Gara del 24/ 9/2023 BASCIANO PONTEVOMANO – SANNICOLESE 2011 Il Giudice Sportivo – Visto il ricorso della A.S.D. SANNICOLESE 2011, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 0 a 0, in ragione del fatto che la A.S.D. BASCIANO PONTEVOMANO avrebbe fatto prendere parte all’incontro il sig. Di Carlantonio Federico, nato il 30.12.1992, il quale “risultava ancora in aggiornamento di posizione…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 05/10/2023 – Delibera – Gara del 24/ 9/2023 BASCIANO PONTEVOMANO – SANNICOLESE 2011
Gara del 24/ 9/2023 BASCIANO PONTEVOMANO – SANNICOLESE 2011 Il Giudice Sportivo – Visto il ricorso della A.S.D. Basciano Pontevomano, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 0 a 0, in ragione del fatto che la A.S.D. Sannicolese 2011 avrebbe fatto prendere parte all’incontro il sig. Di Carlantonio Federico, nato il 30.12.1992, il quale “risultava ancora in aggiornamento di posizione…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
DEFERIMENTO: – DEL SIG. PANFILO DAVIDE DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE I CALCIATORI SIG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI PARTECIPASSERO, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, ALLE SEGUENTI GARE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009: A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARA DEL 5.3.2023, S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DELL’11.3.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023; NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, CHE I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI PARTECIPASSERO AGLI INCONTRI SOPRA CITATI APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIG.RI LORENZO ALBERICO E AGOSTINO CIANTRA NATI NEL 2008 E CHE QUINDI POTEVANO PRENDERE PARTE ALLA COMPETIZIONE SPORTIVA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; – DEL SIG. LIDO ANTENUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO: A) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLE GARE A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LE DISTINTE DI GARA CONSEGNATE ALL’ARBITRO DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLE QUALI SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA E PER AVERE LO STESSO IN OCCASIONE DELLA GARA S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 11.3.2023, ANCH’ESSA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE È STATO INDICATO IL NOMINATIVO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DI TALI CALCIATORI AGLI INCONTRI APPENA CITATI, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLE GARE IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLE GARE IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE PERALTRO GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO AGLI INCONTRI SOPRA CITATI APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; B) LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 17.5.2023 E PER L’1.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. OSVALDO D’ALO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA ED ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALL’INCONTRO APPENA CITATO, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALE INCONTRO IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO ALL’INCONTRO SOPRA CITATO APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; – DEL SIG. GIANLUCA RICCI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARA DEL 5.3.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALL’INCONTRO APPENA CITATO, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALE INCONTRO IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO ALL’ INCONTRO SOPRA CITATO APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; – DEL SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, A) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO PARTECIPATO, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, ALLE GARE A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARADEL 5.3.2023, S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DELL’11.3.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, NONOSTANTE LO STESSO (NATO NELL’ANNO 2007) NON POTESSE PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; NONCHÉ PER AVER PARTECIPATO A TALI INCONTRI CON IL NOME DEL SIG. LORENZO ALBERICO UTILIZZANDO IL CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATO ALL’ARBITRO CON APPOSTA LA PROPRIA FOTOGRAFIA MA RECANTE LE GENERALITÀ DEL SIG. LORENZO ALBERICO, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEL CALCIATORE CHE HA PRESO PARTE ALLA GARA; B) LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 31.5.2023 E PER IL 6.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. GIORGIO ALTIERI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 31.5.2023 E PER IL 6.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. LORENZO ALBERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 24.5.2023 E PER IL 31.5.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. AGOSTINO CIANTRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 24.5.2023 E PER IL 31.5.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE VALIDAMENTE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. ROBERTO ROSSI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 17.5.2023 E PER L’1.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE VALIDAMENTE LA PROPRIA ASSENZA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI PANFILO DAVIDE DANIELE, LIDO ANTENUCCI, OSVALDO D’ALO, GIANLUCA RICCI, LORENZO MATTEO DI TULLIO, GIORGIO ALTIERI, LORENZO ALBERICO, AGOSTINO CIANTRA E ROBERTO ROSSI COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.
