F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0018/CFA pubblicata il 29 Luglio 2026 (motivazioni) – PFI / sig. Jose Luis Valencia Bonilla e società A.S.D. F.C. Castelli Romani

Decisione/0018/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0200/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonia Fiordelisi – Componente

Francesco Tuccari - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0200/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 22 giugno 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 456 del 12 giugno 2026 e comunicata il 15 giugno successivo;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il 20 luglio 2026, il Cons. Francesco Tuccari e udito, per la Procura federale interregionale, l’Avv. Francesco Vignoli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 24 aprile 2026, il Procuratore federale interregionale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio:

- il sig. Enrico Venturi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Castelli Romani, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale, per avere omesso di provvedere al tesseramento del calciatore e per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alle quattro gare sopra indicate;

- il sig. Ciro Somma, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la suddetta società, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, la distinta di gara dell’incontro Castelli Romani – Polisportiva Ciampino del 21 dicembre 2025, nella quale era inserito il nominativo del calciatore, così attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso;

- il sig. Gianstefano Zoccali, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la suddetta società, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, le distinte di gara degli incontri Marino – Castelli Romani del 4 gennaio 2026 e Labico Calcio – Castelli Romani dell’11 gennaio 2026, nelle quali era inserito il nominativo del calciatore, così attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso;

- il sig. Jose Luis Valencia Bonilla, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che aveva svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della suddetta società, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, senza averne titolo, alle quattro gare indicate;

- la società A.S.D. F.C. Castelli Romani, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per i suddetti atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati e dal sig. Jose Luis Valencia Bonilla.

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione di altra società rispetto a quelle fin qui menzionate, con cui era stato rappresentato che il calciatore Jose Luis Valencia Bonilla aveva preso parte, in posizione irregolare perché non regolarmente tesserato, alla gara Castelli Romani – Polisportiva Ciampino del 21 dicembre 2025, valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria.

Dall’attività istruttoria emergeva che il tesseramento del calciatore era stato regolarizzato soltanto in data 29 gennaio 2026 e che, ciò nonostante, egli era stato inserito nella distinta di gara di quattro incontri del girone E del campionato di Prima Categoria (Castelli Romani – Polisportiva Ciampino del 21 dicembre 2025, Marino – Castelli Romani del 4 gennaio 2026, Labico Calcio – Castelli Romani dell’11 gennaio 2026 e Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18 gennaio 2026).

Con la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 269 del 5 febbraio 2026, il Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Lazio, in relazione all’incontro Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18 gennaio 2026, aveva accertato che il calciatore era stato schierato pur non essendo regolarmente tesserato alla data della gara e disponeva, a carico della società A.S.D. F.C. Castelli Romani, la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di euro 100,00, oltre all’inibizione del dirigente accompagnatore sig. Gianstefano Zoccali fino al 13 febbraio 2026.

Fissata la discussione per l’adunanza del 21 maggio 2026 e assegnato termine per il deposito di eventuali memorie difensive, nessuno compariva per i deferiti, né venivano depositate memorie.

Con la decisione reclamata, il Tribunale federale territoriale, nel ravvisare gli estremi della responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, irrogava sanzioni inferiori rispetto a quelle richieste dalla Procura, ritenendo di dover escludere dal computo delle competizioni in specie rilevanti le gare:

- Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18 gennaio 2026, in quanto, avendo il Giudice sportivo territoriale già comminato la c.d. “sconfitta a tavolino” per 0-3 e le relative sanzioni complementari, l’ulteriore sanzione avrebbe determinato una violazione del principio del ne bis in idem;

- Labico Calcio – Castelli Romani dell’11 gennaio 2026, in quanto il calciatore non aveva preso parte all’incontro, rimanendo tutto il tempo in panchina.

Di conseguenza, il Tribunale territoriale comminava:

- al sig. Enrico Venturi l’inibizione per quattro mesi;

- al sig. Ciro Somma l’inibizione per un mese;

- al sig. Gianstefano Zoccali l’inibizione per due mesi;          

- al sig. Jose Luis Valencia Bonilla la squalifica per tre gare effettive;

- alla società A.S.D. F.C. Castelli Romani, l’ammenda di euro 450,00 e la penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2026/2027.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la Procura federale, limitatamente alle sanzioni irrogate nei confronti del sig. Jose Luis Valencia Bonilla e della società A.S.D. F.C. Castelli Romani (quanto a quest’ultima, con riferimento al solo numero di punti di penalizzazione), articolandolo su tre motivi di gravame, segnatamente e nell’ordine:

- violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, lett. g), e comma 2, e 10, comma 6, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, per erronea esclusione, dal computo, della gara Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18 gennaio 2026;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 21, comma 2, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per erronea esclusione, dal computo, della gara Labico Calcio – Castelli Romani dell’11 gennaio 2026;

- incongruità delle sanzioni irrogate ed erroneità della loro riduzione, per erronea esclusione, dal computo, delle due suddette gare.

