COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 01 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. RAMBLA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 48 dell’11/5/2011 – Squalifica sino al 10/7/2011 allenatore Zattin Erminio – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 01 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. RAMBLA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 48
dell’11/5/2011 – Squalifica sino al 10/7/2011 allenatore Zattin Erminio - Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Rambla ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 48 dell’11/5/2011 con la quale ha assunto a carico dell’allenatore
Zattin Erminio la squalifica sino al 10/7/2011 . “per aver colpito intenzionalmente con una testata un giocatore avversario
non procurandogli gravi danni fisici (cfr. art. 19,comma 4, punto D del C.G.S.)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società ASD Rambla;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito personalmente l’arbitro che ha precisato che il comportamento dell’allenatore Zattin Erminio si é in realtà
concretato non in una testata, ma bensì in una spinta al calciatore avversario portata anche con la fronte, atteso che i
contendenti si fronteggiavano a strettissimo contatto;
valutata la minor gravità della condotta, pur violenta, del Zattin che peraltro non ha provocato alcun danno fisico
all’avversario, la C.D.T. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica a carico dello stesso allenatore sino al
30/6/2011
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Rambla;
- di ridurre al 30/6/2011 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Zattin Erminio.
La tassa reclamo non é stata versata.
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