CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59 del 13/08/2026 – Pisa Sporting Club S.r.l. / FIGC / Alcione Milano S.s.a r.l.

Decisione n. 59

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

Composta da

Wally Ferrante – Presidente

Lucio Giacomardo - Relatore

Tonio Di Iacovo

Mario Serio

Mario Stella Richter – Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2026, presentato, in data 22 maggio 2026, dal Pisa Sporting Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Consigliere Delegato, Dott. Giovanni Corrado, con sede in Pisa, Via Vincenzo Gioberti, n. 39, P.IVA 01932490509, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna,

contro

la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  (FIGC),  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, con sede in Roma, Via G. Allegri, n. 14, non costituita in giudizio,

nonché contro

la società Alcione Milano S.s.a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giulio Gallazzi, con sede in Milano, alla Via Alessio Olivieri, n. 13, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio del Foro di Roma,

nonché contro

il Sig. [omissis], c/o Pisa Sporting Club S.r.l., non costituito in giudizio,

per la riforma

della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 13 aprile 2026 (Registro procedimenti n. 0134/CFA/2025-2026, e, quanto alle motivazioni, il 23 aprile 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo promosso dalla Alcione Milano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche FIGC n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 05 marzo 2026, è stato dichiarato il diritto della società Alcione Milano SSD a r.l. a percepire, da parte del Pisa Sporting Club S.r.l., il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. FIGC, nella misura di € 36.000,00, relativamente al tesseramento del calciatore Sig. [omissis].

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 28 luglio 2026, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams:

-          il difensore della Società ricorrente - Pisa Sporting Club S.r.l., - avv. Federico Menichini, per delega dell’avv. Mattia Grassani, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso  e l’annullamento della decisione impugnata;

-          il difensore della Società Alcione Milano S.s.a r.l., avv. Cesare di Cintio, che ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso;

-          l’avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuto in presenza, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Lucio Giacomardo.

Svolgimento del procedimento

1.         In punto di fatto la vicenda può essere così ricostruita.

La Società Alcione Milano S.s. a r.l. tesserava il calciatore [omissis] nelle stagioni sportive 2008- 2009 e 2009-2010, epoca nella quale detta Società disputava il campionato di Prima Categoria presso il Comitato Regionale della Lombarda della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.

In data 24 agosto 2025, il giocatore [omissis] esordiva in Serie A nella partita di campionato tra Atalanta e Pisa.

In considerazione di quanto previsto dall’ art. 99 bis N.O.I.F. FIGC, con riferimento al “premio alla carriera”, la Società Alcione Milano provvedeva a richiedere alla Commissione Premi della FIGC la relativa certificazione in data 26.08.2025.

In data 1° ottobre 2025, la segreteria della Commissione Premi della FIGC trasmetteva alla Società Alcione Milano il provvedimento numero 2/E – 25-9-2025, con cui veniva deliberata la certificazione del “premio alla carriera” in relazione al calciatore [omissis] per un importo pari ad euro 36.000,00 dovuto dalla società Pisa Sporting Club S.r.l.

Con comunicazione inviata a mezzo PEC il giorno 2 ottobre 2025, la società Alcione Milano notificava alla società Pisa Sporting Club la certificazione della Commissione Premi della FIGC e, successivamente, in data 30 ottobre 2025, la Società Pisa Sporting Club provvedeva al pagamento della fattura n. 110 dell’importo di euro 36.000,00 in favore della società Alcione Milano.

In data 19 dicembre 2025, tuttavia, l’Ufficio di segreteria della Commissione Premi della FIGC trasmetteva alla Società Alcione Milano un nuovo provvedimento, assunto in via autonoma, con il quale veniva revocata la certificazione n. 5 del CU 2E del 25 settembre 2025 precedentemente rilasciata.

In particolare, con tale nuovo provvedimento la Commissione Premi della FIGC affermava che, “considerato che la Società Alcione Milano Ss a rl è stata promossa al campionato della Lega Pro nella stagione 2025/2026” e “tenuto conto che il comma 1 dell’articolo 99 bis delle N.O.I.F. stabilisce che il premio alla carriera è riconosciuto alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile”, si deliberava “di revocare la certificazione n. 5 del CU 2E del 25-9-2025 e di non certificare il premio in quanto lo stesso non sussiste poiché la Società Alcione Milano SS a rl, quando il calciatore disputa la partita di esordio in Serie A, milita presso una Lega professionistica”.

2.         Avverso tale provvedimento la Società Alcione Milano proponeva Ricorso al Tribunale Nazionale Federale- Sez. Vertenze Economiche della FIGC, chiedendone l’annullamento.

Il Tribunale Federale Nazionale- Sez. Vertenze Economiche della FIGC respingeva il ricorso della Società Alcione Milano, confermando il provvedimento di revoca adottato dalla Commissione Premi della FIGC.

3.         Con Reclamo notificato il 12 marzo 2026, la Società Alcione Milano impugnava la decisione del Tribunale Nazionale Federale- Sez. Vertenze Economiche e chiedeva che la Corte di Appello Federale riformasse e/o annullasse l’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n.0476/TFNSVE - 2025-2026, resa in data 27.02.2026, con motivazione notificata in data 5.03.2026, e, per l’effetto, dichiarasse la legittimità della certificazione n. 5, pubblicata con C.U. n. 2E del 25-09-2025, della Commissione Premi della FIGC e, conseguentemente, dichiarasse la società Pisa Sporting Club S.r.l. obbligata a corrispondere alla società Alcione Milano il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. maturato per il giocatore [omissis].

4.         Nel contraddittorio tra le parti, la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite della FIGC, con la decisione qui impugnata, accoglieva il Reclamo proposto dalla Società Alcione Milano, riformando la precedente decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche.

