CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50 del 30/07/2026 – Omissis / FIP
Decisione n. 50
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE
composta da
Gabriella Palmieri - Presidente
Massimo Zaccheo - Relatore
Vito Branca
Dante D’Alessio
Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2025, presentato, in data 20 giugno 2025, dalla Società Sportiva [Omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Cassì,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Guarino e Paola Maria Angela Vaccaro,
e
la Lega Basket Serie A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Pietro Bianchi e Lorenzo Vigasio,
avverso
la decisione assunta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro nella riunione del 24 novembre 2025 (delibera n. 151/2025 - Consiglio Federale n. 4), in pari data comunicata per estratto al Club (giusto C.U. n. 320 del 24 novembre 2025), che ha deliberato di applicare al Club ricorrente la sanzione di un (1) punto di penalizzazione, da scontarsi nella stagione corrente 2025/2026, oltre al divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori; nonché avverso ogni suo atto presupposto e/o connesso.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 30 marzo 2026, il difensore della parte ricorrente - Società Sportiva [Omissis]
- avv. Enrico Cassì; gli avvocati Giancarlo Guarino e Paola Maria Angela Vaccaro, per la resistente Federazione Italiana Pallacanestro; gli avvocati Gian Pietro Bianchi e Lorenzo Vigasio, per la resistente Lega Società Pallacanestro Serie A, nonché il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo.
Premesso in fatto
1. La vicenda trae origine da una richiesta formulata dalla Comtec (Commissione Tecnica di Controllo della FIP), che ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di verificare la regolarità delle compensazioni effettuate dalla [Omissis] nei modelli F24 e, in particolare, quelli del 14 aprile 2025. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di [Omissis] - ha accertato che la società nel 2025 ha utilizzato in compensazione crediti IVA riferibili a soggetti terzi per un importo complessivo di euro 539.297,88 ritenuti inesistenti e ha avviato il procedimento di recupero. In particolare, la società ha utilizzato tali crediti per compensazioni effettuate il 9 aprile 2025 (circa euro 100.696,22), l’11 aprile 2025 (circa euro 100.696,22) e il 14 aprile 2025 (circa euro 337.905,44), quest’ultimo relativo ai versamenti di ritenute e contributi per i mesi di gennaio e febbraio 2025.
2. Con verbale n. 298 del 21 maggio 2025, la Comtec ha ritenuto non ammesse le compensazioni e ha qualificato la condotta come inadempimento agli obblighi fiscali, chiedendo l’applicazione di sanzioni. Nella stessa data, il Consiglio Federale della FIP ha irrogato alla società una penalizzazione di 4 punti, con delibera n. 427/2025, poi impugnata dalla società con ricorso del 20 giugno 2025 e respinta con decisione del Collegio di Garanzia Sez. I, n. 76 del 15 luglio 2025 (la cui impugnazione è ad oggi pendente dinanzi al Tar Lazio che, con ordinanza n. 467 del 20 gennaio 2026, ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente).
3. Successivamente, in data 29 maggio 2025, la società ha partecipato al contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e ha aderito al ravvedimento operoso, impegnandosi a versare il debito (imposta, sanzioni e interessi) in 5 rate mensili da maggio a settembre 2025. Grazie all’accordo di rateizzazione ed al pagamento della prima e della seconda rata, la società odierna ricorrente ha conseguito l’iscrizione al Campionato professionistico di serie A 2025/26 secondo quanto previsto alla Sez. 1.1.12 e alla Sez. 7 del Manuale 2025/26.
4. Nell’ambito dei controlli federali successivi, con verifica del 27 ottobre 2025, la Commissione Indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (insediatasi medio tempore in sostituzione delle Comtec ai sensi dell’art. 13 ter d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021) ha accertato che la società non ha pagato la rata in scadenza ad agosto 2025 e ha segnalato l’inadempimento alla FIP. Così, il 24 novembre 2025, il Consiglio Federale della FIP, con delibera n. 151/2025, ha irrogato una ulteriore sanzione di 1 punto di penalizzazione, oltre al divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori, così come disposto alla Sez. 11.5, Lett. B, del Manuale, quivi impugnata.
