COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.8. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : – del Sig. Antonio Battistella Consigliere Atheste Padovana (già Presidente all’epoca dei fatti Soc. Bassa Padovana) – del Sig. Daniele Baldo (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana) – della Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padovana)
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.8. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
- del Sig. Antonio Battistella Consigliere Atheste Padovana (già Presidente all’epoca dei fatti
Soc. Bassa Padovana)
- del Sig. Daniele Baldo (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana)
- della Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e
Bassa Padovana)
La Procura Federale con atto del 9/9/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Sig. Antonio Battistella (già Presidente Soc. Bassa Padovana, ora Consigliere Atheste Padovana)
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., per avere consentito che la propria sottoscrizione, su
atti aventi rilevanza nell’ordinamento federale, venisse apposta da terzi soggetti, come meglio spiegato nella parte motiva
dell’atto di deferimento allegato;
Il Sig. Daniele BALDO – Già Segretario Soc. Bassa Padovana
Per rispondere della violazione dei doveri di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. per avere apposto la firma apocrifa del
Presidente dell’ASD Bassa Padovana ora ASD Atheste Padovana, Antonio Battistella, su atti aventi rilevanza
nell’ordinamento federale, come meglio spiegato nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato.
la Società ASD ASD Atheste Padovana – Matricola n. 930103
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni dianzi
ascritte al proprio Presidente, Ing. Antonio Battistella ed al tesserato Sig. Daniele Balbo.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
delegato il Sostituto Procuratore, Ayv. Agnese Massaro (cfr.: all.1), in ordine agli accertamenti circa le modalità di
compilazione, sottoscrizione e consegna della lista di trasferimento contenente il nome del calciatore Mondello Giacomo,
dalla ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana (nr. matr.913860), così come denunciato dalla Commissione
Tesseramenti, con propria nota del 03.08.09 (cfr.: aIl.2);
Letti gli atti relativi alla richiesta di accertamenti in oggetto, completa di tutti gli incartamenti relativi al reclamo, proposto
dalla ASD Bassa Padovana e rigettato dalla Commissione Tesseramenti, finalizzato ad ottenere l'annullamento del
trasferimento del calciatore Mondello Giacomo in favore della ASD Cerea ora A.S.D. Atheste Padovana (cfr.: all.ti 3-4,con
annessa documentazione relativa a detto procedimento numerata dal nr.1 al nr.55)
Esaminata la relazione del Collaboratore della Procura Federale, Dott. Fernando Spina, e gli atti di indagine alla stessa
allegati (cfr.: all.ti da 5 a 8);
Rilevato che :
nel corso dell'audizione condotta dal Collaboratore della Procura Federale (cfr.: all.5), il Presidente della ASD Bassa
Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana (nr. matr.930103), Ing. Antonio Battistella, ha dichiarato che, essendo la
società gestita da 'volontari’, le sottoscrizioni degli atti ufficiali della Società Sportiva in parola potevano essere vergate
dai dirigenti che le redigevano ovvero dal segretario, dal responsabile di squadra o dal Vice Presidente. Sulla scorta di
ciò, ha negato di aver sottoscritto la lista di trasferimento del calciatore Mondello Giacomo, datata 17.12.08 (cfr.: doc.15
del procedimento di annullamento del trasferimento de quo); il reclamo del 16.01.09, inoltrato alla Commissione
Tesseramenti di Roma (cfr.: doc.1 del procedimento di annullamento del trasferimento in parola de quo), nonché due
richieste di vidimazione di tessera impersonale della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana (cfr.: docc.
22-23 del procedimento di annullamento del trasferimento de quo), benché tutti questi documenti recassero una
sottoscrizione a suo nome;
l'allora Segretario della ASD Bassa Padovana - ora AS.D. Atheste Padovana, Sig. Daniele Baldo, ha confessato di aver
apposto lui la sottoscrizione, a nome del Presidente, Ing. Antonio Battistella, sul reclamo del 16.01.09, inoltrato alla
Commissione Tesseramenti di Roma (cfr.: doc.1 del procedimento di annullamento del trasferimento in parola de quo),
nonché sulle due richieste di vidimazione di tessera impersonale della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste
Padovana (cfr.: docc.22-23 del procedimento di annullamento del trasferimento de quo). Ciò in quanto il Presidente,
essendo persona molto impegnata, sia professionalmente che politicamente, in quanto Sindaco del Comune di
Ospedaletto Euganeo, era spesso assente dalla sede della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana, Il Sig.
