Decisioni di giustizia sportiva

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 11.07.2018 a carico di: MICCICHE’ Davide Fabio, calciatore della ACD Sedriano, per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver giocato nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano, malgrado dovesse scontare una giornata di squalifica BURATTINI Marco, Dirigente della società ACD Sedriano, in qualità di Dirigente Accompagnatore della squadra ACD Sedriano per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 6 e 8 del CGS per aver sottoscritto la distinta di partecipazione del calciatore Miccichè nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica; CERNIVIVO Antonio, in qualità di allenatore della ACD Sedriano per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver schierato in campo nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano il calciatore Miccichè Davide Fabio malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica; CARDAMONE Francesco, in qualità di Presidente della ACD Sedriano, per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver consentito e/o comunque non avere impedito che il calciatore Miccichè Davide Fabio giocasse la partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano, malgrado il suddetto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica; ACD SEDRIANO, in quanto dai comportamenti contestati consegue ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS la responsabilità diretta e oggettiva della predetta società.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 11.07.2018 a carico di: MICCICHE’ Davide Fabio, calciatore della ACD Sedriano, per aver violato i doveri di osservanza delle norme federali e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver giocato nella partita di Coppa Lombardia del 27.8.2017 U.S. Settimo Milanese Calcio/ASD Sedriano, malgrado dovesse scontare una giornata di squalifica BURATTINI Marco, Dirigente della…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 9 luglio 2018 a carico di: – GALUPPO Giancarlo, all’epoca dei fatti Presidente della ASD VANZAGHELLESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, in ragione del mancato rispetto della normativa in materia di trasferimento e tesseramento dei calciatori e del dovere/potere di vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI Giorgio, avendo il Presidente provveduto a firmare in bianco, senza i dovuti controlli e senza la presenza del calciatore FALZETTI sia la lista di trasferimento in favore della FC CARIOCA sia la lista di trasferimento in favore della CADREZZATESE, anche in considerazione del fatto che quest’ultimo documento federale riporta la firma apocrifa del calciatore FALZETTI (la firma disconosciuta dal calciatore, appare evidentemente difforme da quella che appartiene al FALZETTI) e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – DE SILVESTRO Stefano, all’epoca dei fatti Presidente della CADREZZATESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, per mancata vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI e per aver consentito che il trasferimento venisse trattato dal sig. AUTOVINO Giuseppe non tesserato per la CADREZZATESE, e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – GAMBERINI Stefano, all’epoca dei fatti Vice Presidente della CADREZZATESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, per mancata vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI e per aver consentito che il trasferimento venisse trattato dal sig. AUTOVINO Giuseppe non tesserato per la CADREZZATESE e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – AUTOVINO Giuseppe, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, per aver svolto attività in favore della CADREZZATESE nel trasferimento del calciatore FALZETTI, senza essere tesserato per quest’ultima e comunque senza aver messo in atto i dovuti controlli sulla documentazione relativa al trasferimento, – FALZETTI Giorgio, all’epoca dei fatti tesserato per la FC CUASSESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – ASD VANZAGHELLESE 1970, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento del proprio tesserato, sig. Giancarlo GALUPPO; – ASD CADREZZATESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento dei propri tesserati, DE SILVESTRO e GAMBERINI;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 9 luglio 2018 a carico di: – GALUPPO Giancarlo, all’epoca dei fatti Presidente della ASD VANZAGHELLESE,  per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, in ragione del mancato rispetto della normativa in materia di trasferimento e tesseramento dei calciatori e del dovere/potere di vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI Giorgio, avendo il Presidente provveduto a firmare…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 12/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 giugno 2018 a carico di BRAMBILLA Agostino, Presidente della società ASD AGNADELLO Calcio 2011, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 39, commi 1 – 2 e 40 comma 4 NOIF per aver effettuato in data 14.1.2018 il tesseramento del calciatore MIGLIARESE Anthony, allorquando lo stesso era già tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società ASD NEW VIDI TEAM, inoltrando alla FIGC una richiesta recante quale nome di battesimo MIGLIARESE Antony in luogo di Anthony, un numero di codice fiscale diverso ed apponendo un firma apocrifa in calce a tale richiesta; MIGLIARESE Anthony, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 39, commi 1 – 2 e 40 comma 4 NOIF per aver disputato nelle file della società ASD AGNADELLO CALCIO 2011, tre gare del campionato di terza Categoria stagione sportiva 2017/2018 in posizione irregolare; ASD AGNADELLO CALCIO 2011, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 giugno 2018 a carico di BRAMBILLA Agostino, Presidente della società ASD AGNADELLO Calcio 2011, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 39,  commi 1 – 2 e 40 comma 4 NOIF per aver effettuato in data 14.1.2018 il tesseramento del calciatore MIGLIARESE Anthony, allorquando lo stesso era già tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società ASD NEW VIDI TEAM, inoltrando alla FIGC una richiesta recante quale…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 12/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 19 giugno 2018 a carico di – MUSSO Sandro, Presidente del MANTOVA FC Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 40 comma 3 NOIF, per aver omesso, nel tesseramento del sig. Zanforlini Luigi, ogni necessaria diligenza inerente la regolarità del tesseramento stesso, all’epoca minore di anni 16, non residente da almeno 6 mesi nella Regione Lombardia e sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga; – ZANFORLINI Luigi della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 40 comma 3 NOIF, in relazione all’art 40 comma 3 NOIF, per essere stato tesserato per la società Mantova FC srl, disputando 31 gare ufficiali – MANTOVA FC SRL, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento dei propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 19 giugno 2018 a carico di – MUSSO Sandro, Presidente del MANTOVA FC Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 40 comma 3 NOIF, per aver omesso, nel tesseramento del sig. Zanforlini Luigi, ogni necessaria diligenza inerente la regolarità del tesseramento stesso, all’epoca minore di anni 16, non residente da almeno 6 mesi nella Regione Lombardia e sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga; – ZANFORLINI…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 02/08/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 6 giugno 2018 a carico di -CERCHI Davide, Presidente della società ASD SAN BENEDETTO PO, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione al paragrafo 9.5 del CU n. 1 del SGS 2016/2017, nonché all’ art. 14 comma 2, art. 18 comma 1, art. 25, comma 3 e art. 28 comma 1 del Regolamento del SGS, art. 31 comma 3 delle NOIF e art. 10 commi 2 e 4 del CGS, per aver organizzato sotto l’egida di altra società un torneo senza la prescritta autorizzazione federale, facendo partecipare, in posizione irregolare, tesserati cat. Giovanissimi, della società US GOVERNOLESE in mancanza di nulla osta; – MAZZOCCHI Paolo, CERCHI Sebastiano, PINOTTI Lorenzo, GIAVAZZI Andrea, MARGONARI Michael, SAVASI Leonardo, CAVALLETTI Riccardo, MAGRI Lorenzo, MENEGAZZO Riccardo, AZZALIN Andrea, PEGORARI Stefano, LOFFREDO Alessandro, CARAMANTI Gabriele, calciatori tesserati per la US GOVENOLESE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione al paragrafo 9.5 del CU n. 1 del SGS 2016/2017, nonché all’ art. 14 comma 2, art. 18 comma 1, art. 25, comma 3 e art. 28 comma 1 del Regolamento del SGS, art. 31 comma 3 delle NOIF, art. 10comma 1,2 e 4 del CGS per aver partecipato, in costanza di tesseramento con la società US GOVERNOLESE, ad un torneo non autorizzato nelle fila della società ASD SAN BENEDETTO PO in posizione irregolare perché privi del necessario titolo; – ASD SAN BENEDETTO PO a titolo di responsabilità diretta e ed oggettiva, ex art 4 comma 1 e 2, del CGS per l’attività del proprio Presidente Cerchi Davide, nonché per l’operato dei giocatori deferiti.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 6 giugno 2018 a carico di -CERCHI Davide, Presidente della società ASD SAN BENEDETTO PO, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione al paragrafo 9.5 del CU n. 1 del SGS 2016/2017, nonché all’ art. 14 comma 2, art. 18 comma 1, art. 25, comma 3 e art. 28 comma 1 del Regolamento del SGS, art. 31 comma 3 delle NOIF e art. 10 commi 2 e 4 del CGS, per…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 02/08/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 18 aprile 2018 a carico di BORRONI Jacopo, all’epoca dei fatti dirigente della società MOTTA VISCONTI, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, per avere accompagnato all’insaputa della società MOTTA VISCONTI alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso la società GS CALVIGNASCO ASD senza il preventivo rilascio del nulla osta.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 18 aprile 2018 a carico di BORRONI Jacopo, all’epoca dei fatti dirigente della società MOTTA VISCONTI, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, per avere accompagnato all’insaputa della società MOTTA VISCONTI alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso la società GS CALVIGNASCO ASD senza il preventivo rilascio del nulla osta. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, – preso atto che il deferito…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 02/08/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 17 maggio 2018 a carico di – BISOGNO Giuseppe, Presidente della USD SPORTING LEB, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell’1.7.2014, per avere consentito e comunque non impedito alla propria segretaria, SENNA Silvana, di sottoscrivere un accordo economico con il tecnico della prima squadra superiore al massimale di Euro 1.000,00 stabilito dall’accordo LND AIAC di cui al CU di cui sopra; – LONGOBARDO Maurizio, all’epoca dei fatti Tecnico della USD SPORTING LEB, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell’1.7.2014, per avere sottoscritto l’accordo sopra menzionato;

  DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 17 maggio 2018 a carico di – BISOGNO Giuseppe, Presidente della USD SPORTING LEB, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell’1.7.2014, per avere consentito e comunque non impedito alla propria segretaria, SENNA Silvana, di sottoscrivere un accordo economico con il tecnico della prima squadra superiore al massimale di Euro 1.000,00 stabilito dall’accordo LND AIAC di cui al CU di cui…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 04 del 26/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 28 maggio 2018 a carico di 1) D’AMBROSIO Giovanni, Presidente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della squadra partecipante al Campionato di II Categoria al sig. PIOVERA Claudio, privo di necessaria abilitazione alla conduzione tecnica della predetta squadra, nonché per aver sottoscritto la distinta di 11 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il PIOVERA; 2) TRICHES Cristian, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di 10 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 3) CENDALI Gianluigi, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016 per avere sottoscritto la distinta di 2 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 4) FERRARIS Pietro Santino, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016 per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II° Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 5) CIARAVINO Stefano, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il Sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 6) UCCELLI Leonardo, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 7) la società ASD VIGEVANO CALCIO per rispondere a titolo responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascrivibili ai soggetti sopra indicati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 28 maggio 2018 a carico di 1) D’AMBROSIO Giovanni, Presidente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della squadra partecipante al Campionato di II Categoria al sig. PIOVERA Claudio, privo…

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