5. A seguito del successivo controllo bimestrale relativo ai mesi di settembre/ottobre 2025 (scadenza 16.12.2025), la Commissione Indipendente ha comunicato alla FIP (parere prot.131/2025 del 23.12.2025) che “Con riferimento alla società [Omissis] si riscontra il perdurare della mancata regolarizzazione dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2025 per euro 215.721,36. Tali importi indebitamente compensati con crediti inesistenti sono già oggetto di attività di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante atto n. TY9CR3S00175/2025”. In data 11 dicembre 2025, la società ha impugnato tale atto chiedendone l’annullamento e la sospensione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [Omissis], che, nelle more, ha respinto la relativa istanza cautelare con provvedimento del 12 febbraio 2026.
6. Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2025, la Società Sportiva [Omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione non altrimenti impugnabile, assunta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro nella riunione del 24 novembre 2025 (Delibera n. 151/2025 Consiglio Federale n. 4), in pari data comunicata per estratto al Club giusta "C.U. n. 320 del 24/11/25 Consiglio Federale n. 4 - riunione del 24/11/25", comunicato per stralcio a [Omissis] il 16 dicembre 2025, che ha deliberato di applicare al Club ricorrente la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione corrente 2025/2026, oltre al divieto di provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori e con essa ogni suo atto presupposto e/o connesso.
Il ricorso della [Omissis] si fonda su sette motivi:
1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione di legge e/o falsa applicazione delle regole tributarie
Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione prima e la Federazione poi avrebbero errato nel ritenere non assolto l’obbligo di versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al bimestre gennaio/febbraio 2025, che sarebbero stati, invece, versati a mezzo dei Modelli F24 del 14.04.2025, regolarmente quietanzati, laddove la pretesa tributaria di AGE, che ha proceduto al relativo recupero, riguarderebbe l’IVA portata in compensazione, tributo il cui assolvimento non rientra tra quelli previsti dal Manuale e dall’art. 25 Reg. Esecutivo Professionistico, che ne riproduce il contenuto. Tale pretesa tributaria riguarderebbe il contribuente – [Omissis] - ed AGE, non rilevando ai fini della regolarità fiscale e contributiva prescritta dalla normativa sportiva.
Afferma ancora la ricorrente che il Verbale di contraddittorio del 29.05.2025 non costituirebbe un piano di rateizzazione fiscale, ma una unilaterale manifestazione di volontà di adempiere spontaneamente, senza indicazione di alcun importo, sicché, da un lato, le rate non ammonterebbero a circa euro 120.969,37 – come indicato dalla Commissione laddove ha rilevato l’inadempimento della rata di agosto – poiché, se così fosse, il debito complessivo sarebbe superiore a euro 600.000, ossia “quasi centomila euro in più del dovuto….” (cfr. pag. 9 del ricorso) e, dall’altro, la società avrebbe regolarmente pagato la predetta rata di agosto mediante il versamento di euro 53.400,00, che viene prodotto unitamente agli altri Modelli F24 con i quali sono state pagate le rate in questione.
2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, bis in idem, manifesta illogicità ed illegittima duplicazione della sanzione
Con tale motivo, la ricorrente afferma che, qualora si dovesse ritenere non estinto il debito per ritenute e contributi di gennaio/febbraio 2025, allora la impugnata delibera n. 151/2025 del 24.11.2025 sarebbe illegittima, rappresentando una duplicazione di sanzioni già irrogate per tali inadempimenti con la precedente delibera n. 427/2025, già impugnata dinanzi a questo Collegio di Garanzia.
