F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 15.11.2010 (124) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GORAN PANDEV (Calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa) ▪ (nota N°. 1991/196pf10-11/SP/blp dell’11.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 15.11.2010
(124) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GORAN PANDEV (Calciatore tesserato per la Società FC Internazionale Milano Spa) ▪ (nota N°. 1991/196pf10-11/SP/blp dell’11.10.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 11.10.2010, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Goran Pandev, calciatore tesserato con la Società FC Milano Internazionale Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, CGS, in quanto, lo stesso contravveniva all’obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato il 17.5.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, nell’ambito della procedura N°. 1 - S/S 2009/2010. Il deferito faceva pervenire una memoria difensiva nei termini previsti, mediante la quale contestava gli addebiti sollevati nei suoi confronti dalla Procura federale. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti del deferito con l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00). E’ altresì comparso il difensore del deferito, il quale ha richiesto il proscioglimento per il deferito da ogni addebito o in via subordinata un rinvio della discussione del deferimento a data successiva al 19 Gennaio 2011.
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Con riferimento alla procedura arbitrale N°. 1 - S/S 2009/2010 emergeva che il calciatore Goran Pandev non provvedeva a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato in Roma il 17.5.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione alle parti. Con tale provvedimento, il deferito veniva condannato al pagamento delle provvigioni dovute all’agente Sig. Sabatino Durante. Infatti, il 27.5.2010 il Signor Pandev riceveva la comunicazione del Lodo emesso dal Collegio Arbitrale, con il relativo invito a porre in
esecuzione la suddetta decisione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. Nonostante ciò, il Sig. Goran Pandev faceva trascorrere il suddetto termine, rimanendo inadempiente. Per tali motivi, i legali del Sig. Durante informavano la Camera Arbitrale degli Agenti dei Calciatori della mancata esecuzione del lodo arbitrale da parte del Sig. Pandev, al fine di sollecitare gli organi competenti per gli opportuni provvedimenti in merito. Sia in sede dibattimentale che nella memoria difensiva, il deferito tramite i propri legali sosteneva di non aver posto in essere alcuna violazione, in quanto il Lodo sopra menzionato risultava affetto da nullità e per tali motivi veniva impugnato dall’incolpato innanzi alla Corte d’Appello di Roma in data 27 settembre 2010, con contestuale istanza di sospensione dell’esecutorietà del lodo ex art. 830 Cpc. A fronte di tale istanza, la Corte d’Appello sospendeva con decreto inaudita altera parte l’esecutorietà del Lodo, fissando l’udienza di discussione in Camera di Consiglio per il giorno 19 Gennaio 2011. Per tali motivi, il deferito richiedeva alla Commissione Disciplinare il rinvio della presente procedura, anche al fine di valutare l’esito del giudizio pendente presso la Corte d’Appello. Alla luce dei fatti esposti, la richiesta di rinvio del presente giudizio formulata dal calciatore, Goran Pandev non può essere accolta. In effetti, l’art. 11, commi 2 e 4 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, prevede che l’esecuzione spontanea del Lodo debba avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della stessa. Il Signor Pandev, pertanto, aveva tempo fino al 26 giugno 2010 per poter adempiere spontaneamente al Lodo, avendone ricevuto comunicazione in data 27 maggio 2010. Solo tre mesi dopo il 27 giugno 2010, giorno in cui si manifestava l’inadempimento del deferito, quest’ultimo richiedeva alla Corte d’Appello di Roma di sospendere l’esecutorietà della pronuncia arbitrale. Tutte le altre vicende successive ed attuali, a giudizio della Commissione, non incidono e non fanno venir meno l’illegittimità del comportamento del deferito, al quale non sarebbe precluso il rimedio previsto dall’art. 39, lettera d) del CGS, nel caso in cui venisse dichiarata in un’epoca successiva, la nullità del Lodo da parte della Corte d’Appello di Roma. Il comportamento antiregolamentare risulta pertanto acclarato dalle prove prodotte dalla Procura federale che sono sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del deferito per la violazione degli articoli 1 e 8 comma 15 del CGS, anche in relazione all’articolo 11 comma 2 e 4 del Regolamento per le Procedure Arbitrali.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina al Sig. Goran Pandev la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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