Decisioni di giustizia sportiva

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C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 06/10/2022 – Delibera – Proc.1882/517 pfi21-22/PM/mf del 25.07.2022 (Campionato Di Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.ra Anna Pagnotta all’epoca dei fatti Vice presidente per la società ASD Matteo Football King; violazione dell’art.4 comma 1 e 39 del CGS, per avere la stessa, alla fine della gara Asd Matteo Football King – Asd Sangiovannese Calcio del 30.01.2022 valida per il campionato di Seconda Categoria s.s. 2021-2022 del C.R. Campania, proferito nei confronti della sig.ra Sara Maaroufi, Vice Presidente della Asd Giovannese Calcio. La Società ASD Matteo Football King a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art .6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dalla sig.ra Anna Pagnotta così come descritta in precedenza.

Proc.1882/517 pfi21-22/PM/mf del 25.07.2022 (Campionato Di Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.ra Anna Pagnotta all’epoca dei fatti Vice presidente per la società ASD Matteo Football King; violazione dell’art.4 comma 1 e 39 del CGS, per avere la stessa, alla fine della gara Asd Matteo Football King – Asd Sangiovannese Calcio del 30.01.2022 valida per il campionato di Seconda Categoria s.s. 2021-2022 del C.R. Campania, proferito nei confronti della sig.ra Sara Maaroufi, Vice Presidente della…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 15/09/2022 – Delibera – Proc.19857/406 pfi21-22/PM/rn del 16.06.2022 (Campionato 2^ Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Eros Guerriero, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Fcd Hellas Taurasi per la violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, determinato la anticipata fine del predetto incontro per il venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa dello stesso; in particolare il sig. Guerriero, sul finire del secondo tempo, entrava in campo dapprima esortando con gesti plateali la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco e successivamente invitando alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio; Sig. Stefano Scarpa calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi, violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Francesco Russo, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Antonio De Stefano, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: della violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Angelo Lorenzo D’Amato, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Rolando Carullo, allenatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi con la qualifica di dirigente allenatore: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano ed Angelo Lorenzo D’Amato, determinato la anticipata fine del predetto incontro per il venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa dello stesso; in particolare il sig. Carullo, sul finire del secondo tempo esortava alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio per far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; la società Asd Fcd Hellas Taurasi a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.19857/406 pfi21-22/PM/rn del 16.06.2022 (Campionato 2^ Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Eros Guerriero, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Fcd Hellas Taurasi per la violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 15/09/2022 – Delibera – Proc.20293/449 pfi21-22/PM/rn del 22.06.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Stefano Squitieri, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D.della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management” ed in concorso con il sig. Valentino Viviani, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il sig. Valentino Viviani, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021- 2002, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management” ed in concorso con il sig. Stefano Squitieri, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il sig. Domenico Strianese, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Aversa 1925: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società A.S.D. Real Aversa 1925 nella stagione sportiva 2021 – 2022, dell’opera del Sig. Valentino Viviani, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. New Maryrosy A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management”; la società S.c. New Maryrosy A.s.d. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sigg.ri Stefano Squitieri e Valentino Viviani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.20293/449 pfi21-22/PM/rn del 22.06.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Stefano Squitieri, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D.della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management” ed in concorso con il sig. Valentino Viviani, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 02/09/2022 – Delibera – ERRATA CORRIGE C.U. N. 1/TFT DEL 1 Settembre 2022 pag.3 Proc.188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.06.2022 (Campionato Regionale Under 17).

ERRATA CORRIGE C.U. N. 1/TFT DEL 1 Settembre 2022 pag.3 Proc.188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.06.2022 (Campionato Regionale Under 17). Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Francesco Contini la squalifica fino al 30/11/2022; il calciatore Giacchino Piscopo la squalifica fino al 30/11/2022; il calciatore Christian Cassettino mesi (1) uno di squalifica; il calciatore Giuseppe Canneva la squalifica fino al 30/11/2022…..OMISSIS…….. Così deciso in Napoli, in data…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 1/TFT del 01/09/2022 – Delibera – Proc.188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.06.2022 (Campionato Regionale Under 17). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Maurizio Testa, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Gioventù Partenope della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito al Sig. Christian Cassettino, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, lo svolgimento dell’attività di Operatore Sanitario (massaggiatore) della squadra Under 17 della società A.S.D. Gioventù Partenope nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo. Sig. Francesco Contini calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope, della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello che svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di venti giorni salvo complicazioni; -il sig. Giacchino Piscopo, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello, che in quell’occasione svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di giorni venti salvo complicazioni; – il sig. Giuseppe Canneva, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello che in quell’occasione svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di venti giorni salvo complicazioni – il sig. Christian Cassettino, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di operatore sanitario (massaggiatore) della squadra Under 17 della società A.S.D. Gioventù Partenope, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; – la sig.ra Paola Marinucci, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver fatto svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di allenatore della squadra Under 17 della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy al sig. Giuseppe De Nardo, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; – il sig. Giuseppe De Nardo, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Raffaele Sergio Academy con la qualifica di dirigente allenatore: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di allenatore della squadra Under 17 della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy, pur essendo sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; – la società A.s.d. Gioventu’ Partenope a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente Sig. Maurizio Testa, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati sigg.ri Christian Cassettini, Francesco Contini, Gioacchino Piscopo e Giuseppe Canneva, così come descritti tutti nei precedenti capi di incolpazione; – la società A.s.d. Raffaele Sergio Academy a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dalla propria presidente sig.ra Paola Marinucci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe De Nardo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.06.2022 (Campionato Regionale Under 17). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Maurizio Testa, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Gioventù Partenope della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito al Sig. Christian Cassettino, nel corso della stagione sportiva…