Daniele Baldo ha, però, escluso di aver sottoscritto la lista di trasferimento del calciatore Mondello Giacomo, da lui
consegnata al giocatore in parola già compilata, recante il timbro dell'associazione sportiva in parola, ma prima della
firma del Presidente (cfr.: verbale di audizione del Sig. Daniele Baldo del 13.10.09 - aIl.8);
anche il Vice Presidente della ASD Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana, Sig. Alberto Pavanello (cfr.: all.7),
ha negato di aver sottoscritto, a nome del Presidente, Ing. Antonio Battistella, la lista di trasferimento del calciatore
Mondello Giacomo, nonché ogni altro atto avente efficacia nell'ordinamento federale;
Considerato che :
gli unici soggetti muniti, all'epoca dei fatti (dicembre 2008), del potere di firma in nome e per conto della ASD Bassa
Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana, erano il Presidente Battistella ed il Segretario Baldo;
la lista di trasferimento in parola (cfr.: doc.15 del procedimento di annullamento del trasferimento de quo) reca la
sottoscrizione apocrifa del Presidente Battistella, ma tutti gli atti di indagine disposti non hanno consentito di imputare la
stessa, con imprescindibile certezza, a nessun soggetto fisico, nonostante la Commissione Tesseramenti, ictu oculi,
abbia ritenuto la firma in parola 'identica' a quella risultante in calce al documento 22 del procedimento di annullamento
del tesseramento del calciatore Mondello Giacomo, e cioè la richiesta di vidimazione di tessera impersonale della ASD
Bassa Padovana - ora A.S.D. Atheste Padovana, che il Sig. Daniele Baldo ha confessato, in sede di audizione (cfr.: all.8),
di aver sottoscritto apocrifamente in nome del Presidente Battistella;
ciò nonostante, la confessata prassi societaria di consentire che la sottoscrizione, su atti aventi rilevanza nell'ordinamento
federale, a nome del Presidente Antonio Battistella, in sua assenza e con il suo consenso (cfr.: all.ti 5-8), venga apposta
da altri soggetti, risulta pacificamente contraria a tutti i principi di cui all'art. 1 co. 1 CGS, nonché a quelli generali inerenti
la valida rappresentanza delle Società Sportive, senza che ciò possa trovare la benché minima giustificazione negli
impegni, professionali o personali, del Presidente, potendo, al contrario, essere validamente sostituito, in detto
incombente, dai soggetti a cui ha ritualmente conferito il potere di firma. Questi ultimi, in ogni caso, avrebbero dovuto
sottoscrivere i documenti a proprio nome, e non falsificando la firma del legale rappresentante, come avvenuto nella
fattispecie in rassegna, ad opera del Segretario Baldo, quantomeno in relazione ai docc. ti nr. 1-22-23 allegati al
procedimento di annullamento del tesseramento del calciatore Mondello Giacomo;
tale inammissibile comportamento è pacificamente imputabile, in via diretta, al Presidente Antonio Battistella, all'allora
Segretario Baldo Daniele, nonché, ai sensi dell'art.4 co. 1 e 2, alla ASD Bassa Padovana - ora A:S.D. Atheste Padovana,
a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva, per le condotte rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al suo
allora tesserato.”
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione
dell’odierna udienza.
AI dibattimento del 23/11/2010 sono risultati presenti :
il Sig. Alberto PAVANELLO munito di delega, in rappresentanza dell’Ing. Antonio Battistella (già Presidente
all’epoca dei fatti Soc. Bassa Padovana)
il Sig. Daniele BALDO (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana)
il Sig. Gian Franco POLLIN munito di delega, che rappresentato la Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da
fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padovana)
Il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale.
Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo ed all’esito chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni :
a carico del Sig. Antonio Battistella Consigliere Atheste Padovana (già Presidente all’epoca dei fatti Soc. Bassa
Padovana) : la sanzione della inibizione per mesi quattro
a carico del Sig. Daniele Baldo (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana) . la sanzione della inibizione
per mesi tre
a carico della Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padov.) : la
sanzione della ammenda di € 500,00.-
a questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23
del C.G.S. e hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate :
a carico del Sig. Antonio Battistella Consigliere Atheste Padovana (già Presidente all’epoca dei fatti Soc. Bassa
Padovana) : la sanzione della inibizione per giorni ottanta
a carico del Sig. Daniele Baldo (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana) . la sanzione della inibizione
per giorni sessanta;
a carico della Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padov.) : la
sanzione della ammenda di € 300,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del
predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
a carico del Sig. Antonio Battistella Consigliere Atheste Padovana (già Presidente all’epoca dei fatti Soc. Bassa
Padovana) : la sanzione della inibizione per giorni ottanta;
a carico del Sig. Daniele Baldo (all’epoca dei fatti Segretario Soc. Bassa Padovana) : la sanzione della inibizione
per giorni sessanta;
a carico della Società A.S.D. Atheste Padovana (sorta da fusione tra Soc. Atheste e Bassa Padov.) : la
sanzione dell’ammenda di € 300,00.-
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