COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.11 della Società S.S. KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 26.10.2012 (squalifica fino al 31/10/2013 del calciatore MARINO Umberto, nella sua qualità di capitano in luogo dell’autore materiale non identificato dell’aggressione all’arbitro, ammenda di € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.11 della Società S.S. KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 26.10.2012 (squalifica fino al 31/10/2013 del calciatore MARINO Umberto, nella sua qualità di capitano in luogo dell’autore materiale non identificato dell’aggressione all’arbitro, ammenda di € 200,00). LA COMMISSIONE…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.10 della Società AGS.D. SORIANO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.52 del 25.10.2012 (squalifica del massaggiatore BARONI Lorenzo fino al 30.6.2013, inibizione del dirigente MONARDO Giovanni fino al 30.4.2013, inibizione del dirigente PAGANO Antonio fino al 30.12.2012, squalifica del calciatore CALVETTA Armando per SEI gare effettive).

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: 1) il signor Gabriele SPATARI, Collaboratore della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui alI’art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., per avere svolto arbitrariamente e senza averne titolo, in occasione della gara in esame, le funzioni di allenatore della squadra dell’US Mammola, essendo privo di tesseramento per la stessa Società o per altre affiliate alla F.I.G.C, come meglio descritto nella parte motiva; 2) il signor Isidoro MACRI’, Dirigente della Società US Mammola, in posizione di inibito; 3) il signor Cosimo BRUZZESE, Dirigente ed Accompagnatore ufficiale dell’US Mammola per rispondere della violazione dell’art. 7, commi I, 2 e 5, del C.G.S. per avere rivolto ai tesserati della società GS Bianco ASD, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, per disputare la gara di campionato, l’invito a tenere un contegno in campo tale da alterare il regolare svolgimento della gara in questione, agevolando il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra dell’US Mammola, in procinto di retrocessione; e per avere innescato con i Dirigenti avversari, a causa della sconfitta subita, un violento scontro verbale, sedato dai Carabinieri, come meglio descritto nella parte motiva, condotta quest’ultima da porsi come diretta conseguenza del mancato accoglimento, da parte dei tesserati della squadra avversaria, dell’invito illecito ricevuto prima che iniziasse la gara e comunque di per sé idoneo ad integrare ulteriormente la violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. I, comma I, del CGS. 4)Antonio AGOSTINO, Dirigente della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per avere sottoscritto, in qualità di Accompagnatore ufficiale della squadra del Mammola, la distinta in cui arbitrariamente e senza averne titolo, perché mai tesserato, era elencato, quale allenatore, il collaboratore della Società Gabriele Spasari, come meglio descritto nella parte motiva; 5) il signor Mario CARONE, Presidente del GS Bianco ASD; 6) la signora Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS Bianco ASD; 7) il signor Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD; 8) il signor Leo VERSACE, calciatore del GS Bianco ASD; per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. per avere omesso di informare i competenti organi federali del tentativo di illecito sportivo posto in essere dai due Dìrigentì dell’US Mammola, Macrì e Bruzzese, i quali, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, li avevano invitati a tenere una condotta alterativa del regolare svolgimento della gara da disputarsi, in modo da agevolare il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra delI’US Mammola; il tutto come meglio descritto nella parte motiva; 9) la Società US MAMMOLA, per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai propri Dirigenti Cosimo Bruzzese, Isidoro Macrì, Antonio Agostino ed al collaboratore, non tesserato, Gabriele Spasari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 4, del C.G.S.; 10) la Società GS BIANCO ASD, per rispondere, a titolo sia diretto che oggettivo, delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Mario Carone, ai propri Dirigenti Giuseppa Bevilacqua e Carmine Morelli, nonché al proprio calciatore Leo Versace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi I e 2, del C.G.S.. 6) Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS Bianco ASD; 7) Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD; 8) Leo VERSACE, calciatore del GS Bianco ASD; 9) la Società US MAMMOLA; 10) la Società GS BIANCO ASD;

