COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – DEL SIGNOR RATTAZZI NATALINO, COLLABORATORE DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 5 C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE PER AVERE, NEL FEBBRAIO 2010, INDEBITAMENTE CONTATTATO I CALCIATORI HALLULLI LORENZO, HALLULLI HIBRAHIM, FLORIAN LUIGI DANIEL, PEZZI ANTONIO, DI…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 CHE LA FUNZIONE DI ALLENATORE FOSSE SVOLTA DAL SIG. DI NARDO DOMENICO, MALGRADO NON TESSERATO, NONCHÉ DAL SIG. GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE, NON ABILITATO; DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE SVOLTO LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DELLA RELATIVA QUALIFICA; DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AI PROPRI TESSERATI;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 CHE LA FUNZIONE DI ALLENATORE FOSSE SVOLTA…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – del Sig. VERROCCHI Biagio, Allenatore di base nonché responsabile per l’Attività Giovanile della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione: a) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere attuato la sostituzione del giovane Centofanti Mirko con il giovane Ivanauskase Mindaugas al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, a cui non aveva titolo per prendervi parte per età oltre il limite consentito nella categoria di appartenenza; b) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della CEDAS FIAT SULMONA, la distinta della gara di cui sopra, certificando, così, la regolare posizione del giovane Ivanauskase Mindaugas, che non aveva titolo per prendervi parte per le dette ragioni; – del giovane IVANAUSKASE Mindaugas, calciatore tesserato per la Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, essendosi sostituito al giovane CENTOFANTI Mirko al fine di partecipare, con il nome ed il cartellino contraffatto di quest’ultimo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, non disputata ed alla quale non aveva titolo per prendervi parte per le ragioni di cui sopra; – del Sig. MASSIMILIANI Emilio, Presidente della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo concorso ad attuare la sostituzione del giovane CENTOFANTI Mirko con il giovane IVANAUSKASE Mindaugas, al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara in questione, alla quale l’IVANAUSKASE non aveva titolo per prendervi parte per quanto detto sopra; – della Società CEDAS FIAT SULMONA per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati; – dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la partecipazione alla gara Cat. Esordienti A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 – CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, alla quale non avevano titolo per prendervi parte, avendo tutti un’ètà oltre il limite consentito per l’attività Esordienti; – del Sig. CANOFARI Angelo, Dirigente della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, la distinta della gara contro la CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, certificando, così, la regolare posizione dei sette giovani di cui al capo che precede, i quali non avevano titolo per prendervi parte, così come poco sopra descritto; – del Sig. DELL’OMO Roberto, Allenatore e responsabile dell’attività giovanile della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo fatto partecipare i sette giovani sopra specificati alla suddetta gara,alla quale non avevano titolo per prendervi parte per le illustrate ragioni; – alla Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – del Sig. VERROCCHI Biagio, Allenatore di base nonché responsabile per l’Attività Giovanile della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione: a) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI: – DEL SIG. MARASCA GILBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 , C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLARMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, ANCHE IN RELAZIONE DELL’ ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE CALCISTICA 2009- 2010, IL SIG. SCARDETTA MARCO, CALCIATORE E GIA’ TESSERATO CON ALTRA SOCIETA’, SVOLGESSE L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA PULCINI, IN ASSENZA DI REGOLARE SE NECESSARIA ABILITAZIONE; – DEL SIG. SCARDETTA MARCO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROIBITA’, ANCHE IN RELAZIONE DELL’ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE, NEL CORSO DELLA STAGIONE CALCISTICA 2009 – 2010 , SVOLTO L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SQUADRA PULCINI DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, IN ASSENZA DI REGOLARE E NECESSARIA ABILITAZIONE E, COMUNQUE, IN COSTANZA DI TESSERAMENTO QUALE CALCIATORE DI ALTRA SOCIETA’; – DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 , COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANTONIO SCIPIONE NOCCIANO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO CALCIATORE.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI: – DEL SIG. MARASCA GILBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. MANOPPELLO ARABONA, LA VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 , C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLARMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, ANCHE IN RELAZIONE DELL’ ART. 23, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE CALCISTICA 2009- 2010, IL SIG. SCARDETTA MARCO,…
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COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ANGELO 2007 AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.64 DEL 09.02.2011 RELATIVE ALLA GARA RUOTI – S. ANGELO 2007 DEL 06.02.2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ANGELO 2007 AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.64 DEL 09.02.2011 RELATIVE ALLA GARA RUOTI – S. ANGELO 2007 DEL 06.02.2011. Letto il reclamo proposto dalla società SANT’ANGELO 2007 avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n.64 del 9.02.2011 relative alla gara del 06.02.2011 tra il Ruoti ed…
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COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VILLA D’AGRI AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RIPORTATE SUL CU N. 64 DEL 09.02.2011 IN MERITO ALLA GARA ASD VILLA D’AGRI–POMARICO DEL 23.01.2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VILLA D’AGRI AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RIPORTATE SUL CU N. 64 DEL 09.02.2011 IN MERITO ALLA GARA ASD VILLA D’AGRI–POMARICO DEL 23.01.2011. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Villa D’Agri avverso i provvedimenti adottati dal G.S., come riportati sul CU n. 64 del 09.02.2011, di ripetizione…
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COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SANT’ANGELO 2007 AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.63 DEL 04.02.2011 RELATIVE ALLA GARA ACERENZA-SANT’ANGELO 2007 DEL 23.01.2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SANT’ANGELO 2007 AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.63 DEL 04.02.2011 RELATIVE ALLA GARA ACERENZA-SANT’ANGELO 2007 DEL 23.01.2011. Letto il reclamo proposto dalla società SANT’ANGELO 2007 avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n.63 del 04.02.2011 e relativa alla gara del 23.01.2011 tra l’Acerenza ed il Sant’Angelo…
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COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 23/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BANCONE 2007 (CALCIO A 5) AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE BOCHICCHIO MIRKO, COME RIPORTATA SUL CU N. 64 DEL 9.02.2011
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 23/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BANCONE 2007 (CALCIO A 5) AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE BOCHICCHIO MIRKO, COME RIPORTATA SUL CU N. 64 DEL 9.02.2011 Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società BANCONE 2007 avverso la squalifica per 4(quattro) gare inflitta dal G.S. al calciatore BOCHICCHIO MIRKO, come riportata sul CU n. 64 del 9.2.2011;…
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COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FORTITUDO MOLITERNO (2^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA PER 6(SEI) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE D’ARMINIO BENEDETTO E RIPORTATA SUL CU N.RO 58 DEL 19/01/2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FORTITUDO MOLITERNO (2^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA PER 6(SEI) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE D’ARMINIO BENEDETTO E RIPORTATA SUL CU N.RO 58 DEL 19/01/2011. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società FORTITUDO MOLITERNO avverso la squalifica per 6(sei) gare inflitta dal G.S. al calciatore D’ARMINIO BENEDETTO, come riportata sul…
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COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PESCOPAGANO (PROMOZIONE) AVVERSO SQUALIFICA PER 5(CINQUE) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LANZA VINCENZO E RIPORTATA SUL CU N.RO 58 DEL 19/01/2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PESCOPAGANO (PROMOZIONE) AVVERSO SQUALIFICA PER 5(CINQUE) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LANZA VINCENZO E RIPORTATA SUL CU N.RO 58 DEL 19/01/2011. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società PESCOPAGANO avverso la squalifica per 5(cinque) gare inflitta dal G.S. al calciatore LANZA VINCENZO, come riportata sul CU n.ro 58…