CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione …. – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52 del 31/07/2026 – Omissis / FIGC
Decisione n. 52
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Guadagnino - Relatore
Giuseppe Andreotta
Anna Cusimano
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorso n. 47/2026, presentato congiuntamente, in data 14 aprile 2026, dalla [Omissis], dal sig. [Omissis] in proprio, dal sig. [Omissis] in proprio, dal sig. [Omissis] in proprio, e dal sig. [Omissis] in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Rodella e Vincenzo Scontrino,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Viglione,
e
la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio,
nonché contro
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
nonché, ove occorra, contro
la Corte Federale di Appello FIGC,
il Tribunale Federale Nazionale FIGC,
per l’annullamento
in parte qua della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, n. 0125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, che, ha respinto il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti e ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIGC, n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026, del 10 aprile 2026 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), in virtù della quale è stata irrogata, in capo alla Società [Omissis] FC 1905 S.r.l, la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, nonché dell’ammenda pari ad euro 2.000,00; in capo ai sig.ri [Omissis], [Omissis] ed [Omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; ed in capo al sig. [Omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e l’ammenda di € 1.000,00; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 14 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente – [Omissis] – avv. Paolo Rodella; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Angelo Guadagnino.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso congiunto del 28 maggio 2026, la Società [Omissis], il sig. [Omissis] in proprio, il sig. [Omissis] in proprio, il sig. [Omissis] in proprio e il sig. [Omissis] in proprio hanno adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l'annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, n. 0125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025- 2026, comunicata in data 30 aprile 2026, che ha respinto il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti e ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIGC, n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026, del 10 aprile 2026 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), in virtù della quale è stata irrogata al [Omissis] la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, nonché dell’ammenda pari ad euro 2.000,00; in capo ai sig.ri [Omissis], [Omissis] ed [Omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; ed in capo al sig. [Omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e l’ammenda di € 1.000,00.
1.1. È d’uopo preliminarmente evidenziare che gli odierni ricorrenti sono stati interessati, nel corso delle stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, di tre procedimenti disciplinari, oltre a quello per cui oggi è causa.
E segnatamente:
i) quello in conseguenza dell’inadempimento alle scadenze federali, di cui all’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2), delle NOIF, relative alle ritenute IRPEF ed ai contributi INPS delle mensilità di novembre e dicembre 2024, gennaio 2025 (in scadenza il 17 febbraio 2025) e febbraio 2025 (in scadenza il 16 aprile 2025); per il quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con decisione n. 215/2024-2025 del 4 giugno 2025, irrogava al [Omissis] punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Tale decisione veniva confermata dapprima dalla Corte Federale d’Appello, con decisione n. 120/2024-2025 del 30.06.2025, e poi da questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport che, con decisione n. 77/2025 del 7 novembre 2025, ne confermava le statuizioni;
ii) quello in conseguenza del perdurante inadempimento alle scadenze federali, di cui all’art. 85, lett. c), par. VI, punto 1), lett. a), delle NOIF; in quel frangente la decisione n. 0093/CFA-2025- 2026 della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC confermava la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 19 gennaio 2026, con cui era stata inflitta, a carico della Società [Omissis] F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 6.500,00; a carico dei sigg. [Omissis] e [Omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 4 e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; a carico del sig. [Omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 16 e l’ammenda di € 1.500,00; a carico del sig. [Omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 12 (per “omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00”). Tale statuizione è stata confermata da questa Sezione del Collegio di Garanzia con decisione n. 37/2026 (in quell’occasione il Collegio era stato adito limitatamente alla richiamata contestazione di “omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025” e ai 3 relativi punti di penalizzazione, sostenendo essenzialmente che la CFA non avrebbe correttamente considerato l’ordinanza cautelare adottata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [Omissis], che ha sospeso in via cautelare l’”Atto di Recupero n. TY9CR3S00176” adottato dalla Agenzia delle Entrate proprio con riferimento ai richiamati mancati versamenti).
iii) quello in conseguenza del mancato pagamento, entro il termine del 16 dicembre 2025, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati. Segnatamente: 1. per non avere documentato, alla scadenza del 16 dicembre 2025, il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, in favore di n. 24 tesserati, per un importo netto complessivo pari a circa euro 6.447,00; 2. per non avere provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025, al pagamento, in favore di n. 10 tesserati, delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un importo complessivo lordo pari a circa euro 46.607,00. Nonché, sempre in violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. b), delle N.O.I.F., per non avere provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025, al versamento di quota parte (IV tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro la mensilità di agosto 2025, per un importo pari a circa euro 135.450,00, e al versamento di quota parte (V tranche) in scadenza entro la mensilità di settembre 2025, per un importo pari a circa euro 135.450,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di [Omissis] - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società [Omissis] in data 20.11.2025, in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate. Ed infine, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., per non aver provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. [Omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società [Omissis] e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. In quel frangente la decisione n. 0108/CFA- 2025-2026 della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, confermava la decisione n. 0188/TFNSD/2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 13 marzo 2026, con cui era stata irrogata, a carico della Società [Omissis] F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 1.500,00; a carico dei sigg. [Omissis], [Omissis] e [Omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 6 e l’ammenda di € 1.000,00 ciascuno. Tale statuizione è stata confermata da questa Sezione del Collegio di Garanzia con decisione n. 43/2026 del 10 luglio 2026 (in quell’occasione il Collegio era stato adito limitatamente alla richiamata contestazione circa il “permanere del mancato pagamento della IV tranche già scaduta ad agosto 2025, il cui adempimento andava documentato entro il 16 ottobre 2025, nonché il mancato pagamento della V tranche scaduta a settembre 2025, il cui adempimento andava documentato entro il 16 dicembre 2025” e ai 3 relativi punti di penalizzazione).
1.2. La vicenda che oggi occupa il Collegio deriva dalla segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Professionistiche del 26 febbraio 2026 in cui si evidenziava che la società, alla scadenza federale del 16 febbraio 2026, non aveva ancora provveduto al versamento della IV e della V tranche delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza, rispettivamente, entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di circa € 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.
La stessa Commissione segnalava, altresì, che la Società aveva effettuato, alla medesima scadenza del 16 febbraio 2026, i pagamenti degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad € 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest S.r.l. ed al legale rappresentante sig. [Omissis], diversi dal conto corrente intestato alla Società e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali.
La Procura Federale, con atto di deferimento prot. n. 23278/849pf25-26/GC/blp del 5 marzo 2026, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i sig.ri [Omissis] (Amministratore Unico), [Omissis], [Omissis] (Procuratori dotati di poteri di rappresentanza) e [Omissis] (Dirigente dotato di poteri di rappresentanza), per rispondere:
A) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. c), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, alla scadenza del 16 febbraio 2026, al versamento di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza, rispettivamente, entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per un importo pari complessivamente a circa euro 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di [Omissis] - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società [Omissis] in data 20.11.2025, in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate;
B) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., per aver provveduto, alla scadenza del 16 febbraio 2026, al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest
s.r.l. ed al legale rappresentante, sig. [Omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società [Omissis] e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali.
Nonché veniva deferita la Società [Omissis] 1905, per rispondere:
i. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis], rispettivamente Amministratore Unico, Procuratori e Dirigente della società [Omissis], tutti dotati di potere di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
ii. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1), lett. c), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall’art. 85, lett. C),
par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
2. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione 0212/TFNSD/2025-2026 del 10 aprile 2026, riconosceva la responsabilità degli odierni ricorrenti ed irrogava le seguenti sanzioni: i) al [Omissis], la sanzione di cinque punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva (due punti di penalizzazione per ciascuna violazione, più un ulteriore punto di penalizzazione, in ragione della recidiva ex art. 18, comma 1, CGS) ed € 2.000,00 di ammenda; ii) ai Sig.ri [Omissis], [Omissis] ed [Omissis], la sanzione di mesi 6 di inibizione ed € 1.500,00 di ammenda ciascuno; iii) al Sig. [Omissis], la sanzione di mesi 4 di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda.
Così il TFN, per quanto in questa sede di interesse: «come specificato dalla Procura federale all’odierna udienza (e già ravvisato dai deferiti in sede di memoria difensiva, ove si parla di “attualizzazione”, all’ultima scadenza federale del 16 febbraio 2026, del medesimo, presunto inadempimento), la contestazione contenuta nella lettera a) del capo d’incolpazione attiene al permanere, alla predetta data del 16 febbraio 2026, di alcuni omessi pagamenti, già accertati e sanzionati, ma con riferimento ad una differente scadenza federale, da questo Tribunale (quota parte - IV e V rata - delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per l’importo complessivo di euro 270.900,00, oggetto del processo verbale di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2025, a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società [Omissis] in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute alla medesima Agenzia).
