F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 29/10/2009 (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI GULLO (Presidente della Soc. US Sanremese SpA) E DELLA SOCIETA’ US SANREMESE SpA (nota n. 1138/8
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 29/10/2009
(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI GULLO (Presidente della Soc. US Sanremese SpA) E DELLA SOCIETA’ US SANREMESE SpA (nota n. 1138/884pf08-09/GT/dl dell’8.9.2009).
la Commissione Disciplinare;
letto il Deferimento; esaminati gli atti, con esclusione dei documenti depositati dal Sig. Gullo perché prodotti fuori termine e quindi dichiarati irricevibili, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al Sig. Gullo Giovanni della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, ed alla US Sanremese Calcio Spa quella dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), osserva quanto segue. Nel fascicolo del procedimento si rinviene documentazione che porta a ritenere pacificamente provato il fatto in questione, giacché è stata depositata copia del ricorso che l’allenatore Sig. Russo Antonino ha presentato al Collegio Arbitrale della Lega Dilettanti al quale è stato allegato l’accordo economico che reca la sottoscrizione del Sig. Gullo nella sua qualità di Presidente della Sanremese. Tale accordo fissa un corrispettivo che eccede il limite imposto dalla vigente normativa federale e questa circostanza comporta la palese violazione disciplinare contesta nel deferimento. Di tale violazione devono essere chiamati a rispondere gli odierni deferiti, per quanto riguarda il sodalizio a titolo di responsabilità sia diretta, per il fatto del suo Presidente, che oggettiva. Nulla osta a che la Sanremese sia giudicata da questa Commissione giacchè la Società, pur non risultando iscritta ad alcun campionato, risulta essere comunque affiliata alla Federazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il Deferimento ed irroga al Sig. Gullo Giovanni la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione ed alla US Sanremese Calcio Spa quella dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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