COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Calabrese Michele (Vice Presidente A.P.D. A.C. Novara 1965) Sig. Orlando Giuseppe Maria (Presidente A.P.D. A.C. Novara 1965) Sig. Milici Carmelo (Allenatore A.P.D. A.C. Novara 1965) Società A.P.D. A.C. Novara 1965 Procedimento 03/B La Procura Federale, con nota 10378/438pf10-11/AM/ma del 28 giugno 2011, ha deferito innanzi…
COMITATO REGIONALE SICILIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. De Pietro Giuseppe (Non Socio riconducibile società AS Acireale) Sig. Marchetti Alfio (non socio riconducibile alla società AS Acireale) AS Acireale Procedimento N. 12/B La Procura Federale con nota N° 1321 pf 09-10/GS/reg del 21/04/2011 debitamente notificata alle parti ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg. De Pietro Giuseppe e Marchetti Alfio non soci riconducibili alla società AS Acireale per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in riferimento agli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1, delle N.O.I.F. per aver firmato quale accompagnatori ufficiali distinte di gara del campionato Juniores delle stagioni sportive 2009/2010 inserendo nelle stesse tale Fichera Salvatore quale allenatore che al tempo dello svolgimento delle gare non risultava tesserato per la società AS Acireale ; la AS Acireale, per violazione di cui all’art.4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. De Pietro Giuseppe (Non Socio riconducibile società AS Acireale) Sig. Marchetti Alfio (non socio riconducibile alla società AS Acireale) AS Acireale Procedimento N. 12/B La Procura Federale con nota N° 1321 pf 09-10/GS/reg del 21/04/2011 debitamente notificata alle parti ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare…
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COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg.ri Pianelli Francesco, Lopez Francesco, Bevilacqua Matteo, Lo Negro Vincenzo, Cusimano Marco, Gullo Mario, Gullo Andrea, Buccafusco Stefano, Algozzino Salvatore, Gullo Andrea (ASD Trinakria C5) Società ASD Trinakria C5 (Pa) Proc. 1/B Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sicilia dal Presidente della PSG D. Madre Teresa di Calcutta, che lamentava l’avvenuta aggressione subita da propri calciatori ad opera di calciatori e tifosi della ASD Trinakria C5, alla fine della gara disputatasi a Palermo il 25/01/2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg.ri Pianelli Francesco, Lopez Francesco, Bevilacqua Matteo, Lo Negro Vincenzo, Cusimano Marco, Gullo Mario, Gullo Andrea, Buccafusco Stefano, Algozzino Salvatore, Gullo Andrea (ASD Trinakria C5) Società ASD Trinakria C5 (Pa) Proc. 1/B Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata al Giudice Sportivo Territoriale del C.R.…
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COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ZAPPALA’ CARMELO (Presidente dell’A.S.D. Giovanile Mascali) Società A.S.D. GIOVANILE MASCALI Procedimento 09/B Considerato che la Procura Federale con nota 1325 pf 09-10/GS/reg del 28 aprile 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. e la seconda per violazione dell’ art. 4 comma 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ZAPPALA’ CARMELO (Presidente dell’A.S.D. Giovanile Mascali) Società A.S.D. GIOVANILE MASCALI Procedimento 09/B Considerato che la Procura Federale con nota 1325 pf 09-10/GS/reg del 28 aprile 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo…
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COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PATTI GIUSEPPE Sig. BOSCO CLAUDIO Sig. IMBERGAMO ANTONINO Società U.S.D FAVARA CALCIO Procedimento 07/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/a pf 10-11 GS/reg del 04 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere i primi 3 delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61comma 1,delle NOIF e la società della violazione di cui all’art 4, comma 2, del C.G.S per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri Dirigenti.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PATTI GIUSEPPE Sig. BOSCO CLAUDIO Sig. IMBERGAMO ANTONINO Società U.S.D FAVARA CALCIO Procedimento 07/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/a pf 10-11 GS/reg del 04 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere…
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COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. IMBERGAMO ANTONINO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Sig. BOSCO CLAUDIO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Società U.S.D. FAVARA CALCIO Procedimento 06/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/b pf10-11/GS/reg del 05 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F i due dirigenti, la Società infine pera violazione i cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri dirigenti; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. IMBERGAMO ANTONINO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Sig. BOSCO CLAUDIO n.q. di Dirigente accompagnatore U.S.D. Favara Calcio Società U.S.D. FAVARA CALCIO Procedimento 06/B Considerato che la Procura Federale con nota 07/b pf10-11/GS/reg del 05 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate…
