Decisioni di giustizia sportiva

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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Sguerri Stefano, Presidente della Società U.S.D. Virtus Lignano, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2, del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Abderramman Mauden, Calciatore non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S. della violazione di cui all’art. 1 bis del c.g.s.in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo nonchè dell’art. 39 delle N.O.I.F.; – Saltapari Massimo, – Santini Marco, Dirigenti, per la contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F., – U.S.D. Virtus Lignano in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Sguerri Stefano, Presidente della Società U.S.D. Virtus Lignano, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2, del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Abderramman Mauden, Calciatore non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S. della violazione di cui all’art. 1 bis del c.g.s.in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo nonchè dell’art. 39 delle N.O.I.F.;…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di : Sitri Stefano, Direttore Sportivo nella Stagione Sportiva 2017/2018 della Società S.S. Antignano s.r.l. , al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 108 delle N.O.I.F.. Il Presidente della Società S.S. Antignano ha fatto pervenire al C.R.della Toscana, in data 3.5.2018, nota con la quale informava che il proprio D.S., Stefano Sitri, aveva al termine della stagione 2017/2018, sottoscritto le richieste di svincolo depositate presso la Società da tutti i calciatori tesserati per la categoria Juniores, senza che del fatto fossero a conoscenza nè il Presidente nè il Consiglio Direttivo. La nota veniva trasmessa alla Procura Federale, la quale, acquisite le copie delle richieste di svincolo ed ascoltati quattro Dirigenti della Società denunziante, ha disposto il deferimento in esame, dopo aver notificato al Sitri, senza ricevere alcun riscontro, l’avviso di conclusione delle indagini. E’ presente il Signor Stefano Sitri, assistito dal legale di fiducia, mentre la Procura Federale è rappresentata dal Dott. Giuseppe Patassini. Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Sitri tramite il proprio legale, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale il quale prevede infliggersi al Signor Sitri Stefano, sulla sanzione base di mesi 12 (dodici), l’inibizione a mesi 8 (otto) così ridotta per il rito.

  Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di : Sitri Stefano, Direttore Sportivo nella Stagione Sportiva 2017/2018 della Società S.S. Antignano s.r.l. , al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 108 delle N.O.I.F.. Il Presidente della Società S.S. Antignano ha fatto pervenire al C.R.della Toscana, in data 3.5.2018, nota con la quale informava che il proprio D.S., Stefano Sitri, aveva al termine della stagione 2017/2018, sottoscritto le richieste di svincolo depositate presso…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei Signori: – Falcini Simone, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39, 43 c. 1 e 6 delle N.O.I.F.; – Romanelli Stefano, Carraro David, Pepe Tommaso, Maestrelli Maurizio, Boneghi Matteo, Pucci Andrea, Bartolozzi Paolo , Marradi Usa Joleen, Pieri Christian, Nardini Mario, Maliterno Domenico, Romanelli Salvatore, Sgambato Alessio, – Dirigenti ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43 c, 1 e 6 delle N.O.I.F.. Tutti detti soggetti erano tesserati per la Società S.S.D.A.R.L. Real Vinci. – Kumuraku Erges, SayonSibide, Gueye Malick, Terreni Niccolò, Banard Mamadou Sadio, Banda Alphousseyni, Alphoussyni Diaffeh, Calciatori, non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti previsti dall’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S.. Viene inoltre deferita la Società S.S.D.A.R.L, Real Vinci a titolo di responsabiliutà diretta ed oggettiva come previsto dall’art. 4 ai commi 1 e 2 del C.G.S.. Il Comitato Regionale Toscano ha rilevato attraverso il proprio Centro Elaborazione Dati che, nel corso della stagione 2017/2018, i Calciatori sopraindicati hanno preso parte, in maniera differenziata, a ben 25 gare del Campionato di I categoria della Regione Toscana tra le fila della Società S.S.D.A.R.L Real Vinci,,. pur non esssendo tesserati per detta Società.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei Signori: – Falcini Simone, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39, 43 c. 1 e 6 delle N.O.I.F.; – Romanelli Stefano, Carraro David, Pepe Tommaso, Maestrelli Maurizio, Boneghi Matteo, Pucci Andrea, Bartolozzi Paolo , Marradi Usa Joleen, Pieri Christian, Nardini Mario, Maliterno Domenico, Romanelli Salvatore, Sgambato Alessio, – Dirigenti ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Spotti Giovanni, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Stigliano Lorenzo, Calciatore, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Fensi Franco, Dirigente, al quale vien contestata la violazione dell’art. 1bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F.. Tutti i suddetti soggetti erano tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. San Pierino la quale viene anch’essa deferita in applicazione del disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. La documentata segnalazione trasmessa dal C.R.T. in data 8 giugno 2018, concernente la irregolare partecipazione del Calciatore Lorenzo Stigliano alle gare disputate dalla Società San Pierino nelle date 30/9 – 4/11 – 25/11/2017, ha determinato la Procura Federale ad avviare e concludere le opportune indagini. In sede di ricezione dell’avviso della conclusione delle indagini il Presidente della Società eccepisce che la mancata richiesta di tesseramento è stata causata da un disguido e di avere agito in assoluta buona fede come dimostra il fatto che il Calciatore, contrariamente a quanto assunto dalla P.F., era stato sottoposto in data 13.9.2017 ai controlli sanitari, dei quali trasmette documentazione. Chiede quindi non procedersi nei confronti dei tesserati ed applicarsi unicamente nei confronti della Società “..l’ammenda più favorevole…”

