COMITATO REGIONALE ABRUZZO

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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. CIRIGLIANO DAVIDE NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, (IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA TRA LO STESSO E LA PREDETTA SOCIETÀ), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, ALL’ALLENATORE DI BASE SIG. D’ORAZIO PIERO, PRIVO DI TESSERAMENTO, DI SVOLGERE LE MANSIONI DI ALLENATORE IN OCCASIONE DELLA S.S. 18-19 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, PARTECIPANTE LA CAMPIONATO REG.LE ABRUZZO DI PROMOZIONE E, SPECIFICATAMENTE, NELLE GARE UFFICIALI DEL 24.2.2019, DEL 3.3.2019, DEL 17.3.2019, DEL 24.3.2019, DEL 31.3.2019, RISPETTIVAMENTE CONTRO LE SOCIETÀ VILLA 2015, S. ANNA, CASOLANA, LANCIANO, SCAFA CAST; ALLO STESSO SIG. CIRIGLIANO DAVIDE NICOLA N.Q. SUINDICATA CONTESTA, ALTRESÌ, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 44 DEL REG. L.N.D., SECONDO IL QUALE “È FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI, CHE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA”, PER NON AVER TESSERATO UN ALLENATORE ISCRITTO AL SETTORE TECNICO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO OCCASIONE DELLA S.S. 18-19, COME RISULTA DALLE DISTINTE DI GARE SUINDICATE NONCHÉ DALLE DISTINTE DI GARA DELLA SOCIETÀ ASD PIAZZANO DEL 23.12.2018, DEL 3.2.2019, DEL 10.2.2019, DEL 17.2.2019, SOTTOSCRITTE DAL DDG, (ALL. 4), DISPUTATE RISPETTIVAMENTE CONTRO LE SOCIETÀ FOSSACESIA, BACICALUPO VASTO MARINA, RAIANO E RIVER CHIETI, IN CUI NON RISULTA INDICATO ALCUN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO; ALLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DA SOGGETTI TESSERATI, NONCHÉ DA SOGGETTI NON TESSERATI CHE HANNO SVOLTO, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE, COME SOPRA CONTESTATA, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. PREVIGENTE.

DEFERIMENTO: DEL SIG. CIRIGLIANO DAVIDE NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, (IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA TRA LO STESSO E LA PREDETTA SOCIETÀ), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. FAENZA MAURO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA – LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE-UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALI O ALLENATORE DILETTANTE) ED IN RELAZIONE ALL’ART.44 REGOLAMENTO L.N.D. (E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI….AI CAMPIONATI DI….I E II CATEGORIA …, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO L’ESPLETAMENTO DI FATTO DELL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE A ABRUZZO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, AL SIG. IMBASTARI MASSIMO SOGGETTO NON ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO; DEL SIG. IMBASTARI MASSIMO LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA – LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE-UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALI) ED IN RELAZIONE ALL’ART.44 REGOLAMENTO L.N.D. (E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI….AI CAMPIONATI DI….I E II CATEGORIA …, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) PER AVER SVOLTO DI FATTO NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE A REGIONE ABRUZZO DAPPRIMA DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE E SUCCESSIVAMENTE DELLA SOCIETÀ F.C.D. CERCHIO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE FAENZA MAURO, ED AL TECNICO FRADIANI MAURO (NEI CUI CONFRONTI LA PROCURA FEDERALE HA PROVVEDUTO CON AUTONOMO ATTO AL DEFERIMENTO ALLA COMPETENTE COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C.)) ED AL TESSERATO IMBASTARI MASSIMO (ALLENATORE DI FATTO).

DEFERIMENTO: DEL SIG. FAENZA MAURO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLARMELE LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA – LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A,…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 21/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. PACE GIANLUCA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ U.S.D. NEROSTELLATI 1910 LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.38 COMMA 1 DELLE NOIF ( SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL TECNICO BERNARDI ALBERTO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ U.S.D. NEROSTELLATI 1910 PARTECIPANTE AL CAMPIONATO ECCELLENZA ABRUZZO SENZA CHE LO STESSO FOSSE REGOLARMENTE TESSERATO PRESSO IL SETTORE TECNICO FIGC PER STESSA SOCIETÀ; DELLA SOCIETÀ U.S.D. NEROSTELLATI 1910 LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PACE GIANLUCA ED AL TECNICO BERNARDI ALBERTO, COME ANALITICAMENTE DESCRITTE NELLA PARTE MOTIVA.

