppure in questo grado, l’esimente di cui all’art. 7 CGS in relazione alla condotta ritorsiva.
16.9 D’altro canto, l’annullamento con rinvio per violazione del contraddittorio non costituisce, nell’ordinamento sportivo, un dogma assoluto.
Sul piano delle fonti, il Codice della giustizia sportiva del CONI, nel disciplinare il giudizio innanzi alla Corte federale di appello, non contempla alcuna ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado: l’art. 37, comma 6, di detto Codice stabilisce che con il reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto, nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse, così configurando il giudizio di appello quale giudizio pienamente devolutivo, destinato a concludersi con una decisione che definisce la controversia.
Il rinvio previsto dall’art. 106, comma 2, ultima parte, CGS costituisce dunque una scelta del legislatore federale e non la proiezione di un principio inderogabile dell’ordinamento sportivo; e ciò a prescindere dal rapporto tra le fonti, che condurrebbe comunque ad assegnare prevalenza al Codice del CONI, il quale costituisce in ogni caso criterio interpretativo delle disposizioni federali, nella prospettiva dell’uniformità delle soluzioni nell’ordinamento sportivo (CFA, SS.UU., n. 27/2019-2020).
Coerentemente, questa Corte ha costantemente affermato che, nel bilanciamento tra l’esigenza di garantire il doppio grado di giudizio e la necessità di definire speditamente il giudizio, il legislatore federale ha privilegiato la seconda, sicché i casi di rimessione al giudice di primo grado devono considerarsi eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, e sono di stretta interpretazione (CFA, SS.UU., n. 96/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 12/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 109/2024-2025).
La lettura rigorosamente restrittiva dell’art. 106, comma 2, ultima parte, è stata da ultimo ribadita - con l’avallo del Collegio di garanzia dello sport - nel senso che il rinvio è circoscritto alle sole fattispecie di mero rito per effetto delle quali non vi sia stato alcun ingresso alla valutazione del merito e sia mancata una qualsiasi parvenza di contraddittorio (CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 57/2025).
In questa prospettiva, la giurisprudenza endofederale ha già riconosciuto che l’annullamento per violazione del contraddittorio non comporta il rinvio allorché la rimessione al primo giudice sarebbe inutiliter data e si risolverebbe in una superflua spendita di attività giustiziale, in contrasto con i principi di informalità e speditezza che caratterizzano il processo sportivo, posto che il presupposto razionale del rinvio è che il processo possa utilmente proseguire innanzi al giudice di primo grado (CFA, Sez. I, n. 49/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 43/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 57/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 71/2025-2026): ciò che nella specie deve escludersi, in difetto di qualsivoglia segmento di accertamento autonomo da compiere sulla posizione della società.
Né la perdita di un grado di giudizio si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento sportivo, improntato al criterio guida della speditezza e della tempestività - che ne costituiscono la caratteristica fondamentale e uno degli elementi fondanti della stessa legittimazione - e nel quale la doppia cognizione garantita alle parti riguarda la lite intesa nella sua totalità e non le singole questioni, di rito o di merito, nelle quali essa è logicamente scomponibile (CFA, SS.UU., n. 96/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; cfr. anche Cons. Stato, Ad. plen., n. 18/1978 e n. 10/2018).
Neppure è ravvisabile un contrasto con i principi dell’ordinamento generale, avendo la Corte costituzionale costantemente escluso che il doppio grado di giurisdizione di merito goda, di per sé, di garanzia costituzionale (Corte cost., sent. n. 117/1973; Corte cost., sent. n. 62/1981).
16.10 Alla luce delle esposte considerazioni nonché, ancor prima, di quanto considerato nel paragrafo 16, la Corte ritiene di trattenere la causa e di decidere nel merito anche la posizione della S.S.D. a r.l. Real Milano, all’esito dello scrutinio dei reclami concernenti le persone fisiche.
Si procederà pertanto al riesame nel merito della posizione della S.S.D a r.l. Real Milano nei termini di cui al reclamo unitamente a quello del sig. Di Pasquale, risultando le posizioni sovrapponibili.
17. Può ora esaminarsi il reclamo del Procuratore federale interregionale n. 0187/CFA/2025-2026.
Con il primo motivo, la Procura federale deduce l’omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e la violazione dell’art. 57 CGS, censurando il proscioglimento del sig. Toniolo sotto un duplice profilo: da un lato, l’erroneità della qualificazione, operata dal Tribunale federale territoriale, della registrazione audio dell’8 giugno 2025 quale prova inammissibile o degradabile a mero indizio; dall’altro, la sufficienza degli elementi acquisiti a dimostrare la piena consapevolezza e il concorso del sig. Toniolo nella condotta ritorsiva.
Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Occorre muovere dalla diffusa motivazione con cui il Tribunale federale territoriale ha affrontato la questione del valore probatorio delle registrazioni audio di conversazioni private effettuate da uno dei partecipanti all’insaputa e senza il consenso degli altri interlocutori, dando atto, da un lato, dell’orientamento della giurisprudenza penale (Cass. Pen., SS. UU., n. 36747/2003) e civile (Cass. Civ., n. 5844/2025) secondo cui la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita da uno dei partecipi, costituisce prova documentale utilizzabile, e, dall’altro, della lettura “bilanciata” propria della giurisprudenza endofederale, secondo cui la prova costituita da una registrazione audio, carpita all’insaputa e senza il consenso delle persone coinvolte, è in sé una prova artificiosa e spuria, utilizzabile dagli organi inquirenti unicamente nella forma della regressione a mero indizio e non quale piena prova dei fatti denunciati (CFA, Sez. I, n. 94/2020-2021).
La motivazione del Tribunale federale territoriale incorre, sul punto, in un duplice errore, l’uno di diritto e l’altro di apprezzamento, che la Procura federale correttamente censura.
Sotto il primo profilo, occorre rammentare che il principio enunciato dalla Corte federale d’appello, Sez. I, n. 94/2020-2021 – principio che la decisione n. 66/CFA/2024-2025, invocata dalle difese, riproduce in forma sintetica, riportandosi alla prima quale precedente di riferimento, ma la cui formulazione completa, che esclude espressamente tanto l’inammissibilità assoluta quanto la piena validazione della prova spuria, è unicamente quella enunciata nella richiamata decisione n. 94/CFA/2020-2021 – si fonda sulla distinzione tra il potere di “apprezzamento” della prova da parte del giudice sportivo e quello, diverso, della “ammissibilità” della stessa e si rivolge, nella sua portata precettiva, anzitutto agli organi inquirenti, ai quali è fatto obbligo di non aprire e fondare le indagini sulla sola narrazione spuria, dovendo la prova spuria essere utilizzata unicamente nella forma della regressione a mero indizio (art. 57, comma 2, CGS).
Al riguardo, va corretta la lettura, prospettata dalle difese, secondo cui da tale principio discenderebbe la radicale inammissibilità e l’espunzione delle registrazioni dal compendio probatorio: il principio affermato dalla richiamata giurisprudenza, lungi dal sancire l’esclusione assoluta di tale genere di prove - espressamente reputata, anzi, non condivisibile al pari della tesi opposta della loro piena validazione: “ogni altra lettura di detta norma, sia quella di escludere in assoluto questo genere di prove, sia quella di validarle pienamente sarebbe non solo contraria alla formulazione della disposizione nonché allo spirito del Codice sportivo ma altresì alle norme primarie di tutela della privacy delle persone coinvolte”- ne ammette l’ingresso e l’utilizzo nella forma della regressione a mero indizio, da apprezzarsi unitamente agli altri elementi acquisiti, e ciò in coerenza con il principio del libero convincimento del giudice e con lo standard probatorio proprio del processo sportivo (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025).
Sotto il secondo profilo, e in coerenza con la corretta lettura del principio, deve osservarsi che lo standard probatorio sufficiente ad affermare la responsabilità disciplinare non richiede la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma si attesta a un livello superiore alla semplice probabilità e inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente l’acquisizione, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, di una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 34/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 7/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 13/2016).
Nel valutare la posizione del sig. Toniolo, il Tribunale federale territoriale ha invece trattato la registrazione dell’8 giugno 2025 come elemento isolato e di per sé non sufficiente, omettendo di apprezzarla, secondo la regola dell’indizio, in connessione con il restante materiale probatorio e con il complessivo contesto endosocietario accertato in atti.
Dall’esame della trascrizione della conversazione dell’8 giugno 2025, riportata nel reclamo della Procura federale, emerge che il sig. Toniolo, lungi dal dichiararsi estraneo alla vicenda, ha esplicitamente ricondotto la posizione del genitore al fatto di essersi “schierato dalla parte di là ”, ossia con il precedente presidente, ha riferito che il Presidente “ha nella testa il fatto che tu sia sempre stato dalla parte di là” e che il genitore avrebbe “ remato contro”, e ha invitato il medesimo a “ dire a Pier che non c’entri ” in tale contenzioso, così esplicitando, in modo non equivoco, la riconducibilità della mancata riconferma alle acrimonie endosocietarie e non a valutazioni di tipo tecnico.