DEFERIMENTO: – DEL SIG. PANFILO DAVIDE DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 28/09/2023 – Delibera – Gara del 18/ 9/2023 CAPISTRELLO A.S.D. – VALLE PELIGNA
Gara del 18/ 9/2023 CAPISTRELLO A.S.D. – VALLE PELIGNA Il Giudice Sportivo – Con ricorso fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali la ASD Valle Peligna chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 0, deducendo che la ASD Capistrello avrebbe schierato in campo, dal minuto 10′ del secondo tempo, il calciatore Colangelo Simone, nato il 15.10.2008, con ciò contravvenendo alle norme federali che regolamentano l’impiego dei calciatori in relazione all’età…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 28/09/2023 – Delibera – Gara del 16/ 9/2023 PIANO DELLA LENTE – AMITERNINA SCOPPITO
Gara del 16/ 9/2023 PIANO DELLA LENTE – AMITERNINA SCOPPITO Il Giudice Sportivo – Visto il ricorso della SPD Amiternina Scoppito, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 5 a 0, per posizione irregolare del giocatore della ASD Piano della Lente sig. Cocozza Francisco, nato il 30.03.2000, che risulterebbe squalificato. – Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 21/09/2023 – Delibera – Gara del 17/ 9/2023 POLISPORTIVA CONTROGUERRA – BASCIANO PONTEVOMANO
Gara del 17/ 9/2023 POLISPORTIVA CONTROGUERRA – BASCIANO PONTEVOMANO Il Giudice Sportivo – esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 0; – constatato che al minuto 47′ del secondo tempo l’arbitro provvedeva ad espellere per doppia ammonizione il calciatore numero 13 della Soc. Basciano Pontevomano, Sig. Palandrani Luca, nato il 9.4.1990; – accertato, a seguito dei controlli esperiti con l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore Palandrani Luca, alla…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 21/09/2023 – Delibera – Gara del 16/ 9/2023 SCOPPITO – CERCHIO
Gara del 16/ 9/2023 SCOPPITO – CERCHIO Il Giudice Sportivo – esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 3 a 2; – constatato che al minuto 49′ del secondo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore numero 16 della Soc. Cerchio, Sig. MARA MOHAMED MAIITHI, nato il 2.3.2000; – accertato, a seguito dei controlli esperiti con l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore MARA MOHAMED MAIITHI, alla data della gara, non risulta…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 21/09/2023 – Delibera – Gara del 17/ 9/2023 PIANELLA 2012 – CUGNOLI
Gara del 17/ 9/2023 PIANELLA 2012 – CUGNOLI Il Giudice Sportivo – esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 1; – constatato che al minuto 17′ del primo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore numero 2 della Soc. Cugnoli, Sig. Costantini Alessandro, nato il 25.3.2005; – accertato, a seguito dei controlli esperiti con l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore Costantini Alessandro, alla data della gara, non risulta essere…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 18/09/2023 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DANILO RAPAGNANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA , PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI SIGG.RI MARCO DI GIOVANNI, GIAN MARCO DI RUGGIERO E LORENZO RICCI NONCHÉ PER AVERNE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, LA PARTECIPAZIONE NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA ALLE SEGUENTI GARE, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 DI SERIE D, E PRECISAMENTE: I CALCIATORI SIGG.RI MARCO DI GIOVANNI E GIAN MARCO DI RUGGIERO ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, MENTRE IL CALCIATORE SIG. LORENZO RICCI ALLA GARA UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023; NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, AI CALCIATORI APPENA CITATI DI SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA PRIVI DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITÀ ALLA STESSA; – DEL SIG. MARCO DI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, ENTRAMBE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; – DEL SIG. GIAN MARCO DI RUGGIERO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, ENTRAMBE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE DI SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; – DEL SIG. LORENZO RICCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLA GARA TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE DI SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI DANILO RAPAGNANI, MARCO DI GIOVANNI, GIAN MARCO DI RUGGIERO E LORENZO RICCI, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.
DEFERIMENTO: – DEL SIG. DANILO RAPAGNANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA , PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D.…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 14/09/2023 – Delibera – Gara del 10/ 9/2023 ATLETICO PASSO CORDONE – MONTEBELLO DI BERTONA
Gara del 10/ 9/2023 ATLETICO PASSO CORDONE – MONTEBELLO DI BERTONA Il Giudice Sportivo – esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 3; – constatato che al minuto 13′ del secondo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore numero 18 della Soc. Montebello di Bertona, Sig. KONE MADOU, nato il 20.12.1996; – accertato, a seguito dei controlli esperiti con l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore Kone Madou, alla…