F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 19/01/2010 (121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PAGNI, VINCENZO MIGLIACCIO E BIAGIO FUSCO (dirigenti della Società Taranto Sport Srl e dirige
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CDN del 19/01/2010
(121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PAGNI, VINCENZO MIGLIACCIO E BIAGIO FUSCO (dirigenti della Società Taranto Sport Srl e dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra, all’epoca dei fatti contestati) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 2668/338pf09-10/SS/en del 16.11.2009).
Con provvedimento del 16.11.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:
● i Sig.ri Danilo Pagni, Vincenzo Migliaccio e Biagio Fusco, dirigenti della Srl Taranto Sport e dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra all’epoca dei fatti contestati, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 38, comma 1 e 61, comma 1, delle NOIF per avere sottoscritto le distinte ufficiali di gara, relative agli incontri Lega Pro Prima Divisione Girone B Ternana – Taranto del 30/08/2009, Taranto - Rimini del 06/09/2009, Ravenna - Taranto del 13/09/2009 e Taranto - Spal del 20/09/2009, nella quali formalmente attestavano, tra l’altro, che l’allenatore Sig. Braglia Piero era regolarmente tesserato e partecipava alle gare sotto la responsabilità delle Società di appartenenza, malgrado, invece il tecnico non ne avesse titolo, per le ragioni descritte in parte motiva;
● la Società Taranto Sport Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per le violazioni ascritte rispettivamente ai propri Dirigenti ed al proprio allenatore. All’odierna riunione, il Sig. Danilo Pagni, Biagio Fusco e la Società Taranto Sport Srl, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS il Sig. Pagni anche ai sensi dell’art. 24, CGS. La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Biagio Fusco e la Società Taranto Sport Srl hanno proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 CGS e il Sig. Danilo Pagni anche ai sensi dell’art. 24 CGS [per il Sig. Biagio Fusco: sanzione finale dell’inibizione di giorni 30 (trenta), ai sensi dell’art. 23 CGS; per il Sig. Danilo Pagni: sanzione finale dell’inibizione di giorni 40 (quaranta) ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; per la Società Taranto Sport Srl: sanzione finale dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), ai sensi dell’art. 23, CGS]; considerato che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ l’inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Biagio Fusco;
▪ l’inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Danilo Pagni;
▪ l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società Taranto Sport Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Nel proseguimento della riunione è comparso il Sig. Vincenzo Migliaccio, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato le proprie argomentazioni, ha concluso per il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’inibizione o, in subordine, della squalifica per mesi 2 (due). La Commissione rileva che il deferimento è infondato. È stata depositata in atti copia della comunicazione inviata dalla Lega Pro al Taranto in data 1° agosto 2009, con cui questa autorizzava “l’ingresso sul terreno di gioco”, tra gli altri, del Braglia. Ne consegue che, in ragione dell’affidamento formalmente ingenerato nella Società, legittimamente il Migliaccio ha sottoscritto la distinta di gara Ravenna – Taranto del 13 settembre 2009, in cui compariva il Braglia quale allenatore del Taranto, a prescindere dal successivo accertamento del mancato tesseramento dello stesso in favore della Società deferita. P.Q.M. Proscioglie il Sig. Vincenzo Migliaccio dagli addebiti contestati.
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