COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. OPPOSIZIONE U.S.D. LENTIAI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Squalifica sino 28/11/2011 allenatore Manfroi Marco – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.5. OPPOSIZIONE U.S.D. LENTIAI
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 –
Squalifica sino 28/11/2011 allenatore Manfroi Marco – Campionato di 2^ Categoria
La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società dell’U.S.D. Lentiai,
riguardante il provvedimento disciplinare in epigrafe e lo dichiara inammissibile.
Infatti la squalifica a carico dell’allenatore Manfroi Marco non é sanzione impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma,
lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (inferiore ad un mese).
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dalla Società U.S.D. Lentiai;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 28/11/2011 a carico dell’allenatore Manfroi Marco;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. OPPOSIZIONE U.S.D. LENTIAI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Squalifica sino 28/11/2011 allenatore Manfroi Marco – Campionato di 2^ Categoria"