COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.4. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.3.4. OPPOSIZIONE U.S.D. FIORI BARP SOSPIROLO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 60 del 14/4/2010 –
Squalifica per tre giornate giocatore De Nadai Gabriele – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Fiori Barp Sospirolo ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica per tre giornate
assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale a carico del giocatore De Nadai Gabriele e pubblicata nel Comunicato
Ufficiale n. 60 del 14/4/2010 :”una giornata per l’espulsione e due giornate perché alla notifica del provvedimento
contestava l’arbitro tirandolo per la maglietta e spingendolo leggermente”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’U.S.D. Fiori Barp Sospirolo;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente ribadito quanto riportato nel rapporto di gara;
ritenuta congrua la sanzione della squalifica per tre giornate in relazione all’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dal
direttore di gara;
considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predetto rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Fiori Barp Sospirolo;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Nadai Gabriele;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.