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Spotti Giovanni, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Stigliano Lorenzo, Calciatore, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Fensi Franco, Dirigente, al quale vien contestata la violazione dell’art. 1bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Geraci Silvestro, Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S.D. Calcio Castelfiorentino, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 30, c. 2, dello Statuto Federale ed all’art. 15 del C.G.S.; nonchè dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c.2 del Regolamento della L.N.D.; Tomasulo Tommaso, Presidente, Cioni Paolo, Dirigente, Entrambi per la violazione dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c. 2 del Regolamento della L.N.D.; S.S.D. Calcio Castelfiorentino a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del C.G.S.. In data 15.12.2017 veniva stipulata tra il Calciatore Silvestro Geraci, da una parte, ed il Signor Paolo Cioni in rappresentanza della Società S.S.D. Calcio Castelfiorentino, dall’altra, una scrittura privata con la quale la Società Castelfiorentno prevedeva la corresponsione al Calciatore, della somma di € 4.000,00 (quattromila) a titolo di rimborso delle spese di trasferta.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Geraci Silvestro, Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S.D. Calcio Castelfiorentino, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 30, c. 2, dello Statuto Federale ed all’art. 15 del C.G.S.; nonchè dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c.2 del Regolamento della L.N.D.; Tomasulo Tommaso, Presidente, Cioni Paolo, Dirigente, Entrambi per la violazione dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c. 2 del Regolamento della L.N.D.; S.S.D.…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei Signori: – Campobassi Rino, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39, 43 c. 1 e 5, 61 c.1 e 5 delle N.O.I.F.; – Liotino Francesco, Giuseppe Scala, Beatrice Staccioli, Giuseppe Liotino, Eraldo Gjelaj, Dirigenti, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43 c, 1 e 6 delle N.O.I.F.. Tutti detti soggetti sono tesserati per la Società A.S.D. Real Cortenuova F.C.. – Wisdom Mamadou; Emanuel Ugwu, Steven Djdioi; Florin Luis Badulescu Saik; Saiku Dibba; Zacharia El Alami; Jaiteh Moussa; Shkelzen Kercuku; Vincenzo Assegnati, Calciatori, non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti previsti dall’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S.. Viene inoltre deferita la Società A.S.D. Real Cortenuova F.C.. a titolo di responsabiliutà diretta ed oggettiva come previsto dall’art. 4 ai commi 1 e 2 del C.G.S..