In particolare, l’organo di secondo grado, con la decisione impugnata, per quanto interessa in questa sede, osservava che: “Con il sesto  motivo di  reclamo, la Reclamante denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 bis NOIF. Il motivo investe la questione se, al fine di poter vantare il premio la carriera, lo status di società dilettantistica o appartenente al settore giovanile debba sussistere soltanto al momento in cui la formazione è stata erogata o debba permanere anche al momento in cui si avvera la condizione a cui è subordinata la certificazione del premio. 6.1. La decisione di primo grado assunta dal TFN-SVE ha ritenuto la certificazione rilasciata con provvedimento numero 2E del 25.9.2025 errata, in quanto «la Commissione premi non ha all’epoca verificato che al momento della maturazione del premio alla carriera avvenuta con l’esordio del calciatore [omissis] nel Campionato di Serie A in occasione della gara Atalanta contro Pisa disputata il 24.08.2025, la società Alcione Milano non aveva il requisito di appartenenza alla L.N.D. e/o di puro Settore giovanile, indispensabile per potere rivendicare il premio alla carriera». Secondo il TFN-SVE «dal chiaro tenore della norma emerge inconfutabilmente che il requisito dell’appartenenza della società che rivendica il premio alla L.N.D e/o  al  puro  Settore  Giovanile  costituisce  elemento  indispensabile  non  solo  al  momento dell’espletamento della formazione ma anche al momento della maturazione del premio (con l’esordio nel Campionato di Serie A ovvero in Nazionale A o Under 21)». Inoltre, si afferma che

«La tesi sostenuta dalla società Alcione Milano, secondo cui il passaggio di categoria da società dilettantistica a società professionista intercorsa tra fase di formazione ed il momento di maturazione del premio non avrebbe alcuna incidenza, (….) urta palesemente con il dettato normativo che trova la sua ratio nel valorizzare, ai fini premiali, solo le società dilettantistiche che, pertanto, devono avere tale caratteristica sia al momento dello svolgimento della formazione, sia al momento della maturazione del premio alla carriera». 6.2. La Reclamante critica la posizione così assunta dalla decisione di primo grado. Al tal fine sostiene che l’art. 99 bis NOIF debba essere interpretato avendo riguardo alla condizione della società al momento in cui essa ha svolto l’attività formativa, e non alla sua condizione al momento dell’esordio del calciatore in Serie A. Si osserva, richiamando CFA, Sez. IV, 71/CFA/2019-2020, che la ratio della norma è quella di incentivare l’investimento nei settori giovanili da parte delle società dilettantistiche attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede, al fine premiare l’attività formativa svolta, il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i giovani calciatori. In questo modo si incentiva la formazione di giovani atleti e, secondo la Reclamante, ciò dovrebbe avvenire indipendentemente dall’evoluzione successiva dello status societario, che in un lungo lasso di tempo potrebbe, come è accaduto nel caso in esame, mutare. Secondo la reclamante l’art. 99bis deve essere interpretato

«avendo riguardo alla natura/ status che deve possedere il club nel momento in cui “forma l’atleta”, dato che la ratio della norma è proprio quella di “ricompensare” la scelta del club, fatta a suo tempo, di investire nei giovani, indipendentemente dal tipo di attività che viene svolta dal club al tempo in cui l’atleta esordisce in Serie A». 6.2.1. Nel caso di specie, al momento della formazione del calciatore (stagioni 2008/2009 e 2009/2010) la società Alcione Milano era affiliata alla LND. L’esordio in Serie A è avvenuto dopo diciotto anni, quando lo status della società era ormai mutato. Secondo la Reclamante il diritto al premio non si è estinto con il passaggio del club al settore professionistico, perché ciò non è previsto dalla norma. Ritenere che il requisito dilettantistico debba persistere al momento dell’esordio condurrebbe, secondo la Reclamante, «a conclusioni illogiche» e strutturalmente instabili, in cui il diritto al premio risulterebbe acquisito e perduto in modo ciclico al variare della categoria di appartenenza della società, in violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e ragionevolezza dell’interpretazione, che impongono di attribuire alle previsioni regolamentari un significato coerente, stabile e idoneo a garantire prevedibilità degli effetti nel tempo. 6.3. In senso contrario la Resistente sostiene che il tenore letterale dell’art. 99bis NOIF è univoco e non lascia spazio ad interpretazioni alternative: la norma riconosce il premio «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile», utilizzando il presente indicativo «è riconosciuto», con ciò riferendosi alla condizione della società al momento dell’avveramento dell’evento  che determina la maturazione del premio,  e non soltanto alla condizione sussistente al tempo della formazione erogata. Si evidenzia che il requisito soggettivo deve sussistere in modo cumulativo sia al momento della formazione - come dimostrato dal fatto che il premio non spetta a chi abbia tesserato il calciatore come “giovane di serie”, status proprio dei calciatori vincolati a club professionistici - sia al momento dell’avveramento della condizione, cioè dell’esordio in Serie A. 6.3.1. In critica alla tesi della Reclamante circa la possibile instabilità del meccanismo, si afferma che le vicende societarie - promozioni o retrocessioni - successive al tempo dell’esordio, quale evento che dà diritto al premio, sono del tutto irrilevanti, «atteso il difetto del requisito soggettivo al momento della verificazione dell’evento che dà diritto al premio (i.e. l’esordio di [omissis] in Serie A del 4 agosto 2025)». Si evidenzia, inoltre, che sin dall’entrata in vigore dell’art. 99bis NOIF nel 2002, più Comunicati Ufficiali e Circolari della FIGC e della LND, anche relativi alle istruzioni operative per la richiesta del premio, sono stati indirizzati esclusivamente ai Comitati dilettantistici e alle Divisioni dilettantistiche, così dimostrando che il premio alla carriera è stato inteso «quale premialità limitata alle società richiedenti in costanza di associazione alla L.N.D. e/o di puro settore giovanile scolastico». Si cita altresì, a titolo esemplificativo, la delibera della Commissione premi pubblicata con C.U. n. 6/E del 22 gennaio 2026, con la quale è stato negato il premio alla carriera all’A.C. Reggiana 1919 nei confronti del Pisa per il calciatore [omissis], con motivazione identica a quella del caso in esame. 6.3.2. Infine, si nega che l’interpretazione così sostenuta tradisca la ratio dell’art. 99bis NOIF. Si sostiene, al contrario, che «La ratio reale della norma (…) è che i club professionistici non possono considerarsi legittimati a ricevere il premio alla carriera, posto che, altrimenti, la funzione verticale e solidaristica della norma – ovvero quella di riconoscere un premio a società di L.N.D. /S.G.S. per calciatori che hanno compiuto il massimo step di carriera – verrebbe irrimediabilmente frustrata, determinando una sovrapposizione con gli altri premi federali disciplinati dalle N.O.I.F.». Una funzione solidaristica ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza sia endofederale (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, decisione n. 56 del 19 dicembre 2022) che esofederale (Collegio di Garanzia dello Sport CONI, decisione n. 36 del 2018). 6.3.3. In sintesi si ribadisce, anche in ragione della funzione solidaristica della norma, che «l’indennità premiale debba essere riconosciuta per il contributo reso nella crescita e preparazione del calciatore che prende parte alla sua prima gara di Campionato di Serie A o debutta con la maglia della Nazionale A o Under 21 con lo status di professionista, alle società che, al verificarsi di tale, evento siano effettivamente dilettantistiche, quindi associate alla L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile». 6.4. Il motivo di reclamo merita accoglimento. La questione posta dal motivo di reclamo in esame attiene all’interpretazione dell’art. 99 bis NOIF e, in particolare, alla necessità o meno che la società richiedente mantenga lo status dilettantistico o di puro settore giovanile non soltanto al momento dell’erogazione della formazione, ma anche al momento in cui si avvera l’evento condizionante l’effettiva esigibilità del premio. 6.4.1. Il testo dell’art. 99bis NOIF riconosce il compenso forfettario «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile» per «ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come giovane o giovane dilettante», al verificarsi di determinati eventi (esordio in Serie A ovvero prima gara ufficiale in Nazionale A o Under 21 con status di professionista). La norma subordina poi il premio alla condizione che «il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive». Ciò che la norma non disciplina