La registrazione, ancorché carpita all’insaputa dell’interlocutore e dunque utilizzabile, secondo la richiamata giurisprudenza, nella forma del mero indizio, si salda con gli ulteriori elementi acquisiti - le dichiarazioni dei segnalanti, le conversazioni con altri dirigenti, il messaggio WhatsApp del Presidente del 9 giugno 2025, il complessivo accertamento del contesto ritorsivo - in un quadro indiziario grave, preciso e concordante, idoneo a fondare, secondo lo standard del processo sportivo, la ragionevole certezza della responsabilità del sig. Toniolo.
Preme al riguardo precisare che la registrazione dell’8 giugno 2025 non costituisce, nell’economia della presente decisione, prova esclusiva né autosufficiente della responsabilità dell’incolpato.
Essa è valorizzata unicamente quale elemento indiziario convergente con gli ulteriori dati acquisiti al procedimento e, segnatamente, con il messaggio WhatsApp del 9 giugno 2025, proveniente dal Presidente e da lui non disconosciuto, con le dichiarazioni testimoniali dei segnalanti e dei dirigenti della società, con le risultanze documentali relative all’organigramma societario e alla partecipazione del sig. Toniolo al Comitato direttivo, nonché con il complessivo contesto endosocietario conflittuale accertato in atti.
È dalla convergenza di tali elementi - e non dalla registrazione isolatamente considerata - che discende, secondo lo standard probatorio proprio del processo sportivo, la ragionevole certezza della responsabilità del sig. Toniolo, in piena aderenza al canone della regressione a mero indizio enunciato dalla richiamata giurisprudenza endofederale.
Né vale, in senso contrario, il rilievo del Tribunale federale territoriale secondo cui il sig. Toniolo avrebbe sempre affermato di non essere a conoscenza delle decisioni e di non avere competenza al riguardo: tale affermazione, contenuta nella stessa conversazione, è smentita dal complessivo tenore del colloquio, nel quale ha, al contrario, mostrato piena padronanza delle ragioni della mancata riconferma e ne ha esplicitato la matrice ritorsiva, sicché la formale professione di estraneità non vale a elidere il significato univoco delle dichiarazioni rese.
Al riguardo, occorre semmai valutare il rilievo ascrivibile alla posizione ricoperta dall’incolpato.
Quest’ultimo sostiene (in ciò confortato dalle schermate del portale FIGC relativo all’organigramma societario prodotte) di avere rivestito, all’epoca della conversazione captata (8 giugno 2025), soltanto il ruolo di responsabile marketing e di avere assunto quello di Direttore generale soltanto in epoca successiva.
Sotto quest’ultimo profilo occorre rilevare che l’incolpato, seppur formalmente sprovvisto della qualifica di Direttore generale e quindi di un ruolo apicale al momento dell’interlocuzione con il Omissis, di fatto svolgeva però un ruolo dirigenziale non privo di poteri di tipo gestionale.
Depongono in tal senso una pluralità di indici sintomatici.
Anzitutto, dalle numerose dichiarazioni testimoniali in atti emerge come il sig. Toniolo facesse parte del Comitato direttivo della società e a lui si rivolgessero i tesserati e i genitori qualora volessero interloquire con la società stessa (ciò che appare incompatibile con il ruolo di mero responsabile marketing…).
In secondo luogo, la sussistenza in capo allo stesso di poteri lato sensu gestori emerge chiaramente dallo stesso tenore del colloquio registrato con il Omissis, dal quale si desume che il sig. Toniolo non solo veniva messo al corrente di vicende anche delicate come quella di specie ma che era addirittura investito del compito di interloquire con i genitori fino al punto di suggerire loro eventuali soluzioni.
In aggiunta, si evidenzia come non risulti che il sig. Toniolo, dopo avere assunto formalmente la nomina a Direttore generale a neppure un mese di distanza dal colloquio con il Omissis, e pur essendo a conoscenza del contesto ritorsivo, si sia attivato presso il Presidente per cercare di rimediare alla situazione in modo da favorire il tesseramento dei minori che pur sarebbe stato ancora possibile.
Peraltro, le dichiarazioni rese dal sig. Toniolo al genitore dei calciatori dimostrano non solo la piena consapevolezza dei motivi ritorsivi sottesi alla mancata riconferma ma anche il fatto che egli abbia partecipato a comunicare e ad avallare tali motivi nei confronti di un terzo, padre di calciatori minori, senza in alcun passaggio dissociarsene.