Pertanto, la Procura chiedeva, in parziale riforma della decisione impugnata:

- l’irrogazione al sig. Jose Luis Valencia Bonilla della squalifica per sei giornate effettive;

- l’irrogazione alla società A.S.D. F.C. Castelli Romani della penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2026/2027, oltre all’ammenda di euro 450,00 già irrogata dal giudice di prime cure.

I reclamati sig. Jose Luis Valencia Bonilla e A.S.D. F.C. Castelli Romani, ritualmente destinatari della notificazione del reclamo, non si costituivano in giudizio.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio:

- preliminarmente, prende atto che l’appello risulta proposto soltanto nei confronti del calciatore e della società (quanto a quest’ultima, con riferimento al solo numero di punti di penalizzazione);

- conseguentemente, dà atto che la decisione di primo grado è divenuta definitiva e irrevocabile e, pertanto, va confermata con riferimento alla posizione dei sig.ri Venturi, Somma, Zoccali e della società (quanto a quest’ultima, per quel che concerne la sola ammenda, come peraltro richiesto, nella sostanza, dalla Procura federale).

Tanto premesso, non essendovi contestazione sui fatti di causa, che dunque possono essere ritenuti pacifici e acclarati, la res controversa verte esclusivamente su questioni di diritto.

1. Con il primo motivo, la reclamante afferma che il Tribunale federale territoriale avrebbe erroneamente escluso la gara Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18 gennaio 2026 dal novero delle gare rilevanti ai fini della penalizzazione in classifica a carico della società.

La Procura federale osserva che il primo giudice ha ritenuto che, avendo il Giudice sportivo territoriale già disposto per quell’incontro la c.d. “sconfitta a tavolino” con il punteggio di 0-3 e le relative sanzioni accessorie, l’irrogazione di un’ulteriore sanzione avrebbe integrato una violazione del divieto di ne bis in idem.

Secondo la reclamante, questa motivazione è erronea, poiché gli artt. 8, comma 2, e 10, comma 6, lett. a), del Codice di giustizia sportiva prevedono la cumulabilità, e non l’alternatività, tra la perdita della gara e la penalizzazione in classifica, avendo le due misure natura e funzione diverse.

Il motivo è fondato.                                   

L’art. 8, comma 2, del Codice di giustizia sportiva sancisce che alla società « può inoltre essere inflitta anche la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall’art. 10».

L’avverbio «inoltre» esprime testualmente e inequivocabilmente la cumulabilità della perdita della gara con le sanzioni indicate al comma 1 del medesimo articolo, tra le quali rientra, alla lett. g), la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Questa ricostruzione trova riscontro nel disposto del successivo art. 10, comma 1, che, nel disciplinare la perdita della gara, fa espressamente salva «l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 4, comma 1», mentre l’art. 10, comma 9, prevede che, per i fatti che comportano la perdita della gara, la recidiva comporti l’ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.

Il sistema, dunque, non configura la perdita della gara e la penalizzazione in classifica come sanzioni reciprocamente assorbenti, bensì come misure fra loro compatibili e cumulabili, essendo ciascuna preordinata al perseguimento di finalità proprie e distinte.

Su tali premesse si è formato un consolidato indirizzo di questa Corte che, in fattispecie analoghe, ha ripetutamente escluso la configurabilità della violazione del principio del ne bis in idem.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la perdita della gara non ha carattere sostanzialmente penale, ma risponde a finalità ripristinatorie della condizione della squadra avversaria lesa dalla partecipazione del calciatore privo di titolo, mentre la penalizzazione in classifica riveste una funzione propriamente afflittiva e sanzionatoria del comportamento illecito della società, sicché non è ravvisabile la violazione del ne bis in idem di cui all’art. 4, prot. 7, CEDU (né del principio di assorbimento ex art. 9 l. n. 689/1981), poiché i giudizi preordinati all’irrogazione delle due sanzioni sono diretti al soddisfacimento di finalità differenti e compongono un insieme unitario e coerente di procedure complementari e temporalmente concomitanti (CFA, SS.UU., n. 67/20222023; CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 116/2024-2025).