-          e questo è il punto centrale - è l’ipotesi in cui la società che ha svolto l’attività formativa muti il proprio status tra il momento della formazione e il momento dell’avveramento dell’evento condizionante. 6.4.2. La Resistente sostiene che il tenore letterale della norma sia univoco nel richiedere lo status dilettantistico anche al momento dell’avveramento della condizione, richiamando l’utilizzo del presente indicativo «è riconosciuto» riferito «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile». L’argomento, tuttavia, non persuade. 6.4.3. Il presente indicativo «è riconosciuto» descrive la struttura generale della norma - il fatto che il compenso sia riconosciuto alle società dilettantistiche che abbiano svolto attività formativa - e non costituisce affatto un riferimento temporale preciso allo status della società al momento in cui si avvera una delle condizioni contemplate dall’art. 99 bis NOIF. In realtà il testo tace sul punto. Come è noto, il silenzio del legislatore (anche sportivo) può essere interpretato in due modi opposti: come lacuna da colmare in via interpretativa, ovvero come scelta consapevole il cui significato è l’irrilevanza delle vicende non disciplinate. Nel caso in esame, ritiene questa Corte che il silenzio dell’art. 99 bis NOIF sulle vicende sopravvenute relative allo status della società richiedente costituisca non una lacuna ma, alla luce della struttura del diritto al premio alla carriera, un dato normativo significativo, da cui discende la regola dell’irrilevanza del mutamento di status successivo all’erogazione della formazione. 6.4.4. L’elemento determinante per la corretta interpretazione della norma è la struttura del diritto al premio alla carriera, quale ricostruita dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI alla luce dell’art. 99 bis NOIF. Il Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. I, decisione 12 febbraio 2020 n. 9) nell’affermare la natura privatistica del premio alla carriera, il suo carattere di diritto patrimoniale e la sua rinunziabilità ha chiarito che non si tratta «di un diritto che non c’è ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l’esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21». Ha inoltre affermato che «il premio alla carriera è determinato dalla norma in maniera precisa ed esatta e fissato in € 18.000,00 (diciottomila) per ogni anno di formazione del giovane calciatore, lasciando in sospeso la sua erogazione al maturare di alcune condizioni rinvenibili nell’esordio nel campionato di Serie A oppure nella Nazionale A o nell’Under 21»; e che «il diritto previsto nell’art. 99 bis NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all’avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell’art. 1357 c.c., il quale, com’è noto, dispone che “chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di  ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”» (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, decisione 12 febbraio 2020 n. 9). 6.4.5. Si può pertanto affermare che il diritto al premio alla carriera non sorge istantaneamente al momento dell’esordio del calciatore in Serie A (o altro evento condizionante), né al momento della formazione. Esso si configura, piuttosto, come un’aspettativa giuridicamente qualificata che sorge con lo svolgimento dell’attività formativa - a condizione che questa sia stata prestata da una società dilettantistica o di puro settore giovanile nei confronti di un calciatore tesserato come giovane o giovane dilettante - e che si perfeziona, trasformandosi in diritto di credito attuale ed esigibile, al verificarsi di uno degli eventi condizionanti previsti dall’art. 99bis NOIF. In modo coerente, il termine di prescrizione previsto dall’art. 40, comma 3, CGS (termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto) deve essere ancorato all’avveramento della condizione (cfr., con riferimento al previgente art. 25, 3° co., CGS FIGC e rispetto al diritto di natura patrimoniale ad ottenere il premio alla carriera, Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 2). 6.4.6. Questa struttura del diritto al premio alla carriera, già aspettativa giuridicamente qualificata, è determinante ai fini dell’interpretazione dell’art. 99bis NOIF. Lo status dilettantistico della società richiedente è il presupposto che consente il sorgere dell’aspettativa: esso deve sussistere al momento dell’erogazione della formazione, perché è in quel momento che si radica il titolo giuridico al premio. Le condizioni per il perfezionamento dell’aspettativa in diritto di credito sono soltanto quelle espressamente indicate dalla norma e non comprendono la persistenza dello status dilettantistico al momento dell’avveramento di una delle condizioni. Diversamente ragionando, si introdurrebbe nell’art. 99bis una condizione risolutiva dell’aspettativa già sorta - il passaggio della società al professionismo - che il testo normativo non prevede. L’effetto sarebbe quello di qualificare il mutamento di status della società come fatto idoneo a estinguere retroattivamente un’aspettativa  giuridica  già  consolidata,  con  conseguenze  sistematicamente  incoerenti  e praticamente irragionevoli. 6.4.7. La ratio dell’art. 99 bis NOIF - incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un sistema di tipo solidaristico che prevede il pagamento di un contributo da parte delle società di categoria superiore alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che abbiano formato tecnicamente i loro giovani calciatori (Collegio Garanzia dello Sport CONI, Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 64; CFA, Sez. Un., Decisione/0056/CFA-2022-2023; CFA, Sez. IV, 17 giugno 2020, N. 71/2019-2020) - conferma, e non contraddice, l’interpretazione appena sostenuta. L’investimento formativo è compiuto nel passato, quando la società era dilettantistica e sceglieva di destinare risorse alla crescita di giovani calciatori nella consapevolezza che, al verificarsi di determinate condizioni future, avrebbe maturato un diritto di credito. Negare tale credito per effetto del successivo passaggio della stessa società al professionismo significherebbe vanificare retroattivamente l’incentivo che la norma intendeva creare, con un effetto disincentivante sull’attività formativa che è esattamente l’opposto di quello perseguito dal legislatore federale con l’art. 99 bis NOIF. Va poi considerato che la circostanza per cui una società dilettantistica possa, nel lungo arco di tempo intercorrente tra la formazione e l’esordio in Serie A del calciatore formato, mutare il proprio status è tutt’altro che imprevedibile o eccezionale, come evidenziato dalla Reclamante. Nel caso in esame sono trascorsi diciotto anni tra le stagioni di formazione e l’esordio del calciatore. In un simile arco temporale, le vicende societarie del club formatore sono del tutto indipendenti dall’evoluzione della carriera del calciatore e non possono ragionevolmente incidere su un’aspettativa giuridica già esistente. 6.4.8. Per le ragioni indicate, anche la prassi applicativa ultradecennale richiamata dalla Resistente, pur meritevole di grande attenzione, non può prevalere su un’interpretazione della norma che conduce a risultati opposti”, concludendo “8. Per la ragioni fin qui illustrate, il reclamo, respinte le doglianze relative alla legittimità del potere di “autotutela” esercitato dalla Commissione premi, nel merito deve essere accolto in ordine all’interpretazione dell’art. 99 bis NOIF e al conseguente diritto della società Alcione Milano S.r.l. a percepire, dalla società Pisa Sporting Club S.r.l. il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF nella misura di € 36.000,00 relativamente al calciatore [omissis]”.