In pratica, quindi, l’incolpato, non solo era a conoscenza della ragione ritorsiva della mancata riconferma, ma ha contribuito alla sua attuazione esterna, rappresentando al genitore la riconducibilità della scelta al conflitto endosocietario e prospettando come unica via di superamento della preclusione un’interlocuzione personale con il Presidente; così avallando e rafforzando tale decisione illecita.
L’insieme di queste condotte, se non può ritenersi sufficiente al fine di configurare un concorso nella consumazione dell’illecito di cui all’art. 28 CGS, assume purtuttavia rilievo in termini di autonoma violazione dei doveri di lealtà e correttezza incombenti sui tesserati ai sensi dell’art. 4 CGS.
Il primo motivo del reclamo della Procura federale è dunque fondato nei termini precisati, con conseguente riforma della decisione impugnata, nella parte in cui ha prosciolto il sig. Toniolo, con conseguente affermazione della sua responsabilità per l’addebito a lui ascritto.
18. Con il secondo motivo la Procura federale deduce l’erronea valutazione del materiale probatorio e l’insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione in ordine al proscioglimento del sig. Di Pasquale dal capo 1.b) e dell’Avv. Vallisneri dal capo 3), in materia di safeguarding.
18.1 Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Giova premettere il quadro normativo di riferimento.
L’art. 10, comma 1, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni impone a tutte le società di predisporre e adottare, entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee guida di cui al Comunicato ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, un Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e un Codice di condotta a tutela dei minori, conformi alle medesime Linee guida.
L’art. 10, comma 8, del medesimo Regolamento, impone alle società di comunicare alla FIGC, mediante invio a mezzo portale servizi, un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvenuta adozione del Modello e del Codice di condotta.
L’art. 11, comma 2, del medesimo Regolamento dispone che il responsabile renda noto il Modello e il Codice di condotta e ogni aggiornamento successivo tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede della società e pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della società, se esistente.
L’art. 28-bis, comma 3, CGS - introdotto dal Comunicato ufficiale n. 69/A del 27 agosto 2024 ed entrato in vigore, quanto ai commi 1, 2, 3 e 4, in virtù della norma transitoria, dal 1° settembre 2024 (CFA, SS.UU., n. 23/2024-2025) - punisce il legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto dai commi 7 e 8 dell’art. 10 del Regolamento con l’inibizione non inferiore a tre mesi, mentre il comma 4 punisce il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni che non adempie agli obblighi previsti dall’art. 11 del Regolamento con l’inibizione non inferiore a un mese.
Peraltro, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione degli obblighi in materia di tutela dei minori e di contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni è sanzionabile ai sensi dell’art. 4 CGS, quale clausola generale di chiusura del sistema, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28-bis, atteso che i codici di condotta prescritti dalle Linee guida configurano obblighi, divieti e standard di condotta finalizzati al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025), sicché correttamente la Procura federale ha contestato gli addebiti in via principale ai sensi dell’art. 4 CGS.
18.2 Ciò posto, il Tribunale federale territoriale ha prosciolto i deferiti sulla base di una duplice argomentazione: per un verso, ha ritenuto che l’erronea indicazione, nelle autocertificazioni, di siti internet non attivi costituisse questione puramente formale, in presenza di documentazione attestante l’adozione del Modello e del Codice e la loro pubblicizzazione mediante affissione in bacheca e diffusione sui social network; per altro verso, ha ritenuto che l’onere della prova circa la tardività o l’assenza di idonea pubblicazione gravasse sull’accusa e che dovesse adottarsi un’ottica ex ante nella valutazione della colpa di organizzazione, alla stregua dei principi elaborati in materia di modelli ex d.lgs. n. 231/2001.
La motivazione resa dal Tribunale federale territoriale risulta, in parte, immune da censure e, in altra parte, viziata, sicché il motivo è fondato soltanto entro i limiti di seguito precisati.
18.3 È corretta, in punto di diritto, l’affermazione secondo cui l’art. 11, comma 2, del Regolamento, prescrive la pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della società soltanto ove esistente, contemplando l’affissione in una specifica bacheca presso la sede quale forma di pubblicità-notizia di per sé idonea, in via alternativa, ad assolvere l’obbligo di pubblicità del Modello e del Codice.
In effetti, al riguardo, la documentazione somministrata in atti dal Presidente Di Pasquale è idonea a dimostrare l’avvenuta adozione dei documenti e la loro pubblicizzazione sia tramite social network sia tramite affissione alla bacheca.
