Decisioni di giustizia sportiva

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COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FERRARA AMERICO – GARA PALMESE 78 / SOLOFRA DEL 28.03.2009 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FERRARA AMERICO – GARA PALMESE 78 / SOLOFRA DEL 28.03.2009 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dal sig. Ferrara Americo, allenatore della società Palmese 78, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO HERAJON – GARA CASTEL S.LORENZO / HERAJON DEL 22.03.2009 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO HERAJON – GARA CASTEL S.LORENZO / HERAJON DEL 22.03.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura del referto arbitrale, che configura fonte privilegiata di prova, si evince chiaramente e senza ombra di dubbio che il calciatore Di Masi Ernesto ha…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL BOSCHESE – GARA REAL QUARTIERI ORIENTALI / REAL BOSCHESE DELL’8.03.2009 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL BOSCHESE – GARA REAL QUARTIERI ORIENTALI / REAL BOSCHESE DELL’8.03.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, questa C.D.T. ritiene che il rapporto tra l’effettiva entità dell’infrazione commessa e la sanzione trovi giusta corrispondenza nella squalifica fino al 30.04.2009…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ISIDORIANA – GARA OLIMPIQUE SALERNO / ISIDORIANA DEL 29.03.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ISIDORIANA – GARA OLIMPIQUE SALERNO / ISIDORIANA DEL 29.03.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Infatti, dalla lettura del referto arbitrale si evince che il calciatore Zucaro Alfonso ha assunto un atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Deve, dunque, ritenersi congrua…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SEI DO KAN – GARA BAIANO / ACLI SEI DO KAN DEL 23.03.2009 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SEI DO KAN – GARA BAIANO / ACLI SEI DO KAN DEL 23.03.2009 – ATT. MISTA La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Acli Sei Do Kan in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANT’EGIDIO – GARA BELVEDERE C5 / SANT’EGIDIO DEL 28.03.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANT’EGIDIO – GARA BELVEDERE C5 / SANT’EGIDIO DEL 28.03.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sant’Egidio, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in ordine alla gara in epigrafe, preso atto che il direttore di gara, nonostante convocato due volte,…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. GIOVANNI DESIATO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS ALBA SAN NICOLA), EX ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÈ DEGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE ED ART. 10, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. FRANCESCO D’ALONZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PIGNATARO CALCIO), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 53 COMMI 2 E 6 NONCHE’ ALL’ART. 5, COMMI 1 E 4 ED ART. 1, COMMA 3; A CARICO DELLA SOCIETÀ PIGNATARO CALCIO, EX ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. FRANCESCO D’ALONZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PIGNATARO CALCIO), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 53 COMMI 2 E 6 NONCHE’ ALL’ART. 5, COMMI 1 E 4 ED ART. 1, COMMA 3; A CARICO DELLA…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di RONCONE LUCIANO, all’epoca dei fatti, Dirigente della Soc. ASD FANSPORT PERO ed attualmente Vice Presidente della Società; di CAPUTO ANGELO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore, della stessa Società; della Soc. ASD FANSPORT PERO;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di RONCONE LUCIANO, all’epoca dei fatti, Dirigente della Soc. ASD FANSPORT PERO ed attualmente Vice Presidente della Società; di CAPUTO ANGELO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore, della stessa Società; della Soc. ASD FANSPORT PERO; per rispondere: • il primo ed il secondo della violazione di…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di: 1. Villa Achille, direttore sportivo della società ASD Enotria 1908, per la violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver chiesto il preventivo nulla osta alla società Opera, ai fini della partecipazione ad attività di allenamento per conto della società Enotria. di due giovani calciatori, Riccardo MAGGI e Lorenzo NOTARELLI; e per la violazione dell’art.10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver prestato osservanza alla disposizione che prevede che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori debbono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. 2. BIONDO Antonio, all’epoca dei fatti allenatore della squadra Enotria, per la violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di controllare volontariamente, o per negligenza, il mancato attestato di idoneità agonistica del giovane Riccardo Maggi; 3. MAGGI Riccardo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società Opera, oggi tesserato con il Rogoredo 84, per la violazione dell’art.1, comma 1, CGS, per aver partecipato ad un allenamento per conto della società Enotria, senza che fosse stato richiesto il preventivo nulla osta alla società di appartenenza e senza informare quest’ultima; 4. NOTARELLI Lorenzo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti e tuttora con la società Opera, per la violazione dell’art.1, comma 1, CGS, per aver partecipato ad un allenamento per conto della società ENOTRIA, senza che fosse stato richiesto il preventivo nulla osta alla società di appartenenza e senza informare quest’ultima; 5. Soc. ASD Enotria 1908, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza della violazione ascritte ai propri tesserati, così come sopra descritte.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di: 1. Villa Achille, direttore sportivo della società ASD Enotria 1908, per la violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver chiesto il preventivo nulla osta alla società Opera, ai fini della partecipazione ad attività di allenamento per conto della società…

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