F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009 (198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETA’
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CDN del 24.06.2009
(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 5381/526pf08-09/AM/ma del 16.3.2009)
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna sia il difensore dei deferiti, sia il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per l’irrogazione di mesi dodici di inibizione per il Postiglione l’ammenda di euro 10.000,00 alla Soc. Potenza, osserva Il deferimento Il Procuratore Federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione:
· il Sig. Giuseppe Postiglione, all’epoca dei fatti Presidente della società Potenza Sport Club S.r.l.;
· la società Potenza Sport Club S.r.l. (d’ora in avanti anche detta il “Potenza” ovvero la “Società”); per rispondere, rispettivamente:
· il Sig. Postiglione della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la Società, rappresentato al Settore Tecnico FIGC, attraverso l’invio di missive – datate 20.11.08 e 26.11.08 – direttamente riconducibili al Potenza, una realtà fenomenica diversa da quella effettiva, ossia le rassegnate dimissioni, in luogo dell’intervenuto esonero, del Sig. Carmine Gautieri dal ruolo di responsabile tecnico della prima squadra; · la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS nelle violazioni ascritte al proprio Presidente all’epoca dei fatti; I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La ricostruzione dello svolgimento dei fatti, così come operata dalla Procura, è verosimile. Da un lato, la volontà del Gautieri di dimettersi dal proprio incarico risulta smentita sia dalla circostanza che lo stesso non ha mai comunicato ad alcuno la propria volontà di dimettersi dall’incarico (la circostanza del colloquio, che sarebbe prima avvenuto pubblicamente e poi in via riservata, secondo il racconto fattone dal Postiglione, nel quale il Gautieri avrebbe manifestato tale volontà, rende poco credibile che detto colloquio vi sia mai stato), sia dalla evidente non conformità della sottoscrizione apposta in calce alla comunicazione con cui avrebbe comunicato detta volontà con quelle apposte dallo stesso Gautieri in documenti ufficiali depositati in atti. Dall’altro, va considerato il vantaggio economico derivante alla Società dalle “dimissioni”, rappresentato dalla possibilità di non dover corrispondere al Gautieri gli emolumenti pattuiti fino alla scadenza del contratto allora in essere. Il comportamento che deve essere contestato al Postiglione e alla soc. Potenza, quindi, è quello di aver “utilizzato” la suddetta lettera per comunicare al Settore Tecnico una
circostanza di fatto non corrispondente alla realtà, e cioè che il Gautieri si sarebbe dimesso dal proprio incarico, mentre era stato esonerato, al fine di riceverne vantaggio dal punto di vista economico. Ne consegue la responsabilità del Postiglione, legale rappresentante della Società all’epoca dei fatti, e della soc. Potenza per responsabilità diretta. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto nei confronti dei deferiti e, per l’effetto, infligge al Sig. Giuseppe Postiglione la sanzione della inibizione per mesi 12 (dodici) e alla soc. Potenza Sport Club Srl la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
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