COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010   Delibera della Commissione Disciplinare  4.3.4. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare 

4.3.4. OPPOSIZIONE U.S.D. FIORI BARP SOSPIROLO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 60 del 14/4/2010 –

Squalifica per tre giornate giocatore De Nadai Gabriele – Campionato di 2^ Categoria

La Società U.S.D. Fiori Barp Sospirolo ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica per tre giornate

assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale a carico del giocatore De Nadai Gabriele e pubblicata nel Comunicato

Ufficiale n. 60 del 14/4/2010 :”una giornata per l’espulsione e due giornate perché alla notifica del provvedimento

contestava l’arbitro tirandolo per la maglietta e spingendolo leggermente”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’U.S.D. Fiori Barp Sospirolo;

vista la documentazione ufficiale agli atti;

sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente ribadito quanto riportato nel rapporto di gara;

ritenuta congrua la sanzione della squalifica per tre giornate in relazione all’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dal

direttore di gara;

considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predetto rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.)

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Fiori Barp Sospirolo;

- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Nadai Gabriele;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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