COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.6 della Società U.S.D. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Nausicaa- Paolana del 22.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Ruggieri Rocco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.6 della Società U.S.D. PAOLANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.39 del 10.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Nausicaa- Paolana del 22.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Ruggieri Rocco). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di 1. il Sig. MAZZITELLI Antonio; 2. il Sig. FORTINO Gennaro; 3. la Società POL. REAL COSENZA: 4. la Società A.P. VALLECUPO; per rispondere: – i primi due della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.; – la Società Pol. Real Cosenza e la Società A.P. Vallecupo, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai propri dirigenti.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di 1. il Sig. MAZZITELLI Antonio; 2. il Sig. FORTINO Gennaro; 3. la Società POL. REAL COSENZA: 4. la Società A.P. VALLECUPO; per rispondere: – i primi due della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.; – la Società…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico della Società A.S.D.GUARANUM (ora A.S.D. CASTIGLIONE COSENTINO) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2 del CGS, in relazione alla condotta violenta posta in essere da propri soggetti tesserati, ancorché non identificati, di per sé violativa dell’art. 1, comma 1 del CGS, consistita nell’avere colpito, durante una fase di gioco della gara Guaranum – Fagnano del 19.01.2013, due giocatori della società Fagnano, Madera Francesco e Madera Andrea, con violenti colpi al volto, causando agli stessi le conseguenze lesive personali refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cosenza, come sopra analiticamente descritte. Episodio non visto dal direttore di gara, in quel momento intento a seguire e fasi di esecuzione di un calcio di punizione in altra zona del campo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico della Società A.S.D.GUARANUM (ora A.S.D. CASTIGLIONE COSENTINO) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2 del CGS, in relazione alla condotta violenta posta in essere da propri soggetti tesserati, ancorché non identificati, di per sé violativa dell’art. 1, comma…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di: sig ZAIBI WALID, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo; sig. AGOSTINO DIEGO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo;Società U.S.ORIOLO;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di: sig ZAIBI WALID, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società U.S. Oriolo; sig. AGOSTINO DIEGO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Oriolo;Società U.S.ORIOLO; per rispondere: il signor Zaibi Walid della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.5 del Signor NUCERA Moreno (tesserato Società A.C.D. Condofuri) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.5 del Signor NUCERA Moreno (tesserato Società A.C.D. Condofuri) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA Quale unico motivo di reclamo viene invocato…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.4 del Signor LAROSA Daniele (tesserato società Prasar) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.4 del Signor LAROSA Daniele (tesserato società Prasar) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali e il reclamo; -sentito il reclamante, che ammette di aver protestato e…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.3 della Società S.S. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3.10.2013 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente TESTA Salvatore fino al 13/2/2014, inibizione del dirigente CIMIERI Salvatore fino al 22/10/2013, squalifica dell’allenatore IOPPOLI Vincenzo fino al 3/1/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.3 della Società S.S. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3.10.2013 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente TESTA Salvatore fino al 13/2/2014, inibizione del dirigente CIMIERI Salvatore fino al 22/10/2013, squalifica dell’allenatore IOPPOLI Vincenzo fino al…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di : DE FRANCO IVAN, (matr. 2.019.971) calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta; DE FRANCO PASQUALE, (matr. 2.019.787) calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta; CARLOMAGNO LUIGI, Vice—Presidente della società A. S. D. Aieta; società A. S. D. AIETA; per rispondere: – il sig. De Franco Ivan, calciatore della A.S.D. Aieta, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito e/o comunque di fatto non impedito che altro tesserato (per giunta squalificato) partecipasse ad una gara di campionato utilizzando le proprie generalità, così come descritto nella parte motiva; – il sig. De Franco Pasquale, calciatore nonché Presidente della A.S.D. Aieta, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni di sanzioni sportive, per aver disputato la gara Aieta – Mendicino, disputata in data 17/03/2013 e valevole per il Campionato di 2’ Categoria, Girone B nelle file della società A.S.D. Aieta sebbene gravato di un turno di squalifica mai effettivamente scontato, scendendo in campo con le generalità del Sig. Ivan de Franco al fine di eludere tale sanzione, così come descritto nella parte motiva; il sig. Carlomagno Luigi, Vice Presidente della A.S.D. Aieta, qualificatosi quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A. S. D. Aieta in occasione della gara tra A.S.D. Aieta e la A.S.D. Mondicino 1969 del 17/03/2013 valevole per il Campionato di 2A categoria. Gir. B, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni delle sanzioni sportive, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro in occasione della partita sopra indicata una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, così consentendo che il calciatore De Franco Pasquale partecipasse alla stessa partita sotto le false generalità di Ivan De Franco così permettendogli di eludere il turno di squalifica già comminatogli ed ancora da scontare, così come descritto nella parte motiva; la società A.S.D. Aieta, per aver beneficiato della partecipazione sotto false generalità di un calciatore gravato da squalifica in occasione della gara Aieta – Mondicino del 17.03.2013, valevole per il Campionato di 2’ categoria s.s 2012 – 2013, nonché a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’ad. 1, comma 5, C.G.S.

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°8 a carico di : sig. CARNOVALE Michele, tesserato per l’U.S. Santa Caterina, e della Soc. U.S. SANTA CATERINA; per rispondere rispettivamente: – il sig. Carnovale Michele, della violazione di cui agli artt. 1. comma 1, del CGS, e 30, commi i e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all’art. 15, commi 1 e 2, del CGS, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, in particolare presentando formale querela davanti la Questura di Catanzaro, nei confronti dei calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per fatti verificatisi in occasione della gara del 14.03.2012, tra Soc. Serrese e U.S. Santa Caterina, disputatasi in Serra San Bruno; – la Società U.S. Santa Caterina, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di : SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. a e b delle NOIF, per avere sottoscritto un accordo economico con l’allenatore Gentile Gianpaolo, che prevedeva un massimale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore, come meglio specificato nella parte motiva; Società U.S. PRAIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico.

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