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei Signori: – Campobassi Rino, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39, 43 c. 1 e 5, 61 c.1 e 5 delle N.O.I.F.; – Liotino Francesco, Giuseppe Scala, Beatrice Staccioli, Giuseppe Liotino, Eraldo Gjelaj, Dirigenti, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico della Società A.S.D. Bibbiena chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni a norme federali commesse dall’Allenatore Marco Santoni. Il Presidente dell’A.S.D. Arezzo F.A. con nota in data 31.5.2018, indirizzata al G.S.T. della Toscana ed al C.R.T., lamentava che la Società A.S.D. Bibbiena in data 29 maggio – prima quindi della conclusione della stagione agonistica – comunicava sul proprio sito il tesseramento dell’Allenatore Marco Santoni, che prestava a quel momento attività ufficiale per la denunciante. Indicava ancora che la Società Bibbiena, tramite un proprio dirigente, aveva preso contatti con alcuni suoi calciatori al fine di indurli al trasferimento nelle proprie fila ed allegava all’esposto varia documentazione. Gli atti venivano immediatamente trasmessi dal G.S.T. alla Procura Federale la quale provvedeva ad acquisire in data 20.12.2018 le dichiarazioni del denunciante, Signor Umberto Zerbini, il quale confermava quanto oggetto di segnalazione, precisando che verso la metà del mese di giugno il proprio calciatore Sodiq Mutiu Mathwe ha dichiarato di essere stato avvicinato dal Santoni che lo ha posto in contatto telefonico con persona indicata quale dirigente del Bibbiena.. Detto dirigente gli ha proposto il trasferimento presso quella Società. L’Ufficio ha quindi provveduto, seduta stante, ad ascoltare il calciatore Sodiq il quale, confermando integralmente quanto dichiarato dal Presidente Zerbini ha precisato che alcuni giorni dopo la telefonata il Santoni, accompagnato da Dirigenti del Bibbiena, si è recato a casa sua per rinnovargli con insistenza la richiesta di tesseramento per la squadra di detta Società E’ stato quindi ascoltato, in data 7.1.2019, l’Allenatore Marco Santoni il quale, dopo aver affermato che la pubblicazione della notizia del suo tesseramento per il Bibbiena era avvenuta a propria insaputa, ha confermato di essersi recato presso la casa del Calciatore Sodiq, unitamente al D.S. della Società Bibbiena, al fine di rinnovargli l’invito al tesseramento già rivoltogli. Su specifica domanda ha dichiarato, pur non ricordandolo con certezza, che ciò è avvenuto ai primi di luglio. Sulla base di tali dati la Procura Federale, rilevato che il Santoni con il proprio comportamento ha violato quanto previsto dall’arti 1 bis, c.1, del C.G.S., in relazione dell’oggi art. 37, c.1, del Regolamento del Settore Tecnico nonchè dell’odierno art. 40/1 del medesimo Regolamento, ha, previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini,, disposto il deferimento dell’Allenatore Marco Santoni alla C.D. presso il Settore Tecnico. La violazione contestata all’Allenatore comporta l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, del C.G.S. per cui la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società A.S.D. Bibbiena.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico della Società A.S.D. Bibbiena chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni a norme federali commesse dall’Allenatore Marco Santoni. Il Presidente dell’A.S.D. Arezzo F.A. con nota in data 31.5.2018, indirizzata al G.S.T. della Toscana ed al C.R.T., lamentava che la Società A.S.D. Bibbiena in data 29 maggio – prima quindi della conclusione della stagione agonistica – comunicava sul proprio sito il tesseramento dell’Allenatore…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Galloni Federico, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.; – Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Galloni. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara trasmetteva alla Procura Federale il rapporto della gara del Campionato Allievi Provinciali Atletico Carrara / S. Marco Avenza dallo stesso arbitrata in data 6/1/2018. Con esso l’ufficiale di gara segnalava di essere stato, a pochi minuti dal termine della gara, aggredito verbalmente con offese e minacce da un calciatore indossante la tenuta sportiva dei calciatori della Società Atletico Carrara dei Marmi, successivamente identificato nel Federico Galloni tesserato da detta Società per il Campionato Allievi che si trovava nel recinto contiguo al campo di gara, in attesa della disputa della gara successiva. La Procura Federale, dopo aver convocato inutilmente per ben due volte il Calciatore Galloni, ha disposto il presente deferimento sulla base della dichiarazione resa dall’Arbitro denunciante. Disposto il dibattimento per la data odierna, previa comunicazione alle parti, il Collegio dà atto delle presenza di: – La Procura Federale tramite il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Galloni Federico, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.; – Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Galloni. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara trasmetteva alla Procura Federale il rapporto della gara del Campionato Allievi Provinciali…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: – Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; – Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.; – della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall’art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S.; – Battaglini Riccardo, Dirigente della Società Atletico Piombino S.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 3 del C.G.S.; – della Società Atletico Piombino S.S.D. per la responsabilità oggettiva derivante dal comportamento di detto tesserato come disposto dal comma 2 dell’art. 4 del C.G.S.. In data 31.1.2018 la Segretaria del Settore Giovanile della Società Atletico Piombino S.S.D. segnalava al C.R.T., a nome di quell’Ente, l’opera di proselitismo posta in essere da dirigenti dell’A.S.D. Venturina Calcio – indicati negli Allenatori Lecci Stefano e Pistolesi Roberto – nei confronti di alcuni propri giovanissimi calciatori. A detti calciatori, chiamati direttamente a casa, sarebbe stata prospettata la possibilità di partecipare al Campionato Regionale di categoria. La nota veniva trasmessa, per la competenza prevista dall’art. 32 quinquies del C.G.S., alla Procura Federale la quale, acquisite le testimonianze di dirigenti di entrambe le Società, ha proposto, non ritenendo sufficienti le argomentazioni svolte a difesa dai dirigenti della Società Venturina conseguenti alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, a questo Tribunale il deferimento sopra rubricato ed alla C.D. presso il Settore Tecnico gli Allenatori di base Stefano Lecci e Roberto Pistolesi. Con il medesimo provvedimento viene altresì deferito il Dirigente della Società Atletico Piombino, Battaglini Riccardo, per non aver reiteratamente ottemperato alle convocazioni della Procura Federale.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: – Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; – Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.; – della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall’art. 4, ai…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 23 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell’art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. L’Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. Il successivo comma 3bis prevede: Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.

  23 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell’art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. L’Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società…

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