COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.25 a carico di: 1) Antonio FALBO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità,…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 24 a carico di: 1) il Dirigente MANCUSO Antonio, l’Allenatore TOLOMEO Vitaliano ed il calciatore DOLCE Davide, tesserati per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere sottaciuto, nel corso delle rispettive loro audizioni di avere riconosciuto nella persona del calciatore Albano Alessio il responsabile dell’aggressione subita dallo stesso Dolce Davide; 2) il calciatore DOLCE Davide, tesserato per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere effettuato una telefonata gravemente minacciosa al Presidente del ASD Serrese, signor Albano Salvatore, reclamando il saldo di alcuni rimborsi spese; 3)il calciatore ALBANO Alessio, tesserato per l’ASD Serrese, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere aggredito, per ritorsione, il calciatore dell’USD Real Catanzaro 1969, Dolce Davide, al suo arrivo con la propria squadra nei pressi dello stadio di Serra San Bruno (VV),colpendolo con un pugno ed alcuni calci; 4)il Presidente dell’USD REAL CATANZARO 1969, signora DE VENUTO Maria, ed il calciatore SMILES Pasquale, tesserato per l’ASD Raffaele Nicastro, in atto in prestito all’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S., per non essersi presentati alla due convocazioni disposte dall’Ufficio della Procura Federale, per essere ascoltati; 5)la Società USD REAL CATANZARO 1969, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Presidente De Venuto Maria ed ai tesserati Tolomeo Vitaliano, Mancuso Antonio, Dolce Davide e Smiles Pasquale; 6) la Società ASD SERRESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio calciatore Albano Alessio.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 24 a carico di: 1) il Dirigente MANCUSO Antonio, l’Allenatore TOLOMEO Vitaliano ed il calciatore DOLCE Davide, tesserati per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di: sig. MONTONE Attilio Cosma Damiano, Presidente della Soc. Spezzano Albanese; e della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE per rispondere: il primo delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro prima della partita con atteggiamento minaccioso e pronunciando, nell’occasione, con tono alterato al suo indirizzo frasi dal significato incomprensibile, ma comunque sempre con atteggiamento minaccioso; per non aver fatto nulla per impedire che il dirigente Gioello Luca, accompagnatore ufficiale della squadra, rivolgesse parole offensive nei confronti del direttore di gara minacciandolo, inoltre, con una pistola che sfilava dalla cinghia dei pantaloni poggiandola su un tavolino; la Soc. A.S. Spezzano Albanese per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di: sig. MONTONE Attilio Cosma Damiano, Presidente della Soc. Spezzano Albanese; e della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE per rispondere: il primo delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., per…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di: FORMICA Simone, calciatore della società A:S.D. FC Maratea; e della Soc. A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere: il primo della violazione degli artt.1,comma 1; 10, comma 6; 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara Enotria Tortora – Maratea valevole per il campionato Giovanissimi provinciali disputata in data 20.02.2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria e per avere sottoscritto la distinta in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza secondo le norme vigenti; la SOCIETA’ A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, comma.2, C.G.S. delle violazioni ascritte al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di: FORMICA Simone, calciatore della società A:S.D. FC Maratea; e della Soc. A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere: il primo della violazione degli artt.1,comma 1; 10, comma 6; 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere partecipato nella corrente stagione…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 21 a carico di: Sig PACIENZA Alfredo, dirigente Società AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione di cui all’art, 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 46, comma 6, del CGS, per aver tentato di far disputare la gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni al Sig. D’Ambra Pierluigi, non avente titolo, perché mai tesserato con la società Gigi Meroni e né con altre affiliate alla FIGC elencandolo nella distinta con il nominativo di Guaglionone Luigi; Sig PAPALEO Paolo Danilo, Calciatore della Società AS Gigi Meroni, con funzioni di accompagnatore ufficiale, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e dichiarato falsamente la dichiarazione in calce alla distinta di gara della sua squadra in cui attestava che tutti i calciatori in essa elencati erano regolarmente tesserati, mentre il sig. D’Ambra Pierluigi, trascritto con il falso nome di Guaglianone Luigi, non lo era; Sig D’AMBRA Pierluigi, collaboratore di fatto della AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 1 comma 5, del CGS perché mai tesserato con la società AS Gigi Meroni e né con altre affiliate alla FIGC ma soltanto collaboratore di fatto della predetta società, ha tentato di prendere parte alla gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni; SOCIETA’ AS GIGI MERONI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Dirigente Pacienza Alfredo, al Calciatore Papaleo Paolo Danilo ed al suo collaboratore di fatto, D’Ambra Pierluigi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS e della violazine ai sensi dell’art. 46, comma 6, per la tentata partecipazione alla gara, Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni dello predetto D’Ambra Perluigi, non avente titolo;