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: 1) il signor Gabriele SPATARI, Collaboratore della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui alI’art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., per avere svolto arbitrariamente e senza averne titolo, in occasione della gara in esame, le funzioni di allenatore della squadra dell’US Mammola, essendo privo di tesseramento per la stessa Società o per altre affiliate alla F.I.G.C, come meglio descritto nella parte motiva; 2) il signor Isidoro MACRI’, Dirigente della Società US Mammola, in posizione di inibito; 3) il signor Cosimo BRUZZESE, Dirigente ed Accompagnatore ufficiale dell’US Mammola per rispondere della violazione dell’art. 7, commi I, 2 e 5, del C.G.S. per avere rivolto ai tesserati della società GS Bianco ASD, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, per disputare la gara di campionato, l’invito a tenere un contegno in campo tale da alterare il regolare svolgimento della gara in questione, agevolando il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra dell’US Mammola, in procinto di retrocessione; e per avere innescato con i Dirigenti avversari, a causa della sconfitta subita, un violento scontro verbale, sedato dai Carabinieri, come meglio descritto nella parte motiva, condotta quest’ultima da porsi come diretta conseguenza del mancato accoglimento, da parte dei tesserati della squadra avversaria, dell’invito illecito ricevuto prima che iniziasse la gara e comunque di per sé idoneo ad integrare ulteriormente la violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. I, comma I, del CGS. 4)Antonio AGOSTINO, Dirigente della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per avere sottoscritto, in qualità di Accompagnatore ufficiale della squadra del Mammola, la distinta in cui arbitrariamente e senza averne titolo, perché mai tesserato, era elencato, quale allenatore, il collaboratore della Società Gabriele Spasari, come meglio descritto nella parte motiva; 5) il signor Mario CARONE, Presidente del GS Bianco ASD; 6) la signora Giuseppa BEVILACQUA, Dirigente del GS Bianco ASD; 7) il signor Carmine MORELLI, Dirigente del GS Bianco ASD; 8) il signor Leo VERSACE, calciatore del GS Bianco ASD; per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. per avere omesso di informare i competenti organi federali del tentativo di illecito sportivo posto in essere dai due Dìrigentì dell’US Mammola, Macrì e Bruzzese, i quali, al loro arrivo al campo sportivo di Mammola, li avevano invitati a tenere una condotta alterativa del regolare svolgimento della gara da disputarsi, in modo da agevolare il conseguimento di un risultato favorevole alla squadra delI’US Mammola; il tutto come meglio descritto nella parte motiva; 9) la Società US MAMMOLA, per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai propri Dirigenti Cosimo Bruzzese, Isidoro Macrì, Antonio Agostino ed al collaboratore, non tesserato, Gabriele Spasari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, e 7, comma 4, del C.G.S.; 10) la Società GS BIANCO ASD, per rispondere, a titolo sia diretto che oggettivo, delle violazioni ascritte al proprio Presidente, Mario Carone, ai propri Dirigenti Giuseppa Bevilacqua e Carmine Morelli, nonché al proprio calciatore Leo Versace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi I e 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: 1) il signor Gabriele SPATARI, Collaboratore della Società US Mammola, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui alI’art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del C.G.S., per avere svolto arbitrariamente e senza…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: A)USSIA Giuseppe, tesserato in qualità di massaggiatore per la Società F.C. Guardavalle A.S.D., della violazione dell’art. 5 del C.G.S., per aver espresso nel corso di un’intervista radiofonica rilasciata sul sito internet www.stadioradio.it giudizi e rilievi gravemente offensivi nei confronti dell’Arbitro Francesco Mancuso della Sezione dì Vibo Valentia e, più in generale, della intera classe arbitrale; in particolare, affermando che nel corso della gara del Campionato di Eccellenza del 18.3.2012 Isola Capo Rizzuto — Guardavalle, l’Arbitro Mancuso avrebbe rivolto gravi minacce nei confronti suoi e dell’allenatore della squadra del Guardavalle profferendo la seguente frase: “te la faccio pagare per le dichiarazioni che hai fatto alla radio; e anche a te mister”, ed affermando inoltre: “è andata male ugualmente [la partita] perchè gliela abbiamo regalata noi e non abbiamo dato la possibilità al signor Mancuso di Vibo di farci perdere la partita”; “non è possibile che questi signori [riferito al settore arbitrale] si mettono a fare loro chi deve e chi non deve salire o scendere” ed altresì che l’Arbitro Mancuso era in malafede; B) la società F.C. GUARDAVALLE A.S.D. della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al signor Giuseppe Ussia nel capo A) che precede.