5.         Con ricorso depositato in data 22 maggio 2026, la Società Pisa Sporting Club S.r.l. ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport la predetta decisione della Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite, della FIGC, formulando testualmente le seguenti conclusioni: “in via principale, annullare/revocare, senza rinvio, la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della F.I.G.C. n. 0118/CFA-2025-2026 del 23 aprile 2026 che, in accoglimento del reclamo promosso dalla Alcione Milano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale

-          Sez. Vertenze Economiche n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 05 marzo 2026, ha riconosciuto in favore di Alcione Milano S.S.D. a r.l. il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. F.I.G.C. pari a € 36.000,00 in relazione al Calciatore [omissis] e, per l’effetto, accertare la non debenza del suddetto premio da parte del Pisa Sporting Club S.r.l.; - in via subordinata, annullare/revocare la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della F.I.G.C. n. 0118/CFA-2025-2026 del 23 aprile 2026 che, in accoglimento del reclamo promosso dalla Alcione Milano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche n. 0476/TFNSVE-2025-2026 del 05 marzo 2026, ha riconosciuto in favore di Alcione Milano S.S.D. a r.l. il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. F.I.G.C. pari a € 36.000,00 in relazione al Calciatore [omissis] e, per l’effetto, rimettere il procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per  quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio di Garanzia e ai costi amministrativi sostenuti.”

Detto ricorso è affidato ad un solo motivo di diritto: “Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 99 bis n.o.i.f. FIGC anche in relazione all’art. 12 delle preleggi” suddiviso, a sua volta, in tre distinti paragrafi che pure di seguito si riportano: “1.1. La prevalenza del dato letterale della norma 1.2. La ratio dell’art. 99 bis n.o.i.f. FIGC – precedenti in ambito federale ed esofederale - la prassi FIGC

1.3. Travisamento della decisione n. 9/2020 del Collegio di Garanzia del Coni - la natura e i limiti dell’aspettativa giuridicamente qualificata”.

In particolare, con il primo paragrafo, la Società ricorrente ha testualmente affermato che “La ricorrente si duole del fatto che la Corte Federale d’Appello ha interpretato la norma trascurando completamente il dato letterale della stessa, rectius modificandone il significato, non soltanto sulla base del contenuto dell’art. 99 bis N.O.I.F., ma anche sulla base della prassi applicativa, ormai trentennale, della FIGC – mai messa in discussione – che, in tal guisa, aveva chiaramente espresso quale fosse la volontà del legislatore. La decisione impugnata, che ha accolto solamente il sesto dei sette motivi di reclamo proposti da Alcione Milano, è viziata da un palese errore di metodo ancor prima che decisionale commesso dall’Organo d’Appello, nella parte in cui afferma “Ciò che la norma non disciplina - e questo è il punto centrale - è l’ipotesi in cui la società che ha svolto l’attività formativa muti il proprio status tra il momento della formazione e il momento dell’avveramento dell’evento condizionante”. Tale presupposto, da cui muove tutto il sillogismo della Corte Federale d’Appello, non è corretto. L’assunto, infatti, si scontra con il primo e fondamentale canone ermeneutico stabilito dall’art. 12 delle Preleggi, secondo cui “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” ... La norma, in sostanza, non premia sulla base di chi è stato dilettante allorquando la formazione è stata impartita, ma chi è dilettante anche quando il diritto sorge, ovvero quando il calciatore debutta in Serie A o in Nazionale A o Under 21 con lo status di professionista. A tale interpretazione si è uniformata, ripetesi, la quasi trentennale attività della Commissione Premi (Commissione Federale e, dunque, diretta espressione della FIGC), che ha adottato l’approccio seguito anche nel caso in esame, così chiarendo quale fosse l’intenzione  del legislatore federale  al momento dell’introduzione della norma. Quanto precede, dunque, dimostra la palese illegittimità della pronuncia gravata, che “piega” un dato normativo chiaro e ineludibile, ritenendo di dover ricorrere a criteri generali (errati) per scandagliare ed approfondire l’intendimento del legislatore, del tutto pacifico e non necessitante di qualsivoglia attività interpretativa”.