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 21 a carico di: Sig PACIENZA Alfredo, dirigente Società AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione di cui all’art, 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 46, comma 6, del CGS, per aver tentato di far disputare la gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni al Sig. D’Ambra Pierluigi,…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di: sig. LOIZZO Antonio a.e. associato alla Sezione A.I.A. di Cosenza; sig. Giuseppe GIALLO, all’epoca dei fatti Vicepresidente della soc. A.S.D. Santostefanese Calcio; della Soc. A.S.D. SANTOSTEFANESE CALCIO; per rispondere il primo della violazione di cui all’art.30 dello Statuto della F.I.G.C. in relazione all’art.15 del C.G.S., avendo violato l’obbligo di accettare la piena efficacia degli Organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C. nonché, della violazione di cui all’art.1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo in data 2.12.2007 aggredito verbalmente e fisicamente un arbitro effettivo della F.I.G.C. che lo aveva allontanato dal campo di giuoco nel corso della gara Belsito – Santostefanese da lui diretta nella stessa data; la Soc. A.S.D. Santostefanese Calcio per la violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S. per l’operato del proprio Vicepresidente munito di delega di rappresentanza.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di: sig. LOIZZO Antonio a.e. associato alla Sezione A.I.A. di Cosenza; sig. Giuseppe GIALLO, all’epoca dei fatti Vicepresidente della soc. A.S.D. Santostefanese Calcio; della Soc. A.S.D. SANTOSTEFANESE CALCIO; per rispondere il primo della violazione di cui all’art.30 dello Statuto della F.I.G.C. in relazione all’art.15 del C.G.S.,…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (624) – APPELLO DEL SIG. ELIO ASSISI (tesserato A.I.A. Sez. Vibo Valentia) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.d. territoriale presso il C.R. Calabria CU N°.153 del 31.5.2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (624) – APPELLO DEL SIG. ELIO ASSISI (tesserato A.I.A. Sez. Vibo Valentia) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.d. territoriale presso il C.R. Calabria CU N°.153 del 31.5.2011). Con atto del 24 febbraio 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi la…
COMITATO REGIONALE BASILICATA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 07 del 31/08/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 DEFERIMENTO SIGNOR CIOCIA FRANCESCO e SOCIETA’ SALANDRA
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 07 del 31/08/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 DEFERIMENTO SIGNOR CIOCIA FRANCESCO e SOCIETA’ SALANDRA La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Messina Michele – Presidente – Bellettieri Gerardo e Sarli Enzo, componenti, Visto l’atto di deferimento del Procuratore Generale Vicario Alfredo Mensitieri del 27.04.2011 a carico del signor Ciocia Francesco, vice Presidente della società Polisportiva Salandra, nonche a carico di…
CONI – TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) - soppresso, Decisioni di giustizia sportiva
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 agosto 2011 promosso da: Sig. Luca Miserino / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 agosto 2011 promosso da: Sig. Luca Miserino / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato dalle parti ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 29 agosto 2011 ha deliberato il seguente L O D O…
Decisioni di giustizia sportiva, FIGC – CGF (Corte di Giustizia Federale) - soppresso
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 8 – 9 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2011 3) RICORSO DEL SIG. MAZZINI INNOCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7407/1112PF10-11/SP/MG DELL’11.4.2011 – IN ORDINE ALLA DELIBERA C.A.F. CONFERMATA DALLA CORTE FEDERALE, DI CUI AI COMUNICATI UFFICIALI NN. 1/C DEL 14.7.2006 E 2/CF DEL 4.8.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 96/CDN del 15.6.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 8 – 9 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2011 3) RICORSO DEL SIG. MAZZINI INNOCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7407/1112PF10-11/SP/MG DELL’11.4.2011 – IN ORDINE ALLA DELIBERA C.A.F. CONFERMATA…
