F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28 del 11.11.2010 115) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FONTANA AUDAX AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AL SIG. SEBASTIANO DUO’ (calciatore), DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 AL SIG. LUCA PRASSOLI (calciatore) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 12 del 22.9.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28 del 11.11.2010
115) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FONTANA AUDAX AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AL SIG. SEBASTIANO DUO’ (calciatore), DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 AL SIG. LUCA PRASSOLI (calciatore) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 12 del 22.9.2010).
La Procura Federale il 21 giugno 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna i giovani calciatori Lusha Margarit, Chiarello Mirko, Duò Sebastiano, Prassoli Luca e Torchio Matteo, tutti tesserati per la società ASD Fontana Audax, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in quanto, in concorso tra loro, prima dell’allenamento della squadra di appartenenza, svoltosi il 25 novembre 2009, avevano sostituito l’acqua contenuta nella bottiglia del loro compagno Manuel Bezzi con liquame prelevato dal gabinetto ubicato nel locale spogliatoio, che era stato di poi bevuto dallo stesso Bezzi. Veniva altresì contestato al calciatore Torchio Matteo di non aver informato i dirigenti della società e lo stesso Bezzi di quanto era stato organizzato a suo danno ed al calciatore Lusha Margarit di aver omesso di presentarsi per essere ascoltato avanti il collaboratore della Procura Federale benché ritualmente convocato. Veniva infine deferita la società ASD Fontana Audax per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma secondo CGS. I fatti così come sopra descritti erano stati accertati in seguito all’esposto presentato dal genitore del calciatore Bezzi. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 22 settembre 2010, infliggeva al calciatore Lusha Margarit la squalifica di anni 1 (uno) e mesi 3 (tre), al calciatore Duò Sebastiano la squalifica di anni 1 (uno), al calciatore Prassoli Luca la squalifica di mesi 9 (nove), alla società ASD Fontana Audax l’ammenda di € 500,00. Applicava al calciatore Chiarella Mirko la squalifica di mesi 8 (otto), che era stata patteggiata tra il deferito e la Procura Federale ai sensi dell’art. 23 CGS. Avverso tale decisione ricorre la società ASD Fontana Audax limitatamente alle sanzioni afferenti i calciatori Duò Sebastiano e Prassoli Luca, di cui ne chiede la riduzione, deducendo che il calciatore Duò Sebastiano non aveva in alcun modo partecipato attivamente alla realizzazione dello scherzo a danno del compagno Manuel Bezzi e che il calciatore Prassoli Luca, non solo non aveva anch’egli partecipato alla realizzazione dello scherzo, ma aveva tolto la bottiglia dalle mani del Bezzi, impedendogli di bere ancora. All’udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato. Risulta dalle dichiarazioni rese all’organo inquirente dai calciatori Duò e Prassoli che, mentre il primo era stato l’ideatore dello scherzo per aver proposto ai compagni Chiarella e Lusha di manomettere l’acqua della bottiglia del Bezzi e di introdurre in essa quella dello spazzolone del WC, il secondo aveva assistito al riempimento della bottiglia del Bezzi con l’acqua dello spazzolone e, a fine allenamento, al rientro nello spogliatoio, dopo che il Bezzi aveva bevuto l’acqua, gli aveva chiesto la bottiglia e l’aveva in parte svuotata per evitare che il compagno di squadra ne bevesse ancora. Pertanto, contrariamente all’assunto della ricorrente, entrambi i calciatori, per loro stessa ammissione, avevano attivamente partecipato al fatto, il Duò per averlo addirittura ideato ed il Prassoli per averlo condiviso, senza che lo svuotamento della bottiglia, da quest’ultimo effettuato, potesse in qualche modo costituire un’attenuante in punto di responsabilità, atteso che il Bezzi aveva già usufruito dell’acqua contenuta nella bottiglia, avendola in parte bevuta. Acqua che, all’esito di un successivo esame di laboratorio, evidenziava la presenza di forme batteriche (come colonie di enterococchi fecali) e di ione ammonio, compatibili con componenti organiche presenti negli scarichi civili. P.Q.M. respinge il ricorso e, per l’effetto, conferma le sanzioni irrogate. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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