DEFERIMENTO: DEL SIG. PACE GIANLUCA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ U.S.D. NEROSTELLATI 1910 LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1  DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.38 COMMA 1 DELLE NOIF (  SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVER CONSENTITO…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 21/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. GINOBLE MARIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA – LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE-UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALI) ED IN RELAZIONE ALL’ART.44 REGOLAMENTO L.N.D. (E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI I^ E II^ CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) PER AVER SVOLTO DI FATTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLEATTERRATO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE D REGIONE ABRUZZO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLLEATTERRATO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE E TECNICO MARINELLI VINCENZO ED AL DIRIGENTE TESSERATO GINOBLE MARIANO (ALLENATORE DI FATTO), COME ANALITICAMENTE DESCRITTE NELLA PARTE MOTIVA.

  DEFERIMENTO: DEL SIG. GINOBLE MARIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART.39 LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (-CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CATEGORIA – LA PRIMA SQUADRA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1 CATEGORIA UEFA PRO, DI 2 CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE-UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALI) ED…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 21/10/2019 – Delibera – DEL SIG. SALVATORE MENAGUALE, ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 39 LETT. D) E DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, IN OCCASIONE DELLE PARTITE DISPUTATE IL 10 E IL 17 FEBBRAIO 2019, DI FATTO ASSUNTO, IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA ABILITAZIONE E DELL’ISCRIZIONE AD ALBI, ELENCHI O RUOLI DEL SETTORE TECNICO, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO, PER COME RISULTA DALL’ANAGRAFICA FEDERALE, DOVE È CENSITO COME DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, NONCHÉ DALLE DISTINTE DI GARA IN ATTI; DEL SIG. GIANCARLO DI FLAVIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 39 LETT. D) E DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE, IN OCCASIONE DELLE PARTITE DISPUTATE IL 10 E IL 17 FEBBRAIO 2019, IL RUOLO DI ALLENATORE RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D. VENISSE, DI FATTO, ESERCITATO DAL SIG. SALVATORE MENAGUALE, SOGGETTO NON ISCRITTO NEI RUOLI, SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE DEL SETTORE TECNICO E TESSERATO PER LA SOCIETÀ IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, PER COME RISULTA DALL’ANAGRAFICA FEDERALE NONCHÉ DALLE DISTINTE DI GARA IN ATTI; DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, DESCRITTI IN NARRATIVA.

DEL SIG. SALVATORE MENAGUALE, ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 39 LETT. D) E DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, IN OCCASIONE DELLE PARTITE DISPUTATE IL 10 E IL 17 FEBBRAIO 2019, DI FATTO ASSUNTO, IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA ABILITAZIONE…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 23/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. FERRARA ROCCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPAL LANCIANO NELLA STAGIONE 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S; 39, 43 COMMI 1 E 6 E 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F. PER AVERE: A) OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SACALUS IONUT E A FAR SOTTOPORRE LO STESSO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E DI DOTARLO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO DELLO STESSO NEL CORSO DELLE GARE LETTESE – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 13.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – GIOVANILE CHIETI DEL 20.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – VIANOVA DEL 4.12.2016; FOSSACESIA – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 29.1.2017 E A.S.D. SPAL LANCIANO – CASTEL FRENTANO DEL 9.4.2017, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C; B) SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA A.S.D. SPAL LANCIANO IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. SPAL LANCIANO – VIANOVA DEL 4.12.2016, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, IN CUI È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATO, IL CALCIATORE SACALUS IONUT, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO CONSEGNATA AL DIRETTORE DELLA GARA E CONSENTENDO, COSÌ, CHE LO STESSO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; DEL SIG. DI SANTO NICOLA, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPAL LANCIANO NELLA STAGIONE 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5; 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA PREDETTA QUALITÀ, LA DISTINTA DI GARA A.S.D. SPAL LANCIANO – GIOVANILE CHIETI DEL 20.11.2016, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, IN CUI È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATO, IL CALCIATORE SACALUS IONUT, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO CONSEGNATA AL DIRETTORE DELLA GARA E CONSENTENDO, COSÌ, CHE LO STESSO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; DEL SIG. SCAGLIONE CAMILLO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPAL LANCIANO NELLA STAGIONE 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5; 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA PREDETTA QUALITÀ, LE DISTINTE DI GARA LETTESE – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 13.11.2016; FOSSACESIA – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 29.1.2017 E A.S.D. SPAL LANCIANO – CASTEL FRENTANO DEL 9.4.2017, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, IN CUI È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATO, IL CALCIATORE SACALUS IONUT, SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO CONSEGNATA AL DIRETTORE DELLA GARA E CONSENTENDO, COSÌ, CHE LO STESSO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; AL SIG. SACALUS IONUT, NELLA STAGIONE 2016/2017 NON TESSERATO, MA INQUADRABILE TRA I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S; 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. PER AVERE EGLI DISPUTATO LE GARE: LETTESE – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 13.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – GIOVANILE CHIETI DEL 20.11.2016; A.S.D. SPAL LANCIANO – VIANOVA DEL 4.12.2016; FOSSACESIA – A.S.D. SPAL LANCIANO DEL 29.1.2017 E A.S.D. SPAL LANCIANO – CASTEL FRENTANO DEL 9.4.2017, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA ABRUZZO, GIRONE C, NELLE FILA DELLA SOCIETÀ AA.S.D. SPAL LANCIANO SENZA AVERNE TITOLO, PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA.

