COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 22 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : dei Calciatori Soc. Loreggia : Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine della Società : Graticolato Salese

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 22 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : dei Calciatori Soc. Loreggia : Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine della Società : Graticolato Salese La Procura Federale con atto del 25/10/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : i Calciatori Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine (Loreggia) Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; - la Società A.S.D. Graticolato Salese (già Del Graticolato) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitabili ai propri tesserati, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; Si precisa che i motivi su cui si fonda il deferimento sono già stati pubblicati nel C.U. del C.R. Veneto n. 8 dell’1/12/2010. La Commissione Disciplinare inoltre fa riferimento alla decisione di cui all’udienza del 30/11/2010 (cfr. Comunicato del C.R.V. n. 8 dell’1/12/2010 7.2.7) e riguardante le parti deferite in oggetto, con la quale ha disposto la separazione del giudizio loro relativo, rinviando il dibattimento all’odierna riunione del 21/12/2010 e quindi procedere al proseguo del procedimento nei confronti della Società Graticolato Salese e dei calciatori Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise e Ignoto Carmine della Società Pol.D. Loreggia. AI dibattimento del 21/12/2010 sono risultati presenti : la Società Graticolato Salese : rappresentata dal Sig. Miligrana Giuseppe i Calciatori Soc. Loreggia : Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine. Il Dott. Sciuto, Rappresentante della Procura, aveva dichiarato nell’udienza del 30/11/2010, la propria disponibilità all’applicazione di una sanzione su richiesta delle parti oggi presenti ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. che così quantificava : a carico dei tre calciatori della Società Loreggia :Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine : la sanzione di 1 giornata di squalifica a carico della Società :Graticolato Salese : la sanzione dell’ammenda di € 300,00.- In caso di mancata adesione al patteggiamento da parte della Società Graticolato Salese e dei tre predetti calciatori deferiti le sanzioni richieste dalla Procura erano state le seguenti : a carico dei calciatori della Società Loreggia : Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azisee Ignoto Carmine : la sanzione di due giornate di squalifica per ciascuno. a carico della Società Graticolato Salese la sanzione della ammenda di € 500,00 Nel corso del dibattimento odierno le predette parti deferite hanno aderito al cosiddetto patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. e hanno concordato l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate : a carico dei calciatori della Società Loreggia : Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azisee Ignoto Carmine : la sanzione di una giornata di squalifica per ciascuno. a carico della Società Graticolato Salese : la sanzione della ammenda di € 300,00 La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto di quanto deciso dalle parti deferite, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei provvedimenti disciplinari sotto indicati : - a carico dei calciatori della Società Loreggia : Balde Mamadou Saliou, Ganssane Azise, Ignoto Carmine : la sanzione della squalifica per una giornata per ciascuno, a decorrere dalla pubblicazione del presente Comunicato. - a carico della Società Graticolato Salese la sanzione dell’ammenda di € 300,00.-
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