COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL AIROLA – GARA REAL AIROLA / MORCONE DEL 21.2.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. In effetti, dagli accertamenti esperiti e dalla documentazione in fascicolo, non è emerso alcun elemento nuovo, idoneo a motivare la squalifica inflitta, a carico del calciatore Guida Marco,…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO 24 MAGGIO 1999 Q4 – GARA 24 MAGGIO 1999 Q4 / SAN MARZANO S.C. 81 DEL 14.2.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO 24 MAGGIO 1999 Q4 – GARA 24 MAGGIO 1999 Q4 / SAN MARZANO S.C. 81 DEL 14.2.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. La reclamante ha proposto opposizione avverso la squalifica del calciatore Stanzione Giuseppe fino al 13.5.2009. Pur emergendo la negatività…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SEDNA 2006 – GARA G.A. S. BARTOLOMEO / SEDNA 2006 DELL’11.01.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SEDNA 2006 – GARA G.A. S. BARTOLOMEO / SEDNA 2006 DELL’11.01.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. In particolare, rilevato i motivi del reclamo, considerato che la condotta tenuta dal calciatore Carratù Massimo, nei confronti del direttore di gara, è da derubricare…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PALMESE 78 IN ORDINE ALLE SEGUENTI GARE – PROMOZIONE: BISACCESE / PALMESE 78 DEL 5.10.2008 REAL SUESSOLA / PALMESE 78 DEL 19.10.2008 LUOGOSANO / PALMESE 78 DEL 25.10.2008
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PALMESE 78 IN ORDINE ALLE SEGUENTI GARE – PROMOZIONE: BISACCESE / PALMESE 78 DEL 5.10.2008 REAL SUESSOLA / PALMESE 78 DEL 19.10.2008 LUOGOSANO / PALMESE 78 DEL 25.10.2008 La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del legale incaricato, la società reclamante, che ne aveva presentato rituale richiesta; preso…
COMITATO REGIONALE SICILIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Bombara Maurizio (Presidente Pol. Victoria) 2) Pol. Victoria Procedimento 200/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Bombara Maurizio (Presidente Pol. Victoria) 2) Pol. Victoria Procedimento 200/A Considerato che la Procura Federale con nota 4905/181 del 26 Febbraio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1)…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di : Sig. Domenico ANDREOLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti U.S. Paolana), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S., dei Sigg. DODARO Annunziato, SCARAMUZZO Ferdinando Vincenzo; GUERRIERO Francesco; TORCHIARO Michele; CASTROVILLARI Alfonso per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F. nonché la società F.C. CALCIO ACRI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di : Sig. Domenico ANDREOLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti U.S. Paolana), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S., dei…
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 31/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore Daniele PANICO (A.S.D. MOSSA); del Sig. Paolo CECOTTI, Dirigente Accompagnatore A.S.D. MOSSA nonché della Società Sportiva A.S.D. MOSSA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 31/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore Daniele PANICO (A.S.D. MOSSA); del Sig. Paolo CECOTTI, Dirigente Accompagnatore A.S.D. MOSSA nonché della Società Sportiva A.S.D. MOSSA Il deferimento. Con Raccomandata dd 22.01.2009 ai sensi dell’art. 32 c. 4 del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva i seguenti soggetti al giudizio…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di D’ADDA Gianpaolo, CORTI Mario, società US STEZZANESE, ZARELLA Nicola, PICCIN Gianluigi, PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio, per rispondere: • D’ADDA Gianpaolo e CORTI Mario della violazione di cui all’art.3, comma 1 CGS, in relazione al punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008 per aver organizzato, il primo in qualità di Presidente e il secondo in qualità di Rappresentante del Settore Giovanile della US STEZZANESE, due “provini” o “raduni selettivi” vietati per la categoria Pulcini, nelle date del 24.02.2008 e 09.03.2008, facendovi partecipare n.5 giocatori del US CISERANO che aveva espressamente negato il proprio nullaosta; • US STEZZANESE della violazione dell’art.4 comma 1 e 2 CGS avendo responsabilità diretta e responsabilità oggettiva per le condotte antiregolamentari sopra descritte di propri dirigenti e tesserati; • PICCIN Gianluigi e ZARELLA Nicola della violazione dell’art.10, comma 1 CGS e del punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008, per aver contribuito all’organizzazione dei predetti provini della US STEZZANESE, il primo in qualità di allenatore dei Pulcini del US CISERANO e il secondo in qualità di vice allenatore dei Giovanissimi Regionali della US STEZZANESE; • PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio della violazione dell’art.1, comma 1 CGS per aver partecipato ai predetti due provini della US STEZZANESE quali calciatori Pulcini dell’US CISERANO.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di D’ADDA Gianpaolo, CORTI Mario, società US STEZZANESE, ZARELLA Nicola, PICCIN Gianluigi, PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio, per rispondere: • D’ADDA Gianpaolo e CORTI Mario della violazione di cui all’art.3, comma 1 CGS, in relazione al punto 4 del…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1)BERGAMASCHI Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.23 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver vigilato, in qualità di legale rappresentante della Società GSD VIDEOTON 1990 Calcio a 5, affinché venisse impedita la falsificazione della tessera intestata al signor Giordano Brazzoli, nonché per non aver impedito, e comunque vigilato, affinché il signor Valente Massimo prestasse la propria attività in favore della medesima Società nell’ambito della stagione agonistica 2007-2008; 2)VALENTE Massimo, all’epoca dei fatti tesserato come arbitro presso la Sezione AIA di Crema, ma con funzioni di allenatore in via di fatto e dirigente della prima squadra della GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40, comma 4° Lett. b) del Regolamento AIA, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di arbitro tesserato presso la Sezione AIA di Crema nella stagione agonistica 2007-2008 ha indebitamente svolto attività tecnico-dirigenziale in favore della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, accedendo in panchina nella gara del 18.02.2008 mediante l’esibizione della tessera contraffatta intestata al signor Giordano Brazzoli eludendo in modo fraudolento la verifica operata preventivamente dal direttore di gara dei soggetti abilitati a prendere parte alla suddetta gara; 3)GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.4, 1° Comma, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1)BERGAMASCHI Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.23 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver vigilato, in qualità…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di BONALI Daniele e della società ASD ZACCARIA pe la violazione il primo dell’art.1 del CGS in relazione dell’art.5 commi 1 e 4 del CGS per aver formulato pubblicamente giudizi ed affermazioni gravemente lesive di soggetti ed organi operanti nell’ambito Federale ed in particolare del GS del CRL, e la seconda in relazione all’art.4 commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle dichiarazioni rese dal BONALI.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di BONALI Daniele e della società ASD ZACCARIA pe la violazione il primo dell’art.1 del CGS in relazione dell’art.5 commi 1 e 4 del CGS per aver formulato pubblicamente giudizi ed affermazioni gravemente lesive di soggetti ed organi operanti nell’ambito Federale ed in particolare del GS del…