COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. OPPOSIZIONE Z
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.5. OPPOSIZIONE ZERO BRANCO F.B.C. 1932
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 19
dell’11/11/2009 – Inibizione sino al 15/1/2010 dirigente Sartor Alessandro - Campionato Allievi
Provinciale
La Società Zero Branco FBC 1932 ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 19 dell’11/11/2009 con la quale ha adottato la
sanzione della inibizione sino al 15/1/2010 a carico del dirigente Sartor Alessandro, in prosecuzione di quella comminata
fino al 17.11.2009 (vedi C.U. n. 17 del 28.10.2009, pag. 17/196), perché : “identificato dall’arbitro mediante tessera
federale consegnatagli a fine gara dal dirigente accompagnatore, durante l’incontro da fuori campo, insultava l’arbitro e lo
minacciava, usando linguaggio scurrile e blasfemo. Indi istigava i propri giocatori al gioco violento”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Zero Branco FBC 1932;
vista la documentazione ufficiale in atti;
visto il rapporto di gara ed il relativo supplemento rilasciato dall’arbitro, che risulta dettagliato e specifico anche in
relazione alla posizione del dirigente, oggetto del reclamo;
ritenuta congrua agli accadimenti la sanzione comminata al dirigente Sartor Alessandro dal Giudice Sportivo di primo
grado;
constatato che non sono emersi elementi idonei ad una riforma della delibera impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dala Soc. Zero Branco FBC 1932;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 15/1/2010 a carico del dirigente Sartor Alessandro;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.