3. Nullità, inefficacia, eccesso di potere, violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 32 n. 2 (lett. j-k) e n.6 dello Statuto F.I.P. degli atti presupposti richiamati nella delibera del Consiglio Federale n.151/2025 afferenti il Manuale per la concessione della Licenza professionistica 2025/2026, e con quest’ultimo segnatamente della delibera 371/2025 assunta dal Consiglio Federale il 26/3/25 (C.U. n.635 del 26/3/2025) e della Delibera presidenziale n.88/2025- Presidenza n. 55 del 30/4/25 (C.U. n. 770 del 30/4/25) in relazione alla illegittima delega al presidente federale delle funzioni di approvazione dei regolamenti e delle eventuali modifiche riservate al Consiglio Federale. Nullità ed inapplicabilità del Manuale
Afferma la società ricorrente che il Manuale (2025/26) costituisce un atto regolamentare della Federazione, che contiene una deroga all’art. 25.9 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, la cui approvazione spetta esclusivamente al Consiglio Federale, ai sensi dell’art. 32, n. 2, lett. J, dello Statuto; nel caso di specie, invece, il Manuale sarebbe stato approvato con delibera del Presidente Federale n. 88/2025, su delega del Consiglio Federale conferitagli con delibera n. 371/2025; provvedimenti entrambi considerati nulli, dai quali conseguirebbe anche la nullità dell’intero Manuale 2025/26, posto a fondamento della deliberazione sanzionatoria oggi impugnata.
4. Eccesso di potere, violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 31 comma 5-6 del Codice di Giustizia del CONI, e del capitolo II n. 1 delle Disposizioni Generali del Regolamento Esecutivo professionisti FIP con relativi principi di diritto, in relazione alla omessa trasmissione alla Giunta Nazionale del CONI per la necessaria approvazione del Manuale licenza professionistica 2025/26 richiamata nella delibera 151/2025 del Consiglio Federale FIP
Afferma la società [Omissis] che, essendo il Manuale un regolamento federale, avrebbe dovuto essere stato sottoposto alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI, così come previsto all’art. 31, comma 2, lett. j, dello Statuto; ne conseguirebbe, di riflesso, la nullità della delibera n. 151/25 oggi impugnata.
5. Violazione di legge e/o falsa applicazione di norma imperative (artt. 24 e 11 della Costituzione), dell’art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI in relazione alla Delibera n. 427/2025 del Consiglio Federale della FIP del 21/05/2025 (CU n. 887 del 21/05/2025) e dei suoi atti presupposti (Manuale delle licenze professionistiche 2025/2026 e relativa delibera presidenziale di approvazione n. 88/2025 (C.U. n. 482 del 20/Maggio 2024 C.F. n. 7 del 20.3.2024) nella parte in cui fa divieto di impugnativa in ambito federale dei provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale)”
Con il quinto motivo di impugnazione, la ricorrente deduce di non essere mai stata ascoltata, in contraddittorio, né dalla Commissione (che ha sostituito la Comtec) né dalla Federazione, prima della adozione della delibera oggi impugnata, e di non avere potuto fruire di un doppio grado di giudizio, venendo così lesa nei propri diritti di difesa e di contraddittorio.
6. Violazione dell’art. 2 comma 1 e comma 6 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI recepito dall’art. 52 comma 2 e 6 dello statuto FIP nella parte che impongono ai regolamenti federali il rispetto dei principi del processo civile in relazione all’iter formativo della delibera del C.F. n. 151/2025 ed ai suoi atti presupposti. Violazione dei principi del giusto processo e con essi del diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 24 e 11 Cost.). Eccesso di potere e nullità del provvedimento sanzionatorio
Con tale motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che l’esclusione della impugnativa in ambito endofederale sarebbe in violazione di principi del processo civile – che garantisce un doppio grado di giudizio di merito – e comunque lesivo dei diritti difensivi, poiché confinerebbe il gravame alle sole censure di legittimità.
