COMITATO REGIONALE TOSCANA

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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: – Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; – Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.; – della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall’art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S.; – Battaglini Riccardo, Dirigente della Società Atletico Piombino S.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 3 del C.G.S.; – della Società Atletico Piombino S.S.D. per la responsabilità oggettiva derivante dal comportamento di detto tesserato come disposto dal comma 2 dell’art. 4 del C.G.S.. In data 31.1.2018 la Segretaria del Settore Giovanile della Società Atletico Piombino S.S.D. segnalava al C.R.T., a nome di quell’Ente, l’opera di proselitismo posta in essere da dirigenti dell’A.S.D. Venturina Calcio – indicati negli Allenatori Lecci Stefano e Pistolesi Roberto – nei confronti di alcuni propri giovanissimi calciatori. A detti calciatori, chiamati direttamente a casa, sarebbe stata prospettata la possibilità di partecipare al Campionato Regionale di categoria. La nota veniva trasmessa, per la competenza prevista dall’art. 32 quinquies del C.G.S., alla Procura Federale la quale, acquisite le testimonianze di dirigenti di entrambe le Società, ha proposto, non ritenendo sufficienti le argomentazioni svolte a difesa dai dirigenti della Società Venturina conseguenti alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, a questo Tribunale il deferimento sopra rubricato ed alla C.D. presso il Settore Tecnico gli Allenatori di base Stefano Lecci e Roberto Pistolesi. Con il medesimo provvedimento viene altresì deferito il Dirigente della Società Atletico Piombino, Battaglini Riccardo, per non aver reiteratamente ottemperato alle convocazioni della Procura Federale.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: – Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; – Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.; – della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall’art. 4, ai…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 23 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell’art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. L’Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. Il successivo comma 3bis prevede: Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.

  23 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell’art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. L’Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 22 / P – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Andrea Borracelli, Presidente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S.; – A.S.D. Atletico Grosseto 2015 per la conseguente responsabilità oggettiva. La segnalazione anonima ricevuta dal G.S.T. di Grosseto e trasmessa dal C.R.T., ha indotto la Procura Federale a porre in essere un’attività istruttoria volta ad accertare la fondatezza della denuncia. A tal fine, poichè la denuncia era riferita alla sottoscrizione di un atto avente rilevanza agli effetti federali da parte di soggetto inibito, quell’Ufficio ha provveduto ad acquisire sia il documento sia le dichiarazioni dei sottoscrittori rilevando in tal modo l’avvenuta violazione di norme federali. Questo lo svolgersi dei fatti. In data 31.5..2018 il T.F.T. della Toscana infliggeva al Signor Andrea Borracelli la inibizione a partecipare ad attività federali per la durata di un anno. In data 22 giugno del medesimo anno il social Facebook della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 pubblicava due foto che evidenziavano l’accordo intercorso tra i legali rappresentanti delle Società Atletico Grosseto e A.S.D. Giovani Calciatori finalizzato a consentire ai giovani calciatori di quest’ultima Società l’uso delle attrezzature sportive dell’Atletico Grosseto.

22 / P – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Andrea Borracelli, Presidente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S.; – A.S.D. Atletico Grosseto 2015 per la conseguente responsabilità oggettiva. La segnalazione anonima ricevuta dal G.S.T. di Grosseto e trasmessa dal C.R.T., ha indotto la Procura Federale a porre in essere un’attività istruttoria volta ad…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 21 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico:

21 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico: – del Calciatore Bregu Arlind tesserato, all’epoca dei fatti per la Società A.S.D. Virtus Comeana, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S.; – della Società A.S.D. Virtus Comeana a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. La Procura Federale, ricevuto dalla Delegazione Provinciale di Firenze l’esposto del Dirigente della Società A.S.D. Sesto…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – 20P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- ASD Cortona Camucia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Alessandro Accioli (Presidente ) Medina Montero Jeson (calciatore) Accioli Alessandro e Giorgi Luca (dirigenti) 2)-Medina Monteiro Jeson calciatore della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 e 5 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li 39 , 43 commi 1 e 6 e 61 , NOIF. 3)-Giorgi Luca dirigente della società Cortona della violazione di cui agli art.li 1bis , commi 1 ,del CGS , in relazione agli art.li 61 commi 1 e 5, 39 , commi 1 e 6 NOIF. 3)-Accioli Alessandro Presidente della società Cortona Camucia , della violazione di cui all’art.lo 1bis comma 1 CGS in relazione agli art.li 10 comma 2 CGS : 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF In data 8 giugno 2018

20P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- ASD Cortona Camucia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Alessandro Accioli (Presidente ) Medina Montero Jeson (calciatore) Accioli Alessandro e Giorgi Luca (dirigenti) 2)-Medina Monteiro Jeson calciatore della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 e 5 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – 19 / P. – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: 1)-ASD Atletico Piancastagnaio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sinibaldi Antonio ,all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/20181) 2)-ASD Cetona 1928 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Spiti Nico ,all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018 3)-Antonio Sinibaldi all’epoca dei fatti dirigente della società Atletico Piancastagnaio per rispondere della violazione degli art,li 1 bis comma 1 CGS per il comportamento tenuto duante la gara Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018. 4)-Nico Spiti all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Cetona 1928 per rispondere della violazione degli art,li 1 bis comma 1 CGS anche in relazione all’art.lo 19 comma 4 lett. B) stesso codice per il comportamento tenuto durante la gara Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018.