Ci si riferisce, in particolare, alla decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026, confermata con dispositivo n. 00118/CFA-2025-2026 del 30 marzo 2026 della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, relativa al permanere dell’omesso versamento, al 16 dicembre 2025, dei contributi INPS e ritenute IRPEF, relativi alla mensilità di agosto 2025, per euro 135.400,00 (IV rata), nonché all’omesso versamento delle medesime competenze, relative al mese di settembre 2025, per euro 135.400,00 (V rata).
Ancor prima, era intervenuta la decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026, confermata dalla decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 0093/CFA-2025- 2026, che aveva sanzionato l’omesso versamento (melius, il perdurare dello stesso), al 16 ottobre 2025, dei contributi INPS e ritenute INPS relativi alla mensilità di agosto 2025 (IV rata).
A tal riguardo, è appena il caso di ribadire, pur in assenza di eccezioni formulate sul punto dai deferiti, che la contestazione del perdurare dell’omesso versamento, riferito ad una differente e successiva scadenza federale, del pagamento delle medesime competenze, non integra alcuna violazione del divieto del “ne bis in idem” (in termini, la già richiamata decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026, confermata in appello).
Del resto, l’art. 85, lett. C), par. VI, punto 1, delle NOIF pone a carico delle società l’obbligo di documentare, alle diverse scadenze federali ivi previste, il versamento delle competenze dovute (ritenute IRPEF, contributi INPS, Fondo fine carriera), relative alle mensilità del bimestre di riferimento “...e a quelle precedenti, ove non assolte prima”.
La stessa giurisprudenza sportiva ha già affermato il principio per cui il mancato pagamento alla scadenza originaria (primo elemento) e successivo permanere dello stesso debito alla scadenza successiva (secondo elemento) non costituiscono un unico fatto, ma due fatti disciplinarmente autonomi, con la conseguente possibilità di sanzionare la società, inadempiente tanto alla prima quanto alla successiva scadenza, anche per questa seconda violazione (CFA, SS.UU. n. 0132/CFA-2023-2024).
Quanto al merito della contestazione sub lett. a) dell’odierno atto di deferimento, essa risulta sicuramente fondata.
[…] Nella fattispecie all’esame, all’esito dell’attività istruttoria della Procura federale, è risultata documentalmente provata la circostanza dell’omesso pagamento, anche alla scadenza del 16 febbraio 2026, della quota parte - IV e V rata - delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per l’importo complessivo di euro 270.900,00, oggetto del processo verbale di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2025, a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società [Omissis] in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute alla medesima Agenzia.
Nello specifico, il verbale n.100/2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (trasmesso alla Procura federale dalla Segreteria Generale della F.I.G.C con nota-protocollo prot. 22630 del 27/02/2026) ha chiaramente rappresentato, rispetto alla posizione della società F.C. [Omissis] 1905 srl, il permanere, alla data del 16 febbraio 2026, dei “..seguenti rilievi già segnalati nel corso delle verifiche periodiche per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025 e per il periodo dal 1° settembre 2025 al 31 ottobre 2025: -la Società non ha effettuato il versamento della IV e V rata in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025, relative al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di [Omissis]
– in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo di Euro270.900,00..”.
Nell’Allegato 3 al predetto verbale, la Commissione ha, altresì, specificato che trattasi di “.. Ritenute Irpef e contributi Inps del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 rateizzati con processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 con l’Agenzia delle Entrate a seguito dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025”.
D’altro canto, gli stessi deferiti, in sede di memoria difensiva (vedasi, ad es., pagg. 13 e 14 della stessa), hanno ammesso la circostanza del mancato versamento, da parte della società FC [Omissis] 1905 srl ed entro la scadenza federale del 16 febbraio 2026, della IV e V rata del Processo Verbale di Contraddittorio del 29 maggio 2025, pur formulando articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate, finalizzate a far valere la correttezza dell’operato della società (e, dunque, delle singole persone fisiche investite di poteri di rappresentanza della stessa).
Nondimeno, le predette argomentazioni non rivestono pregio alcuno.
Ed invero, quanto alla circostanza per cui i pagamenti di cui al processo verbale di contraddittorio stipulato nel maggio del 2025 con l’Agenzia delle Entrate rappresenterebbero meri pagamenti “volontari” della società, non soggetti a rigidi termini decadenziali quanto al piano rateale proposto, il Tribunale si limita a rilevare in senso contrario che la mancata esecuzione degli stessi, violativa degli impegni assunti in tale documento, ha comportato la trasformazione dello schema d’atto TY9CR3S00073/2025 in atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società [Omissis] in data 20 novembre 2025. Nello specifico, in seno al richiamato processo verbale di accertamento in contraddittorio, era stato espressamente condiviso che: “La società, pertanto, dichiara che procederà in data di domani 30/05/2025 al versamento di una prima quota di imposta, sanzione (ridotta a un sesto del minimo edittale ex comma 5 art. 13 D. Lgs. n° 471/1997) ed interessi, per poi completare e perfezionare il ravvedimento con, altre quattro tranches mensili, auspicando che, in base a tale comportamento concludente e positivo, l'Ufficio non proceda. nelle more, alla notifica del relativo atto impositivo".
Allo stesso modo, diversamente da quanto asserito dai deferiti, i pagamenti omessi dalla società non attengono a debiti IVA (circostanza, questa, che nella prospettiva difensiva minerebbe la fondatezza ad initio dell’intero impianto accusatorio della Procura federale), ma bensì a ritenute IRPEF e contributi INPS.
Il dato risulta già indiscutibilmente acclarato nelle precedenti decisioni di questo Tribunale n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026 e n. 00135/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026 (entrambe confermate in appello, per quanto già detto) e non efficacemente smentito in questa sede.
In particolare, in tali decisioni è stato sottolineato che l’Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 30 dicembre 2025 (in questo procedimento acclusa al Parere Tecnico” pro-veritate reso in data 19 Marzo 2026 dal dott. Massimo Strazzeri, a sua volta costituente l’all. 9 alla memoria dei deferiti), adottata ad integrazione della nota n. 156414 già trasmessa in data 29 dicembre 2025, ha ribadito e certificato che le indebite compensazioni operate con credito IVA inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali.
Con la conseguenza che “...i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d’atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta pertanto evidente che il debito residuo citato nella richiamata nota n. 156414 non riguarda una posizione debitoria IVA, ma è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei crediti iva inesistenti, ossia a ritenute IRPEF e relative addizionali e a contributi previdenziali” (così testualmente la decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026).
Infine, alcun valore può essere annesso, ai fini dell’esclusione della responsabilità dei deferiti, nemmeno sotto il profilo della dedotta assenza dell’elemento soggettivo, alla circostanza, per contro richiamata degli stessi, per cui la società [Omissis] FC 1905 Srl ha ricevuto, quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026, e precisamente in data 12 febbraio 2026, la notifica dell’ordinanza con cui la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di [Omissis] ha sospeso l’efficacia esecutiva dell’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176. E ciò per più ordini di ragioni.
La Corte di Giustizia Tributaria con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2026, nel decidere sulla istanza di sospensiva dell’efficacia esecutiva del suddetto Atto di Recupero, presentata dalla odierna deferita, ha così statuito: “Ritenuto che in relazione ai paventati rischi che dall'esecuzione dell'atto impugnato possono derivare per la continuità aziendale e per la partecipazione alle competizioni sportive, appaiono sussistere i presupposti della cautela richiesta; che, tuttavia, le contrapposte esigenze di tutela del credito impongono di subordinare la sospensione alla prestazione di idonea polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza a livello nazionale a garanzia dell'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta e degli interessi. P.Q.M. Sospende l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato subordinatamente alla prestazione di garanzia alle condizioni e nei termini di cui in parte motiva.”
La Corte di Giustizia, dunque, subordinava la sospensione dell’efficacia esecutiva al rilascio, da parte della Società, di una polizza fideiussoria o assicurativa.
Il [Omissis] provvedeva a farsi rilasciare detta polizza in data 6 marzo 2026.
È evidente, pertanto, che alla scadenza federale del 16 febbraio 2026, non essendosi ancora verificato l’evento dedotto (il rilascio della polizza), l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato non poteva ritenersi sospesa.