DEFERIMENTO: DEL SIG. FERRARA ROCCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPAL LANCIANO NELLA STAGIONE 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S; 39, 43 COMMI 1 E 6 E 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F. PER AVERE: A) OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SACALUS IONUT E A FAR SOTTOPORRE LO STESSO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E DI DOTARLO DI SPECIFICA COPERTURA…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 23/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. CARRACINO ETTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA A.S.D. CASOLANA PER: A) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 19, 25, 37 E 39 LETT. D) E DA) DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, CONSENTITO CHE LE FUNZIONI DI ALLENATORE RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA VENISSERO, DI FATTO, ESERCITATE DAL SIG. DI GIUSEPPE GIANMARCO, SOGGETTO ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO MA SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE FEDERALE PER LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASOLANA – PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO – E TESSERATO QUALE ALLENATORE DILETTANTE SQUADRE MINORI E CALCIATORE, PER COME PERALTRO RISULTA, OLTRE CHE DALLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI, DAGLI ARCHIVI DEL SETTORE TECNICO E DALL’ANAGRAFICA FEDERALE DI CENSIMENTO DELLA SOCIETÀ; B) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 19, 25, 29 E 37 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL SIG. OGGIONI FABIO SVOLGESSE, A FAVORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASOLANA – PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO – MANSIONI DI PREPARATORE ATLETICO E ALLENATORE IN SECONDA DELLA PRIMA SQUADRA, DIVERSE DA QUELLE DI ALLENATORE DILETTANTE SQUADRE MINORI PER CUI ERA ABILITATO ED ERA STATO TESSERATO, PER COME RISULTA, OLTRE CHE DALLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI, DAGLI ARCHIVI DEL SETTORE TECNICO E DALL’ANAGRAFICA FEDERALE DI CENSIMENTO DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE IL PREDETTO FIGURASSE NELLE DISTINTE DI GARA NEI MOLTEPLICI RUOLI DI MASSAGGIATORE, DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E DI DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTATE E DAI TECNICI, COSÌ COME SOPRA DESCRITTI;

