F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18 del 07.10.2010 (59) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SAINT CRISTOPHE E DEL SIG. CORRADO FERRIANI (Presidente), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. – CU n. 3 del 15.7.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18 del 07.10.2010
(59) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SAINT CRISTOPHE E DEL SIG. CORRADO FERRIANI (Presidente), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 3 del 15.7.2010).
In fatto si osserva quanto segue. Il sig. Corrado Ferriani, quale presidente della Polisportiva Saint Christophe, in data 12
febbraio 2010 presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta una denuncia – querela con istanza di rinvio a giudizio contro il sig. Salvatore Barbieri, ex allenatore della squadra, assumendo di essere stato da quest’ultimo diffamato a mezzo stampa per asserito mancato pagamento di compensi maturati nell’ambito dell’attività sportiva. Tale atto veniva predisposto sul convincimento che il Barbieri avesse commesso i reati previsti dagli artt. 594, 595 comma 3, 612 e 660 C.P. Poiché era risultato che il querelante aveva esercitato l’azione di che trattasi senza l’autorizzazione prevista dall’art. 30 dello Statuto Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, la Procura Federale, con atto del 13 maggio 2010, deferiva innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta il sig. Corrado Ferriani e la Polisportiva Saint Cristophe ASD. Contestava al Ferriani la violazione del predetto articolo in relazione all’art. 1 comma 1 CGS ed alla società la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio rappresentante. La Commissione Territoriale, con decisione assunta il 15 luglio 2010 nel contraddittorio dei deferiti, accoglieva le difese di quest’ultimi e li proscioglieva dagli addebiti. Osservava il primo Giudice che, in presenza di fatti suscettibili di concretizzare figure tipiche di reato e di ledere diritti soggettivi, per le quali si rende urgente il ricorso alla tutela giurisdizionale, il vincolo di giustizia non opera, non essendo consentito attendere l’intervento degli organi federali, i cui tempi potrebbero non coincidere con quelli dell’azione penale. Tale principio era applicabile al caso in esame, tanto più che risultava che il Ferriani, nella convinzione che alcuna autorizzazione fosse necessaria, si era limitato a notiziare gli organi federali di voler intraprendere l’azione penale ed aveva invece chiesto l’autorizzazione per agire civilmente. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale la quale chiede la totale riforma della decisione medesima sul presupposto della assoluta inderogabilità del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto Federale e ripropone le sanzioni a carico dei deferiti precisate in primo grado di inibizione di mesi quattro per il Ferriani e dell’ammenda di € 500,00 per la società Saint Cristophe. Al ricorso resiste il sig. Corrado Ferriani, in proprio e quale presidente della società Saint Christope ASD, il quale in via preliminare eccepisce la decadenza della Procura Federale per proporre il ricorso e la mancanza in capo alla stessa Procura Federale del preannuncio del reclamo; nel merito deduce l’assoluta infondatezza del ricorso, concludendo per la conferma totale della decisione impugnata. In questo contesto, si osserva quanto segue. Occorre dapprima esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente. La prima afferente la decadenza della Procura Federale dal termine di proposizione del ricorso è infondata. Il comma 11 dell’art. 36 CGS nel riferirsi alla facoltà delle parti e della Procura Federale di ricorrere avverso le decisioni delle Commissioni Territoriali, prevista dal precedente comma 10 dello stesso articolo, dispone l’applicabilità dei termini e delle modalità procedurali di cui al successivo art. 37. Il comma 1 lettera a) di tale articolo, applicabile al ricorso della Procura Federale in forza del richiamo contenuto nella lettera b) dello stesso comma, prevede che il ricorso, in caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Poiché ai sensi dell’art. 35 comma 4.1 le decisioni degli organi di giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell’art. 38 comma 8, non vi è dubbio che il termine di proposizione del ricorso decorre dalla data della comunicazione ed è di sette giorni successivi a tale data (art. 37 comma 1 lettera a CGS). E poiché la Procura Federale ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione della decisione impugnata in data 21 luglio 2010 e non vi è in atti prova del contrario, il ricorso pervenuto a questa Commissione il 27 luglio successivo risulta tempestivamente proposto. La seconda afferente il mancato rispetto della Procura Federale dell’obbligo di preannuncio del reclamo è parimenti infondata. Tale preannuncio, difatti, che non è previsto dall’art. 37 CGS, è riportato nel comma 1 del successivo art. 38 e si riferisce solo alle decisioni che non devono essere comunicate alle parti e per le quali il termine di impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare, costituendo così fattispecie del tutto diversa da quella dedotta nel presente procedimento. Nel merito il ricorso della Procura Federale è fondato. L’art. 30 dello Statuto FIGC vieta ad ogni tesserato che intende agire contro altro tesserato di adire gli organi giurisdizionali se non previa autorizzazione del Consiglio Federale, che può essere concessa solo per gravi ragioni di opportunità. Nel caso in esame è pacifico che il Ferriani ha sporto la denuncia - querela contro il Barbieri a fronte di eventi riconducibili all’attività sportiva senza richiedere la suddetta autorizzazione, incorrendo così nella previsione del secondo inciso quarto capoverso dell’art. 30 dello Statuto Federale, il quale statuisce che “ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali” e più precisamente dall’art. 15 CGS. Ne vale richiamare al riguardo provvedimenti resi in casi analoghi che sembrerebbero aver confortato la decisione impugnata di accoglimento delle ragioni della parte resistente, atteso che il Lodo arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del 5 marzo 2009 non è per sua stessa natura vincolante e che la Decisione della Corte di Giustizia Federale dell’8 aprile 2008 si è fondata sulla buona fede del deferito, che di contro non si ritiene che possa sussistere nel caso in esame. P.Q.M. in accoglimento del ricorso ed a totale modifica della decisione impugnata infligge al sig. Corrado Ferriani l’inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla società Pol. Saint Cristophe ASD l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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