COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Maccecchini Paolo, Presidente della Soc. US MALNATESE, di Vuocolo Franco, Presidente della Soc. ARCISATESE AUDAX, della Società US MALNATESE e della Società ARCISATESE AUDAX per rispondere: • i primi due della violazione di cui all’art.1 del CGS in relazione all’art.38 comma 1 delle NOIF,…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Massimo GALMOZZI, già consigliere della Soc. Polisportiva K2 Caselle per rispondere: • della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 del CGS per aver sottoscritto e trasmesso alla FIGC, Comitato Provinciale di Lodi, in data 6 Luglio 2007, senza averne alcun potere, la lista di svincolo della Società Polisportiva K2 Caselle.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Massimo GALMOZZI, già consigliere della Soc. Polisportiva K2 Caselle per rispondere: • della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 del CGS per aver sottoscritto e trasmesso alla FIGC, Comitato Provinciale di Lodi, in data 6 Luglio 2007, senza averne…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, Massironi Filippo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera della Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, Massironi Filippo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Malaspina Franco, Presidente della Società AS BREBBIA e della Società AS Brebbia, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, anche in relazione a quanto previsto dagli artt.35, comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF; • la seconda della violazione dell’art.4 comma 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva, con riferimento alla condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Malaspina Franco, Presidente della Società AS BREBBIA e della Società AS Brebbia, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, anche in relazione a quanto previsto dagli artt.35, comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, di Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, di Santini Carlo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.335/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione al disposto dell’art.39 comma 2 delle NOIF, poiché Mandelli Carlo, responsabile del settore giovanile della Società, firmava materialmente per conto della stessa il modulo di tesseramento del calciatore minore Santini Carlo, senza raccogliere personalmente la sottoscrizione della madre De Blasio Anna, sottoscrizione risultata apocrifa; Villa Carluccio afflitto da responsabilità per il rapporto di immedesimazione organica, per la sua qualità di Presidente della Soc. GS CONCOREZZESE; Santini Carlo, in quanto calciatore tesserato per la stessa Società e, quindi, anch’egli tenuto alla osservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento; • la Società GS CONCOREZZESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 comma 1 e 2 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti. In via preliminare la Commissione Disciplinare, considerato che i due fascicoli relativi ai deferimenti oggetto di discussione riguardano entrambi la stessa Società, suoi dirigenti e calciatori già tesserati per la stessa e che, inoltre, analoghe sono le violazioni contestate dalla Procura Federale, per ragioni di economia processuale, dispone la riunione dei due procedimenti.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, di Mandelli Carlo dirigente della stessa Società, di Santini Carlo, all’epoca calciatore tesserato per la Soc. GS CONCOREZZERE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.335/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di. 1) PASQUALE ANELLI Dirigente accompagnatore ufficiale della ACCADEMIA INTERNAZIONALE, per violazione dell’art.1 del CGS e dell’art. 61, comma 1, delle NOIF in relazione all’art.37, comma D, del Regolamento del Settore Tecnico, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n.1 della LND – stagione sportiva 2007/2008; 2) DANILO TRICARICO, all’epoca dei fatti tesserato per la S.S. EDIL MAZZA, per violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS e dell’art.40 comma 2 delle NOIF; 3) ACCADEMIA INTERNAZIONALE per la violazione dell’art.4, comma 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di. 1) PASQUALE ANELLI Dirigente accompagnatore ufficiale della ACCADEMIA INTERNAZIONALE, per violazione dell’art.1 del CGS e dell’art. 61, comma 1, delle NOIF in relazione all’art.37, comma D, del Regolamento del Settore Tecnico, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n.1 della LND – stagione sportiva 2007/2008; 2)…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) Giuseppe GILBERTI, Presidente della US PEDROCCA, per violazione dell’art.5 comma 1°, del CGS, per aver espresso, con dichiarazioni espresse pubblicamente, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali; 2) US PEDROCCA, per violazione dell’art.4, 1° comma, e dell’art.5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. Con provvedimento del 1° Settembre 2008 il Procuratore Federale, – vista la nota con la quale il Vice Commissario del Comitato Regionale Lombardia aveva trasmesso la documentazione in suo possesso inerente una presunta violazione della normativa federale in tema di espressioni lesive da parte della società US PEDROCCA;
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) Giuseppe GILBERTI, Presidente della US PEDROCCA, per violazione dell’art.5 comma 1°, del CGS, per aver espresso, con dichiarazioni espresse pubblicamente, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo, dirigente della stessa società, Tassan Din Simone, all’epoca tesserato per la Soc. GS CONCOREZZESE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS, in relazione al disposto dell’art.39 comma 2 delle NOIF, poiché Mandelli Carlo, responsabile del settore giovanile della Società. firmava materialmente per conto della stessa il modulo di tesseramento del calciatore minore Tassan Din Simone, senza raccogliere personalmente la sottoscrizione della madre Colombo Antonella, sottoscrizione risultata apocrifa; Villa Carluccio per la responsabilità derivante dalla sua qualifica di Presidente della Soc. GS CONCOREZZESE; Tassan Din Simone, in quanto calciatore tesserato per la stessa Società e, quindi, anch’egli tenuto alla osservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento • la Società GS CONCOREZZESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4 comma 1 e 2 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti. Gli addebiti mossi con gli atti di deferimento riguardano la falsa sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta di tesseramento del minore Tassan Din Simone, della madre Colombo Antonella.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Villa Carluccio, Presidente della GS CONCOREZZESE, Mandelli Carlo, dirigente della stessa società, Tassan Din Simone, all’epoca tesserato per la Soc. GS CONCOREZZESE e della Soc. GS CONCOREZZESE (Fascicolo n.334/2008) per rispondere: • i primi tre della violazione di cui agli artt.1 comma 1 e…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) ROMANO Ezio, Presidente dell’AC CARDANO 91 per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.32, comma 1, del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni contenute nel CU n.1 del 01.07.2007 della LND – FIGC, per aver, quale Presidente dell’AC CARDANO 91, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di iscrivere, per la stagione sportiva 2007-2008, una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a 5 oppure alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica FIGC; 2) AC CARDANO 91, per violazione dell’art.4, 1°comma, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1) ROMANO Ezio, Presidente dell’AC CARDANO 91 per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.32, comma 1, del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni contenute nel CU n.1 del 01.07.2007 della LND – FIGC, per aver, quale Presidente dell’AC CARDANO…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Antonio ZANZI e Vincenzo Rinaldi, dirigenti della Sociatà A.S. Olimpia Calcio 2000 e della Società A.S. Olimpia Calcio 2000, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli art. 35 comma 1, 37 commi C e CA del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di dirigente accompagnatore della A.S. Olimpia Calcio 2002 inserito nelle distinte di alcune gare il sig. Vincenzo Rinaldi, il quale ha avuto le funzioni di allenatore, malgrado questi fosse privo delle necessarie abilitazioni; • il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, per avere, ancorchè privo della prescritta abilitazione, assunto la conduzione tecnica della squadra anche durante le partite, sedendo in panchina nella veste di dirigente accompagnatore ovvero di massaggiatore; •la Sociatà F.C. A.S. Olimpia Calcio 2000 per responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Antonio ZANZI e Vincenzo Rinaldi, dirigenti della Sociatà A.S. Olimpia Calcio 2000 e della Società A.S. Olimpia Calcio 2000, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dagli art. 35 comma 1, 37 commi…