DEFERIMENTO: DEL SIG. CARRACINO ETTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA A.S.D. CASOLANA PER: A) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 19, 25, 37 E 39 LETT. D) E DA) DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, CONSENTITO CHE LE FUNZIONI DI ALLENATORE RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA VENISSERO, DI FATTO, ESERCITATE DAL SIG. DI GIUSEPPE GIANMARCO,…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 22/08/2019 – Delibera – NEL DEFERIMENTO: – DEL SIG. CASTALDO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMA 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE E, COMUNQUE, PER AVERE CONSENTITO, OVVERO, NON IMPEDITO L’UTILIZZO DELLO STESSO, IN LUOGO DEL GIOCATORE ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE DISTINTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO;  DEL SIG. D’AMICO RUDY, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 COMMI 1 E 5 E 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, CONCRETAMENTE, INDOTTO IL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, A SOTTOSCRIVERE MODULO DI TESSERAMENTO PER L’U.S. SAN SALVO, FINGENDONE, SUCCESSIVAMENTE, L’AVVENUTO DEPOSITO PRESSO LA LEGA, NONCHÉ PER AVER CONSENTITO, ANCHE CON LA SOTTOSCRIZIONE, NELLA QUALITÀ, DI DUE DISTINTE DI GARA, L’UTILIZZO DELLO STESSO IN LUOGO DI ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE, IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE LISTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO; – DEL SIG. DI CESARE MAURIZIO, DETTO IZIO, NON TESSERATO MA GIÀ SEGRETARIO – COLLABORATORE DELL’U.S. SAN SALVO ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S ,NONCHÉ 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, TESSERATO PER L’A.S.D. VASTESE, IN LUOGO DI ANTONIO DEVIVO, REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PROPRIA SOCIETÀ, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, NELLE PRIME 17 GARE DI CAMPIONATO, VALORIZZANDO L’OMONIMIA ESISTENTE, IN MODO DA SIMULARE, CON L’APPOSIZIONE NELLE DISTINTE DI GIOCO DEL NUMERO DI MATRICOLA N. 6906900 DI PERTINENZA DEL PROPRIO GIOCATORE, CHE IL CALCIATORE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO (DE VIVO ANTONIO) FOSSE QUELLO REALMENTE TESSERATO (DEVIVO ANTONIO), COSÌ INDUCENDO ALTRI IN ERRORE CIRCA LA REGOLARE POSIZIONE DEL PRIMO; – DEL SIG. MEO TULLIO CARMINE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE NO.I.F., PER AVERE, QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DI N. 11 (DAL 26/9/2018 AL 2/12/2018) INCONTRI DI CAMPIONATO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL GIRONE B DELLA PROMOZIONE ABRUZZESE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DI GARA CONSEGNATE ALL’ARBITRO, ATTESTATO LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, CONSENTENDO COSÌ CHE IL MEDESIMO PARTECIPASSE ALLE SFIDE SENZA AVERNE TITOLO; – DEL SIG. BENEDETTO GINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 3 C.G.S. E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA, IN OCCASIONE DELLA DISPUTA DEL MATCH DI CAMPIONATO DELLA PREDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL GIRONE B DELLA PROMOZIONE ABRUZZESE, TRA ORTONA – SAN SALVO DEL 23/9/18, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO, ATTESTATO LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO, GIÀ VINCOLATO CON L’A.S.D. VASTESE, CONSENTENDO COSÌ CHE IL MEDESIMO PARTECIPASSE ALL’INCONTRO SENZA AVERNE TITOLO E, INOLTRE, PER ESSERSI SOTTRATTO PER DUE VOLTE ALL’AUDIZIONE DISPOSTA DALL’INQUIRENTE, SENZA ADDURRE GIUSTIFICAZIONI DI SORTA; – DEL SIG. DE VIVO ANTONIO, CALCIATORE TESSERATO PER L’A.S.D. VASTESE, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C..G.S. E ALL’ART. 39 DELLE N.O.I.F., PER AVERE DISPUTATO TRA LE FILA DELL’U.S. SAN SALVO 1967, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE, GIRONE B, DALL’INIZIO DEL CAMPIONATO 2018/2019, BEN 17 GARE CONSECUTIVE, SINO A QUELLA DEL 23/12/2018, SAN SALVO – CASALBORDINO, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO; – DELLA SOCIETÀ U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI DIRIGENTI; HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 5.8.19 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA:

NEL DEFERIMENTO: – DEL SIG. CASTALDO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE U.S. SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1, E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ANCHE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 COMMA 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DE VIVO ANTONIO,…

C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 22/06/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E AMMENDA DI € 300,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA U.S. CAPISTRELLO A.S.D. / OVIDIANA SULMONA, DISPUTATA IL 24.2.20 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D’ELITE , GIRONE “A” (C.U. n° 54 del 27.2.2020 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E AMMENDA DI € 300,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA U.S. CAPISTRELLO A.S.D. / OVIDIANA SULMONA, DISPUTATA IL 24.2.20 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D’ELITE , GIRONE “A” (C.U. n° 54 del 27.2.2020 – C.R.A.). Con appello proposto a mezzo p.e.c., la società U.S. Capistrello A.S.D. ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. nei confronti di entrambe…

C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 22/06/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOLINA CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARBUTTO SIMONE PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MOLINA CALCIO A 5 / SUPERAEQUUM CALCIO A 5, DISPUTATA IL 22.2.20 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “D”, GIRONE “A” (C.U. n° 30 del 27.2.20 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOLINA CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARBUTTO SIMONE PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MOLINA CALCIO A 5 / SUPERAEQUUM CALCIO A 5, DISPUTATA IL 22.2.20 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “D”, GIRONE “A” (C.U. n° 30 del 27.2.20 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. MOLINA CALCIO A 5 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendo la riduzione…

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