A ciò si aggiunga che, come anche riconosciuto sia dalla decisione di questo Tribunale del 13 marzo 2026 e sia dalla decisione della Corte Federale di Appello n. 118 del 30 marzo 2026, l’ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria, nel decidere in ordine alla sospensione richiesta, ha fatto riferimento esclusivamente al periculum in mora, nulla deducendo in ordine al fumus del ricorso tributario presentato dal [Omissis], inteso quale verosimile fondatezza dell’impugnazione dell’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176 spiegata dal debitore.
Resta, dunque, confermata la responsabilità degli odierni deferiti in ragione del perdurare, alla data del 16 febbraio 2026, dell’inadempimento relativo a quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025 (per un importo pari complessivamente a circa euro 270.900,00), entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025.
Sul punto, è appena il caso di sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza (TFN, n. 159/2022– 23; id., n. 163/2022–23; id., .16/2023–24; CFA, SSUU, n.103/2022–23), la ragione
giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle Società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.
In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.
Ne discende che il puntuale rispetto delle scadenze federali non costituisce un mero adempimento formale, bensì un presidio essenziale dell’ordinato svolgimento delle competizioni sportive, sicché ogni loro inosservanza si pone in diretto contrasto con le finalità di tutela dell’equilibrio economico-finanziario del sistema e della parità concorrenziale tra le società partecipanti.
In ogni caso, nella presente fattispecie, il Collegio ritiene di dare continuità alla recente decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026 (confermata con dispositivo n. 00118/CFA-2025- 2026 del 30 marzo 2026 della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite e relativa, come detto, al medesimo inadempimento, per quanto correlato alla precedente scadenza federale del 16 dicembre 2025), con la quale il Tribunale ha sottolineato che:
- i bimestri inevasi delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardano il periodo novembre- dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025, ossia il terzo ed il quarto bimestre della stagione sportiva 2024-2025;
- la peculiarità della vicenda risiede proprio nell’emersione dell’inadempimento in epoca successiva alle scadenze federali del 16 febbraio e del 16 aprile, solo a seguito dell'accertamento dell’Agenzia delle Entrate che ha contestato l’illegittima compensazione “orizzontale” operata dalla società;
- la lettera dell’art. 33, comma 4, C.G.S., nel richiamare chiaramente le scadenze federali e i bimestri di riferimento, non può riguardare, salvo espresse previsioni, altre e diverse scadenze, come quelle stabilite con il Fisco all’interno di piani di rateazione o processi verbali di contraddittorio.
Conseguentemente, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, deve trovare spazio l’art. 33, comma IV, lett f) CGS, il quale, in relazione al mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, nel caso di specie per ciascuna violazione, da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.
Con l’ulteriore precisazione che, attenendo il bimestre cui inerisce l’inadempimento sanzionato in questa sede alla stagione sportiva 2024/2025, la stagione sportiva nella quale scontare la sanzione sarà quella corrente.
Quanto sopra costituisce conseguenza originata dalla già ricordata ed assoluta peculiarità della vicenda qui all’esame.
La responsabilità dei deferiti deve ritenersi acclarata per tabulas anche in relazione al capo d’incolpazione di cui alla lettera b) dell’atto di deferimento, concernente, in particolare, l’effettuazione, alla data del 16 febbraio 2026, del pagamento “..degli emolumenti netti dovuti ai tesserati e di quota parte dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio, agosto, novembre e dicembre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 404.614,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. [Omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società [Omissis] e dedicato al pagamento di emolumenti e contributi previdenziali”.
La circostanza dell’utilizzo di conti diversi da quelli “dedicati” risulta, infatti, essere stata espressamente segnalata nel verbale n.100/2026, con relativo all. 3, della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.
La medesima circostanza è stata, inoltre, ammessa da parte degli stessi deferiti, i quali, in sede di memoria difensiva, si sono limitati a richiamare, quale circostanza che avrebbe impedito l’utilizzo dei conti “dedicati”, l’“Atto di Pignoramento presso Terzi” notificato in data 3 Novembre 2025 dall’Avv. Cesare Di Cintio, nonché a rappresentare che il pignoramento presso terzi rappresenterebbe solo una delle possibili azioni esecutive a disposizione del creditore, con la conseguenza che la stessa non sarebbe affatto scontata, neanche per il debitore.
Trattasi di argomentazioni palesemente inidonee a superare la posizione già espressa da questo Tribunale nella più volte richiamata decisione n. 00188/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026, in ordine all’inidoneità dell’avvenuto pignoramento del conto dedicato ad assurgere a causa legittima di giustificazione.
Ciò con particolare riferimento al fatto che l’espropriazione forzata comunque non risulta estranea alla sfera volitiva del debitore, il quale omette di assumere cautele adeguate volte ad eseguire per tempo gli adempimenti dovuti, senza giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l’adempimento.
In ogni caso, alla responsabilità delle persone fisiche coinvolte nel presente procedimento, per il ruolo rivestito all’interno della società [Omissis] FC 1905 srl, con la titolarità di poteri di rappresentanza della stessa, si aggiunge quella, a titolo di responsabilità “diretta” ed a titolo di responsabilità “propria”, della medesima società […].».
3. Decidendo sugli appelli proposti dagli odierni ricorrenti, la CFA, con la decisione quivi impugnata, li respingeva, confermando le citate sanzioni.
La Corte Federale di Appello, per quanto in questa sede di interesse, così motivava: «…2. Con il primo motivo i reclamanti deducono l'errore del Tribunale nella parte in cui ha qualificato il debito residuo della società come relativo a ritenute IRPEF e contributi INPS, anziché a IVA, come invece risulta chiaramente dalla nota n. 156414 del 29 dicembre 2025 dell'Agenzia delle entrate. In prossimità dell’udienza i reclamanti hanno poi depositato copia della cartella del 20.4.2026 emessa dall’Agenzia delle entrate dalla quale si desumerebbe chiaramente che il recupero in atto concerne omessi pagamenti IVA.
Il motivo è infondato.
La questione è stata già oggetto di plurime decisioni concordi, rese nell'ambito dei procedimenti disciplinari che hanno coinvolto i medesimi deferiti, alle quali questa Corte intende dare piena continuità.
Ed invero, questa stessa Corte, con la decisione n. 108/2025-2026 del 3 aprile 2026 (relativa alla precedente scadenza federale del 16 dicembre 2025), dopo un'approfondita ricostruzione della vicenda, ha accertato in modo inequivocabile che il debito originario della società [Omissis] derivava dall'indebita compensazione – mediante crediti IVA inesistenti di terze società – delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo e quarto bimestre della stagione sportiva 2024/2025 (mensilità novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025).
Tale compensazione risultava illecita sotto plurimi profili, trattandosi di crediti IVA inesistenti, costituiti in maniera ritenuta fraudolenta, e di compensazioni operate in violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.
La stessa decisione ha chiarito che «l'utilizzo di un credito inesistente rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta», richiamando il precedente del Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 77/2025, che aveva già confermato tale ricostruzione.
Quanto alla pretesa contraddizione tra le due comunicazioni dell'Agenzia delle entrate del 29 e 30 dicembre 2025, questa Corte ha già osservato che la comunicazione del 30 dicembre 2025, emessa ad integrazione della precedente del 29 dicembre, ha espressamente ribadito e certificato che le indebite compensazioni operate con credito IVA inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali, sicché i versamenti effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non attengono ad una posizione debitoria IVA, ma rappresentano la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente.
In sostanza, la questione è stata definitivamente accertata sia dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 93/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026) sia dal Collegio di garanzia dello sport (n. 77/2025), le cui conclusioni non possono essere sovvertite dall’ulteriore documentazione da ultimo depositata dai reclamanti.
In particolare, quanto alla cartella esattoriale del 20 aprile 2026, depositata dai reclamanti in prossimità dell’udienza, essa non vale a rimettere in discussione la qualificazione del debito già definitivamente operata.
In primo luogo, va osservato che la cartella esattoriale è atto emesso dall’Agente della riscossione sulla base del ruolo formato dall’Agenzia delle entrate: la sua intestazione formale indica il codice del tributo oggetto di recupero secondo la classifica contabile interna dell’Amministrazione finanziaria, ma non modifica la natura sostanziale dell’obbligazione originaria.
Come già chiarito nelle precedenti decisioni di questa Corte, il debito trae origine da compensazioni illecite di crediti IVA inesistenti utilizzate per estinguere obbligazioni di ritenute IRPEF e contributi INPS: il fatto che l’Agenzia delle entrate abbia proceduto al recupero mediante uno strumento formalmente intestato a IVA riflette il meccanismo tecnico-contabile della restituzione del credito inesistente, non la natura sostanziale del debito sottostante.
