COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.8. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : – del Sig. Antonio Battistella Consigliere Atheste Padovana (già Presidente all’epoca dei fatti Soc. Bassa Padovana) – del Sig. Daniele Baldo (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana) – della Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padovana)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.8. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : - del Sig. Antonio Battistella Consigliere Atheste Padovana (già Presidente all’epoca dei fatti Soc. Bassa Padovana) - del Sig. Daniele Baldo (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana) - della Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padovana) La Procura Federale con atto del 9/9/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : Il Sig. Antonio Battistella (già Presidente Soc. Bassa Padovana, ora Consigliere Atheste Padovana) Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., per avere consentito che la propria sottoscrizione, su atti aventi rilevanza nell’ordinamento federale, venisse apposta da terzi soggetti, come meglio spiegato nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato; Il Sig. Daniele BALDO – Già Segretario Soc. Bassa Padovana Per rispondere della violazione dei doveri di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. per avere apposto la firma apocrifa del Presidente dell’ASD Bassa Padovana ora ASD Atheste Padovana, Antonio Battistella, su atti aventi rilevanza nell’ordinamento federale, come meglio spiegato nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato. la Società ASD ASD Atheste Padovana – Matricola n. 930103 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni dianzi ascritte al proprio Presidente, Ing. Antonio Battistella ed al tesserato Sig. Daniele Balbo. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, delegato il Sostituto Procuratore, Ayv. Agnese Massaro (cfr.: all.1), in ordine agli accertamenti circa le modalità di compilazione, sottoscrizione e consegna della lista di trasferimento contenente il nome del calciatore Mondello Giacomo, dalla ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana (nr. matr.913860), così come denunciato dalla Commissione Tesseramenti, con propria nota del 03.08.09 (cfr.: aIl.2); Letti gli atti relativi alla richiesta di accertamenti in oggetto, completa di tutti gli incartamenti relativi al reclamo, proposto dalla ASD Bassa Padovana e rigettato dalla Commissione Tesseramenti, finalizzato ad ottenere l'annullamento del trasferimento del calciatore Mondello Giacomo in favore della ASD Cerea ora A.S.D. Atheste Padovana (cfr.: all.ti 3-4,con annessa documentazione relativa a detto procedimento numerata dal nr.1 al nr.55) Esaminata la relazione del Collaboratore della Procura Federale, Dott. Fernando Spina, e gli atti di indagine alla stessa allegati (cfr.: all.ti da 5 a 8); Rilevato che : nel corso dell'audizione condotta dal Collaboratore della Procura Federale (cfr.: all.5), il Presidente della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana (nr. matr.930103), Ing. Antonio Battistella, ha dichiarato che, essendo la società gestita da 'volontari’, le sottoscrizioni degli atti ufficiali della Società Sportiva in parola potevano essere vergate dai dirigenti che le redigevano ovvero dal segretario, dal responsabile di squadra o dal Vice Presidente. Sulla scorta di ciò, ha negato di aver sottoscritto la lista di trasferimento del calciatore Mondello Giacomo, datata 17.12.08 (cfr.: doc.15 del procedimento di annullamento del trasferimento de quo); il reclamo del 16.01.09, inoltrato alla Commissione Tesseramenti di Roma (cfr.: doc.1 del procedimento di annullamento del trasferimento in parola de quo), nonché due richieste di vidimazione di tessera impersonale della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana (cfr.: docc. 22-23 del procedimento di annullamento del trasferimento de quo), benché tutti questi documenti recassero una sottoscrizione a suo nome; l'allora Segretario della ASD Bassa Padovana - ora AS.D. Atheste Padovana, Sig. Daniele Baldo, ha confessato di aver apposto lui la sottoscrizione, a nome del Presidente, Ing. Antonio Battistella, sul reclamo del 16.01.09, inoltrato alla Commissione Tesseramenti di Roma (cfr.: doc.1 del procedimento di annullamento del trasferimento in parola de quo), nonché sulle due richieste di vidimazione di tessera impersonale della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana (cfr.: docc.22-23 del procedimento di annullamento del trasferimento de quo). Ciò in quanto il Presidente, essendo persona molto impegnata, sia professionalmente che politicamente, in quanto Sindaco del Comune di Ospedaletto Euganeo, era spesso assente dalla sede della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana, Il Sig. Daniele Baldo ha, però, escluso di aver sottoscritto la lista di trasferimento del calciatore Mondello Giacomo, da lui consegnata al giocatore in parola già compilata, recante il timbro