F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22 del 21.10.2010 (97) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI PIROMALLO (A.E. della Sezione AIA di Torre del Greco) (nota n. 1228/1108pf09- 10/SP/AM/ma del 7.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22 del 21.10.2010 (97) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI PIROMALLO (A.E. della Sezione AIA di Torre del Greco) (nota n. 1228/1108pf09- 10/SP/AM/ma del 7.9.2010). Il Presidente della società Bitonto in data 17 febbraio 2010 esponeva alla Procura Federale ed alla Lega Nazionale Dilettanti che l’arbitro della gara Bitonto–Virtus Casarano sig. Giovanni Piromallo prima dell’inizio e durante la gara aveva rivolto a dirigenti e calciatori della società, impegnata in campo neutro per la squalifica del proprio, espressioni offensive. Secondo l’esponente, l’arbitro Piromallo al suo arrivo nell’impianto di giuoco chiedeva la disponibilità di uno spogliatoio separato per l’assistente donna e, allorquando gli si faceva notare che la società Bitonto era ospite della struttura, diceva che era “una brutta situazione creata da voi con il danno al nostro collega”. Inoltre, l’arbitro Piromalli, offendeva ripetutamente i tesserati della società Bitonto con epiteti e gesti triviali. La Procura Federale, svolte le indagini conseguenziali, acquisiti il referto dell’arbitro in uno al rapporto degli assistenti ed il rapporto del commissario di campo, sentiti l’arbitro Piromallo e gli assistenti Cassandra Nudo e Giorgio Ceravolo, nonché il presidente, il direttore sportivo ed alcuni tesserati (tecnici e calciatori) della società Bitonto, deferiva a questa Commissione l’arbitro Giovanni Piromallo per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 CGS e dell’art. 40 commi 1, 2 e 3 lettere a) e c) del Regolamento AIA per aver tenuto comportamenti ed utilizzato termini non consoni alle sue funzioni ed offensivi nei confronti dei dirigenti, dei calciatori e del magazziniere della società Bitonto in occasione della gara di cui sopra, che si era disputata il 14 febbraio 2010 sul campo neutro di Ostuni, Campionato Serie D girone H. All’udienza odierna la Procura Federale, con l’accoglimento del deferimento ha chiesto la sanzione della inibizione a carico del deferito di mesi due. Il Piromallo, comparso di persona, ha respinto le accuse insistendo nel proprio totale proscioglimento. Tali i fatti, questa Commissione osserva quanto segue. Né il referto arbitrale, né i rapporti dei due assistenti, né infine il rapporto del commissario di campo hanno riferito in merito agli episodi oggetto dell’esposto del presidente della società Bitonto. Più in particolare, gli assistenti dell’arbitro, nelle loro rispettive audizioni dinnanzi l’organo inquirente, nulla hanno riportato in merito al comportamento del Piromallo, avendo gli stessi dedotto di essere stati dapprima accolti e successivamente salutati a fine gara dai 2 dirigenti della società ospitante con normale cordialità. L’assistente donna Cassandra Nudo ha precisato di aver potuto utilizzare una stanza separata dell’impianto, però sprovvista di doccia ed ha aggiunto che l’arbitro Piromallo, giunto nell’impianto prima dei due assistenti, non le aveva parlato della sua sistemazione. L’altro assistente Giorgio Ceravolo ha dichiarato che in sua presenza l’arbitro si era rivolto ai dirigenti del Bitonto con toni normali. L’arbitro Piromallo ha escluso nella maniera più assoluta di essersi rivolto ai calciatori del Bitonto ed a quanti erano in panchina con espressioni e gesti volgari ed ha precisato che, al suo arrivo nell’impianto, era stato accolto dal custode e successivamente dal commissario di campo ed aveva potuto raggiungere il proprio spogliatoio accompagnato dal custode. Quanto all’assegnazione dello spogliatoio separato per l’assistente donna, ha precisato di aver chiesto al custode ed al dirigente del Bitonto se ce ne era uno disponibile e di aver avuto risposta positiva. Ha aggiunto che durante la gara, avendo assegnato un calcio di rigore contro il Bitonto, era stato costretto ad allontanare per proteste uno dei due dirigenti della squadra e successivamente anche l’altro, che negli spogliatoi gli aveva rivolto espressioni gravemente ingiuriose. Il presidente della società Bitonto ha dichiarato di non essere stato presente alla gara e che il direttore sportivo Vincenzo De Santis, che l’aveva seguita seduto in panchina, gli aveva riferito l’atteggiamento volutamente ostile dell’arbitro Piromallo. Le altre persone escusse (l’allenatore Massimo Pezzulli, il calciatore capitano della squadra Francesco Cantatore, il magazziniere Gaetano Naglieri, i calciatori Mattia Montefusco e Matteo Colangione) hanno riferito che l’arbitro Piromallo aveva usato contro di loro espressioni irriguardose e lesive della dignità della persona, aveva pronunciato parole e compiuto gesti offensivi, aveva tenuto comportamenti scorretti ed ostili. In siffatto contesto probatorio, ritiene questa Commissione che non sia stata raggiunta prova piena sulla sussistenza delle violazioni ascritte al deferito. Le dichiarazioni dei diretti interessati alla vicenda, nelle vesti di accusatori del comportamento dell’arbitro Piromallo, appaiono generiche e prive di riscontri precisi; lo stesso denunciante presidente della società Bitonto ha ammesso di non aver visto la gara e di essere stato informato dei fatti dal dirigente Vincenzo De Santis, che però era stato sanzionato dall’arbitro con l’inibizione di tornare in campo dopo l’intervallo a causa delle espressioni offensive, testualmente riportate nel referto, che egli aveva rivolto all’arbitro. Nel mentre i rapporti degli assistenti dell’arbitro e del commissario di campo, come già evidenziato, nulla hanno riportato sull’arbitro Piromallo, il rapporto del commissario di campo ha invece attestato che, sia durante l’intervallo sia a fine gara, i dirigenti del Bitonto presenti in panchina avevano contestato l’operato non soltanto dell’arbitro ma dell’intera terna arbitrale, assumendo specialmente a fine gara un atteggiamento antisportivo che era sfociato in un clima di tensione, di talchè risultava danneggiato il pannello inferiore della porta dello spogliatoio della terna arbitrale. Aggiungasi che nessuna sanzione era stata dall’arbitro comminata nei confronti dei calciatori della società Bitonto, ad eccezione di due ammonizioni, deducendosi da tale circostanza che in campo tra arbitro e calciatori non erano stati reciprocamente superati i canoni della normalità, perché, altrimenti, si sarebbero verificati provvedimenti di ben altra natura. Il deferimento dev’essere pertanto respinto in quanto non provati i fatti posti a suo presupposto. P.Q.M. respinge il deferimento ed assolve l’A.E. Giovanni Piromallo della Sezione AIA di Torre del Greco dalle violazione ascrittegli.
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