Il principio è stato di recente ribadito da questa Sezione, con specifico riferimento alla natura plurioffensiva della condotta, lesiva della par condicio agonistica della singola gara, punita con la perdita della gara, e della regolarità complessiva del torneo, sanzionata con la penalizzazione in classifica (CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026).

La cumulabilità delle due misure trova conferma, del resto, anche nella giurisprudenza esofederale, avendo il Collegio di garanzia dello sport chiarito, in relazione a disposizione del Codice previgente ma sostanzialmente riprodotta da quello attuale, che la perdita della gara non preclude «l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 4, comma 1» (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 14/2015).

Aggiungasi a ciò la considerazione che la perdita della gara è stata disposta dal Giudice sportivo territoriale nell’ambito delle attribuzioni sue proprie, ai sensi degli artt. 65 e 67 del Codice di giustizia sportiva, con esclusivo riferimento alla regolarità di quella singola gara.

Detta decisione, che ha il solo effetto di eliminare il vantaggio conseguito dalla compagine per effetto della partecipazione di un soggetto privo di titolo, non esaurisce la valutazione disciplinare della complessiva condotta ascritta ai deferiti e non può precludere l’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura federale, con la conseguente cognizione del Tribunale federale, cui sono devolute le sanzioni della penalizzazione in classifica e della squalifica, di natura propriamente afflittiva.

Ne segue che il provvedimento del Giudice sportivo territoriale relativo all’incontro Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18 gennaio 2026 non poteva costituire valido motivo per escludere quella gara dal novero di quelle rilevanti ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari di competenza del Tribunale federale, collocandosi le due valutazioni su piani diversi e perseguendo finalità differenti.

Pertanto, anche la gara Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18 gennaio 2026 rileva ai fini del trattamento sanzionatorio.

2. Con il secondo motivo, la reclamante assume che il Tribunale federale territoriale avrebbe erroneamente escluso la gara Labico Calcio – Castelli Romani dell’11 gennaio 2026, sia ai fini della penalizzazione a carico della società sia ai fini della squalifica del calciatore, sul presupposto che, in tale incontro, il calciatore non avesse preso parte alla gara, rimanendo per l’intera durata in panchina.

La Procura federale rileva che tale presupposto si pone in contrasto con l’orientamento consolidato secondo cui anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un calciatore privo del titolo per partecipare integra una utilizzazione impropria meritevole di sanzione, indipendentemente dall’effettivo impiego in campo.

Il motivo è fondato.

Il presupposto sul quale il primo giudice ha fondato l’esclusione della gara (mancato impiego in campo del calciatore) non assume rilievo ai fini delle sanzioni disciplinari qui in discussione.

Il limite dell’effettivo utilizzo del calciatore, di cui all’art. 10, comma 7, del Codice di giustizia sportiva, a norma del quale la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina la perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara, opera esclusivamente ai fini dell’adozione della misura ripristinatoria della perdita della gara, di competenza del Giudice sportivo.

Per converso, questo limite non rileva ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza del Tribunale federale (penalizzazione in classifica e squalifica del calciatore), per le quali è sufficiente la sola iscrizione del calciatore in distinta, indipendentemente dalla sua partecipazione attiva alla gara.

Il discrimine risiede, ancora una volta, nella diversa natura delle sanzioni: quelle di cui all’art. 10, comma 7, hanno funzione ripristinatoria della par condicio nella singola gara, mentre quelle rimesse alla competenza del Tribunale federale hanno natura afflittiva e disciplinare e sanzionano l’illecito in sé, a prescindere dalle conseguenze sul risultato dell’incontro.

Depone in questo senso, sul piano sistematico, l’art. 21, comma 2, secondo periodo, del Codice di giustizia sportiva, a norma del quale «la squalifica non si considerascontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo»: la sola inserzione in distinta è dunque, essa stessa, condotta rilevante sul piano disciplinare.

Coerentemente, la giurisprudenza endofederale si è consolidata nel senso che, a proposito della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati, non è richiesto che questi siano effettivamente utilizzati, come invece prescrive l’art. 10, comma 7, rispetto alla sola perdita della gara: anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto squalificato, non tesserato o comunque privo del titolo per partecipare è attività sportiva costituente una utilizzazione impropria, meritevole di sanzione (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024).

In quest’ordine di idee, è stato altresì chiarito che è irrilevante, e non può valere ad attenuare la gravità della violazione, la circostanza che il calciatore non abbia inciso sul risultato o non sia stato impiegato in campo, poiché la gravità del comportamento non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive della violazione, essendo sufficiente, a fini sanzionatori, anche il solo accesso all’interno del recinto di gioco (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 90/2024-2025).