In altri termini, la cartella recupera il credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione, ma la causa originaria dell’inadempimento resta il mancato versamento di ritenute IRPEF e contributi INPS, che è rimasto tale anche dopo l’emissione del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 e del successivo atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.
La cartella del 20 aprile 2026 è dunque un atto di riscossione consequenziale alla mancata esecuzione spontanea dell’atto di recupero, e non un documento idoneo a riqualificare retroattivamente la natura del debito originario accertato dall’Agenzia delle entrate. Diversamente opinando, si perverrebbe alla conseguenza paradossale di consentire al debitore di mutare la qualificazione dell’inadempimento attraverso la mera produzione di un atto di riscossione successivo, in violazione del principio di stabilità degli accertamenti già definiti in sede tributaria.
La disciplina fiscale, infatti, prevede quale regola generale (art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che i versamenti effettuati in violazione dei divieti di compensazione «si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge».
Il ravvedimento recepito nel processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 non ha evidentemente mutato la natura originaria dell'imposta oggetto di inadempimento, che è rimasta relativa a mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS (CFA, SS.UU., n. 108/2025- 2026).
Il primo motivo deve pertanto essere rigettato.
3. Con il secondo motivo, articolato in tre sottopunti, i reclamanti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso ogni rilevanza all'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria di 1° grado di [Omissis] del 12 febbraio 2026, con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.
Il motivo è infondato sotto ciascuno dei profili dedotti.
In primo luogo, i reclamanti sostengono che la notifica del provvedimento cautelare, intervenuta quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026, avrebbe determinato un legittimo affidamento nella non esigibilità del debito, con conseguente esclusione o quanto meno attenuazione della responsabilità disciplinare.
L'argomento non è convincente.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella decisione n. 108/2025-2026, non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il procedimento disciplinare. L'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4bis delle N.O.I.F. si esprime in termini di «rilevanza» dell'eventuale pendenza di un contenzioso o della conseguente ordinanza cautelare, ma non dispone una automatica pregiudizialità o sospensione necessaria. Il giudice sportivo conserva il proprio pieno margine di apprezzamento delle risultanze portate alla sua attenzione, ai sensi dell'art. 57 del Codice di giustizia sportiva e nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13 dicembre 2018, n. 32358; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023).
Inoltre, come già rilevato da questa Corte, l'ordinanza cautelare della Corte di giustizia tributaria fa seguito ad un ricorso tributario proposto dalla società [Omissis] limitato alla sola misura delle sanzioni e non rivolto al debito tributario per ritenute IRPEF e contributi INPS, pacificamente ammesso come esistente. La società, anche dinanzi al giudice tributario, non ha mai negato l'an debeatur, contestandone esclusivamente il quantum con riferimento alle sanzioni.
Sotto tale profilo, il richiamo ad una avvenuta sospensione della pretesa erariale è argomento manifestamente infondato, atteso che il debito per ritenute IRPEF e contributi INPS è ancora oggi dovuto e non è in discussione (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026).
Quanto alla dedotta incidenza sull'elemento soggettivo, va osservato che le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili, e che il puntuale rispetto delle stesse costituisce un presidio essenziale dell'ordinato svolgimento delle competizioni sportive e della par condicio tra le società partecipanti (cfr. CFA, SS.UU., n. 103/2022-23).
La circostanza che la società abbia ricevuto un provvedimento cautelare – peraltro subordinato a condizioni non ancora avveratesi alla data della scadenza federale – non vale ad escludere né ad attenuare l'obbligo di adempimento alla scadenza federale medesima.
Sotto altro profilo, i reclamanti sostengono che, non avendo l'ordinanza cautelare tributaria fissato alcun termine per la prestazione della fideiussione, la sospensione dell’atto di recupero era operante fin dalla sua emissione, sicché alla scadenza del 16 febbraio 2026 l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero sarebbe già venuta meno.
L'argomento è privo di pregio.
Come correttamente osservato dal Tribunale federale, l'ordinanza della Corte di giustizia tributaria subordinava espressamente la sospensione dell'efficacia esecutiva alla prestazione di idonea polizza fideiussoria o assicurativa. La società ha provveduto a farsi rilasciare la polizza fideiussoria solo in data 6 marzo 2026. Ne consegue che, alla scadenza federale del 16 febbraio 2026, non essendosi ancora verificato l'evento dedotto in condizione (il rilascio della polizza), l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato non poteva ritenersi concretamente sospesa.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che – come già rilevato da questa Corte nella decisione n. 108/2025-2026 – la fideiussione effettivamente rilasciata dalla società copriva solo l'ammontare del debito di imposta e degli interessi, ma non le sanzioni, con ciò potendosi ipotizzare che la condizione apposta all'ordinanza cautelare non si sia integralmente avverata.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tali rilievi, la questione resta assorbita dalla considerazione, già svolta sopra, secondo cui l'ordinanza cautelare ha fatto seguito ad un ricorso tributario limitato alle sole sanzioni e non al debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, che resta pacificamente dovuto.
Infine i reclamanti sostengono che l'ordinanza cautelare presupporrebbe necessariamente la coesistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e che erroneamente il Tribunale federale avrebbe ritenuto che l'ordinanza si fosse pronunciata esclusivamente sul periculum.
L'argomento non risulta convincente.
La questione è stata in primo luogo già specificamente esaminata da questa Corte nella decisione n. 108/2025-2026, la quale ha evidenziato come l'ordinanza cautelare sia stata emessa «in riferimento al periculum in mora e non già al merito della vertenza», e come «lo stesso giudice tributario non spende una parola in ordine ad un possibile fumus della pretesa».
In ogni caso, il rilievo assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione discende dal fatto che il ricorso tributario della società non contesta l'an del debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, ma solo la misura delle sanzioni.
Quale che sia l'estensione della delibazione sommaria operata dal giudice tributario in sede cautelare, essa non può incidere sulla circostanza, a ben vedere non contestata neppure dalla società, dell'esistenza e della attuale esigibilità del debito tributario originario.
Deve pertanto confermarsi che, alla luce delle considerazioni espresse circa l'irrilevanza del provvedimento cautelare, il secondo motivo va respinto.
4. Con il terzo motivo, i reclamanti contestano in particolare il trattamento sanzionatorio irrogato alla società [Omissis] (2 punti per ciascun inadempimento solutorio più 1 punto per recidiva, per una penalizzazione complessiva di punti 5), deducendo che, alla luce delle motivazioni espresse da questa Corte nella decisione n. 108/2025-2026 del 3 aprile 2026, non sussisterebbero due distinti omessi pagamenti, bensì un'unica violazione.
Osservano in tal senso i reclamanti che – a mente della ridetta decisione n. 108/2025-2026 - alla scadenza del 16/12/2025 il comportamento della società doveva essere più correttamente qualificato come permanenza del mancato adempimento dell'intero debito residuo oggetto dell'atto di recupero, piuttosto che come mancato pagamento di due distinte rate aventi ciascuna autonoma rilevanza disciplinare.
Ne consegue, secondo i reclamanti, che l’omesso versamento delle ritenute Irpef e di quelle Inps alla successiva scadenza del 16/2/2026 (oggetto del presente provvedimento) andrebbe sanzionato con 2 punti (anziché 4).
Il motivo non è fondato.
Al riguardo va in primo luogo posto in evidenza che la decisione n. 108/2025-2026, cui i reclamanti si riferiscono, ha nei fatti confermato con riferimento alla scadenza federale del 16/12/2025 l’irrogazione alla società di punti 4 (più la recidiva) in relazione agli identici inadempimenti oggi contestati come permanenti in riferimento alla successiva scadenza del 16/2/2026.
Al riguardo la citata decisione rileva infatti testualmente che “Il Tribunale Federale ha precisato che le due mensilità (o rate) non pagate costituivano due diverse violazioni giacché per certo afferenti a due diversi bimestri. Da tale presupposto, certamente condivisibile (cfr. in proposito CFA n. 132/CFA-2023-2024, in disparte quanto si dirà oltre a proposito del reclamo della Procura Federale), il Tribunale Federale ha poi fatto discendere l’applicazione del minimo edittale di due punti per ciascuna delle violazioni per l’appunto accertate. Ha poi applicato la recidiva in relazione alle passate penalizzazioni (della medesima natura) della società [Omissis] 1905 S.r.l. La parcellizzazione di un punto a mensilità voluta dai reclamanti è priva di qualunque sostegno normativo. L’art. 33, comma 4, è chiaro nel prevedere un minimo edittale (ove non debba applicarsi l’esclusione) di due punti per ciascuna delle fattispecie disciplinate delle diverse lettere contemplate dalla norma.”
