F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30 del 15.11.2010 (100) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PETRONICI (all’epoca dei fatti Presidente della Società San Marino Calcio Srl) E LA SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1462/1432pf09-10/AM/ma del 16.9.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30 del 15.11.2010
(100) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PETRONICI (all’epoca dei fatti Presidente della Società San Marino Calcio Srl) E LA SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 1462/1432pf09-10/AM/ma del 16.9.2010).
Con provvedimento del 16.9.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:
il Sig. Claudio Petronici, all’epoca dei fatti Presidente della Società San Marino Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in riferimento all’art. 8, comma 15, del C.G.S., per non aver provveduto, entro il termine concesso dalla Corte di Giustizia Federale alla Società San Marino Calcio Srl, al pagamento delle somme accertate, ossia il premio dovuto dalla stessa alla Società AS Sestese Calcio ASD quale premio di addestramento e formazione tecnica per il calciatore Samuele Sorbera;
la Società San Marino Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Claudio Petronici e la Società San Marino Calcio Srl, a mezzo del loro difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Claudio Petronici e la Società San Marino Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS (pena base per il Sig. Claudio Petronici, sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, a giorni 15 (quindici); pena base per la Società San Marino Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, a € 2.223,00 (Euro duemiladuecentoventitre/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione per giorni 15 (quindici) al Sig. Claudio Petronici;
▪ ammenda di € 2.223,00 (Euro duemiladuecentoventitre/00) per la Società San Marino Calcio Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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