F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010 (315) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GINI (Presidente della Soc. ASD Sanvitese) E DELLA SOCIETA’ ASD SANVITESE (nota n. 7114/739pf09-10/GR/mg del 26.4.2010). Il def
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010
(315) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GINI (Presidente della Soc. ASD Sanvitese) E DELLA SOCIETA’ ASD SANVITESE (nota n. 7114/739pf09-10/GR/mg del 26.4.2010).
Il deferimento . Con provvedimento del 26 aprile 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Paolo Gini (Presidente della ASD Sanvitese) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, CGS, nonché la Società ASD Sanvitese, a titolo di responsabilità diretta, a seguito della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, Dott. Giua, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Paolo Gini: mesi 6 (sei) di inibizione; - per la Società ASD Sanvitese: punti 1(uno) di penalizzazione. Sono comparsi il Presidente deferito Sig. Paolo Gini, nonché il Sig. Sergio Galante, segretario della Società. Il Presidente ha depositato documentazione comprovante l’avvenuto pagamento (il 7.12.09) di quanto ancora dovuto al calciatore Bovo e dichiarazione liberatoria di quest’ultimo e ha chiesto, pertanto, il proscioglimento per sé e la Società. I motivi della decisione La Commissione, al termine della propria attività istruttoria, esaminati gli atti e ascoltate le parti presenti, rileva quanto segue: dalle risultanze probatorie è effettivamente emerso che il Presidente Gini non ha dato corso, nel termine previsto dalle norme federali - ex art. 94 ter, comma 12 NOIF - all’adempimento dell’obbligazione, sorta in capo alla ASD Sanvitese a seguito della delibera emessa, in data 27.10.09, dalla Commissione Accordi Economici; con detta delibera la Società odierna deferita veniva condannata al versamento della somma di € 3.000,00 (Euro tremila/00), dovuta a titolo di saldo di quanto ancora dovuto, a seguito di regolare accordo economico sottoscritto, per la stagione sportiva 2008/09, al suo calciatore Davide Bovo. Nel caso di specie, il Comunicato col quale la Sanvitese veniva condannata al pagamento della citata somma al giocatore Bovo, è stato notificato alla Società il 4 novembre 2009, pertanto entro il successivo termine perentorio del venerdì 4 dicembre la Sanvitese avrebbe dovuto adempiere alla propria obbligazione, cosa che, invece, è avvenuta solo il lunedì 7 dicembre 2009. Tale inadempimento, nei termini dei trenta giorni dalla notifica del Comunicato Ufficiale costituisce, secondo le su citate norme federali, un comportamento di per sé sanzionabile senza che abbia rilievo l’eventuale avvenuto successivo pagamento di quanto dovuto. Il dispositivo Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti, al Sig. Paolo Gini, Presidente della Società ASD Sanvitese, la sanzione, minimo edittale previsto, di mesi 6 (sei) di inibizione e alla Società ASD Sanvitese, per la derivante responsabilità oggettiva, la sanzione della penalizzazione di 1(uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/11, stante la non afflittività della sanzione se applicata alla corrente stagione sportiva.
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