È del pari corretto il richiamo del Tribunale federale territoriale alla necessità di una valutazione ex ante della colpa di organizzazione, in coerenza con il sistema delineato dall’art. 7 CGS e con i principi elaborati in materia di modelli organizzativi, secondo cui la mera verificazione di un fatto di rilievo non implica automaticamente la carenza del Modello adottato (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024).
È invece viziata la motivazione del Tribunale federale territoriale nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la non veridicità delle autocertificazioni sottoscritte dal presidente, degradandola a questione puramente formale.
È infatti incontestato in atti - e lo stesso sig. Di Pasquale lo ha ammesso in sede di audizione - che le autocertificazioni del 28 dicembre 2024 attestavano la pubblicazione della nomina del responsabile safeguarding e l’avvenuta adozione del Modello e del Codice di condotta sui siti internet “https://inforealmilano.wordpress.com/” e “www.asdrealmilano.it”, e che il primo sito risultava non aggiornato dal 2021 e privo dei riferimenti dichiarati, mentre il secondo risultava del tutto inesistente.
La condotta consistita nell’attestare, in un’autocertificazione destinata alla Commissione federale, la pubblicazione di documenti su siti internet non attivi o inesistenti integra il rilascio di una dichiarazione non veridica, che non può essere degradata a mera irregolarità formale, in quanto incide direttamente sull’interesse federale alla trasparenza e all’effettività dei presidi di safeguarding posti a tutela dei minori e si pone in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 del CGS, prima ancora che con la specifica fattispecie dell’art. 28-bis, comma 3, del medesimo Codice.
La circostanza che il Modello e il Codice fossero stati adottati e affissi in bacheca - e dunque assolvessero, sotto tale profilo, all’obbligo di pubblicità-notizia - attiene all’adempimento sostanziale degli obblighi di adozione e pubblicizzazione ma non elide il distinto disvalore della falsa attestazione resa dal legale rappresentante in ordine alla pubblicazione su siti internet; condotta autonomamente rilevante e non assorbita dal corretto adempimento degli ulteriori obblighi.
Sotto tale profilo, dunque, la responsabilità del sig. Di Pasquale per il capo 1.b) sussiste, limitatamente alla falsa attestazione resa con le autocertificazioni del 28 dicembre 2024 in ordine alla pubblicazione dei documenti sui siti internet della società, in violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione all’art. 10, comma 8, del Regolamento e all’art. 28-bis, comma 3, CGS.
Resta invece confermato il proscioglimento del sig. Di Pasquale dal capo 1.b) nella parte in cui gli si addebita di avere omesso di predisporre, adottare e pubblicare il Modello e il Codice di condotta, avendo il Tribunale federale territoriale correttamente accertato, con motivazione immune da vizi sul punto, che la società aveva concretamente adottato tali atti e ne aveva dato pubblicità mediante affissione in bacheca, forma di per sé idonea ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Regolamento.
18.4 Quanto alla posizione dell’Avv. Vallisneri, deve invece confermarsi il proscioglimento.
L’art. 11 del Regolamento pone a carico del responsabile safeguarding l’obbligo di rendere noti il Modello e il Codice di condotta e il Tribunale federale territoriale ha accertato, con motivazione immune da vizi logici e coerente con le risultanze documentali, che l’Avv. Vallisneri aveva fornito prova dell’attività svolta, della formazione erogata ai tesserati, dei contatti con i dirigenti e del monitoraggio compiuto, e che alla medesima non era pervenuta alcuna segnalazione relativa alla vicenda per cui è procedimento.
La falsa attestazione resa nelle autocertificazioni del 28 dicembre 2024 è riferibile, sul piano soggettivo, al solo legale rappresentante che le ha sottoscritte e non alla responsabile safeguarding, alla quale l’art. 28-bis, comma 4, CGS e l’art. 11 del Regolamento riconnettono una distinta responsabilità, ancorata all’inadempimento dei propri specifici obblighi, nel caso di specie non dimostrato dalla Procura federale, sulla quale gravava il relativo onere.
18.5 Il secondo motivo del reclamo della Procura federale è dunque fondato limitatamente alla posizione del sig. Di Pasquale, nei sensi e nei limiti sopra precisati, e infondato quanto alla posizione dell’Avv. Vallisneri, di cui va confermato il proscioglimento.
19. Può ora esaminarsi il reclamo del sig. Di Pasquale n. 0188/CFA/2025-2026, congiuntamente al secondo motivo del reclamo della S.S.D. a r.l. Real Milano n. 0189/CFA/2025-2026, che ne ripropone in via derivata le medesime censure in punto di valutazione probatoria.