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di : Sig. Francesco PELLE, tesserato nella corrente stagione sportiva con l’ASD Bovalinese, per aver inviato n^4 messaggi- attraverso facebook- all’a.e. Longo Federico, contenenti frasi intimidatorie e min cacciose, con ciò integrando la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo ex art.1,comma1, nonché la violazione dell’art.5, commi 1 e 6,lettera a) del CGS, per avere, in tal modo, reso dichiarazioni lesive nei confronti di altro tesserato, idonee a metterne in dubbio la sicurezza e l’incolumità, come descritto nella parte motivata; la societa’ ASD BOVALINESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione degli articoli 4, comma 2 e 5, del CGS.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 05.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di : Sig. Francesco PELLE, tesserato nella corrente stagione sportiva con l’ASD Bovalinese, per aver inviato n^4 messaggi- attraverso facebook- all’a.e. Longo Federico, contenenti frasi intimidatorie e min cacciose, con ciò integrando la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo ex art.1,comma1, nonché la…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°14 della Società REAL PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 15.11.2012 (Squalifica calciatore DELL’AQUILA Alessandro per SEI giornate, squalifica calciatore SCERBO Polverato Francesco per QUATTRO giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°14 della Società REAL PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 15.11.2012 (Squalifica calciatore DELL’AQUILA Alessandro per SEI giornate, squalifica calciatore SCERBO Polverato Francesco per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo;…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: il Sig. MUMMOLO Ferdinando e la società F.C.D. KRIMISA per rispondere: Mummolo Ferdinando della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva ed in particolare per avere aggredito, in occasione della gara Kroton – Krimisa del 24.9.2011, l’arbitro Francesco Chiarelli della Sezione di Cosenza, presente sul posto in attesa di arbitrare la partita, insultandolo, minacciandolo e schiaffegiandolo ripetutamente fino all’intervento di alcune persone presenti, e della violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S., per avere violato l’obbligo, benchè convocato, di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva; la società F.C.D. KRIMISA della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S., a titolo di resoponsabilità oggettiva in ordine alle violazione complessivamente ascritte al proprio tesserato. su deferimento del Procuratore Federale dell’8 agosto 2012 a carico di: Ferdinando Mummolo responsabile della violazione dell’art. 1 del C.G.S. per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva e in particolare per avere aggredito, in occasione della gara Kroton – Krimisa del giorno 24.9.2011 l’arbitro Francesco Chiarelli della sezione di Cosenza presente sul posto in attesa di arbitrare altra partita insultandolo, minacciandolo e schiaffeggiandolo ripetutamente fino all’intervento di alcune persone presenti, e della violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. per avere violato l’obbligo, benchè convocato, di presentarsi innanzi agli organi della giustizia sportiva. La società F.C.D. Krimisa della violazione di cui all’art.4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: il Sig. MUMMOLO Ferdinando e la società F.C.D. KRIMISA per rispondere: Mummolo Ferdinando della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva ed in particolare per avere…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: Sig. CARÈ Roberto, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere consentito, nella stagione 2011/2012 al signor Galati Francesco, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento con la società FC Guardavalle ASD, incolpazione riferibile sino al 28.10.2011, data di perfezionamento del suo vincolo con la suindicata società; la società FC GUARDAVALLE ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotte ascrivibile al presidente ed al tecnico , ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: Sig. CARÈ Roberto, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere consentito, nella stagione 2011/2012 al signor Galati Francesco, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento con la società…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 27.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di: Sig. Guerriero Alfonso Bruno, già presidente della ASD Rossanese (ora Silana 1947) e la società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947) per rispondere: il primo della violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S e 8, commi 9 e 15 del C.G.S., in riferimento all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato nei termini normativamente previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n 76 del 02.11.2011, successivamente confermata dal provvedimento della Commissione Vertenze Economiche di cui al C.U. n. 13/D del 16.12.2011; decisioni tutte emesse all’esito del contenzioso fra la ASD Rossanese ed il proprio giocatore, Sig. Merende Roberto, come meglio rappresentato nella parte motiva che precede; la società ASD ROSSANESE (ora Silana 1947), a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la violazione disciplinare ascritta al proprio presidente come meglio rappresentato nella parte motiiva che precede;

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