È quindi obiettivamente contraddittorio sostenere che le argomentazioni svolte dalla decisione n. 108/2025-2026 giustifichino oggi l’irrogazione di sanzioni dimezzate rispetto a quelle che la decisione stessa ha invece precisamente irrogato, sanzionando appunto il mancato pagamento di due distinte rate (agosto 2025 e settembre 2025) afferenti a diversi bimestri federali (primo e secondo della stagione in corso).
In realtà, a giudizio di questo Collegio, i reclamanti non ricostruiscono in maniera esaustiva l’iter argomentativo che supporta la decisione n. 108/2025-2026.
In quella sede, infatti, questa Corte – dopo aver respinto il reclamo della Società e confermato la sanzione di 5 punti - ha operato la ricostruzione sistematica del ravvedimento operoso, cui i reclamanti si riferiscono, al diverso fine di pervenire su questa base al rigetto del reclamo della Procura, la quale infatti richiedeva di sanzionare i due mancati pagamenti con l’esclusione del [Omissis] dal campionato, ai sensi dell’art. 33 comma 4 lettera c) CGS.
Va aggiunto che il Collegio ritiene corretta anche l’applicazione dell’aggravante della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di giustizia sportiva nei confronti dei sig.ri [Omissis], [Omissis] e [Omissis] e della società [Omissis], e la conseguente irrogazione di un punto aggiuntivo di penalizzazione in classifica a carico di quest’ultima.
L’art. 18, comma 1, CGS dispone che chi, nel corso della stessa stagione sportiva, ha già subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali, è soggetto ad un aumento di pena qualora commetta un fatto della stessa natura.
Ricorrono nella specie entrambi i presupposti normativi.
Sotto il profilo oggettivo, i deferiti hanno già subito sanzioni per fatti di identica natura nell’ambito del procedimento disciplinare n. 345pf25-26, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19 gennaio 2026 del Tribunale federale nazionale, confermata con decisione n. 93/CFA-2025- 2026 del 2 marzo 2026 di questa Corte: si trattava, anche in quel caso, di omesso versamento di ritenute IRPEF e contributi INPS alle scadenze federali, violazione di natura identica a quella oggetto del presente giudizio. L’identità di natura tra i fatti già sanzionati e quelli ora accertati è quindi manifesta.
Sotto il profilo temporale, il requisito intra-stagionale è parimenti soddisfatto: entrambi i procedimenti riguardano violazioni commesse nel corso della medesima stagione sportiva 2025/2026, sicché trova applicazione il comma 1 e non il comma 2 dell’art. 18 CGS, che riguarda invece la recidiva inter-stagionale e richiede, quale ulteriore presupposto, la preesistenza di una condanna (e non della sola sanzione) per fatti della medesima natura (CFA, SS.UU., n. 54/2025- 2026; CFA, SS.UU., n. 102/2024-2025).
Quanto alla quantificazione dell’aumento, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’incremento conseguente alla recidiva non è commisurato al quantum di ogni singola sanzione irrogata, bensì alla pena complessiva da applicare come sommatoria delle singole sanzioni per le violazioni accertate (CFA, SS.UU., n. 118/2024-2025).
Nel caso di specie, la pena base è di quattro punti di penalizzazione (due per ciascuna delle due violazioni accertate): l’applicazione della recidiva determina correttamente l’aggiunta di un punto ulteriore, per un totale di cinque punti, misura congrua e proporzionata alla gravità della condotta e alla reiterazione degli inadempimenti, che si è manifestata per l’ennesima volta nel corso della medesima stagione sportiva.
La penalizzazione inflitta dal Tribunale federale è pertanto conforme ai presupposti di legge e ai criteri dosimetrici elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Fermo quanto sopra, per completezza, sul piano fattuale va evidenziato che – come risulta dagli atti e da tutte le decisioni di questa Corte che hanno affrontato la questione – il debito originario addebitabile al [Omissis] (prima rateizzato dall’Agenzia e poi nuovamente scaduto a seguito del mancato pagamento delle due rate, con conseguente emissione dell’atto di recupero) si componeva di due distinte componenti relative:
- al mancato pagamento di ritenute Irpef-Inps del terzo bimestre 2024/25 con scadenza 16/2/2025;
- al mancato pagamento di ritenute Irpef-Inps del quarto bimestre 2024/25 con scadenza 16/4/2025.
È quindi chiaro – ripetesi, sul piano fattuale – che alla base di tutto il contenzioso venuto in rilievo in occasione della decisione n. 108 e in questa sede stanno comunque due originarie e distinte violazioni, appunto perduranti alle scadenze del 16/12/2025 e del 16/2/2026. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va pertanto respinto».
4. Perveniva, dunque, il ricorso in epigrafe affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “Erronea e/o falsa e/o insufficiente e/o illegittima motivazione su un punto decisivo della controversia”.
I ricorrenti censurano la statuizione con la quale la Corte Federale d'Appello ha disatteso la doglianza relativa all'erronea qualificazione del debito residuo della Società, ritenuto afferente a ritenute IRPEF e contributi INPS anziché ad IVA. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di cogliere una circostanza decisiva, ovverosia che il debito erariale e contributivo dovrebbe intendersi ormai assolto per effetto delle stesse risultanze dell'Agenzia delle Entrate, essendo mutata la natura del debito: adempiuto quello da ritenute IRPEF e contributi INPS, permarrebbe unicamente quello a titolo di IVA, in quanto collegato ad un credito ritenuto inesistente. Ne conseguirebbe che la Società verrebbe sanzionata in ambito sportivo-disciplinare pur non essendo — rectius, non essendo mai stata — debitrice delle imposte idonee a fondare la sanzione, atteso che la cosiddetta trasfigurazione del debito non costituirebbe artificio di parte, bensì effetto dell'applicazione delle norme in materia di versamento mediante compensazione; a conforto, i ricorrenti richiamano la verificabilità della posizione debitoria mediante accesso al cassetto fiscale della Società.
II. “Omessa e/o erronea e/o falsa e/o insufficiente e/o illegittima e/o irragionevole motivazione su un punto decisivo della controversia”
Con il secondo motivo, articolato in quattro distinti profili di censura (sub a, b, c e d), viene impugnata la statuizione con la quale la Corte Federale d'Appello ha negato ogni rilevanza all'ordinanza cautelare n. 149/2026, resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [Omissis] il 12 febbraio 2026, con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.
Sotto un primo profilo (sub a), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte, ritenute tassative e non derogabili le scadenze federali, ha escluso che la notifica del provvedimento cautelare — intervenuta quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026 — valesse ad escludere o attenuare la responsabilità disciplinare. Ad avviso della difesa, non potrebbero essere posti sul medesimo piano, anche sotto il profilo sanzionatorio, la condotta di chi ometta il pagamento tout court e quella di chi non adempia in ragione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che, seppur temporaneamente, lo esoneri dal versamento, involgendo tale distinzione proprio l'elemento soggettivo dell'illecito; sicché l'ordinanza cautelare avrebbe dovuto operare quanto meno quale circostanza attenuante, se non finanche quale esimente. In tale prospettiva i ricorrenti invocano la decisione del Collegio di Garanzia n. 77/2025, in punto di eccezionalità delle circostanze idonee a giustificare l'irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale, assumendo ricorrere nella specie proprio quel carattere straordinario.
Sotto un secondo profilo (sub b), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte ha escluso ogni pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il procedimento disciplinare, interpretando l'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4-bis, delle N.O.I.F. nel senso che la mera pendenza del contenzioso, o la conseguente ordinanza cautelare, non imporrebbero alcuna automatica sospensione. La difesa deduce di non aver mai invocato una pregiudizialità o un automatismo, bensì la ricorrenza di una pronuncia cautelare rilevante quale causa di esclusione dei relativi debiti ai sensi della citata disposizione, la quale valorizzerebbe, a tal fine, le pronunce del giudice tributario anche di natura cautelare; sicché il concetto di rilevanza andrebbe inteso in senso diametralmente opposto a quello fatto proprio dalla Corte territoriale, dovendo predicarsi l'irrilevanza per le sole controversie ancora pendenti e prive di pronuncia, e non già a fronte di un intervenuto provvedimento cautelare. A ulteriore sostegno, i ricorrenti richiamano la sopravvenuta sentenza di merito della Corte di giustizia tributaria di [Omissis] del 19 maggio 2026, di parziale accoglimento del ricorso, che avrebbe escluso ogni contributo volitivo e fraudolento della Società, così qualificandola quale parte lesa della truffa perpetrata in suo danno; profilo dal quale la difesa fa altresì discendere l'insussistenza di qualsivoglia culpa in eligendo o in vigilando, avendo la Società operato la compensazione avvalendosi di un qualificato intermediario finanziario (Compagnia del Risparmio S.r.l.), con richiamo ai principi enunciati dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 85/2021.