La convocazione e l’inserimento in distinta del calciatore non regolarmente tesserato integrano l’illecito disciplinare contestato a prescindere dal fatto che egli non abbia giocato e sia rimasto in panchina per l’intera durata dell’incontro, ragion per cui anche la gara Labico Calcio – Castelli Romani dell’11 gennaio 2026 deve essere ricondotta nel novero di quelle rilevanti ai fini sia della penalizzazione a carico della società sia della squalifica del sig. Jose Luis Valencia Bonilla.

3. Con il terzo motivo, la reclamante deduce l’incongruità delle sanzioni irrogate e l’erroneità della loro riduzione, sostenendo che, una volta accertata la rilevanza delle due gare erroneamente escluse, il trattamento sanzionatorio debba essere rideterminato in ragione del numero complessivo delle gare in cui il calciatore è stato impiegato in posizione irregolare.

La Procura federale chiede, in particolare, la determinazione della penalizzazione a carico della società in quattro punti, corrispondenti alle quattro gare rilevanti, e l’aggravamento della squalifica del calciatore a sei giornate effettive.

Il motivo è fondato, nei termini e nei limiti che seguono.

Difatti, l’accoglimento del primo e del secondo motivo comporta che tutte e quattro le gare in cui il calciatore è stato inserito nella distinta in posizione irregolare (Castelli Romani – Polisportiva Ciampino del 21 dicembre 2025, Marino – Castelli Romani del 4 gennaio 2026, Labico Calcio – Castelli Romani dell’11 gennaio 2026 e Castelli Romani – Ferraris Villanova del 18 gennaio 2026) assumono rilievo ai fini della commisurazione delle sanzioni.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Quanto al calciatore, il Collegio non ignora il principio secondo cui non vi è automatica corrispondenza tra numero di incontri viziati da illecito e numero di giornate di squalifica, dovendo la determinazione avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e del gradualismo sanzionatorio (CFA, Sez. I, n. 52/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026); nondimeno, ritiene che, nel caso di specie, l’illecito presenti connotati di indubbia rilevanza, poiché la posizione irregolare del calciatore conseguente al difetto di tesseramento (violazione tra le più gravi, in quanto sottrae l’atleta anche alle indispensabili tutele mediche e assicurative) si è protratta, in forma reiterata, per quattro gare, in un arco temporale ristretto.

Su tali basi, e in applicazione del criterio del gradualismo sanzionatorio, il Collegio reputa adeguata la misura di una giornata di squalifica per ciascuna delle quattro gare disputate in posizione irregolare, così discostandosi dalla più grave misura di sei giornate richiesta dalla Procura federale, in quanto non ancorata ad un criterio proporzionale.

Ciò posto, in applicazione degli artt. 12 e 106, comma 2, primo periodo, del Codice di giustizia sportiva, il Collegio ritiene congrua l’irrogazione della squalifica di quattro giornate effettive.

Quanto alla società, il criterio di commisurazione della sanzione è fermo e oggettivo: la compagine che fa partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella penalizzazione di un punto in classifica, oltre all’ammenda, per ciascun incontro (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 116/2024-2025).

Questo criterio trova significativo riscontro codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, che sanziona con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara l’utilizzazione di un calciatore non legittimato, nonché nella previsione dell’art. 10, comma 9, del medesimo Codice.

L’entità della penalizzazione non è commisurata al beneficio sportivo concretamente conseguito dalla società, bensì, secondo un criterio oggettivo e uniforme, al numero delle gare disputate dal calciatore in posizione irregolare, assolvendo la penalizzazione a una funzione riequilibrativa a tutela della regolarità della competizione e della parità delle condizioni di partecipazione (CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026).

Il temperamento del cumulo materiale, in misura compresa fra il venti e il trenta per cento, è ritenuto applicabile dalla giurisprudenza soltanto quando le gare viziate siano superiori a cinque, e a partire dalla sesta, ipotesi che qui non ricorre, essendo le gare pari a quattro (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026).

Alla stregua di questi criteri, la penalizzazione a carico della società A.S.D. F.C. Castelli Romani deve essere determinata in quattro punti in classifica, corrispondenti alle quattro gare rilevanti.

Resta ferma l’ammenda di euro 450,00 già irrogata dal Tribunale, come da richiesta della Procura federale interregionale.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Valencia Bonilla Jose Luis: la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara da scontarsi in gare ufficiali;

- alla società A.S.D. F.C. Castelli Romani: la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2026-2027.

Conferma la sanzione dell'ammenda di 450,00 (quattrocentocinquanta/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Francesco Tuccari                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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