COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.9. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.9. OPPOSIZIONE SOC. AMATORI CIRCOLO DIPENDENTI BANCA POPOLARE VICENZA
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 32 del
10/2/2010 - Sanzione sportiva della perdita della gara Amatori Maggiore Auton. Grumolo – Amatori
Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza del 6/2/2010, penalizzazione di 1 punto in classifica;
ammenda di € 50,00 per rinuncia – Torneo del Sabato
La Società Amatori Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza ha presentato opposizione avverso i provvedimenti
emarginati assunti dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 32 del
10/2/2010.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Amatori Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro;
considerato che già dal referto arbitrale e comunque da quanto ribadito nella presente riunione dal direttore di gara, la
mancata disputa della partita emarginata é dipesa esclusivamente dalla decisione del Presidente della Soc. Amatori
Maggiore Auton. Grumolo Sig. Pettenon Gianni, in quanto il Presidente della Soc. A.C. Grumolo delle Abbadesse
disputante il Campionato di 1^ Categoria 2009/2010), Sig. Longhin Sergio, ha voluto che il terreno di gioco venisse
salvaguardato per l’effettuazione di attività di settore giovanile;
ritenuto pertanto che alcuna responsabilità, nella circostanza, deve ascriversi alla Società Amatori Banca Polare Vicenza
in relazione al mancato svolgimento dell’incontro, riforma integralmente le decisioni assunte dal G.S. attinenti la ricorrente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere l’opposizione avanzata dalla Soc. Amatori Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza e di annullare i
provvedimenti sanzionatori assunti dal G.S. a carico della stessa, con il C.U. 32 del 10/2/2010;
- di confermare unicamente a carico della Soc. Amatori Maggiore Grumolo le seguenti sanzioni disciplinari :
1) sanzione sportiva della perdita della gara (ex art. 17, comma 1 CGS), omologando l’incontro emarginato come segue:
Amatori Maggiore Auton. Grumolo – Amatori Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza 0 – 3,
2) penalizzazione di 1 punto in classifica per rinuncia;
3) ammenda di € 50,00 per rinuncia.
La tassa reclamo non é stata versata.