19 / P. – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: 1)-ASD Atletico Piancastagnaio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sinibaldi Antonio ,all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/20181) 2)-ASD Cetona 1928 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 29/04/2019 – Delibera – 17 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei Tesserati: – Selvaggio Rosario, Presidente e Calciatore della Società F.C.D. Le Piagge, – Lapi Gianluca, Calciatore della medesima Società, ai quali contesta la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S; – della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S..

17 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei Tesserati: – Selvaggio Rosario, Presidente e Calciatore della Società F.C.D. Le Piagge, – Lapi Gianluca, Calciatore della medesima Società, ai quali contesta la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S; – della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S.. La circostanziata ed accorata segnalazione inviata dal Consigliere Delegato della Società Dilettantistica…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24/04/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Rotondi Massimiliano, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Accompagnatore avente anche le funzioni di Allenatore della Società U.S.D. Casellina, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; – Bassolino Andrea, Calciatore tesserato per la Società A.S.D. Laurenziana, per la violazione dell’art. 15 del C.G.S.. In data 11.12.2017 il Presidente dell’A.S.D. Laurenziana denunciava al Presidente del C.R. Toscana che, nel corso della gara del Campionato di II Categoria Casellina / Laurenziana disputata in data 10.12.2017, il proprio Calciatore era stato colpito da uno spettatore che, dapprima sconosciuto, veniva successivamente identificato per essere l’Allenatore della Società Casellina, Rotondi Massimiliano, a quella data colpito da squalifica. A sua volta il G.S.T. della Toscana, esaminati gli atti della gara sopra indicata, rilevava l’episodio e, non avendo a quel momento elementi utili all’identificazione dell’aggressore, disponeva, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 30 del 14.12.2017, la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. L’Ufficio, incardinato il procedimento, riceveva le dichiarazioni del denunciante, dei due tesserati coinvolti nell’episodio ed acquisiva la denuncia-querela presentata dal Calciatore Andrea Bassolino nei confronti dell’Allenatore Massimiliano Rotondi, nonché il provvedimento di D.A.S.P.O. emesso a carico di quest’ultimo dal Questore di Firenze, con la relativa convalida emessa dal Tribunale di Firenze. Accertato, tramite tali atti, lo svolgersi degli avvenimenti, la Procura Federale dava comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini ai Tesserati Rotondi e Bassolino, nonché ai legali rappresentanti delle Società Casellina e Laurenziana, i quali ultimi definivano i contesti che li riguardavano in applicazione di quanto disposto dall’art. 32 sexies del C.G.S.. Esaurita tale fase procedimentale la Procura ha deferito i tesserati Rotondi e Bassolino a questo Tribunale il quale ha disposto che la discussione avvenisse nella data odierna, dandone rituale comunicazione agli interessati.

Deferimento della Procura Federale a carico di: – Rotondi Massimiliano, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Accompagnatore avente anche le funzioni di Allenatore della Società U.S.D. Casellina, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; – Bassolino Andrea, Calciatore tesserato per la Società A.S.D. Laurenziana, per la violazione dell’art. 15 del C.G.S.. In data 11.12.2017 il Presidente dell’A.S.D. Laurenziana denunciava al Presidente del C.R. Toscana che, nel corso della gara del Campionato di II Categoria…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24/04/2019 – Delibera – Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti della Società U.S.D. Virtus Poggioletto alla quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 4, c. 2, del C.G.S. per aver alcuni calciatori della Categoria Allievi della Società profferito frasi offensive nei confronti del D.G. della gara Ricortola/Pietrasanta Calcio disputata, in data 9/12/2017, nell’ambito del Campionato provinciale Giovanissimi. L’Arbitro della gara Ricortola / Pietrasanta Calcio, disputata in data 9.12.2017 per il Campionato Giovanissimi organizzato dalla Delegazione Provinciale di Massa Carrara, ha indicato sul proprio rapporto che alcuni calciatori della squadra Allievi della Società Virtus Poggioletto lo hanno ripetutamente offeso nel corso della gara che stava arbitrando. Nessuno di detti Calciatori, presenti all’esterno del terreno di gioco perché in attesa di disputare la propria gara, è stato identificato ma ne è stata riconosciuta l’appartenenza sportiva alla Società Poggioletto in virtù delle divise sociali da essi indossate. Il G.S. Territoriale, nell’impossibilità di comminare singole sanzioni, ha trasmesso, per quanto di competenza, gli atti alla Procura Federale la quale, dopo aver ascoltato l’Arbitro e cinque tesserati della Società Poggioletto, ha disposto il deferimento. Rilevata l’esistenza in atti della comunicazione della conclusione delle indagini, il Collegio ha convocato le parti per la data odierna accertando la presenza della Procura Federale in persona del Sostituto Avvocato Marco Stefanini, mentre nessuno è presente per la Società Virtus Poggioletto. In apertura di dibattimento il rappresentante della Procura Federale, affermando essere il deferimento fondato perché basato sulle dichiarazioni rese dal D.G. in sede di rapporto gara, chiede che alla Società venga inflitta la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 300,00 (trecento).

  Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti della Società U.S.D. Virtus Poggioletto alla quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 4, c. 2, del C.G.S. per aver alcuni calciatori della Categoria Allievi della Società profferito frasi offensive nei confronti del D.G. della gara Ricortola/Pietrasanta Calcio disputata, in data 9/12/2017, nell’ambito del Campionato provinciale Giovanissimi. L’Arbitro della gara Ricortola / Pietrasanta Calcio, disputata in data 9.12.2017 per il Campionato Giovanissimi organizzato dalla Delegazione Provinciale…

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