Con il secondo paragrafo dell’unico motivo di diritto, la Società odierna ricorrente ha inoltre testualmente affermato che “La pronuncia impugnata propone un’interpretazione della norma palesemente disallineata rispetto al suo tenore letterale e contraria all’approccio sempre tenuto da chi ha introdotto quella norma, ovvero la FIGC, creandosi, così, pericolose disparità di trattamento tra fattispecie analoghe nell’ambito del medesimo ordinamento nonché una distorsione dell’intero sistema federale. In poche parole, le conclusioni dell’organo di ultima istanza in sede endofederale sono esse stesse contrarie alla ratio che pretendono di tutelare: riconoscere il premio alla carriera a una società che, al momento di verificazione dell’evento che determina la maturazione del premio, è una compagine professionistica significa erogare fondi concepiti dal legislatore federale per la crescita dei movimenti dilettantistici e/o giovanili in favore di un soggetto che non appartiene a tali categorie. Viene meno, in questo modo, la finalità mutualistica propria della norma,  siccome affermata anche dalle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, sol considerando che l’Alcione Milano è oggi una società professionistica con finalità lucrativa! Quindi, il decisum gravato soccombe totalmente anche rispetto al secondo criterio di cui all’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, trattandosi di una mera e inammissibile attività di libera ed estemporanea interpretazione, priva di qualsivoglia aderenza al dato letterale e alla ratio della norma. In proposito, l’interpretazione letterale, seguita dalla Commissione Premi e dal Tribunale Federale Nazionale, garantisce maggiore certezza del diritto e parità di trattamento, evitando che un’interpretazione creativa e sistematica, come quella della Corte Federale d’Appello odiernamente gravata, possa creare un precedente isolato e destabilizzi l’applicazione uniforme della norma. L’intervento della Corte, in sostanza, non appare affatto un’opera di corretta interpretazione, ma una vera e propria modifica della portata della norma, compito che non spetta a un organo di giustizia”.

Con il terzo ed ultimo paragrafo dell’unico motivo di diritto, relativo ad un asserito “travisamento” di una decisione di questo Collegio da parte della Corte Federale di Appello della FIGC, la Società odierna ricorrente ha infine affermato: “Il Collegio non ha mai affrontato, né implicitamente né esplicitamente, la questione dei requisiti soggettivi che la società formatrice deve possedere al momento dell’avveramento della condizione (l’esordio del calciatore in Serie A). Valga ribadirlo, F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L. era e rimaneva dilettantistica. La questione del mutamento di status, quindi, non è stata né affrontata né risolta, ragion per cui tale precedente risulta oltremodo inconferente e non contraddice la lettura offerta in questa sede, ovvero l’unica conforme al tenore letterale e alla ratio dell’art. 99 bis N.O.I.F.. Tuttavia, l’Organo d’appello “piega” l’assunto di cui sopra, elaborato per risolvere la questione della disponibilità del diritto, ad un fine totalmente diverso, ovvero individuare i presupposti costitutivi del diritto al momento della sua esigibilità, sebbene già chiaramente enucleati dalla norma di interesse. Ad ogni modo, a tutto voler concedere, gli approdi a cui giunge la decisione gravata per il tramite dell’inquadramento del premio nella categoria della “aspettativa giuridicamente qualificata” risultano senz’altro fallaci. Durante il periodo di pendenza ex art. 1357 c.c., infatti, il soggetto è titolare di una mera aspettativa giuridica e non già di un diritto pieno ed esigibile, che diviene tale soltanto al verificarsi dell’evento futuro e incerto oggetto della condizione sospensiva. Conseguentemente, è evidente come tutti i requisiti previsti ex lege ai fini dell’acquisizione di tale diritto (nel caso di specie, lo status dilettantistico del club richiedente) debbano persistere sino al momento in cui si verifica la condizione sospensiva (nel caso di specie, l’esordio in Serie A del calciatore). In conclusione, la decisione impugnata si fonda su un’errata gerarchia dei criteri interpretativi prescritti dalla legge, su un travisamento dei precedenti giurisprudenziali e della prassi in ambito federale, nonché su un’applicazione distorta del concetto di aspettativa giuridica qualificata e della ratio decidendi della Decisione n. 9/2020 del Collegio di Garanzia del CONI, e in quanto tale, merita integrale riforma, con necessario annullamento, onde ripristinare la ratio dell’art. 99 bis N.O.I.F. FIGC e garantire la sua corretta e uniforme applicazione”.

6.         Nel costituirsi ritualmente la Società Alcione Milano, impugnando il contenuto del ricorso proposto dalla Società Pisa Sporting Club S.r.l, ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.