7. Violazione di legge e/o falsa applicazione di principi di diritto, illogicità manifesta e vizio di motivazione in relazione alla manifesta contraddittorietà tra la Delibera 151/2025 del 24/11/2025 del C.F. FIP con l’annesso Manuale per la concessione della Licenza professionistica 2025/26, ed il richiamo dei regolamenti federali
Per la ricorrente vi sarebbe manifesta contraddizione nella deliberazione n. 151/2025 laddove, tra i provvedimenti presupposti, cita sia il Manuale (che escluderebbe l’impugnativa in ambito endofederale), sia i “regolamenti federali”, tra i quali rientrerebbe il Regolamento Esecutivo Settore Professionistico; il quale, all’art. 25, ammetterebbe il ricorso al Tribunale Federale. Altrettanto illegittima – per il ricorrente - sarebbe altresì la deliberazione PF n. 88/25, con la quale è stato approvato il Manuale, nella parte in cui assume che la disciplina ivi contenuta “integra” i regolamenti federali e “prevale” in caso di parziale non corrispondenza, dal momento che tale previsione avrebbe dovuto essere oggetto del vaglio della Giunta Nazionale del CONI.
7. In data 2 gennaio 2026, si è costituita la FIP. La Federazione ritiene infondato il primo motivo di impugnazione, sostenendo che i versamenti effettuati dalla società non abbiano efficacia liberatoria perché realizzati tramite compensazione con crediti fiscali di terzi, peraltro inesistenti, in violazione della normativa che li considera come non avvenuti; chiarisce, inoltre, che la contestazione non riguarda l’IVA, ma il mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate, e rileva che la stessa società aveva riconosciuto il debito impegnandosi, in sede di contraddittorio, a estinguerlo mediante ravvedimento operoso in cinque rate, obbligo tuttavia non correttamente adempiuto, permanendo un rilevante debito residuo, con conseguente legittimità della delibera impugnata.
La Federazione respinge anche il secondo motivo, ritenendo anzitutto insussistente qualsiasi duplicazione sanzionatoria: la nuova delibera non punisce nuovamente il medesimo fatto, ma sanziona un autonomo e successivo inadempimento, ossia il mancato rispetto dell’obbligo, previsto per la nuova stagione sportiva, di regolarizzare sia i debiti pregressi sia le rateizzazioni concordate; obbligo che, se violato, integra di per sé una nuova infrazione.
Quanto al terzo motivo, la resistente lo considera in parte inammissibile, perché diretto contro atti (approvazione del Manuale) non tempestivamente impugnati, e comunque infondato, chiarendo che il Manuale non ha natura regolamentare, ma costituisce un atto tecnico-organizzativo annuale, legittimamente adottato, e che la delega al Presidente per la sua approvazione è conforme allo Statuto; inoltre, la società, avendo utilizzato quel medesimo Manuale per ottenere l’iscrizione al campionato, non può contestarne ex post la validità.
In ordine al quarto motivo, la FIP ritiene infondata la censura relativa alla mancata approvazione del Manuale da parte della Giunta CONI, poiché il Manuale non ha natura di regolamento federale né rientra tra gli atti che necessitano di tale approvazione, limitandosi a dare attuazione a disposizioni già vigenti del Regolamento Esecutivo, peraltro già ratificato dal CONI, e richiamando sul punto un orientamento giurisprudenziale già consolidato.
Il quinto motivo è considerato dalla FIP in parte inammissibile e comunque infondato: a tal riguardo, la Federazione osserva che la Commissione opera secondo un proprio regolamento non impugnato e che il contraddittorio risulta comunque garantito attraverso la possibilità per le società di presentare deduzioni e documenti, mentre non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa né per l’assenza di un contraddittorio preventivo pieno né per la mancanza del doppio grado di giudizio, essendo legittima, nell’ordinamento sportivo, una tutela giurisdizionale articolata anche con accesso diretto all’organo di ultima istanza.
La Federazione ritiene infondato anche il sesto motivo, reputando infondata la dedotta violazione dei principi del giusto processo, poiché nell’ordinamento sportivo non è richiesto un doppio grado di giudizio di merito e risulta legittima la previsione di un unico grado davanti al Collegio di Garanzia, giustificata dall’esigenza di rapidità e dalla natura oggettiva delle infrazioni; inoltre, tale assetto non limita le censure ai soli vizi di legittimità.
