COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: PIRILLO Marcello calciatore della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; BRUNO Antonio Presidente della societa Juvenilia Alto Jonio; LIGUORI Vincenzo dirigente della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; la societa S. S. JUVENILIA ALTO JONIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: PIRILLO Marcello calciatore della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; BRUNO Antonio Presidente della societa Juvenilia Alto Jonio; LIGUORI Vincenzo dirigente della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; la societa S. S. JUVENILIA ALTO JONIO per rispondere:il primo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.1 a carico di : LIBERO Massimo, calciatore attualmente tesserato con la Pol.S.Lucido; CHIARELLO Santo, Presidente della SS Aiello Calabro; DE ROSE Gianluca, Presidente della Polisportiva San Lucido; RUSSO Raffaele, Dirigente accompagnatore SS Aiello Calabro; SS AIELLO CALABRO; LA POLISPORTIVA SAN LUCIDO;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.1 a carico di : LIBERO Massimo, calciatore attualmente tesserato con la Pol.S.Lucido; CHIARELLO Santo, Presidente della SS Aiello Calabro; DE ROSE Gianluca, Presidente della Polisportiva San Lucido; RUSSO Raffaele, Dirigente accompagnatore SS Aiello Calabro; SS AIELLO CALABRO; LA POLISPORTIVA SAN LUCIDO; per rispondere i primi quattro della violazione dei principi…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.5 della Società A.S. SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (punizione sportiva della gara Sersale – Rossanese dell’ 11.09.2011 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Falcone Francesco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.5 della Società A.S. SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (punizione sportiva della gara Sersale – Rossanese dell’ 11.09.2011 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Falcone Francesco). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.4 della Società A.S.D. AMARONI 08 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (squalifica del calciatore RUGGERO Francesco fino al 21.11.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.4 della Società A.S.D. AMARONI 08 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (squalifica del calciatore RUGGERO Francesco fino al 21.11.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che ha insistito per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.3 della Società LOCRI A.C. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA).

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo nr.02 della Società SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA, inibizione del dirigente PALAZZO Riccardo a svolgere ogni attività fino al 28.09.2011, squalifica dell’allenatore BACILIERI Cesare fino al 21.12.2011, squalifica del calciatore FISCHETTI Antonio per due gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo nr.02 della Società SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA, inibizione del dirigente PALAZZO Riccardo a svolgere ogni attività fino al 28.09.2011, squalifica dell’allenatore BACILIERI Cesare fino al 21.12.2011, squalifica…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 1 della A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.07 del 03.08.2011 (squalifica del calciatore Capitano BATTAGLIA Giovanni fino al 30 giugno 2013, in luogo degli autori materiali dell’atto di violenza subito dall’arbitro nel corso della gara del 21.05.2011 Soriano 2010 – ACD Piscopio, campionato di 3^Categoria Play Off).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 1 della A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.07 del 03.08.2011 (squalifica del calciatore Capitano BATTAGLIA Giovanni fino al 30 giugno 2013, in luogo degli autori materiali dell’atto di violenza subito dall’arbitro nel corso della gara del 21.05.2011…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.149 della S.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (squalifica dei calciatori CUTRULLA Giuseppe, FURCI Pasqualino, COSCARELLA Gregorio, FRANZE’ Domenico A., MUSCAGLIONE Lorenzo fino al 25 maggio 2016; inibizione dei dirigenti D’AMICO Giuseppe, D’AMICO Antonio fino al 25 maggio 2016, inibizione del dirigente FIORILLO Antonio fino al 25 maggio 2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; punizione sportiva della perdita della gara del 21.05.2011 Soriano 2010 – ACD Piscopio, campionato di 3^Categoria Play Off, con il punteggio di 0-3; esclusione del prosieguo della fase finale di Play-Off). RECLAMO nr.150 del Sig.FIORILLO Antonio (dirigente Soc.A.C.D. PISCOPIO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (inibizione fino al 25 maggio 2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.149 della S.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (squalifica dei calciatori CUTRULLA Giuseppe, FURCI Pasqualino, COSCARELLA Gregorio, FRANZE’ Domenico A., MUSCAGLIONE Lorenzo fino al 25 maggio 2016; inibizione dei dirigenti D’AMICO Giuseppe, D’AMICO Antonio…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.25 a carico di: 1) Antonio FALBO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinta gara della partita Marca – Real Silana del 12.01.2011 in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 2) Emilio GAUDIO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1;10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinta gara della partita Interlogos – Marca del 22.12.2010, in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 3) Gianluca MORETTI, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1; 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinte gara della partita Commenda – Marca del 6.12.2010, in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 4) la società S.S.D. MARCA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta ai propri tesserati ovvero ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 24 a carico di: 1) il Dirigente MANCUSO Antonio, l’Allenatore TOLOMEO Vitaliano ed il calciatore DOLCE Davide, tesserati per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere sottaciuto, nel corso delle rispettive loro audizioni di avere riconosciuto nella persona del calciatore Albano Alessio il responsabile dell’aggressione subita dallo stesso Dolce Davide; 2) il calciatore DOLCE Davide, tesserato per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere effettuato una telefonata gravemente minacciosa al Presidente del ASD Serrese, signor Albano Salvatore, reclamando il saldo di alcuni rimborsi spese; 3)il calciatore ALBANO Alessio, tesserato per l’ASD Serrese, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere aggredito, per ritorsione, il calciatore dell’USD Real Catanzaro 1969, Dolce Davide, al suo arrivo con la propria squadra nei pressi dello stadio di Serra San Bruno (VV),colpendolo con un pugno ed alcuni calci; 4)il Presidente dell’USD REAL CATANZARO 1969, signora DE VENUTO Maria, ed il calciatore SMILES Pasquale, tesserato per l’ASD Raffaele Nicastro, in atto in prestito all’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S., per non essersi presentati alla due convocazioni disposte dall’Ufficio della Procura Federale, per essere ascoltati; 5)la Società USD REAL CATANZARO 1969, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Presidente De Venuto Maria ed ai tesserati Tolomeo Vitaliano, Mancuso Antonio, Dolce Davide e Smiles Pasquale; 6) la Società ASD SERRESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio calciatore Albano Alessio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 24 a carico di: 1) il Dirigente MANCUSO Antonio, l’Allenatore TOLOMEO Vitaliano ed il calciatore DOLCE Davide, tesserati per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere…

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