Gara del 2/ 2/2019 CITTA DI COSENZA C5 – C.T.MAESTRELLI CALCIO Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società C.T. Maestrelli C5 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere nelle fila di quest’ultima partecipato il giocatore Riconosciuto Walter benchè squalificato; A rilevato che quanto affermato dalla società reclamante trova riscontro negli atti ufficiali, in quanto il giocatore suddetto non aveva titolo a…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 21/02/2019 – Delibera – Gara del 2/ 2/2019 ATLETI COSENZA MORRONE – BRUTIUM COSENZA
Gara del 2/ 2/2019 ATLETI COSENZA MORRONE – BRUTIUM COSENZA Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 109 del 07/02/2019, letto il reclamo con il quale la società Brutium Cosenza chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere nelle fila di quest’ultima partecipato il giocatore Crispino Andrea, nato il 07.05.2000, non avente titolo in quanto, non prendendo parte al raduno della…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 25/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 a carico di: Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella propria delle Leghe e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo “Facebook” vengono riportate le seguenti dichiarazioni contenenti le testuali espressioni: “Ma se i commissari di campo (fortunatamente pochi si salvano) già rompono e non collaborano efficacemente con gli ufficiali di gara nelle categorie dilettantistiche, intrattenendo spesso rapporti con i dirigenti delle società , vuoi che in serie A siano integerrimi ??? In serie A vanno solo alla ricerca della maglia da dare all’amico e a strafogarsi nei buffet. Hai perfettamente ragione Luca!”. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13235/1167/pfi18-19/MS/CS/cf del 23/05/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 a carico di: Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 25/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di: Sig. CASELLA Angelo, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS ( dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M. del 24.04.2013, che prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ospitanti che utilizzano l’impianto sportivo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità ; -Società S.S.D. VIRTUS DIAMANTE ( matricola 930989) per rispondere della violazione degli art. 4, commi 1 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.alla quale apparteneva il sig. Casella Angelo (presidente ) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 13032/693 pfi 18-19/MS/CS/jg del 20/05/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di: Sig. CASELLA Angelo, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Virtus Diamante, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS ( dovere di lealtà e correttezza) e dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in quanto non ha assicurato la presenza di un defibrillatore nel corso della gara Virtus Diamante – Cetraro” del 13.10.2018 , non ottemperando a quanto previsto dal D.M. del 24.04.2013, che prevede l’obbligo per le…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 170 del 11/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: – sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (matr.916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16.3.2019 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”; – la società A.Q. Real Fondo Gesu (matr.916506) quale soggetto dell’ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Gir. C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16.3.2019 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 12210/1090pfi 18-19/MS/CS/gb del 02/05/2019
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: – sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (matr.916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16.3.2019 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 04/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di -sig. SOLANO Mario Giuseppe Italo, presidente rappresentante legale della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, a mezzo di denuncia/esposto del 22-03-19 trasmesso alla Procura Federale, al Presidente FIGC, al C.R. Calabria, alla Delegazione FIGC di Vibo Valentia, al CRA di Catanzaro Sez. Vibo Valentia, esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Messina Francesco, delle due società antagoniste, del Giudice Sportivo nonché di riflesso del designatore Messina, di quella propria della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata denuncia/esposto in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….arbitro Francesco Messina della delegazione AIA di Vibo Valentia (credo che sia il figlio del designatore) referta come riportato dal comunicato ufficiale n. 64 del 21 marzo 2019 a pag. 64/559 che allego il risultato di 0-10. L’arbitro è prova fede. Ma credo che quello che è stato scritto è vergognoso chi ha favorito il Sig. Messina Francesco omologando un risultato che non c’è stato? Infatti la gara non si è svolta, ed è stato commesso un illecito, favorendo le 2 squadre una non pagando la multa l’altra con il risultato superiore al 0-6. Compiacenti a tale illecito i tre attori Arbitro, squadra ospitante e squadra ospitata”; -la Società A.S.D. NICOTERA (Cod.matr. 946256) a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 11741/1057pfi 18-19/MS/CS/jg del 18/04/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di -sig. SOLANO Mario Giuseppe Italo, presidente