In relazione al settimo motivo, la resistente esclude ogni contraddittorietà tra Manuale e regolamenti federali, chiarendo che il Manuale, quale disciplina speciale per l’ammissione ai campionati, integra e prevale sulle norme generali senza abrogarle, e che la questione relativa al regime di impugnazione è comunque irrilevante rispetto alla validità della delibera sanzionatoria, incidendo semmai solo sulla fase successiva di tutela.
In ragione delle suesposte ragioni, la FIP chiede il rigetto integrale il ricorso.
8. Sempre in data 2 gennaio 2026 si è costituita, altresì, la Lega Società di Pallacanestro Serie A, alla quale il ricorso è stato notificato in qualità di controinteressata. La Lega ha chiarito di non avere un interesse diretto sull’esito del ricorso quanto al merito della sanzione. Sottolinea, tuttavia, un interesse qualificato alla conferma della validità e vincolatività del Manuale delle Licenze, in quanto disciplina centrale per le società partecipanti al campionato; ragione per cui prende posizione limitatamente ai motivi dal terzo al settimo.
La Lega eccepisce in via preliminare l’inammissibilità dei motivi dal terzo al settimo, ritenendoli tardivi perché rivolti contro il Manuale delle Licenze e i relativi atti di approvazione, conosciuti e accettati dalla società già al momento dell’iscrizione al campionato senza alcuna riserva; nel merito, sostiene comunque l’infondatezza delle censure, affermando che il Manuale è stato legittimamente adottato su delega del Consiglio Federale e non costituisce un regolamento soggetto ad approvazione del CONI, limitandosi a sistematizzare e attuare norme già vigenti; esclude, inoltre, qualsiasi violazione del giusto processo, evidenziando che la procedura sanzionatoria e la limitazione dei rimedi endofederali rispondono a esigenze di rapidità e certezza proprie dell’ordinamento sportivo, senza comprimere il diritto di difesa, anche alla luce della possibilità di ricorso diretto al Collegio di Garanzia; infine, nega ogni contraddittorietà tra Manuale e regolamenti federali, chiarendo che il primo opera come disciplina speciale che integra e, se necessario, prevale sulle norme generali per garantire coerenza e funzionalità al sistema delle licenze.
9. In data 20 marzo 2026, il contraddittorio si è ulteriormente sviluppato con il deposito di memoria ex art. 60, comma 4, da parte della [Omissis], in cui sostanzialmente la ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso e delle rassegnate conclusioni. Medesimo adempimento processuale è stato effettuato dalla Lega e dalla FIP che ha segnalato al Collegio alcune circostanze successive al deposito del ricorso, tra cui quella relativa alla emissione del Provvedimento del 12 gennaio 2026 del Giudice Sportivo Nazionale FIP - confermato dalla Corte Sportiva D’Appello FIP - con il quale è stata disposta l’esclusione della società [Omissis] dal Campionato di Serie A 2025/2026 e l’applicazione delle ulteriori sanzioni, oggetto di separata impugnativa dinanzi al Collegio di Garanzia (ric. n. 15/2026) e l’ordinanza n. 467/2026 di rigetto dell’istanza cautelare emessa dal Tar Lazio nell’ambito dell’impugnazione della decisione della Prima Sezione, n. 76/2025; la Lega, in particolare, ha rimesso “quindi i predetti provvedimenti alla valutazione di questo Ecc.mo Collegio in merito all’eventuale dichiarazione della cessazione della materia del contendere e/o del venir meno dell’interesse all’azione da parte della ricorrente”.