In particolare, la difesa della Società Alcione Milano, a confutazione dei tre distinti paragrafi dell’unico motivo di diritto formulato dalla Società ricorrente, quanto al primo ha osservato: “1.1. Sulla prevalenza del dato letterale della norma. Le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente si fondano su una lettura dell'art. 99 bis N.O.I.F., in forza della quale si vuole attribuire valore decisivo all'uso del tempo presente nella locuzione "alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto", isolando tale inciso dal complessivo impianto sistematico della disposizione e dalla natura giuridica del premio alla carriera come già chiarita dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. La decisione impugnata è stata chiara a tal riguardo: “lo status dilettantistico della società richiedente è il presupposto che consente il sorgere dell’aspettativa: esso deve sussistere al momento dell’erogazione della formazione, perché è in quel momento che si radica il titolo giuridico al premio”. Già solo in questa frase si trova la “risposta” al dubbio circa l’applicazione della norma: la tesi avversaria non può essere condivisa per varie ragioni. Innanzitutto, sul piano metodologico; a tal riguardo è necessario premettere che l'interpretazione delle norme non può mai arrestarsi al solo dato letterale, ma deve necessariamente coordinarsi con gli ulteriori criteri ermeneutici previsti dagli artt. 12 e seguenti delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile. In particolare, l'art. 12 disp. prel. c.c. impone di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole "secondo la connessione di esse", e, qualora la lettera rimanga insufficiente, di ricorrere all'intenzione del legislatore. L'art. 1363 c.c. — applicabile in via analogica all'interpretazione delle norme regolamentari e federali — stabilisce poi che le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Come ribadito dalla Suprema Corte, il criterio del «senso letterale» “rappresenta lo strumento di interpretazione prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti” (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 25655 del 04-09-2023), ma esso non esaurisce l'operazione ermeneutica, dovendo essere integrato dagli ulteriori criteri sistematici, teleologici e logici. Ciò posto denota l’erroneità dell'assunto di controparte secondo cui il dato letterale della disposizione sarebbe univoco nel richiedere la permanenza dello status dilettantistico al momento dell'avveramento della condizione sospensiva. La norma, infatti, si limita a individuare le categorie di società destinatarie del beneficio in relazione all'attività formativa svolta, senza disciplinare in alcun modo le eventuali vicende sopravvenute riguardanti il mutamento di status del club formatore. Proprio tale assenza di previsione normativa impedisce di introdurre, in via interpretativa, una ulteriore condizione di spettanza del premio non contemplata dal legislatore federale. Il principio è consolidato: l'interprete non può aggiungere alla norma requisiti che essa non prevede, tanto più quando tali requisiti abbiano natura limitativa o estintiva di posizioni giuridiche già sorte. Diversamente opinando, si violerebbe il canone dell'interpretazione non estensiva delle norme eccezionali e limitative, sancito dall'art. 14 disp. prel. c.c., secondo cui “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. L’utilizzo del tempo verbale al presente ("è riconosciuto"), quindi, non può assume alcuna decisiva valenza temporale, ma descrive semplicemente il meccanismo generale di attribuzione del compenso. Se il legislatore federale avesse realmente inteso subordinare il diritto alla permanenza dello status dilettantistico sino al momento dell'esordio del calciatore in Serie A, avrebbe necessariamente introdotto una previsione espressa in tal senso, tanto più considerando la natura eccezionale e limitativa di una simile condizione. L'assenza di tale previsione non è lacuna colmabile in via interpretativa a danno del soggetto titolare dell'aspettativa, ma costituisce una scelta normativa che l'interprete deve rispettare. Ulteriormente, la ricostruzione prospettata dalla ricorrente si pone in aperto contrasto con i principi affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI nella decisione n. 9/2020, correttamente richiamata dalla Corte Federale d'Appello”.

Ancora, in relazione al secondo paragrafo del motivo di diritto formulato dalla Società ricorrente, la Alcione Milano ha testualmente osservato come “la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’interprete non può arrestarsi al mero dato letterale quando questo risulti incompleto o conduca a esiti irragionevoli (cfr. Consiglio di Stato n. 8612/2023). In tale prospettiva, deve osservarsi che l’art. 99-bis N.O.I.F. non prevede alcuna disposizione dalla quale possa desumersi la perdita del diritto al premio per effetto del successivo passaggio della società formatrice al professionismo. La norma si limita, infatti, a individuare i soggetti legittimati sulla base dell’attività formativa svolta, senza introdurre alcuna clausola che richieda la permanenza dello status dilettantistico sino al momento dell’erogazione del premio. Ne consegue che non è la decisione impugnata ad aggiungere elementi estranei al dato normativo; al contrario, è l’interpretazione proposta dalla ricorrente a introdurre implicitamente una causa di decadenza o di estinzione del diritto che il legislatore federale non ha mai previsto. Un simile approccio ermeneutico si pone in contrasto con il principio generale secondo cui le norme che prevedono decadenze o limitazioni di diritti sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente. Parimenti non condivisibile è l’assunto secondo cui la decisione della Corte Federale d’Appello si porrebbe in contrasto con la funzione mutualistica dell’istituto. Al contrario, è proprio la soluzione prospettata dalla ricorrente a risultare incompatibile con la finalità incentivante perseguita dall’art. 99-bis N.O.I.F.”.