19.1 Con il primo motivo, il sig. Di Pasquale deduce l’erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, sostenendo la radicale inammissibilità delle registrazioni clandestine e l’insufficienza del messaggio WhatsApp del 9 giugno 2025 a fondare la condanna, anche in relazione alle posizioni dei calciatori S.L. e C.S.
Il motivo è infondato.
Quanto al profilo della pretesa radicale inammissibilità delle registrazioni, valgono le considerazioni già svolte in sede di esame del primo motivo del reclamo della Procura federale, alle quali si rinvia: la giurisprudenza richiamata dalla difesa non sancisce l’esclusione assoluta della prova spuria, espressamente reputata non condivisibile, ma ne ammette l’utilizzo nella forma della regressione a mero indizio, da apprezzarsi unitamente agli altri elementi acquisiti secondo il principio del libero convincimento del giudice.
La distinzione, valorizzata dalla difesa, tra il potere di apprezzamento spettante al giudice e quello di ammissibilità della prova non conduce all’esito invocato: il giudice sportivo, una volta acquisita la prova spuria nel rispetto del limite della sua degradazione a indizio, ben può e deve apprezzarla, unitamente al restante materiale, ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che ciò si traduca in una validazione piena della prova illegittimamente acquisita.
Quanto al messaggio WhatsApp del 9 giugno 2025, esso non costituisce una registrazione clandestina, bensì una prova documentale, proveniente dallo stesso sig. Di Pasquale, da lui scientemente redatta in risposta a una specifica richiesta del genitore e non disconosciuta, sicché ad esso non si attaglia il regime della prova spuria ma quello, pieno, della prova documentale liberamente valutabile ai sensi dell’art. 57 CGS.
Né coglie nel segno l’assunto difensivo secondo cui il messaggio sarebbe stato “estorto” a seguito di assillanti pressioni: la circostanza che il genitore avesse reiteratamente sollecitato chiarimenti non priva di valore probatorio la risposta resa dal Presidente, il quale, lungi dal subire una coartazione idonea a viziarne la volontà, ha liberamente scelto il contenuto della propria comunicazione, peraltro in termini contraddittori e smentiti dalle ulteriori risultanze, come correttamente rilevato dal Tribunale federale territoriale.
Quanto, infine, alla posizione dei calciatori S.L. e C.S., l’assunto difensivo secondo cui la loro esclusione sarebbe riconducibile a mere valutazioni tecniche demandate al Direttore sportivo e agli allenatori, è smentito dal complessivo quadro probatorio, dal quale emerge che la mancata riconferma dei tre calciatori si inscrive in un unitario disegno ritorsivo riconducibile al Presidente, come attestato dalle convergenti dichiarazioni dei dirigenti e dal contesto endosocietario accertato, senza che gli interlocutori abbiano mai addotto ragioni di carattere tecnico alla base della mancata riconferma.
La valutazione del Tribunale federale territoriale, fondata su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, apprezzato secondo lo standard della ragionevole certezza proprio del processo sportivo, resiste alle censure difensive e va pertanto confermata quanto all’accertamento della responsabilità del sig. Di Pasquale per il capo 1.a) del deferimento.
Il primo motivo del reclamo del sig. Di Pasquale è dunque infondato, al pari del secondo motivo del reclamo della S.S.D. a r.l. Real Milano, che ne ripropone in via derivata le medesime censure.
20. Possono ora esaminarsi congiuntamente, per la loro intima connessione, il secondo motivo del reclamo del sig. Di Pasquale e il terzo motivo del reclamo della S.S.D.a r.l. Real Milano, in punto di asserita sproporzione della sanzione e di insussistenza della violazione dell’art. 28 CGS, nonché i profili del reclamo della Procura federale concernenti l’entità delle sanzioni, dovendo questa Corte rideterminare il trattamento sanzionatorio all’esito del complessivo riesame delle responsabilità.
Con il secondo motivo il sig. Di Pasquale deduce l’evidente sproporzione della sanzione, sotto il profilo dell’insussistenza della violazione dell’art. 28 CGS, non avendo il Tribunale federale territoriale ravvisato alcuna condotta discriminatoria, e del difetto di motivazione in ordine alle posizioni dei calciatori S.L. e C.S.
Il motivo è infondato nei termini di seguito precisati.
È anzitutto destituito di fondamento il presupposto da cui muove la difesa, secondo cui la sanzione sarebbe stata commisurata alla violazione dell’art. 28 CGS.
