COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE A.S.D. STANGA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 37 del 23/3/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Zoso Davide – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.5. OPPOSIZIONE A.S.D. STANGA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 37 del
23/3/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Zoso Davide – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Stanga ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Comunicato n. 37 del 23/3/2011 con la quale ha assunto la squalifica sino al
16/3/2012 a carico del giocatore Zoso Davide : “per aver lanciato contro l’arbitro il pallone avendolo colpito sul braccio
messo a difesa del corpo, procurandogli lieve formicolio. ed offese”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Stanga;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la specifica dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;
considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S., fa piena prova privilegiata circa il
comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la delibera impugnata;
ritenuta congrua agli accadimenti la sanzione comminata al giocatore Zoso Davide dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Stanga;
- di confermare la sanzione della qualifica per cinque a carico del giocatore Zoso Davide;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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