Infine, con riferimento all’asserito “travisamento” da parte della Corte Federale di Appello della FIGC di una decisione di questo Collegio, la Società Alcione Milano, a confutazione di quanto indicato dalla Società odierna ricorrente, ha affermato: “La tesi avversaria, secondo cui il diritto al "premio alla carriera" evaporerebbe a seguito del successivo e virtuoso passaggio della società formatrice al settore professionistico, si fonda su un'interpretazione dell'art. 99 bis N.O.I.F. tanto formalistica quanto contraria alla ratio solidaristica della norma e ai più consolidati principi civilistici in materia di fattispecie a formazione progressiva. Come correttamente statuito dalla Corte Federale d'Appello, la posizione giuridica soggettiva che dà titolo al premio sorge e si radica nel patrimonio della società nel momento in cui viene svolta l'attività formativa in regime dilettantistico, assumendo la consistenza di un'aspettativa giuridicamente qualificata e tutelata, i cui effetti economici sono meramente sospesi fino all'avveramento dell'evento dedotto in condizione (l'esordio del calciatore). La controparte tenta di sminuire la portata della decisione di questo Ecc.mo Collegio n. 9 del 12 febbraio 2020, relegandola alla sola questione della rinunciabilità del premio. Tale operazione riduttiva è palesemente fallace. Se è vero che il thema decidendum di quella pronuncia era la disponibilità del diritto,  è altrettanto vero che,  per  giungere a tale conclusione, il Collegio ha dovuto qualificare la natura della posizione giuridica soggettiva della società formatrice in pendenza della condizione, offrendo un'impostazione dogmatica di portata generale e di fondamentale rilievo anche nel presente giudizio. Nel qualificare il diritto al premio come "aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell’art. 1357 c.c.", il Collegio ha affermato un principio cruciale: la posizione della società formatrice non è un mero interesse di fatto, ma una situazione giuridica già entrata nella sua sfera patrimoniale, sebbene condizionata nei suoi effetti. L'aver qualificato tale posizione come suscettibile di atti di disposizione (nella specie, la rinuncia) ai sensi dell'art. 1357 c.c. implica, per necessità logica e giuridica, che i requisiti costitutivi di tale posizione – e segnatamente lo status dilettantistico del soggetto formatore – debbano essere valutati e si "cristallizzino" al momento in cui l'attività formativa, fonte dell'aspettativa, è stata posta in essere. È in quel momento che la società, in quanto dilettantistica, matura l'aspettativa al premio. Il successivo mutamento di status è una sopravvenienza che non può incidere retroattivamente sulla validità di una posizione giuridica già sorta, ancorché sospensivamente condizionata. La Corte Federale d'Appello ha, dunque, correttamente colto il nucleo essenziale della pronuncia n. 9/2020, che non risiede nel solo esito (la rinunciabilità), ma nella qualificazione giuridica che a tale esito ha condotto. La fattispecie di cui all'art. 99 bis N.O.I.F. è una classica ipotesi di  fattispecie a formazione progressiva.  Gli elementi costitutivi sono:  (a)  l'attività di formazione impartita da una società dilettantistica o di puro settore giovanile; (b) l'avveramento della condizione sospensiva (esordio del calciatore in Serie A o in Nazionale). La pretesa avversaria introduce surrettiziamente un terzo requisito, non scritto: (c) la permanenza dello status dilettantistico sino al momento dell'avveramento della condizione. Tale requisito non solo non è previsto dalla norma, ma è contrario alla logica stessa della condizione sospensiva”.

7. In sede di discussione orale, il difensore della Società ricorrente ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Il difensore della Alcione Milano ha ribadito le motivazioni a sostegno delle formulate eccezioni di inammissibilità del ricorso e, comunque, ha insistito per il rigetto dello stesso con condanna alle spese.

Il rappresentante della Procura Generale dello Sport presso il CONI, nell’aderire alla difesa della Società ricorrente, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

In linea preliminare deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, come formulata dalla Società Alcione Milano.

Non vi è dubbio, come più volte è stato ribadito dal Collegio di Garanzia, che, ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport «è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».

Nella concreta fattispecie, pur se richiamando le tesi già espresse nel giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello della FIGC, la Società odierna ricorrente ha comunque dedotto la violazione, da parte dell’organo di giustizia sportiva di secondo grado, dell’art. 99 bis N.O.I.F: FIGC, in relazione all’art. 12 delle “preleggi”, così da soddisfare il requisito previsto dalla richiamata norma del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

Come è stato più volte evidenziato, infatti, “Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata» (cfr., in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 93/2017).

Il Ricorso, tuttavia, è infondato ed immeritevole di essere accolto.

Giova, sul punto, riportare il testo dell’art. 99 bis delle N.O.I.F. FIGC, che testualmente prevede: “Premio alla carriera 1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di tesseramento” (ex art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di formazione tecnica” (ex art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (ex art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.

2. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.”. Orbene, esaminando il testo della norma come sopra riportato appare incontestabile che lo scopo che il legislatore federale ha inteso perseguire, nell’istituire il “premio alla carriera”, è riconoscere un compenso, determinato in misura forfetaria, a quelle Società dilettantistiche o di puro  Settore  Giovanile  “per  ogni  anno  di  formazione  impartita  a  un  calciatore  da  esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante”.

Non vi è dubbio, insomma, che l’attività meritevole di essere premiata, di essere “incentivata”, è la “formazione impartita ad un calciatore” giovane.

Detta interpretazione, peraltro, trova conferma in diversi precedenti di questo Collegio, assolutamente condivisibili.

Con una prima decisione, infatti, è stato affermato “il premio alla carriera (da non confondere con quelli di preparazione e di addestramento e formazione) è, quindi, un premio espressamente riservato alle società giovanili e dilettantistiche che abbiano contribuito a far ottenere al calciatore uno dei massimi traguardi all’interno dell’ordinamento calcistico italiano: l’esordio nella Nazionale (italiana) di calcio (A o under 21) o in Serie A. La ratio della norma è stata enunciata con molta chiarezza dalla Corte Federale d’Appello, la quale ha rilevato che “la finalità perseguita dal legislatore è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione” e di “elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana”. (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, dec. n. 36/2018).

Analoghi principi sono stati espressi successivamente, evidenziando come l’intento perseguito sia proprio quello di ristorare quelle Società che hanno investito nella formazione di giovani calciatori, osservando a proposito dell’art. 99 bis delle N.O.I.F. FIGC: «Il tenore letterale della norma non sembra lasciare spazio ad interpretazioni laddove sancisce che “alla società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro settore giovanile sia dovuto un compenso forfettario pari a 18.000,00 euro per ogni anno di formazione impartita ad un calciatore…omissis”, con ciò volendo evidentemente affermare che l’ordinamento sportivo premia quella società che ha effettuato uno sforzo importante investendo su risorse giovanili, ristorando l’investimento compiuto in formazione e valorizzazione di un giovane con un riconoscimento economico che viene fissato in maniera forfettaria, ma ben determinata nel suo ammontare, a condizione che “il calciatore disputi, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”. Orbene, a prescindere dalla natura economica del premio (cfr. Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 2/2020), che, già di per sé, lo rende un diritto patrimoniale, come tale rinunziabile» e specificando, con affermazioni che ben possono richiamarsi anche in relazione alla fattispecie concreta: “Il seme del dubbio che la resistente tenta di far germogliare e che, evidentemente, ha trovato radici nella decisione del Giudice a quo, si innesta nella confusione fatta tra la esistenza del diritto e i suoi effetti, subordinati all’avveramento di una condizione di fatto. Apertis verbis, nella vicenda che ci occupa non siamo in presenza di un diritto che non c’è ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l’esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21. In buona sostanza, non si tratta di rinunzia a diritto futuro, posto che la validità del premio alla carriera è "condicio iuris" del diritto della società e non elemento della fattispecie costitutiva dello stesso. In definitiva, il diritto previsto nell’art. 99 bis NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all’avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell’art. 1357 c.c., il quale, com’è noto, dispone che “chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”; nel caso di specie, il Desenzano avrebbe avuto il diritto a percepire il premio alla carriera del calciatore laddove si fosse verificata la condizione che lo stesso avesse esordito in Seria A o in Nazionale A o Under 21 e non ha fatto altro che rinunziare a tale diritto, rectius a tale aspettativa secondo legge» (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., dec. 12.2.2020 n. 9).