Sotto un terzo profilo (sub c), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte ha ritenuto assorbente la circostanza che il ricorso tributario fosse circoscritto alla sola misura delle sanzioni e non esteso al debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, pacificamente ammesso quanto all'an. Obiettano i ricorrenti che nessuna contestazione della natura del debito era in tale sede esigibile, proprio perché la stessa Agenzia delle Entrate procede al recupero a titolo di IVA, secondo quanto previsto dalla disciplina dei versamenti mediante compensazione, con la conseguenza — reputata incomprensibile dalla difesa — che l'atto di recupero avrebbe ad oggetto l'IVA, mentre la contestazione disciplinare investe imposte in ogni caso assolte presso gli enti deputati.
Sotto un quarto profilo (sub d), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte, sulla scia del Tribunale Federale, ha ritenuto non sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero alla data del 16 febbraio 2026, in quanto la relativa condizione — la prestazione di idonea polizza fideiussoria — si sarebbe avverata soltanto il 6 marzo 2026, oltre a coprire la garanzia il solo debito d'imposta e non le sanzioni. Deduce la difesa che, a mente della Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 23 aprile 1996 (Capo II, art. 47) e della conforme giurisprudenza tributaria, il provvedimento sospensivo deve precisare contenuto, durata e termine della garanzia, essendone l'efficacia subordinata al solo puntuale rispetto dei termini e dei modi dettati dal giudice tributario; sicché, avendo l'ordinanza del 12 febbraio 2026 integralmente omesso ogni indicazione al riguardo, nessuna violazione potrebbe ascriversi alla Società, anche in ossequio al principio di legalità. In difetto di un termine per la prestazione della garanzia, la sospensione dovrebbe reputarsi libera da condizioni e pienamente efficace sin dall'emissione dell'ordinanza; a ciò aggiungendosi che la fideiussione, prestata allorché l'atto non era stato ancora eseguito, spiegherebbe effetti ex tunc, retroagendo al momento della pronuncia cautelare, come confermato dalla circostanza che l'Agenzia delle Entrate non ha mai dato corso all'esecuzione. Da tali rilievi la difesa fa discendere l'omessa e insufficiente motivazione della decisione gravata su un punto decisivo.
III. “Irragionevolezza e/o contraddittorietà e/o illegittimità e/o insufficienza della decisione impugnata laddove si pone in stridente contrasto con precedente giudicato”.
I ricorrenti censurano la statuizione relativa al trattamento sanzionatorio inflitto alla Società (due punti per ciascuno dei due inadempimenti solutori, oltre un punto per la recidiva, per una penalizzazione complessiva di cinque punti). Secondo la prospettazione difensiva, alla luce delle motivazioni rese dalla stessa Corte Federale d'Appello nella decisione n. 108/2025-2026 del 3 aprile 2026 - relativa alla precedente scadenza del 16 dicembre 2025 - non ricorrerebbero due distinti omessi pagamenti, bensì un'unica violazione, con conseguente riduzione della penalizzazione. I ricorrenti lamentano la contraddittorietà della decisione gravata, la quale, per un verso, reputa condivisibile la qualificazione del mancato pagamento della IV e della V rata alla stregua di due autonome violazioni, ciascuna sanzionabile con due punti; per altro verso, nella richiamata decisione n. 108/2025-2026, muovendo dalla natura non novativa del verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 e dalla decadenza dal beneficio del termine conseguente all'atto di recupero del 20 novembre 2025, avrebbe affermato che già alla scadenza del 16 dicembre 2025 non residuavano due rate autonomamente rilevanti, bensì un intero debito già integralmente dovuto e non assolto, dovendosi la V rata reputare non più esistente quale scadenza autonoma. Da tali premesse i ricorrenti fanno discendere, in via subordinata, che la sanzione di due punti riferita alla V rata dovrebbe essere annullata, con riduzione della penalizzazione da cinque a tre punti; né varrebbe a superare il rilievo, speso dalla Corte, secondo cui la ricostruzione sistematica del ravvedimento operoso sarebbe stata operata al diverso fine di disattendere il reclamo della Procura Federale, volto all'esclusione della Società dal campionato ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c), del Codice di giustizia sportiva.
IV. “Irragionevolezza ed illegittimità della decisione impugnata laddove - seppure in presenza di attenuanti obbiettive - ha illogicamente ed illegittimamente negato, violandoli, il principio del “merito sportivo” e della “sacralità dei risultati sportivi conseguiti sul campo” così come sanciti dalla giurisprudenza sportiva”.
i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha confermato la penalizzazione in classifica, assumendola in contrasto con i principi - di rango costituzionale ex artt. 3 e 97 Cost. - posti a presidio della regolarità delle competizioni. Richiamati plurimi precedenti (tra cui Collegio di Garanzia, Prima Sezione, 30 giugno 2021, n. 59, nonché le decisioni nn. 58/2015, 63/2015, 4/2016, 19/2018, 34/2018, 56/2018 e n. 44/2021; e TAR Lazio, Sez. III ter, 14 maggio 2002, n. 4228), la difesa assume che la penalizzazione dovrebbe costituire extrema ratio, tanto nell'an quanto nel quantum, in quanto idonea ad alterare la classifica maturata sul campo; con la conseguenza che la conferma delle sanzioni determinerebbe la retrocessione della Società in Serie D, nonostante la stessa abbia conquistato sul terreno di giuoco l'accesso alla fase dei play off per la promozione in Serie B. Anche sotto tale profilo i ricorrenti invocano l'integrale annullamento e riforma della decisione ovvero, in subordine, quanto meno l'elisione dei due punti riferiti alla V rata.
4.1. I ricorrenti hanno concluso per l'annullamento in parte qua della decisione impugnata e per il proscioglimento della Società e dei sig.ri [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis] ovvero, in via gradata, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, secondo le articolate conclusioni rassegnate in atti.
5. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per
l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 19 maggio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti censurano la statuizione con la quale la Corte Federale d'Appello ha disatteso la doglianza relativa all'erronea qualificazione del debito residuo della Società, ritenuto afferente a ritenute IRPEF e contributi INPS anziché ad IVA. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di cogliere una circostanza decisiva, ovverosia che il debito erariale e contributivo dovrebbe intendersi ormai assolto per effetto delle stesse risultanze dell'Agenzia delle Entrate, essendo mutata la natura del debito: adempiuto quello da ritenute IRPEF e contributi INPS, permarrebbe unicamente quello a titolo di IVA, in quanto collegato ad un credito ritenuto inesistente. Ne conseguirebbe che la Società verrebbe sanzionata in ambito sportivo-disciplinare pur non essendo — rectius, non essendo mai stata — debitrice delle imposte idonee a fondare la sanzione, atteso che la cosiddetta trasfigurazione del debito non costituirebbe artificio di parte, bensì effetto dell'applicazione delle norme in materia di versamento mediante compensazione; a conforto, i ricorrenti richiamano la verificabilità della posizione debitoria mediante accesso al cassetto fiscale della Società.
Il motivo è infondato per due diversi profili.
1.1. Innanzitutto, è priva di riscontro documentale l’affermazione – contenuta a pag. 15 del gravame – secondo cui “è chiaro che il debito erariale e contributivo è dato per assolto dalla stessa Agenzia”, non rinvenendosi negli atti depositati da parte ricorrente tale circostanza.
Peraltro, non risulta allegato – né in questo grado di giudizio, né negli altri precedenti - il cassetto fiscale della società dal cui accesso, secondo l’affermazione di parte ricorrente (pag. 16), sarebbe possibile “verificare se la stessa riporta debiti relativi a ritenute Irpef e contributivi”.
1.2. In secondo luogo, la decisione impugnata è esente da vizi logico – giuridici, avendo la stessa fatto corretta applicazione sia dei principi che disciplinano la questione oggetto di causa, che della valutazione del materiale probatorio agli atti.