rappresentante legale della A.S.D. Nicotera (Cod.matr. 946256) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, a mezzo di denuncia/esposto del 22-03-19 trasmesso alla Procura Federale, al Presidente FIGC, al C.R. Calabria, alla Delegazione FIGC di Vibo Valentia, al CRA di Catanzaro Sez. Vibo Valentia, esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Messina…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 22/05/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18 a carico di: 1) Società “A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” (matricola 933876); 2) Donato POSTORINO Presidente della Società, A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” per rispondere della violazione dell’art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell’art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di Società della L.N.D.), tredicesimo comma, delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), per non aver adempiuto l’obbligo di corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà l’importo determinato e liquidato mediante apposito lodo del Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Deferimento Procura Federale Prot.010369/368pfi18-19/CS/ps del 22 marzo 2019
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18 a carico di: 1) Società “A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” (matricola 933876); 2) Donato POSTORINO Presidente della Società, A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” per rispondere della violazione dell’art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell’art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 22/05/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 17 a carico di: 1)-GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018; 2)-ALAMPI Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il richiamato C.U. n. 176 del 31/05/2018. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 9872/508pfi 18-19/MS/CS/ps del 13/03/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 17 a carico di: 1)-GLOMNICU Dragos Cristian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Comprensorio Archi Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 19, comma 1, lettera e) per aver partecipato, al termine della gara A.S.D. Comprensorio Archi Calcio – A.S.D. Vigor Lamezia 1919 disputatasi a Cittanova (RC) il 27/05/2018, ad una rissa con atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, fatti peraltro accertati dalla Polizia Giudiziaria presso la…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 22/05/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: STALTERI DOMENICO, all’epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente gli accordi economici stipulati oralmente con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze per la stagione sportiva 2017-2018, nonché per avere esibito e depositato al collaboratore della Procura Federale, nel corso della propria audizione del 14/09/2018, accordi economici con i calciatori Ciccone Emanuele, Pizzoleo Umberto e Okoroji Henry Noubueze, pure essi non depositati presso la Divisione o il Dipartimento competente, contenenti firme disconosciute dai calciatori e difformi da quelle apposte da questi sia sui rispettivi tesseramenti che in calce ai verbali di audizione; CICCONE EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatori dell’ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; PIZZOLEO UMBERTO, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; OKOROJI HENRY NOUBUEZE, all’epoca dei fatti calciatore della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per avere improvvisamente e senza alcun preavviso abbandonato gli allenamenti e la società dell’ASD Città di Siderno nel marzo del 2018 e per non aver depositato presso la Divisione o il Dipartimento competente l’accordo economico stipulato oralmente con il presidente della ASD Città di Siderno 1911 sig. Stalteri Domenico; ASD JONICA SIDERNO (già ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911), (matricola 67894) ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente p.t. sig. Stalteri Domenico. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 9821/136pfi 18-19/MS/CS/gb del 12/03/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: STALTERI DOMENICO, all’epoca dei fatti Presidente della ASD CITTA’ DI SIDERNO 1911 (ora ASD JONICA SIDERNO), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), comma 7, delle NOIF, per non aver depositato presso la Divisione…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 146 del 16/04/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: Sig. GIUSEPPE TISCI, tesserato per la società POL.BIGSPORT CROTONE nella stagione sportiva 2017/2018 in qualità di Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, richiamato anche dall’art. 15 del CGS, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire la Magistratura penale nei confronti del Sig. Gennaro Diaco, Arbitro Effettivo della Sezione di Rossano (CS), in deroga alla clausola compromissoria; la società POL. BIGSPORT CROTONE (matricola 910523) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per la condotta, quale sopra descritta, ascritta al suo tesserato Sig. Giuseppe Tisci. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 8440/152pfi 18-19/MS/CS/gb dell’ 11/02/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: Sig. GIUSEPPE TISCI, tesserato per la società POL.BIGSPORT CROTONE nella stagione sportiva 2017/2018 in qualità di Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30, commi…