F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 19/11/2009 (73) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. REAL CERRETESE ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’ E DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. RICCARDO PALA
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 19/11/2009
(73) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. REAL CERRETESE ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’ E DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. RICCARDO PALATRESI (Presidente), INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 18 dell’1.10.2009).
Letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con il rappresentante della Procura Federale avv. Liberati che ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione, mentre il difensore degli incolpati ha invocato l’accoglimento del gravame, osserva quanto segue. In fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata non essendo in contestazione l’irregolarità del tesseramento del sig. Pietro Cristiani da parte della società Real Cerretese. Questa Commissione è chiamata a valutare se il sodalizio abbia o meno posto in essere tutte le necessarie cautele atte ad evitare l’insorgere dell’illecito disciplinare che poi in concreto si è verificato. Gli appellanti basano la propria difesa sull’affermazione che essi si sarebbero comportati in modo del tutto diligente avendo chiesto all’Ufficio Tesseramenti lo status del calciatore, ricevendo l’assicurazione che lo stesso era libero da vincoli e quindi tesserabile. I ricorrenti sostengono che non avevano altri mezzi per verificare che il sig. Cristiani fosse comunque tesserato per la Federazione sotto altra veste, e che il predetto non li aveva
informati che rivestiva la carica di dirigente presso altra società, circostanza quest’ultima confermata dal calciatore che ammetteva la sua ignoranza in materia di normativa federale e che quindi, non essendo consapevole che è vietato essere contemporaneamente iscritto presso due diverse società seppur sotto differenti profili, non aveva riferito alla società che lo stava tesserando quale calciatore di essere dirigente di altro sodalizio. Proprio in questa fase di preventiva comunicazione tra le parti risiede l’atteggiamento negligente e quindi la responsabilità disciplinare degli odierni ricorrenti. I dirigenti della Real Cerretese, come ogni altro tesserato, hanno l’obbligo di conoscere i regolamenti federali e quindi dovevano sapere che è vietato essere contemporaneamente tesserati per due diverse società, anche se con differenti qualifiche. Gli stessi, prima di procedere al tesseramento, avrebbero dovuto domandare al Cristiani se fosse già tesserato alla FIGC, sotto qualsivoglia veste, ed invece non lo hanno fatto, limitandosi a controllare il suo status quale calciatore. Porre in essere tale cautela era facilissimo perché da una così semplice e precisa domanda sarebbe emersa la reale situazione impedendo così la commissione dell’illecito disciplinare. La condotta dei reclamanti deve conseguentemente considerarsi negligente e quindi ben ha fatto la Commissione Territoriale a dichiarare la loro responsabilità. Questo Collegio però, in considerazione della particolarità della fattispecie in esame, consistente nell’avvenuto tesseramento quale calciatore di un soggetto già dirigente di altra Società, ritiene di mitigare rispetto alla decisione del primo giudice la sanzione a carico del sig. Riccardo Palatresi, Presidente della Soc. Pol. Real Cerretese. P. Q. M. La CDN accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione del sig. Riccardo Palatresi a mesi 4 (quattro) di inibizione. Conferma nel resto. Nulla per la tassa non versata
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