Qui di seguito si evidenziano i profili più rilevanti cui la Corte Federale d’ Appello è pervenuta nel caso in esame:
a) “la questione è stata già oggetto di plurime decisioni concordi, rese nell’ambito dei procedimenti disciplinari che hanno coinvolto i medesimi deferiti, alle quali questa Corte intende dare piena continuità”;
b) in particolare “questa stessa Corte, con la decisione n. 108/2025 – 2026 del 3 aprile 2026 (relativa alla precedente scadenza federale del 16 dicembre 2025) […] ha accertato in modo inequivocabile che il debito originario della società [Omissis] derivava dall'indebita compensazione - mediante crediti IVA inesistenti di terze società- delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo e quarto bimestre della stagione sportiva 2024 /2025 (mensilità novembre - dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025)”;
c) “tale compensazione risultava illecita sotto plurimi aspetti, trattandosi di crediti IVA inesistenti. costituiti in maniera ritenuta fraudolenta, e di compensazioni operate in violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 “;
d) “«l’utilizzo di un credito inesistente rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l’obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta», (richiamando il precedente del Collegio di garanzia dello sport SS.UU, n. 77 /2025, che aveva già confermato tale ricostruzione”;
e) “come già chiarito nelle precedenti decisioni di questa Corte, il debito trae origine da compensazioni illecite di crediti IVA inesistenti utilizzate per estinguere obbligazioni di ritenute lRPEF e contributi INPS “;
f) “il fatto che l'Agenzia delle entrate ha proceduto al recupero mediante uno strumento formalmente intestato a IVA riflette il meccanismo tecnico-contabile della restituzione del credito inesistente, non la natura sostanziale del debito sottostante”;
g) nonostante “la cartella recupera il credito IVA indebitamente utilizzato, la causa originaria dell’inadempimento resta il mancato versamento di ritenute IRPEF e contributi INPS, che è rimasto tale anche dopo l’emissione del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 e del successivo recupero n. TY9CR3S00176/2025 “;
h) “la disciplina fiscale, infatti, prevede quale regola generale (art. 1, comma 3, del decreto - legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che i versamenti effettuati in violazione dei divieti di compensazione «si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge»”.
Peraltro, ad ulteriore conferma della congruità delle motivazioni della Corte Federale, sovvengono altri due elementi:
- la sentenza n. 401/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di [Omissis], che ha dato atto, in motivazione, che la società [Omissis] in quel giudizio non ha contestato l’accertata inesistenza del credito oggetto di compensazione;
- la giurisprudenza costante del Collegio di Garanzia dello Sport.
Al riguardo, vedasi la recente decisione n. 43/2026, che sul punto specifico così statuisce:
«Ai sensi dell’art. 33, comma 4, del CGS FIGC, le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali ed il mancato pagamento comporta l’applicazione, a carico della società, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), di almeno due punti di penalizzazione in classifica.
L’art. 85, lett. c), par. V, delle NOIF, nella parte in cui prevede che le società devono documentare alla FIGC, secondo le modalità e le procedure stabilite, l’avvenuto pagamento sia degli emolumenti che delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, costituiscono parte integrante e rilevante del sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell’equilibrio finanziario delle società che partecipano ai campionati di calcio professionistici e perseguono il fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni.
La ratio delle disposizioni, che, nella loro attuale formulazione, non ammettono deroghe all’obbligo di periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli emolumenti e degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, deve essere individuata non soltanto nell’esercizio di un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Tale impostazione ermeneutica risulta confermata dall’art. 10, comma 3, del CGS della FIGC, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento, da parte delle società, degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, nei termini fissati dalle disposizioni federali (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 febbraio 2016, n. 9).
Sia le Sezioni Unite di questo Collegio (decisione n. 44/2023), che questa stessa Sezione (decisione n. 26/2024 e decisione n. 11/2025) hanno ribadito che la portata di tale norma deve intendersi in senso onnicomprensivo, come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute ed il relativo scrutinio deve parimenti essere conforme non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. c),(ove il riferimento anche a «quelle precedenti ove non assolte prima» viene ribadito per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati.
E ciò in quanto l’inadempimento relativo al pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da imporne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed anche di specifici obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo.
Invero, la norma di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. IV e V, come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati, è posta a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs. La ragione di tale interesse, anche con riferimento all’adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo. Emerge evidente come le norme federali poste (appunto) a presidio del richiamato “controllo” sulle società sportive prevedano, in caso di una loro violazione da parte delle stesse società, l’applicazione di una sanzione predeterminata ex lege che, nel caso di specie, è pari ad “almeno” due punti di penalizzazione.
E tanto a prescindere da eventuali termini quantitativi e qualitativi che connotano la violazione ascritta, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia.
Adeguando siffatte disposizioni alla vicenda in esame, è pacifico, essendo documentalmente provato, che la società deferita non abbia provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps neanche nei termini definiti nel ravvedimento operoso successivo al verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025, omettendo di pagare la quarta e la quinta rata.
E non può condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo il quale il debito tributario riguarderebbe l’IVA e non anche l’Irpef ed i contributi Inps.
Sul punto, questa stessa Sezione, con la decisione n. 77/2025, ha ribadito che “La quietanza di pagamento rilasciata dal sistema telematico attesta unicamente l'avvenuta ricezione e processazione del modello F24, ma non certifica in alcun modo la validità sostanziale dell'operazione, né, tantomeno, l'esistenza e la legittima fruibilità del credito utilizzato in compensazione (Cass. Civ., 27 luglio 2025, n. 21540 e Cass. Civ., 27 giugno 2025, n. 17370). L'utilizzo di un credito "inesistente" rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta.” Infatti, l'effetto estintivo del debito tributario tramite compensazione è subordinato all'effettiva esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto, mentre la quietanza non certifica la sussistenza di tali requisiti sostanziali.
E nella fattispecie nessun dubbio può sussistere circa l’inoperatività della compensazione in quanto l’art. 17 D. Lgs. 241/1997 espressamente limita la possibilità di compensare i soli crediti vantati dallo stesso contribuente senza, quindi, alcuna possibilità né di accollo di debito e men che meno di acquisto di crediti finalizzati, appunto, alla compensazione (Cass. Civ,, 7 marzo 2019, n. 6645).
Quindi, la “tentata” illegittima compensazione, per un verso, non ha estinto l’obbligazione tributaria Irpef e previdenziale Inps e, per altro verso, non ha certamente trasformato le citate obbligazioni in obbligazioni a titolo di IVA e ciò di sicuro almeno per quanto rileva ai fini dell’ordinamento sportivo per il quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, restano sempre e comunque inadempiuti gli obblighi di versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps».
2. Con il secondo motivo, articolato in quattro distinti profili di impugnazione, viene gravata la statuizione con la quale la Corte Federale d'Appello ha negato ogni rilevanza all'ordinanza cautelare n. 149/2026, resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [Omissis] il 12 febbraio 2026, con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.
In particolare, sotto un primo profilo (sub a), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte Federale d’Appello, ritenute tassative e non derogabili le scadenze federali, ha escluso che la notifica del provvedimento cautelare — intervenuta quattro giorni prima della scadenza federale del 16 febbraio 2026 — valesse ad escludere o attenuare la responsabilità disciplinare. Sotto un secondo profilo (sub b), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte Federale d’Appello ha escluso ogni pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il procedimento disciplinare, interpretando l'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4-bis, delle N.O.I.F. nel senso che la mera pendenza del contenzioso, o la conseguente ordinanza cautelare, non imporrebbero alcuna automatica sospensione.
La difesa deduce di non aver mai invocato una pregiudizialità o un automatismo, bensì la ricorrenza di una pronuncia cautelare rilevante quale causa di esclusione dei relativi debiti ai sensi della citata disposizione, la quale valorizzerebbe, a tal fine, le pronunce del giudice tributario anche di natura cautelare; sicché il concetto di rilevanza andrebbe inteso in senso diametralmente opposto a quello fatto proprio dalla Corte territoriale, dovendo predicarsi l'irrilevanza per le sole controversie ancora pendenti e prive di pronuncia, e non già a fronte di un intervenuto provvedimento cautelare.
Sotto un terzo profilo (sub c), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte Federale di Appello ha ritenuto assorbente la circostanza che il ricorso tributario fosse circoscritto alla sola misura delle sanzioni e non esteso al debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, pacificamente ammesso quanto all'an. Obiettano i ricorrenti che nessuna contestazione della natura del debito era in tale sede esigibile, proprio perché la stessa Agenzia delle Entrate procede al recupero a titolo di IVA, secondo quanto previsto dalla disciplina dei versamenti mediante compensazione, con la conseguenza — reputata incomprensibile dalla difesa — che l'atto di recupero avrebbe ad oggetto l'IVA, mentre la contestazione disciplinare investe imposte in ogni caso assolte presso gli enti deputati.
