F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05/11/2009  (56) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ACD CARPINETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 MESI AI CALCIATORI ANDREA BORGHI E FABIO FURLONI, INFLITTA A SEGUITO DI DE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05/11/2009

 (56) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ACD CARPINETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 MESI AI CALCIATORI ANDREA BORGHI E FABIO FURLONI, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 13 del 23.9.2009).

Letti gli atti; Visto il ricorso proposto dalla ACD Carpineti avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (C.U. n.13 del 23 settembre 2009) con il quale è stata irrogata la squalifica per mesi due ai sigg. Andrea Borghi e Fabio Furloni; Rilevato che dette sanzioni sono state irrogate sul presupposto che i sigg. Borghi e Furloni nella stagione sportiva 2008/2009 hanno di fatto assunto la conduzione tecnica della squadra ACD Carpineti in assenza di regolare abilitazione; Valutato che la ACD Carpineti, con il ricorso, ha sostenuto che il Borghi ed il Furloni, capitano e vice capitano della squadra, avrebbero assunto dopo l’esonero dell’allenatore un semplice ruolo di “cura della gestione comportamentale della squadra”, essendo stata affidata la guida tecnica al sig. Stefano Costi, ancorchè non abilitato al ruolo di allenatore; Esaminate le dichiarazioni in atti dei sigg. Borghi e Furloni con cui gli stessi escludono di avere assunto il ruolo di tecnici; Esaminata la dichiarazione in atti resa dal Presidente Costi con cui lo stesso ha inteso chiarire quanto precisato in sede di indagini ed a suo dire male interpretato all’atto del deferimento dalla Procura Federale; Ritenuto che il deferimento della Procura Federale appare assistito da accertamenti inconfutabili (gli allenamenti in settimana erano condotti dal Borghi e dal Furloni ed in partita fungeva da allenatore il sig. Stefano Costi, non abilitato); Considerato che appare credibile che la squadra sia stata affidata alla guida tecnica del Borghi e del Furloni, ritenuto che nessun altro con la qualifica di allenatore faceva parte della Società; Rilevato che, a norma dell’art. 23, comma 1, NOIF “le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico” e che il Borghi ed il Furloni non risultano possedere tale qualifica. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dalla Soc. ACD Carpineti e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.

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