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COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. SANFILIPPO SALVATORE (Presidente Aquila Caltagirone) 2) Sig. FERRO ENRICO (Presidente ASD Junior Ramacca) 3) Sig. PAGLIA ANTONINO (Calciatore) 4) Sig. PAGLIA ANDREA (Calciatore) 5) Sig. ROMANO ANTONINO (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 6) Sig. IUDICA SALVATORE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 7) Sig. CERRI GIUSEPPE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 8) POLISPORTIVA AQUILA CALTAGIRONE 9) ASD JUNIOR RAMACCA Procedimento 05/B Considerato che la Procura Federale con nota N° 532/1199 pf 10-11/ del 21/07/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., per avere il Sig. Sanfilippo Salvatore (Presidente Aquila Caltagirone) omesso di verificare la legittimità del trasferimento di un giocatore proveniente da altra società; per avere il Sig. Ferro Enrico (Presidente ASD Junior Ramacca) rilasciato una lista di svincolo in bianco; per avere i calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea concorso nel raggiro diretto a procurarsi la lista di svincolo indebitamente, violando altresì l’art. 46, comma 6; per avere i Sig.ri Romano Antonino, Iudica Salvatore e Cerri Giuseppe, dirigenti accompagnatori delle società Aquila Caltagirone, violato l’art.4, comma 1, del CGS, in relazione all’art.46, comma 6, del C.G.S.; società sportive Aquila Caltagirone e ASD Junior Ramacca per avere violato gli articoli 4, commi 1 e 2, del C.G.S. e ai sensi dell’art. 46, comma 6, del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. SANFILIPPO SALVATORE (Presidente Aquila Caltagirone) 2) Sig. FERRO ENRICO (Presidente ASD Junior Ramacca) 3) Sig. PAGLIA ANTONINO (Calciatore) 4) Sig. PAGLIA ANDREA (Calciatore) 5) Sig. ROMANO ANTONINO (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 6) Sig. IUDICA SALVATORE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 7) Sig. CERRI GIUSEPPE (Dirigente…
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COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SANTAMARIA PIETRO Società ASD Licata1931 Procedimento 04/B Considerato che la Procura Federale con nota 149 pf 10-11 GS/reg del 13 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli all’ art. 32 comma 1 nonché art.4 comma 1.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SANTAMARIA PIETRO Società ASD Licata1931 Procedimento 04/B Considerato che la Procura Federale con nota 149 pf 10-11 GS/reg del 13 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma…
COMITATO REGIONALE PUGLIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, per rispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza per avere incontrato il dirigente della ASD Fasano, Vito Morisco, il giorno 27 gennaio 2011, al fine di alterare il risultato della gara in questione, così come descritto nella parte motiva; – il sig. Morisco Vito, dirigente della A.S. Fasano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.7 commi 1 per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver accettato di incontrare il calciatore De Camargo il giorno 27 gennaio 2011 in Bari e per aver tentato di ottenere che il medesimo alterasse, previo corrispettivo, con il proprio comportamento in campo il risultato della gara in questione a vantaggio della A.S. Fasano; – la società AS Fasano Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato; – la società ASD San Paolo Bari a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, per rispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza per avere incontrato il dirigente della ASD Fasano, Vito Morisco, il giorno 27 gennaio 2011, al fine di alterare il…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 06 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/7/2011 (prot. n.373/216pf10-11/AM/ma) nei confronti di: – Gabriele Totaro – Arbitro E.della Sez.AIA di Lecce; – Mengoli Pierpaolo -all’epoca Presidente della Soc.Pro Italia Galatina; – la società Pro Italia Galatina per rispondere – l’A.E. Gabriele Totaro, delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art.40, comma 3, lett. c) e h) del regolamento AIA, per non essersi comportato in modo corretto e trasparente omettendo di redigere in modo esaustivo e completo il referto di gara, evitando di annotarvi e di riferire al Presidente della Sezione AIA di Lecce (al quale si era limitato a raccontare solo della presunta irruzione subita nello spogliatoio) di aver ricevuto una tuta ed un cellulare da un Dirigente della Pro Italia Galatina, al termine dell’incontro Pro Italia Galatina – Orsa Maggiore Brindisi svoltosi il 25/4/2010, manifestando, in tal modo, l’intenzione di trattenere i beni ricevuti; -il sig. Mengoli Pierpaolo, presidente all’epoca dei fatti della Soc. Pro Italia Galatina, per la violazione dell’art.1 del C.G.S. per aver fatto dono all’arbitro al termine della gara con la Soc. Orsa Maggiore Brindisi di un telefonino e di una tuta; -la Soc. Pro Italia Galatina ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS per responsabilità diretta in conseguenza della violazione ascritta al suo presidente.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 06 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/7/2011 (prot. n.373/216pf10-11/AM/ma) nei confronti di: – Gabriele Totaro – Arbitro E.della Sez.AIA di Lecce; – Mengoli Pierpaolo -all’epoca Presidente della Soc.Pro Italia Galatina; – la società Pro Italia Galatina per rispondere – l’A.E. Gabriele Totaro, delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1,…