Ancora, proprio questa Sezione, occupandosi sempre del premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. FIGC, ha sottolineato: “La ratio della norma in esame è quella di incentivare l’attività di formazione svolta anche dai più piccoli sodalizi con la cura dei vivai, sostenendo in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica attraverso le scuole di formazione”, aggiungendo che “i dati sopra evidenziati sono perfettamente coerenti con la scelta del legislatore federale di considerare rilevante ai fini del riconoscimento del premio alla carriera la formazione impartita a far data dal tesseramento come esordiente che, come sopra visto, avviene prima del compimento del dodicesimo anno di età” ((cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, IV Sez., dec. 22.12.2020 n. 64).

Dunque, se, come appare incontestabile, lo scopo perseguito dalla norma in esame è quello di “premiare” l’attività di formazione dei giovani calciatori, legando tale riconoscimento all’avverarsi della condizione indicata dalla stessa norma, ossia “a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”, immeritevole di censure appare la decisione della Corte Federale di Appello, a Sezioni Unite, ingiustamente impugnata.

L’organo di giustizia sportiva di secondo grado, infatti, applicando alla concreta fattispecie i richiamati principi più volte affermati da questo Collegio, ha condivisibilmente affermato, a confutazione della tesi della Società odierna ricorrente: “L’elemento determinante per la corretta interpretazione della norma è la struttura del diritto al premio alla carriera, quale ricostruita dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI alla luce dell’art. 99 bis NOIF. Il Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. I, decisione 12 febbraio 2020 n. 9) nell’affermare la natura privatistica del premio alla carriera, il suo carattere di diritto patrimoniale e la sua rinunziabilità ha chiarito che non si tratta «di un diritto che non c’è ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l’esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21». Ha inoltre affermato che «il premio alla carriera è determinato dalla norma in maniera  precisa ed esatta e fissato in € 18.000,00 (diciottomila) per ogni anno di formazione del giovane calciatore, lasciando in sospeso la sua erogazione al maturare di alcune condizioni rinvenibili nell’esordio nel campionato di Serie A oppure nella Nazionale A o nell’Under 21»; e che «il diritto previsto nell’art. 99 bis NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all’avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell’art. 1357 c.c., il quale, com’è noto, dispone che “chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”» (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, decisione 12 febbraio 2020 n. 9). 6.4.5. Si può pertanto affermare che il diritto al premio alla carriera non sorge istantaneamente al momento dell’esordio del calciatore in Serie A (o altro evento condizionante), né al momento della formazione. Esso si configura, piuttosto, come un’aspettativa giuridicamente qualificata che sorge con lo svolgimento dell’attività formativa - a condizione che questa sia stata prestata da una società dilettantistica o di puro settore giovanile nei confronti di un calciatore tesserato come giovane o giovane dilettante - e che si perfeziona, trasformandosi in diritto di credito attuale ed esigibile, al verificarsi di uno degli eventi condizionanti previsti dall’art. 99bis NOIF”.

Ma vi è di più.

La tesi della Società odierna ricorrente, Pisa Sporting Club, secondo la quale la decisione impugnata sarebbe altresì errata perché avrebbe affermato “Ciò che la norma non disciplina - e questo è il punto centrale - è l’ipotesi in cui la società che ha svolto l’attività formativa muti il proprio status tra il momento della formazione e il momento dell’avveramento dell’evento condizionante”, risulta in contrasto sia con il tenore letterale dell’art. 99 bis N.O.I.F. FIGC sia, a ben vedere, con i principi generali che regolano l’ordinamento sportivo e che, incontestabilmente, non possono che privilegiare il merito sportivo.

La circostanza che la Società Alcione Milano, per meriti sportivi, sia stata promossa, passando dall’essere associata alla Lega Nazionale Dilettanti alla Lega Pro non può costituire motivo ostativo per ottenere il “premio alla carriera” disciplinato dal più volte citato art. 99 bis N.O.I.F: FIGC, premio peraltro maturato quando la stessa Società era appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti ed aveva curato, nel caso concreto, la formazione dell’allora giovane calciatore [omissis] (stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010).

E tanto, peraltro, è confermato dall’ulteriore considerazione che, in applicazione dell’art. 40, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, “I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”.

Ed infatti, a voler seguire la Società odierna ricorrente, se la Società Alcione Milano fosse retrocessa nella stagione sportiva immediatamente successiva a quella nella quale si è verificata la condizione prevista dal più volte citato art. 99 bis N.O.IF.. FIGC, ossia quando il calciatore [omissis] ha disputato la sua prima gara nel Campionato di serie A, e quindi si fosse (ri) trovata nella condizione di essere nuovamente associata alla Lega Nazionale Dilettanti, non essendo prescritto il suo diritto, avrebbe potuto ottenere il previsto “premio alla carriera”.

Determinando una situazione assolutamente in contrasto con la ratio della norma, finendo cioè per essere condizionata dalle vicende sportive della Società sportiva che aveva curato la formazione del giovane calciatore e non premiando, viceversa, proprio quell’attività di formazione.

Ne consegue, pertanto, che immeritevole di accoglimento appare il ricorso proposto dalla Società Pisa Sporting Club s.r.l., con la conseguente conferma della impugnata decisione della Corte Federale di Appello della FIGC.

Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Alcione Milano S.s. a r.l.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 luglio 2026

Il Presidente                                                                                        Il Relatore

F.to Wally Ferrante                                                                             F.to Lucio Giacomardo

Depositato in Roma, in data 13 agosto 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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