dell'associazione sportiva in parola, ma prima della firma del Presidente (cfr.: verbale di audizione del Sig. Daniele Baldo del 13.10.09 - aIl.8); anche il Vice Presidente della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana, Sig. Alberto Pavanello (cfr.: all.7), ha negato di aver sottoscritto, a nome del Presidente, Ing. Antonio Battistella, la lista di trasferimento del calciatore Mondello Giacomo, nonché ogni altro atto avente efficacia nell'ordinamento federale; Considerato che : gli unici soggetti muniti, all'epoca dei fatti (dicembre 2008), del potere di firma in nome e per conto della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana, erano il Presidente Battistella ed il Segretario Baldo; la lista di trasferimento in parola (cfr.: doc.15 del procedimento di annullamento del trasferimento de quo) reca la sottoscrizione apocrifa del Presidente Battistella, ma tutti gli atti di indagine disposti non hanno consentito di imputare la stessa, con imprescindibile certezza, a nessun soggetto fisico, nonostante la Commissione Tesseramenti, ictu oculi, abbia ritenuto la firma in parola 'identica' a quella risultante in calce al documento 22 del procedimento di annullamento del tesseramento del calciatore Mondello Giacomo, e cioè la richiesta di vidimazione di tessera impersonale della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana, che il Sig. Daniele Baldo ha confessato, in sede di audizione (cfr.: all.8), di aver sottoscritto apocrifamente in nome del Presidente Battistella; ciò nonostante, la confessata prassi societaria di consentire che la sottoscrizione, su atti aventi rilevanza nell'ordinamento federale, a nome del Presidente Antonio Battistella, in sua assenza e con il suo consenso (cfr.: all.ti 5-8), venga apposta da altri soggetti, risulta pacificamente contraria a tutti i principi di cui all'art. 1 co. 1 CGS, nonché a quelli generali inerenti la valida rappresentanza delle Società Sportive, senza che ciò possa trovare la benché minima giustificazione negli impegni, professionali o personali, del Presidente, potendo, al contrario, essere validamente sostituito, in detto incombente, dai soggetti a cui ha ritualmente conferito il potere di firma. Questi ultimi, in ogni caso, avrebbero dovuto sottoscrivere i documenti a proprio nome, e non falsificando la firma del legale rappresentante, come avvenuto nella fattispecie in rassegna, ad opera del Segretario Baldo, quantomeno in relazione ai docc. ti nr. 1-22-23 allegati al procedimento di annullamento del tesseramento del calciatore Mondello Giacomo; tale inammissibile comportamento è pacificamente imputabile, in via diretta, al Presidente Antonio Battistella, all'allora Segretario Baldo Daniele, nonché, ai sensi dell'art.4 co. 1 e 2, alla ASD Bassa Padovana - ora A:S.D. Atheste Padovana, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva, per le condotte rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al suo allora tesserato.” La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 23/11/2010 sono risultati presenti : il Sig. Alberto PAVANELLO munito di delega, in rappresentanza dell’Ing. Antonio Battistella (già Presidente all’epoca dei fatti Soc. Bassa Padovana) il Sig. Daniele BALDO (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana) il Sig. Gian Franco POLLIN munito di delega, che rappresentato la Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padovana) Il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo ed all’esito chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni : a carico del Sig. Antonio Battistella Consigliere Atheste Padovana (già Presidente all’epoca dei fatti Soc. Bassa Padovana) : la sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del Sig. Daniele Baldo (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana) . la sanzione della inibizione per mesi tre a carico della Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padov.) : la sanzione della ammenda di € 500,00.- a questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 del C.G.S. e hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : a carico del Sig. Antonio Battistella Consigliere Atheste Padovana (già Presidente all’epoca dei fatti Soc. Bassa Padovana) : la sanzione della inibizione per giorni ottanta a carico del Sig. Daniele Baldo (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana) . la sanzione della inibizione per giorni sessanta; a carico della Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padov.) : la sanzione della ammenda di € 300,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Antonio Battistella Consigliere Atheste Padovana (già Presidente all’epoca dei fatti Soc. Bassa Padovana) : la sanzione della inibizione per giorni ottanta; a carico del Sig. Daniele Baldo (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana) : la sanzione della inibizione per giorni sessanta; a carico della Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padov.) : la sanzione dell’ammenda di € 300,00.-
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