Il Tribunale federale territoriale ha infatti espressamente fondato la condanna del sig. Di Pasquale sulla violazione dei canoni generali dell’art. 4 CGS e, quanto al calciatore classe omissis, sui divieti di selezione nelle categorie di base previsti dalle disposizioni del Settore giovanile e scolastico, e non già sulla fattispecie dei comportamenti discriminatori di cui all’art. 28, sicché la dedotta insussistenza della violazione dell’art. 28 è priva di rilievo ai fini della commisurazione della sanzione, che trova autonomo e sufficiente fondamento nella violazione dell’art. 4.
Al riguardo, giova rammentare che l’art. 4, comma 1, CGS costituisce norma autosufficiente e di chiusura del sistema, la cui violazione è rilevante in via autonoma, senza necessità di una concorrente violazione di altra norma del Codice e che le sanzioni per la sua violazione non sono predeterminate nel minimo e nel massimo, proprio in ragione dell’elasticità che caratterizza la norma e della sua adattabilità alle singole fattispecie (CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025).
La condotta accertata - consistita nel rifiuto del rinnovo del tesseramento di tre calciatori minorenni per ragioni ritorsive estranee a valutazioni di tipo sportivo e, quanto al calciatore classe omissis, in violazione del divieto di selezione nelle categorie di base - presenta un disvalore particolarmente accentuato, in quanto incide sul diritto dei minori a svolgere l’attività sportiva in un ambiente sano, sicuro e inclusivo, valore che l’ordinamento sportivo assume a tutela prevalente rispetto al risultato sportivo, in attuazione dell’art. 33, ultimo comma, della Costituzione, dell’art. 16, d.lgs. n. 39/2021, delle Linee guida FIGC e della Policy per la tutela dei minori (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025).
Quanto alla commisurazione della sanzione, l’art. 12, comma 1, CGS impone di tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi, mentre l’art. 44, comma 5, prescrive che tutte le sanzioni abbiano carattere di effettività e di afflittività, sempre temperati con i principi di proporzionalità e ragionevolezza di derivazione europea (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026).
Questa Corte è legittimata a procedere a un’autonoma valutazione di merito circa la correttezza della quantificazione delle sanzioni operata dal Giudice di prime cure e alla loro eventuale rideterminazione, anche in funzione di giudice di equità (CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sanzione di otto mesi di inibizione irrogata dal Tribunale federale territoriale al sig. Di Pasquale per il solo capo 1.a) appare congrua e proporzionata al disvalore della condotta, alla pluralità delle posizioni dei minori coinvolti e al ruolo apicale rivestito, e resiste pertanto alle censure di sproporzione svolte dalla difesa.
Tuttavia, all’esito del presente grado di giudizio, la posizione del sig. Di Pasquale risulta aggravata dall’accertamento dell’ulteriore responsabilità per il capo 1.b), limitatamente alla falsa attestazione resa con le autocertificazioni del 28 dicembre 2024, in precedenza esclusa dal Tribunale federale territoriale e oggetto di accoglimento del reclamo della Procura federale.
In ragione di tale ulteriore profilo di responsabilità, la sanzione complessiva deve essere rideterminata in aumento e va pertanto fissata in mesi nove di inibizione, ritenuti congrui e proporzionati al complessivo disvalore delle condotte accertate a carico del Presidente.
Né rileva, in senso contrario, il minimo edittale di tre mesi previsto dall’art. 28-bis, comma 3, CGS, atteso che tale disposizione è stata richiamata quale parametro del disvalore della condotta e non quale norma sanzionatoria applicata, essendo l’addebito di cui al capo 1.b) contestato e accertato in via principale ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, le cui sanzioni non sono predeterminate nel minimo e nel massimo (CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025).
La rideterminazione qui operata, del resto, non consegue a un cumulo materiale delle sanzioni riferibili ai singoli capi di incolpazione, ma a una valutazione globale e unitaria del complessivo disvalore delle condotte accertate a carico del Presidente, secondo il potere di autonoma quantificazione, anche in funzione di giudice di equità, che compete a questa Corte (CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023).
Per le medesime ragioni, e in accoglimento del relativo profilo del reclamo della Procura federale, va affermata la responsabilità del sig. Toniolo, al quale, in considerazione, da un lato, della riconosciuta violazione dell’art. 4 CGS e, dall’altro, del ruolo formalmente non apicale rivestito, si ritiene equa e proporzionata l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi quattro e non per mesi otto richiesta dalla Procura reclamante.