10. All’udienza del 30 marzo 2026, dopo ampia discussione le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
I. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 124/2019, i versamenti effettuati dall'accollante ([Omissis], nel caso di specie) mediante compensazione di crediti d'imposta sono considerati come non avvenuti. Ne deriva l’inesistenza del credito opposto in compensazione e, di riflesso,la mancata estinzione dei crediti reciproci. Inoltre, si rileva che secondo l’Agenzia delle Entrate (nota del 30 dicembre 2025): “i versamenti effettuati dalla società a seguito di notifica dello schema d’atto, a titolo di ravvedimento parziale, sono stati effettuati con codice tributo 6099 (Iva) non in quanto relativi ad una posizione debitoria relativa all’Iva, ma in quanto tale codice tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta quindi evidente che il debito residuo citato nella nota n. 156415 già richiamata, non riguarda una posizione debitoria in termini di Iva, bensì è riconducibile agli importi a debito riportati nei modelli F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei suddetti crediti Iva inesistenti, ossia a ritenute Irpef (e relative addizionali) e a contributi previdenziali”.
Se ne deduce la violazione del citato Manuale (Sez. 1) nella parte in cui prescrive che le società, al fine di conseguire l’iscrizione al campionato, debbano dimostrare: “1.1.12 di aver assolto, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d’imposta, nei confronti dell’Erario per (IRPEF) e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (INPS) relativi agli emolumenti riferiti fino alla mensilità di aprile 2025 compresa”. Alla luce di quanto precede, risultano prive di autonoma rilevanza le ulteriori censure sollevate dalla [Omissis].
II. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La [Omissis], già sanzionata nella stagione 2024/2025 con 4 punti di penalizzazione, si è potuta iscrivere al campionato disputato nella stagione sportiva 2025/2026 solo per effetto dell’accordo di rateizzazione del debito e del pagamento delle relative prime due rate.
Il Manuale 2025/2026, Sez. 10.14, stabilisce che è onere delle società sportive documentare alla FIP, tanto il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto, quanto l’avvenuto pagamento degli eventuali accordi di dilazione concessi dagli enti impositori. Se ne trae che la sanzione di un punto di penalizzazione irrogata alla [Omissis] per il mancato pagamento delle rate oggetto dell’accordo del ravvedimento operoso non risulta ripetitiva della precedente, essendo originata da una condotta del tutto nuova e autonoma — il mancato pagamento delle rate — che integra un inadempimento distinto rispetto a quello già sanzionato e, come tale, autonomamente sanzionabile.
Conseguentemente, la determinazione sanzionatoria del Consiglio Federale FIP del 24 novembre, avendo ad oggetto un fatto nuovo e diverso rispetto a quello già sanzionato con 4 punti di penalizzazione, non configura affatto la violazione del principio del ne bis in idem.
III. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce la nullità del Manuale delle Licenze 2025/2026.
Quanto al terzo motivo, l’art. 29, comma 2, dello Statuto Federale (in caso di urgenza – il Presidente - può adottare i necessari provvedimenti anche su materie non delegabili del Consiglio Federale con l'obbligo di comunicarli per la ratifica alla prima riunione successiva, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale) smentisce quanto prospettato dalla [Omissis]: vale a dire che il Collegio Federale non possa delegare al Presidente l’approvazione del Manuale.
La norma in esame, infatti, attribuisce al Consiglio Federale la possibilità di delegare, attraverso specifici provvedimenti, proprie competenze al Presidente, derogando, congiuntamente e solo per tali provvedimenti, all’obbligo di ratifica degli stessi.
Nel caso di specie, la delibera presidenziale n. 88/2025 del 30 aprile 2025, recante approvazione del Manuale per la concessione della Licenza nazionale professionisti 2025/2026, essendo stata adottata "giusta delega" conferita con la delibera del Consiglio Federale n. 371/2025 del 26 marzo 2025, costituisce legittimo esercizio del suddetto potere delegato. Ne consegue che l'atto presidenziale è pienamente e definitivamente efficace sin dalla sua adozione, senza necessità di successiva ratifica da parte del Consiglio Federale.