C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/CSAT del 22/12/2022 – Delibera – Gara– Buonabitacolo Soccer / Asd Sporting Celle del 3.12.2022 – Campionato Terza Categoria – SA.

  Gara– Buonabitacolo Soccer / Asd Sporting Celle del 3.12.2022 – Campionato Terza Categoria – SA.  Invero, con rituale reclamo , il sig. Lordi Pasquale, calciatore della società Buonabitacolo Soccer, impugnava la decisione del Gst , pubblicato sul C.U. n. 25 del 9/12/2022, con la quale lo stesso veniva squalificato per quattro (4) giornate per aver offeso il DDG al termine della gara in modo minaccioso. Deduceva il reclamante che il DDG lo aveva allontanato dal terreno di gioco per…

C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/CSAT del 22/12/2022 – Delibera – Gara– Buonabitacolo Soccer / Asd Sporting Celle del 3.12.2022 – Campionato Terza Categoria – SA.

Gara– Buonabitacolo Soccer / Asd Sporting Celle del 3.12.2022 – Campionato Terza Categoria – SA. Il calciatore Morriello Giuseppegerardo proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare, pubblicata sul C.U. n.25 del 9/12/2022 , della squalifica inflitta dal Gst per cinque (5) giornate avendo a fine gara lo stesso raggiunto il DDG nel parcheggio aggredendolo con gravi offese e minacce e costringendo il DDG a salire in macchina per evitare il contatto. Deduceva il reclamante che quanto riportato nel referto di…

C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/CSAT del 15/12/2022 – Delibera – Gara – Polisportiva Bisaccese/Castelpoto del 6.11.2022 – Campionato Promozione.

Gara – Polisportiva Bisaccese/Castelpoto del 6.11.2022 – Campionato Promozione. La società Asd Polisportiva Bisaccese 1927 ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Gst n.12/Gst del 15/11/2022 con il quale veniva inflitta alla reclamante la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 della partita Pol. Bisaccese- Castelpoto del 6/11/2022 valevole per la 9° giornata di campionato di Promozione del C.R. Campania 2022/23, girone “C”, oltre alla inibizione fino all’1/12/2022 nei confronti del dirigente accompagnatore Angelo Mariniello e della…

C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/CSAT del 15/12/2022 – Delibera – Gara – Football Club Atletico/Sport Casoria Futsal 2019 del 19.11.2022 – Campionato Calcio A5 serie C2 girone B.

Gara – Football Club Atletico/Sport Casoria Futsal 2019 del 19.11.2022 – Campionato Calcio A5 serie C2 girone B. Lo Sport Casoria Futsal 2019 proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per dieci gare effettive del proprio tesserato Cortese Vincenzo pubblicata sul C.U. 24/C5 del 24/11/2022. La reclamante ritiene eccessiva la squalifica richiedendone l’annullamento o in subordine la riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La Corte Sportiva, letti gli atti, rilevato che dalla lettura del referto risulta che il…

C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/CSAT del 08/12/2022 – Delibera – Gara – Micri Calcio /Polisportiva Puglianello del 13.11.2022 – Campionato Promozione, girone A.

  Gara – Micri Calcio /Polisportiva Puglianello del 13.11.2022 – Campionato Promozione, girone A. La società Asd Polisportiva Puglianello proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per 4 giornate inflitta al calciatore Mazzariello Pietro Maria dal Gst e pubblicata sul C.U. n.59 del 17/11/2022. Deduceva la società reclamante che la sanzione disciplinare andava rivisitata alla luce della reale dinamica dei fatti dal momento che quella descritta dal DDG non era assolutamente corrispondente alla realtà accaduta. Deduceva ancora la società reclamante che…

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