Il secondo motivo del reclamo del sig. Di Pasquale e il terzo motivo del reclamo della S.S.D. a r.l. Real Milano sono dunque infondati, mentre il reclamo della Procura federale è parzialmente fondato anche quanto all’entità delle sanzioni, nei sensi sopra precisati.
21. Resta da scrutinare, nel merito, la posizione della S.S.D. a r.l. Real Milano.
La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri dirigenti.
La responsabilità diretta di cui all’art. 6, comma 1, CGS - come sopra detto - discende dall’immedesimazione organica tra la società e i soggetti che la rappresentano, sicché gli atti compiuti dal Presidente, in quanto organo della società, si imputano direttamente all’ente, senza che residui spazio per la scriminante o attenuante di cui all’art. 7 CGS, presupponente l’alterità soggettiva tra l’agente e l’ente (CFA, Sez. I, n. 49/2023-2024).
Quanto alla responsabilità oggettiva di cui all’art. 6, comma 2, CGS, conseguente alla condotta del sig. Toniolo, deve rilevarsi che la società non ha mai dedotto, né in primo grado né in questa sede, l’esimente o l’attenuante di cui all’art. 7 CGS in relazione all’illecito ritorsivo, benché su di essa gravasse il relativo onere di allegazione e di prova, sicché la presunzione di responsabilità non può dirsi superata (CFA, Sez. III, n. 4/2023-2024).
In ogni caso, il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui il Tribunale federale territoriale ha accertato l’adozione ha contenuto specificamente rivolto alla prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni e non si appalesa idoneo a prevenire condotte ritorsive deliberate dal vertice della società in danno di calciatori minorenni, atteso che l’adozione del modello non opera quale salvacondotto automatico e che la sua idoneità ed effettività vanno verificate dal giudice in relazione al rischio in concreto realizzatosi, in difetto di che la responsabilità oggettiva riespande (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025).
Nessuno dei presidi di cui all’art. 7 CGS vale, pertanto, a escludere o ad attenuare, nella specie, la responsabilità della società.
Essendo stata accertata la responsabilità del presidente sig. Di Pasquale per i capi 1.a) e 1.b) (per responsabilità diretta) e del sig. Toniolo (per responsabilità ex art. 6, comma 2), va affermata della S.S.D. a r.l. Real Milano anche all’esito del riesame nel merito.
Le difese svolte dalla società nel merito - in punto di inammissibilità delle registrazioni, di insufficienza del messaggio WhatsApp e di insussistenza della violazione dell’art. 28 - sono le medesime già esaminate e disattese in relazione ai reclami del Presidente, alle quali si rinvia, e non valgono pertanto a escludere la responsabilità dell’ente.
Quanto alla quantificazione della sanzione, tenuto conto della gravità delle condotte accertate a carico degli organi della società, del coinvolgimento di tre calciatori minorenni e dell’aggravamento della posizione complessiva all’esito del presente grado, l’ammenda va rideterminata in aumento, in parziale accoglimento del relativo profilo del reclamo della Procura federale, nella misura di € 1.800,00, congrua e proporzionata al disvalore delle condotte.
22. In conclusione, il reclamo della Procura federale n. 0187/CFA/2025-2026 va accolto nei sensi di cui in motivazione, con affermazione della responsabilità del sig. Toniolo, affermazione della responsabilità del sig. Di Pasquale anche per il capo 1.b) nei limiti precisati, conferma del proscioglimento dell’Avv. Vallisneri e rideterminazione in aumento delle sanzioni a carico del sig. Di Pasquale e della società; il reclamo del sig. Di Pasquale n. 0188/CFA/2025-2026 va respinto; il reclamo della S.S.D. a r.l. Real Milano n. 0189/CFA/2025-2026 va respinto nel merito, con conseguente affermazione della responsabilità della società all’esito del riesame e rideterminazione della relativa sanzione.
P.Q.M.
Riunisce preliminarmente i reclami in epigrafe.
Dichiara inammissibile l'atto di intervento dei Sigg.ri omissis e omissis.
Accoglie parzialmente il reclamo n. 0187/CFA/2025-2026 e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al Sig. Pierangelo Di Pasquale l'inibizione di mesi 9 (nove);
- al Sig. Alberto Toniolo l'inibizione di mesi 4 (quattro);
- alla società S.S.D. a R.L. Real Milano l'ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00).
Conferma il proscioglimento della Sig.ra Silvia Vallisneri.
Respinge i reclami numero 0188/CFA/2025-2026 e numero 0189/CFA/2025-2026.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Mancini Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
