COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Guglielmo BOSO Presidente U.S. Ponte Crepaldo
• della Società U.S. Ponte Crepaldo
La Procura Federale con atto del 5/8/2009, pervenuto il 12/9/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare
Territoriale i seguenti soggetti :
il Sig. Guglielmo BOSO - Presidente U.S. Pontecrepaldo
per rispondere della violazione di cui all’art.5,comma 1 C.G.S. ,con le aggravanti di cui al VI comma dell’art. 5 CGS lett b)
e d), per le dichiarazioni lesive contenute nell’esposto inviato per fax in data 30.04.09, così come meglio spiegato nella
parte motiva dell’atto di deferimento;
la Società U.S. PONTECREPALDO
per rispondere a titolo di responsabilità ex art. 4 comma 1 e art.5 comma 2 del C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al
suo Presidente.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
delegato il Sostituto Procuratore Avv. Agnese Massaro in ordine all'accertamento di responsabilità a carico della Soc.
Pontecrepaldo e dei suoi tesserati in relazione alle affermazioni contenute nel ricorso presentato al Giudice Sportivo con
fax inviato in data 30.04.09 (cfr.: all.1);
letta la richiesta d'intervento al riguardo, inviata alla Procura Federale, dalla Commissione Disciplinare Territoriale c/o il
Comitato Regionale Veneto, con propria nota 07.05.09 (cfr.: all.2);
acquisito, presso l'Ufficio Tesseramenti c/o il C.R. Veneto, il foglio tesseramento, per la stagione sportiva 2008-2009,
della US Pontecrepaldo, dal quale risulta che la Società è legalmente rappresentata dal Sig. BOSO Guglielmo, nella sua
qualità di Presidente, e che il nr. di fax della sede societaria, come indicato nel censimento, è lo 0421-232562 (cfr.: all.3);
rilevato che con l'esposto 30.04.09 in oggetto, a firma del Presidente, Sig. Guglielmo Boso, (cfr.: all.1), l’U.S.
Pontecrepaldo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. nr.42 del 29.04.09, con cui lo stesso ha
inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Ferrazzo Mattia, e che tale squalifica, in parziale accogli mento del
impugnativa proposta, è stata ridotta a tre giornate dalla Commissione Disciplinare, con provvedimento di cui al C.U nr.68
del 06.05.09 (cfr.: all.4);
che tale scritto è stato inviato dal nr. di fax ufficiale della Società sportiva in parola (0421-232562), sicché nessun dubbio
può sussistere in ordine alla sua riferibilità all’U.S. Pontecrepaldo ed al suo Presidente, Sig. BOSO Guglielmo, firmatario
dello stesso;
che, in detto gravame, sono contenute espressioni alquanto sconvenienti in ordine alla decisione del G.S. ed alla
necessità della sua revisione (cfr.: "si intima di sospendere la squalifica inflitta"), nonché minacce di azioni legali nei
confronti degli organi federali, in sede civile e penale, del tutto fuori luogo, ed illazioni circa la regolarità della competizione
in corso (cfr.: "denunceremo penalmente e civilmente tutte le autorità preposte, poiché non solo a nostra opinione, tal
decisione è viziata per un regolare campionato dilettantistico").
AI dibattimento del 6/10/2009 sono risultati presenti :
• il Sig. Guglielmo BOSO Presidente U.S. Ponte Crepaldo
• la Società A.C. Ponte Crepaldo rappresentata dal Sig. Guglielmo Boso
• Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.
Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalla Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto
oggetto del deferimento, nella riunione del 6/10/2009 ha ritenuto di concordare con i soggetti deferiti un rinvio del
dibattimento al fine di consentire al Sig. Boso ed alla Società di porre parziale rimedio rispetto a quanto espresso nel fax
inviato in data 30/4/2009.
Il procedimento é stato così rinviato alla data del 10/11/2009.
Nelle more del procedimento stesso, é pervenuta una lettera di scuse indirizzata alla F.I.G.C. – L.N.D., ed ai suoi Organi
– e precisamente Giudice Sportivo, Commissione Disciplinare e Procura Federale – sottoscritta dal Sig. Boso anche in
rappresentanza della Società, nella quale il Presidente dell’U.S. Ponte Crepaldo riconosce le proprie “colpe”, e chiede
ammenda per le frasi ingiuriose precedentemente rivolte agli Organi della Federazione.
Alla luce di questo nuovo elemento le parti concordano sull’applicazione delle seguenti sanzioni :
• a carico del Sig. Guglielmo BOSO Presidente U.S. Ponte Crepaldo : inibizione di mesi due;
• a carico della Società U.S. Ponte Crepaldo : ammenda di € 300,00.-
Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di
Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura
Federale.
La Commissione Disciplinare Territoriale
Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo
Dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni :
• a carico del Sig. Guglielmo BOSO Presidente U.S. Ponte Crepaldo : inibizione di mesi due;
• a carico della Società U.S. Ponte Crepaldo : ammenda di € 300,00.-