Sotto un quarto profilo (sub d), i ricorrenti censurano la parte della decisione in cui la Corte Federale d’Appello, sulla scia del Tribunale Federale, ha ritenuto non sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero alla data del 16 febbraio 2026, in quanto la relativa condizione — la prestazione di idonea polizza fideiussoria — si sarebbe avverata soltanto il 6 marzo 2026, oltre a coprire la garanzia il solo debito d'imposta e non le sanzioni. Deduce la difesa che, a mente della Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 23 aprile 1996 (Capo II, art. 47) e della conforme giurisprudenza tributaria, il provvedimento sospensivo deve precisare contenuto, durata e termine della garanzia, essendone l'efficacia subordinata al solo puntuale rispetto dei termini e dei modi dettati dal giudice tributario; sicché, avendo l'ordinanza del 12 febbraio 2026 integralmente omesso ogni indicazione al riguardo, nessuna violazione potrebbe ascriversi alla Società, anche in ossequio al principio di legalità. In difetto di un termine per la prestazione della garanzia, la sospensione dovrebbe reputarsi libera da condizioni e pienamente efficace sin dall'emissione dell'ordinanza; a ciò aggiungendosi che la fideiussione, prestata allorché l'atto non era stato ancora eseguito, spiegherebbe effetti ex tunc, retroagendo al momento della pronuncia cautelare, come confermato dalla circostanza che l'Agenzia delle Entrate non ha mai dato corso all'esecuzione. Da tali rilievi la difesa fa discendere l'omessa e insufficiente motivazione della decisione gravata su un punto decisivo.
Nella sostanza, tutte le censure di parte ricorrente si risolvono nella mancata valorizzazione, da parte del Giudice di appello sportivo, delle risultanze dell’ordinanza cautelare della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di [Omissis] del 12 febbraio 2026, che ha sospeso l’efficacia esecutiva dell’atto di recupero impugnato subordinatamente alla prestazione di garanzia alle condizioni e nei termini di cui alla parte motiva della stessa e, cioè, un’idonea polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza a livello nazionale a garanzia dell’obbligazione del versamento integrale della somma dovuta e degli interessi.
Al riguardo va evidenziato che, in data 19 maggio 2026, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di [Omissis] ha emesso, nel giudizio interessato dalla citata ordinanza cautelare, la sentenza n. 401/2026 che ha definito nel merito la controversia.
Tale sopravvenienza giuridica risulta pacifica, posto che è la stessa parte ricorrente a darne atto nell’ambito del gravame proposto davanti a Questo Collegio (pag. 5) e ad allegare la decisione di merito tra i documenti (sub. n. 8).
Ciò premesso, si rileva che tutti i riferimenti all’ordinanza cautelare vanno disattesi in quanto avente per oggetto un provvedimento giuridico privo di efficacia, e ciò sulla base di quanto disposto dall’ art. 47, comma 7, del D. Lgs. n. 546/1992 che così dispone: “Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza”.
In considerazione di quanto sopra esposto, il motivo di impugnazione va rigettato.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la statuizione relativa al trattamento sanzionatorio inflitto alla Società (due punti per ciascuno dei due inadempimenti solutori, oltre un punto per la recidiva, per una penalizzazione complessiva di cinque punti).
Secondo la prospettazione difensiva, alla luce delle motivazioni rese dalla stessa Corte Federale d'Appello nella decisione n. 108/2025-2026 del 3 aprile 2026 - relativa alla precedente scadenza del 16 dicembre 2025 - non ricorrerebbero due distinti omessi pagamenti, bensì un'unica violazione, con conseguente riduzione della penalizzazione.
Il motivo è infondato essendo la motivazione della Corte Federale d’Appello esente da vizi e, per di più, in linea con il consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport in relazione alla questione censurata dai ricorrenti e, di recente confermato dalla decisione n. 43/2026, secondo cui
«questa Sezione, con la decisione n. 11/2025, ha puntualizzato che le obbligazioni, di cui al par. V della lett. c) del’art.85 NOIF, sono da considerarsi del tutto autonome ed in caso di omesso versamento delle stesse (ritenute Irpef e contributi Inps) non sono punibili con un’unica penalizzazione di due punti e tanto in ragione dell’autonomia e dell’indipendenza delle obbligazioni in relazione alle quali diversi sono i soggetti creditori (Stato, Inps), diversa è la loro natura giuridica (tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e diversa ancora è la loro finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps).
E, quindi, la locuzione “… a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”, conduce a ritenere fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento.
Su tale aspetto, vale ribadire, sulla scorta di un consolidato orientamento di codesto Collegio, che
«la locuzione “almeno due punti” non consente alcun sindacato agli organi di giustizia perché l’avverbio “almeno” sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all’esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità. Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione “fino a 10 punti”, cioè fissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo “effetto fisarmonica”, costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all’interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell’altro» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 26/2024, n. 42/2020, nonché SS.UU., n. 44/2023). Diversamente opinando, si avrebbe che, per non incorrere nelle sanzioni di cui al par. V, basta non corrispondere gli emolumenti, subendo così l’unica sanzione per la violazione dell’obbligo di cui al par. IV, così come ogni società, provvedendo ad un pagamento parziale (ad esempio) delle ritenute Irpef, si riterrebbe legittimata a non pagare i contributi Inps (o viceversa), essendo (in ipotesi) limitata la sanzione a due punti di penalizzazione, con ciò violando il principio della par condicio per tutte le società partecipanti al campionato e, per l’effetto, autorizzando un calcolato (e pianificato) peso della sanzione.
Mentre, si deve ribadire che il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps è assunto tout court dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive e le ragioni di tale interesse, nonché del regime sanzionatorio, risiedono proprio nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, nonché la par condicio tra le stesse.
Nessun dubbio, invece, circa la sussistenza della recidiva che legittima l’irrogazione della sanzione di un punto di penalizzazione».
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha confermato la penalizzazione in classifica, assumendola in contrasto con i principi - di rango costituzionale, ex artt. 3 e 97 Cost. - posti a presidio della regolarità delle competizioni. Richiamati plurimi precedenti (tra cui Collegio di Garanzia, Prima Sezione, 30 giugno 2021, n. 59, nonché le decisioni nn. 58/2015, 63/2015, 4/2016, 19/2018, 34/2018, 56/2018 e n. 44/2021; e TAR Lazio, Sez. III ter, 14
maggio 2002, n. 4228), la difesa assume che la penalizzazione dovrebbe costituire extrema ratio, tanto nell'an quanto nel quantum, in quanto idonea ad alterare la classifica maturata sul campo; con la conseguenza che la conferma delle sanzioni determinerebbe la retrocessione della Società in Serie D, nonostante la stessa abbia conquistato sul terreno di giuoco l'accesso alla fase dei play off per la promozione in Serie B.
Anche questo motivo è infondato, dovendosi richiamare il consolidato orientamento del Collegio che si intende in questa sede confermare ed i cui principi espressi, lungi dall’essere stati violati dal Giudice di Appello, risultano in realtà tutelati e rafforzati dalle sanzioni irrogate.
Infatti, come ribadito da questa Sezione con le sentenze nn. 43/2026, 37/2026 e 77/2025, rese tra le stesse parti, «“Il regolare svolgimento delle competizioni e la salvaguardia del merito sportivo presuppongono, infatti, il rispetto da parte di tutti i partecipanti delle medesime regole, prime fra tutte quelle che garantiscono la regolarità gestionale e la par condicio economica. Una società che omette di versare imposte e contributi acquisisce un indebito vantaggio finanziario rispetto alle altre società che onorano puntualmente i propri obblighi, alterando così le condizioni di equa competizione. Sanzionare tali condotte non significa mortificare il risultato del campo, ma garantirne la genuinità, assicurando che esso sia il frutto di un confronto leale tra contendenti che operano nel rispetto delle regole comuni”, e ciò in quanto, per tutelare il merito sportivo, tutte le società, prima ancora di conseguire il risultato sportivo, devono rispettare le regole previste dai regolamenti federali in ambito finanziario ed amministrativo in modo tale che tutte possano operare e gareggiare nelle medesime condizioni ».
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Collegio di Garanzia Prima Sezione
Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Guadagnino
Depositato in Roma, in data 31 luglio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
