COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RECLAMO G.S.P

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.2. RECLAMO G.S.POLEO ASTE

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 dell’11/11/2009 –

Squalifica per tre giornate giocatore Betunio Mirko; Squalifica per due giornate giocatore Gyan

Ebenezer; Inibizione sino al 10/11/2011 dirigente Novello Luigi; Squalifica sino al 28/12/2009 allenatore

Nestor Alfonso – Campionato di 1^ Categoria

La Società G.S. Poleo Aste ha presentato reclamo avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,

pubblicate nel Comunicato n. 29 dell’11/11/2009, con le quali assumeva i seguenti provvedimenti disciplinari :

- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Betunio Mirko : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché

alla notifica del provvedimento reiterava le proteste e minacciava l’arbitro”;

- squalifica per due giornate a carico del giocatore Gyan Ebenezer;

- inibizione sino al 10/11/2011 a carico del dirigente Novello Luigi : “allontanato dal campo per proteste nei confronti delle

decisioni assunte dall’arbitro, alla notifica, spingeva con forza il direttore di gara insultandolo e minacciandolo; al termine

della partita colpiva - con intenzionalità e violenza – un cancello di ferro che andava a colpire il direttore di gara al gomito

sinistro provocandogli dolore e danni fisici”;

- squalifica sino al 28/12/2009 a carico dell’allenatore Nestor Alfonso : “si aggrava la sanzione fino a tutto il 28/12/2009 in

quanto allenatore già inibito fino al 16/11/2009, si posizionava al di fuori del recinto dietro la panchina e per tutta la

durata della gara insultava l’arbitro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

preliminarmente rileva di non poter prendere in esame la parte del reclamo riguardante la squalifica del calciatore Gyan

Ebenezer, perché provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S. (non superiore a due

giornate);

constatato che la reclamante si é riservata di presentare eventuale ulteriore memoria difensiva una volta ricevuti gli atti

richiesti;

ritenuto quindi opportuno attendere le suddette integrazioni difensive

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dal G.S. Poleo Aste nella parte riguardante il giocatore Gyan

Ebenezer;

- di rinviare ad altra seduta la decisione relativa ai restanti punti del ricorso.

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