Quanto, invece, al quarto motivo, poiché il Manuale non costituisce un regolamento federale, ma un atto di normazione secondaria, a carattere annuale, con cui il Consiglio Federale, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica e gestionale, definisce i requisiti e le condizioni per l’ammissione e la permanenza nei campionati professionistici (decisione n. 76/2025 del Collegio di Garanzia), esso, ai sensi dell’art. 32, n. 2, lett. j), dello Statuto FIP, non deve essere approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.
VI. Il quinto, il sesto e il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente.
Con i richiamati motivi, la società ricorrente lamenta: i) l’asserita violazione dei principi del giusto processo e del processo civile – come richiamati dal Codice di Giustizia CONI e recepiti dallo Statuto FIP - per non essere stato coinvolto prima dell’adozione della decisione, nonché ii) la mancata possibilità di ricorrere davanti agli organi di giustizia federali avverso la sanzione alla stessa irrogata; e iii) l’asserita contraddizione tra quanto previsto dal Manuale delle Licenze e quanto previsto dall’art. 25.9 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico,
Le censure sono, al pari delle precedenti, tutte infondate.
Tutte sono state già esaminate e disattese da questo Collegio nella decisione n. 76/2025, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella odierna. Le considerazioni che seguono, pertanto, rappresentano soltanto lo svolgimento delle conclusioni raggiunte con la richiamata decisione. Quanto alla violazione dei principi del giusto processo (quinto motivo) e delle norme del processo civile (sesto motivo), la decisione n. 76/2025 ha chiarito che la previsione contenuta nella Sez.
11.9 del Manuale Licenze, nella parte in cui esclude l'impugnativa endofederale avverso le deliberazioni sanzionatorie del Consiglio Federale, non comprime il diritto di difesa della società ricorrente, ma ne realizza una modulazione pienamente compatibile con i principi costituzionali e convenzionali invocati. Del resto, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale non postula indefettibilmente la garanzia di un doppio grado di giudizio di merito, essendo sufficiente che al soggetto leso sia assicurato un rimedio effettivo (principio, peraltro, di recente sottolineato dalla Corte di Giustizia UE 16 luglio 2026, nelle cause riunite C424/24 e C425/24).
Tale rimedio è assicurato dalla facoltà di adire direttamente questo Collegio, la cui competenza in unico grado di merito trova puntuale fondamento nell'art. 54, co. 3, CGS CONI.
Con riferimento, infine, alla denunciata contraddittorietà tra quanto previsto dal Manuale delle Licenze e quanto previsto dall’art. 25.9 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico (settimo motivo), anche tale doglianza è stata già esaminata e disattesa nella decisione n. 76/2025.
Come correttamente rilevato dalla Lega Serie A, (pag. 14 della memoria di costituzione), nonché indicato dalla decisione n. 76/2025, il Manuale delle Licenza è lex specialis e deve integrare i regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale non corrispondenza, al fine di realizzare una armonizzazione dell’ordinamento FIP.
La specialità dei Manuali si ricava, inoltre, dalle delibere di approvazione degli stessi, le quali stabiliscono (anche la n. 88/2025 di approvazione del Manuale 2025/2026) che i Manuali “integra(no) i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale non corrispondenza”. Tale richiamo è presente sin dalle delibere di approvazione del Manuale 2022/2023, fissando, in tal senso, la natura di lex specialis dei Manuali delle Licenze quale stabile principio dell’ordinamento FIP.
Il criterio di specialità ora dedotto risolve in principio il supposto contrasto: la norma dettata specificamente per il procedimento delle licenze prevale sulla norma generale del Regolamento Esecutivo, senza che ciò determini alcuna illegittimità. Come già osservato nella decisione n. 76/2025, si tratta di una legittima espressione dell'autonomia normativa della Federazione, finalizzata a garantire certezza e uniformità di disciplina in un procedimento — quello delle licenze
— di cruciale rilevanza per la vita del campionato.
Ne consegue che anche tale motivo deve essere disatteso.
VI. Il ricorso deve conclusivamente essere rigettato. In ragione della peculiarità della fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio di Garanzia, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 marzo 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma, in data 30 luglio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio la Face
