F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/12/2009 (126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PAOLETTI (Presidente pro-tempore della Soc. ASD Centobuchi Calcio Srl), CLAUDIO CICCHI (Diret
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/12/2009
(126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PAOLETTI (Presidente pro-tempore della Soc. ASD Centobuchi Calcio Srl), CLAUDIO CICCHI (Direttore Sportivo pro-tempore della Soc. ASD Centobuchi Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD CENTOBUCHI CALCIO Srl (nota n. 2777/957pf08- 09/AM/ma del 18.11.2009).
Con provvedimento del 18.11.2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione i Signori Enrico Paoletti, presidente pro tempore della ASD Centobuchi Calcio Srl, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, il Signor Claudio Cicchi, direttore sportivo pro tempore della ASD Centobuchi Calcio Srl, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, entrambi per aver impedito ad alcuni calciatori della ASD Centobuchi Calcio Srl, anche con il ricorso ad atti violenti, di svolgere gli allenamenti con la squadra di appartenenza. Conseguentemente, veniva richiesto altresì il deferimento della ASD Centobuchi Calcio Srl, per violazione dell’art. 4, commi 1, 2 e 3, CGS per responsabilità diretta e oggettiva di tale società. Il Signor Enrico Paoletti e la ASD Centobuchi Calcio Srl facevano pervenire una memoria difensiva. All’inizio della riunione odierna, i deferiti Enrico Paoletti e la Società ASD Centobuchi Calcio Srl, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Enrico Paoletti e la Società ASD Centobuchi Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per il Paoletti inibizione di mesi 6 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’inibizione di mesi 4; pena base per la Società Centobuchi ammenda di € 5.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 3.500,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a Enrico Paoletti e dell’ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) alla Società ASD Centobuchi Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” In seguito, il Procuratore Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito Claudio Cicchi e ha richiesto l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei, nonché l’ammenda di euro 2.000,00. Per il Signor Claudio Cicchi nessuno è comparso. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. I calciatori De Prezzo, Ingribelli, Pagano, Fondi, Delfino, Pierantozzi e Amoroso venivano messi “fuori squadra” per scelta della ASD Centobuchi Calcio Srl, con l’apparente giustificazione che erano troppo onerosi a livello economico. A seguito di tale decisione, i summenzionati calciatori decidevano di continuare ad allenarsi, presentandosi regolarmente al campo di allenamento, e, in data 28.3.2009, venivano invitati da alcuni addetti della società a non allenarsi, uscendo dal campo. Gi addetti, che agivano sulla base delle direttive impartite dal Signor Enrico Paoletti, al fine di perseguire lo scopo prefisso, arrivavano a percuotere alcuni giocatori e in particolare i signori Nunzio Pagano e Simone Ingribelli, i quali dovevano fare ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ascoli Piceno. Quanto è avvenuto risulta comprovato dalle dichiarazioni rilasciate dai calciatori sentiti dal collaboratore della Procura Federale in epoca successiva ai fatti e dalle dichiarazioni dei deferiti che in parte confermavano le circostanze denunciate dai calciatori messi fuori rosa. Le violenze subite da alcuni giocatori sono comprovate anche dai certificati medici prodotti dalla Procura Federale. Ne deriva che sussistono elementi sufficienti, oltre ogni ragionevole dubbio, a evidenziare che il comportamento posto in essere dal Signor Claudio Cicchi risulta contrario all’art. 1, comma 1, CGS. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Claudio Cicchi la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei).
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