Decisioni di giustizia sportiva

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COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, SIG. BRUNO LUCIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ S.S.D. VIGOR CISTERNA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, SIG. BRUNO LUCIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ S.S.D. VIGOR CISTERNA PER RISPONDERE A…

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012Delibera della Commissione DisciplinareDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, SIG. -omissis – PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ US TERRACINA CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, SIG. -omissis – PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ US TERRACINA CALCIO PER RISPONDERE A…

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, SIG. FEDERICO COCULO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ SPORTING REAL POMEZIA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, SIG. FEDERICO COCULO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ SPORTING REAL POMEZIA PER RISPONDERE A…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 82 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CAMPAGNIA MAURO, tess. A.S.D. Borgonovo Calcio

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 82 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CAMPAGNIA MAURO, tess. A.S.D. Borgonovo Calcio Con nota 6.12.2011 n. 3684-1487, il Vice Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. il calc. CAMPAGNIA MAURO per rispondere, della violazione dell’ art. 1, comma 1,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: Sig.FIORILLO Antonio, dirigente dell’A.C.D. Piscopio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del giovane Arbitro Idà Bruno, determinando l’aggressione ai danni di quest’ultimo da parte di quattro sostenitori del Piscopio, di cui uno indossava la tuta della stessa Società, come meglio specificato nella parte motivata; la società A.C.D. PISCOPIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio dirigente Fiorillo Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale del 13 dicembre 2011.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: Sig.FIORILLO Antonio, dirigente dell’A.C.D. Piscopio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del giovane Arbitro Idà Bruno, determinando l’aggressione ai…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di: Sig. GUZZO Pierpaolo, calciatore;Sig.D’ANELLO Giuseppe, dirigente della società Belvedere; la società A.S. BELVEDERE; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per avere disputato nella S.S. 2011/2012, benché squalificato, la gara del campionato di 1^ Cat. Pietrafitta Calcio 2003 – Belvedere del 17.09.2011 nelle fila della società A.S. Belvedere; il secondo della violazione di cui all’art.1, in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. perché, quale dirigente accompagnatore della società Belvedere, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Pietrafitta Calcio 2003 – Belvedere del 17.09.2011, con ciò permettendo al sig. Guzzo Pierpaolo di giocare, sebbene squalificato; la Società A.S. Belvedere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S. nelle violazione ascritte ai propri tesserati e/o di soggetti comunque abbiano agito in suo conto ai sensi dell’art.1, comma 5, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale del 06 dicembre 2011.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di: Sig. GUZZO Pierpaolo, calciatore;Sig.D’ANELLO Giuseppe, dirigente della società Belvedere; la società A.S. BELVEDERE; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di: NAPOLI Pasquale, Presidente Us Falchi Maropati; ANSELMO Giorgio, dirigente della Us Falchi Maropati; ALIFFI Massimo Concetto, dirigente della Us Falchi Maropati; LUMICISI Francesco, dirigente della Us Falchi Maropati; MACRI’ Salvatore, dirigente della Us Falchi Maropati; la SOCIETA’Us FALCHI MAROPADI. Per rispondere 1) Il Sig. Napoli Pasquale, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 38, comma 1, 61, comma 1 e 66, comma 4, delle NOIF, per avere, nella sua qualità: A) consentito al Sig. Lumicisi Domenico, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla Us Falchi Maropati il 19/09/2010-26/09/2010-San Roberto/Falchi Maropati(distinta priva di data) e del 10/10/2010, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società; B) consentito al Sig. Giancotta Giuseppe, tecnico abilitato, di svolgere attività di allenatore per gli incontri disputati dalla Us Falchi Maropati il 30/10/2010-28/11/2010-12/12/2010-, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società, intervenuto solamente in data 17/12/2010; C) sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara della Us Falchi Maropati del 30/10/2010 – 28/11/2010 e 12/12/2010 nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Giancotta Giuseppe, inserito ed indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso non fosse, al momento,tesserato con la società; D) sottoscritto,consentito e, comunque, non impedito che nel foglio censimento della stagione 2010-2011 della Us Falchi Maropati, fosse inserito, quale allenatore, il nominativo del Sig. Lumicisi Domenico, pur non essendo mai stato in costanza di tesseramento con la società; 2) il Sig. Anselmo Giorgio della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle NOIF, per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte ufficiali di gara del 19/09/2010 – 26/09/2010 – San Roberto/Falchi Maropati (distinta priva di data) e del 10/10/2010 della società Us Falchi Maropati, nelle quali dichiarava, sotto la propria responsabilità, che il Sig. Lumicisi Domenico, inserito ed indicato quale tecnico della squadra, era regolarmente tesserato per tale funzione, malgrado,invece, lo stesso non fosse, al momento, in costanza di tesseramento con la società; 3-4-5) I Sigg. Aliffi Massimo Concetto, Lumicisi Francesco e Macrì Salvatore della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3, del CGS, per avere omesso di presentarsi, benché regolarmente convocati, avanti agli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C; 6) la società Us Falchi Maropati, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotte ascrivibili, al Presidente, ai tecnici ed ai dirigenti tutti, ai sensi dell’art. 4, commi l e 2, del CGS. Deferimento Vice Procuratore Federale del 23 novembre 2011.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di: NAPOLI Pasquale, Presidente Us Falchi Maropati; ANSELMO Giorgio, dirigente della Us Falchi Maropati; ALIFFI Massimo Concetto, dirigente della Us Falchi Maropati; LUMICISI Francesco, dirigente della Us Falchi Maropati; MACRI’ Salvatore, dirigente della Us Falchi Maropati; la SOCIETA’Us FALCHI MAROPADI. Per rispondere 1) Il Sig. Napoli Pasquale, della…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 DEL 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR MALVONE AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°186 DEL 23.05.11 VERTENZA N.6), EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. QUATTRINI FEDERICO, NONCHÉ’ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°119 DEL 31.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. DE MARCO ANGELO, NONCHE’ PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N 119 DEL 31.01.11, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ SPORTIVA ED IL PROPRIO GIOCATORE, SIG. TINO ALESSANDRO. NONCHE’ LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE CONSENTITO, OMETTENDO OGNI CONTROLLO AL RIGUARDO, CHE IL SIG. BARONE ADRIANO, ALL’EPOCA SEGRETARIO DELLA MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., INVIASSE A TESSERATI ED ORGANI FEDERALI LE MISSIVE DATATE 03.01.11, DI CUI AGLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE D’INDAGINE N°1, FOGLIO 2 E N.2° FOGLIO 2, CONTENENTI AFFERMAZIONI FALSE;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 DEL 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR MALVONE AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DI CUI AL C.U. N°186 DEL 23.05.11 VERTENZA N.6), EMESSA ALL’ESITO…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 84 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. WADIS PAESANTI GORINO Avverso squalifica per 8 giornate calc. CONVENTI RICCARDO e inibizione al 29.2.2012 dir.acc.uff. MANTOVANI TIZIANO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 24 del 14.12.2011 gara VILLANOVA – WADIS PAESANTI dell’11.12.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 84 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. WADIS PAESANTI GORINO Avverso squalifica per 8 giornate calc. CONVENTI RICCARDO e inibizione al 29.2.2012 dir.acc.uff. MANTOVANI TIZIANO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 24 del 14.12.2011 gara VILLANOVA – WADIS PAESANTI dell’11.12.2011 L’A.S.D. WADIS PAESANTI GORINO ricorre avverso i…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 83 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S.CAVOLA Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 21.12.2011 gara JUNIOR MONTALE – CAVOLA del 4.12.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 83 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S.CAVOLA Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 21.12.2011 gara JUNIOR MONTALE – CAVOLA del 4.12.2011 L’A.S.D. U.S.CAVOLA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento del Giudice Sportivo del C.R.E.R. che…

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